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LA NUOVA NORMATIVA SUL PRONTO SOCCORSO Decreto 388/2003

LA NUOVA NORMATIVA SUL PRONTO SOCCORSO Decreto 388/2003 . Centro di formazione IRC Misericordia di Taranto. Decreto Legislativo 626/94.

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LA NUOVA NORMATIVA SUL PRONTO SOCCORSO Decreto 388/2003

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  1. LA NUOVA NORMATIVA SUL PRONTO SOCCORSO Decreto 388/2003 Centro di formazione IRC Misericordia di Taranto

  2. Decreto Legislativo 626/94 Art. 15 - Il datore di lavoro, tenendo conto della natura dell'attività e delle dimensioni dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, sentito il medico competente ove previsto, prende i provvedimenti necessari in materia di pronto soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati.

  3. Decreto Legislativo 626/94 Di fondamentale importanza il ruolo del Medico Competente in materia di pronto soccorso, per competenza e per conoscenza dei rischi specifici presenti in azienda. Si sottolinea la necessità di una integrazione con i servizi esterni non specificando del tutto i ruoli.

  4. Decreto Legislativo 626/94 • Art. 4 comma 5 lettera a - • Il datore di lavoro adotta le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori, e in particolare: • designa preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;

  5. Decreto Legislativo 626/94 Il numero dei soccorritori presenti nell'unità produttiva non può essere rigidamente stabilito, ma dovrà comunque essere rapportato al numero di lavoratori contemporaneamente presenti in azienda ed alla tipologia di rischio. • 1 soccorritore ogni 30 persone in un azienda che non sia a rischio per incidente rilevante • dovrà essere previsto un sostituto, con pari competenze • il numero dei soccorritori contemporaneamente presenti in azienda sarà almeno pari a due, per "coprire" l'eventualità in cui l'infortunato sia uno dei soccorritori stessi

  6. Decreto Legislativo 626/94 • Allegato II • Qualora l'importanza dei locali, il tipo di attività in essi svolta e la frequenza degli infortuni lo richiedano, occorre prevedere uno o più locali adibiti al pronto soccorso.I locali adibiti al pronto soccorso devono essere dotati di apparecchi e di materiale di pronto soccorso …..Essi devono essere oggetto di una segnaletica conforme alla normativa vigente.Il materiale di pronto soccorso deve inoltre essere disponibile in tutti i luoghi in cui le condizioni di lavoro lo richiedano.

  7. Decreto 388/2003 Il Decreto interministeriale del Ministero della Salute (e di quelli del Lavoro, della Funzione Pubblica, e delle Attività produttive) 15 luglio 2003, n.388, avente ad oggetto il " Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni". Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio-2004, e ai sensi dell'articolo 6 del D.M. citato entrerà in vigore sei mesi dopo tale pubblicazione, e quindi a decorrere dal 3 agosto 2004.

  8. Decreto 388/2003 Art. 1 - Le aziende ovvero le unita' produttive sono classificate, tenuto conto della tipologia di attività svolta, del numero dei lavoratori occupati e dei fattori di rischio, in tre gruppi.

  9. Decreto 388/2003 • Gruppo A: I) Aziende o unita' produttive con attività industriali, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica, di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, aziende estrattive ed altre attività minerarie definite dal decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, lavori in sotterraneo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni

  10. Decreto 388/2003 II) Aziende o unita' produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilita' permanente superiore a quattro, quali desumibili dalle statistiche nazionali INAIL relative al triennio precedente ed aggiornate al 31 dicembre di ciascun anno. Le predette statistiche nazionali INAIL sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale

  11. Indici di frequenza d'infortunio in Italia per gruppo di tariffa INAIL(*) tipo di conseguenza: inabilità permanente I / IV (*) Per 1000 addetti. - Media ultimo triennio disponibile Codici di Tariffa INAIL Inabilità Permanente • 1100 Lavorazioni meccanico-agricole 10,84 • 1200 Mattazione e macellazione - Pesca 6,41 • 1400 Produzione di alimenti 3,57 • 2100 Chimica, plastica e gomma 2,76 • 2200 Carta e poligrafia 2,73 • 2300 Pelli e cuoi 2,97 • 3100 Costruzioni edili 8,60 • 3200 Costruzioni idrauliche 9,12

  12. Indici di frequenza d'infortunio in Italia per gruppo di tariffa INAIL(*) II / IV • 3300 Strade e ferrovie 7,55 • 3400 Linee e condotte urbane 9,67 • 3500 Fondazioni speciali 12,39 • 3600 Impianti 5,43 • 4100 Energia elettrica 2,20 • 4200 Comunicazioni 2,07 • 4300 Gasdotti e oleodotti 2,16 • 4400 Impianti acqua e vapore 4,11 • 5100 Prima lavorazione legname 7,95 • 5200 Falegnameria e restauro 7,18 • 5300 Materiali affini al legno 5,02 • 6100 Metallurgia 5,74

  13. Indici di frequenza d'infortunio in Italia per gruppo di tariffa INAIL(*) III / IV • 6200 Metalmeccanica 4,48 • 6300 Macchine 3,32 • 6400 Mezzi di trasporto 3,91 • 6500 Strumenti e apparecchi 1,57 • 7100 Geologia e mineraria 8,40 • 7200 Lavorazione delle rocce 6,55 • 7300 Lavorazione del vetro 4,65 • 8100 Lavorazioni tessili 2,40 • 8200 Confezioni 1,40 • 9100 Trasporti 4,93 • 9200 Facchinaggio 15,99

  14. Indici di frequenza d'infortunio in Italia per gruppo di tariffa INAIL(*) IV/ IV • 9300 Magazzini 3,32 • 0100 Attività commerciali 2,36 • 0200 Turismo e ristorazione 2,54 • 0300 Sanità e servizi sociali 1,28 • 0400 Pulizie e nettezza urbana 5,57 • 0500 Cinema e spettacoli 2,94 • 0600 Istruzione e ricerca 1,11 • 0700 Uffici e altre attività 0,72

  15. Decreto 388/2003 Gruppo A: • III) Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell'agricoltura. Gruppo B: • aziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A. Gruppo C: • aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A.

  16. Decreto 388/2003 COSA DEVE FARE IL DATORE DI LAVORO? deve identificare, in collaborazione con il medico competente, la categoria di appartenenza della propria azienda o unità produttiva e, solo nel caso appartenga al gruppo A, lo comunica all'azienda unità sanitaria locale competente sul territorio in cui svolge l'attività lavorativa, per la predisposizione degli interventi di emergenza del caso deve garantire la presenza di adeguate attrezzature (materiale di medicazione, adeguato mezzo di comunicazione, ecc.)

  17. Decreto 388/2003 COSA DEVE FARE IL DATORE DI LAVORO? Il Decreto dunque lascia la porta aperta a possibili convenzioni tra i datori di lavoro e il 118 per l'organizzazione di specifici interventi di assistenza sanitaria di emergenza.

  18. Decreto 388/2003 Integrazioni rispetto alla legislatura vigente: • integrazione con i sistemi esterni • distinzione nelle dimensioni aziendali • legame con l’incidenza infortunistica • requisiti e formazione degli addetti al pronto soccorso • specifiche sulle attrezzature

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