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Riforma fiscale Modifiche al TUIR

Riforma fiscale Modifiche al TUIR. art. 3 TUIR nuova base imponibile IRPEF (al netto dei soli oneri deducibili – articolo 10 TUIR); art.11 TUIR nuova curva delle aliquote e scaglioni di reddito progressivi;

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Riforma fiscale Modifiche al TUIR

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Presentation Transcript


  1. Riforma fiscaleModifiche al TUIR art. 3 TUIR nuova base imponibile IRPEF (al netto dei soli oneri deducibili – articolo 10 TUIR); art.11 TUIR nuova curva delle aliquote e scaglioni di reddito progressivi; art. 12 TUIR reintroduzione delle detrazioni per carichi di famiglia in sostituzione della c.d. “no tax family area”; art. 13 TUIR reintroduzione delle detrazioni oggettive (per redditi di lavoro dipendente, di pensione, di lavoro autonomo e d’impresa) in sostituzione della c.d. “no tax area”

  2. Riforma fiscale • Modifica della base imponibile Reddito imponibile

  3. Riforma dell’Irpef

  4. Riforma dell’Irpef • Clausola di salvaguardia per il TFR • In caso di percezione di TFR (o indennità equipollenti o altre indennità connesse alla cessazione del rapporto), qualora l’imposta calcolata con le nuove aliquote sia superiore a quella previgente (caso più probabile) è possibile applicare le aliquote per scaglioni vigenti fino al 31.12.2006. • N.B. nessuna clausola è invece prevista per gli arretrati anni precedenti, diversi dal TFR

  5. Riforma dell’Irpef Modifica delle deduzioni in detrazioni

  6. Riforma dell’Irpef Modifica delle deduzioni in detrazioni

  7. Riforma dell’Irpef Modifica delle deduzioni in detrazioni

  8. Riforma dell’Irpef Modifica delle deduzioni in detrazioni Detrazioni per rapporti a tempo determinato. (art.13 Tuir) • Non può essere inferiore a € 1.380 annui (*). Adeguamento se inferiore. • (da intendersi sia quelli sorti contrattualmente come tali, sia, si ritiene, le assunzioni e cessazioni in corso d’anno). • (*) Disposizione introdotta dal maxiemendamento per non danneggiare i rapporti di lavoro che, fino al 2006, fruivano comunque della no-tax area di 3.000.

  9. Riforma dell’Irpef Modifica delle deduzioni in detrazioni

  10. Riforma dell’Irpef Modifica delle deduzioni in detrazioni

  11. Riforma dell’Irpef Modifica delle deduzioni in detrazioni

  12. Riforma dell’Irpef Calcolo delle addizionali Le principali novità: • 1) I Comuni sono autorizzati a versare l’addizionale di compartecipazione all’Irpef con apposita delibera da pubblicare sulla GU entro il limite dello 0,80% • 2) I Comuni possono stabilire una soglia di esenzione in casi particolari • 3) Il riferimento è al Comune ove il lavoratore risiede al 1° gennaio dell’anno di riferimento dell’addizionale (prima era il 31.12 dell’anno precedente) • 4) E’ istituito il criterio dell’acconto, pari al 30% dell’aliquota comunale applicata al reddito dell’anno precedente. • L’acconto è trattenuto (per dipendenti ed assimilati) dal sostituto di imposta in n.9 rate mensili, a partire da marzo. • Il saldo è trattenuto in occasione del conguaglio (es. fine anno) e trattenuto nel numero massimo di 11 rate • 5) A decorrere dall’anno fiscale 2007 il versamento va fatto direttamente al Comune con un codice tributo specifico per ogni Comune (ancora da definire).

  13. Aumento assegni familiari • Per compensare le maggiori imposte a carico delle famiglie si dispone un aumento degli ANF. • Il caso del nucleo familiare con entrambi i genitori ed un figlio minore senza componenti inabili o con un solo genitore ed un figlio minore, sempre senza componenti inabili è già stato previsto nella legge finanziaria con apposita tabella allegata • I restanti nuclei con figli: aumento del 15% • Tutti i nuclei familiari: si attende DM • Nuclei familiari con > 3 figli o equiparati di età < 26 anni. I figli di età compresa tra 18 e 21 rilevano come minori se studenti o apprendisti • N.B. La rivalutazione annuale di luglio 2007 si salta e si avrà solo a luglio 2008

  14. Altre disposizioni fiscali riferite al lavoro dipendente Benefit auto uso promiscuo. Le nuove regole introdotte dal D.L 262/2006 sono prorogate al 2007 (7.500 Km x Par. Aci) Esenzione fiscale per i frontalieri: confermata in Euro 8.000 annue la franchigia(purché il rapporto sia prestato in via continuativa nelle zone di frontiera) - Contributi per assistenza sanitaria versati dai datori di lavoro: es. FASI, FASDAC: Confermata la deducibilità annua fino a € 3.615,20

  15. Altre novità fiscali Professionisti: 1)Incassi in contanti: Fino a 1000 € dal 12.08.2006 al 30.06.2008 Fino a 500 € dall’1.07.2008 al 30.06.2009 Fino a 100 € dall’01.07.2009 2) Ammortamenti beni strumentali 3) Deduzione spese telefoniche: 80% sia per la telefonia fissa che mobile (prima era deducibile il 100% di quella fissa ed il 50% di quella mobile) 4) Compensi per i 730: esteso ai professionisti il compenso già previsto a favore dei CAF 5) Detraibilità IVA spese di partecipazione a congressi e simili (si spera anche in qualità di relatore): alberghi, ristoranti, ecc.

  16. Altre novità fiscali • Compensazioni in F24 • Qualora si debba compensare un importo superiore a 10.000 euro, entro il 5° giorno precedente quello in cui si intende effettuare la predetta compensazione, è necessario comunicare e preavvisare l’Agenzia delle Entrate (in via telematica), specificando: importo e titolo del credito. • Nel caso in cui l’Agenzia non risponda entro il 3° giorno dello stesso mese scatta il silenzio-assenso alla compensazione. • N.B. la disposizione è subordinata all’emanazione di apposito provvedimento da parte del Direttore dell’Agenzia delle Entrate

  17. Aumento contributi • Contributi a carico lavoratore • Aumentano dello 0,30%. • Pertanto le due nuove aliquote sono: • - 9,19% generalità aziende • - 9,49% datori rientranti nell’area Cigs • N.B. 5,84% per gli apprendisti

  18. Aumento contributi • Apprendisti • Viene prevista l’aliquota del 10% in sostituzione del contributi fisso settimanale (c.d. marca) • Per le imprese fino a 9 dipendenti l’aliquota è fissata a: • - 1,5%; per il 1° anno di apprendistato • - 3% per il 2° anno • - 10% (aliquota a regime) dal 3° anno in poi. • N.B. L’aumento è previsto anche per i contratti di apprendistato già in essere. Non è invece chiaro se si debbano pagare anche i premi Inail nel modo ordinario • Istituita l’indennità di malattia anche per gli apprendisti

  19. Aumento contributi • L’aumento al 10% dei contributi vale anche per tutte quelle assunzioni agevolate che si riferiscono alla contribuzione apprendisti. • Ad esempio: • - trasformazione apprendista (12 mesi successivi ex legge 56/87) • - assunzione liste di mobilità (di tutti i tipi); • - lavoratori in Cigs da almeno 3 mesi (purché provenienti da aziende da almeno 6 mesi in Cigs); • - giovani in possesso di diploma o attestato di qualifica ex art.22 legge 56/87 • - contratti di inserimento • - c.f.l. (per i contratti residui ancora in essere)

  20. Aumento contributi • Cooperative sociali • Dal 1° gennaio 2007 viene recuperata la differenza tra la retribuzione convenzionale e quella “contrattuale” ex legge 389/89. • Il recupero del differenziale avverrà in 3 anni: • - 30% nel 2007 • - 60% nel 2008 • - 100% nel 2009. • E’ fatta salva la facoltà di optare fin da subito per le retribuzioni effettive • Dubbi. Non è chiaro se nel 2010, una volta recuperato tutto il differenziale, si passerà, al pari di quanto è previsto dal 2007 per le cooperative ex Dpr 602/70, a tutti gli effetti al regime dell’imponibilità effettiva.

  21. Aumento contributi • Gestione separata ex legge 335/95 • Aumentano le aliquote in base alla seguente distinzione: • - 23% per i soggetti privi di altra copertura obbligatoria • - 16% per tutti gli altri • N.B. All’aliquota pensionistica del 23% si deve continuare ad aggiungersi anche l’aliquota dello 0,50% destinata alle prestazioni, mentre sparisce il contributo aggiuntivo (1%) previsto al superamento della 1^ fascia pensionabile

  22. Aumento contributi

  23. Aumento contributi Estensione prestazioni • Estensione tutela malattia agli iscritti alla gestione separata. • Viene istituita un’indennità giornaliera di malattia per i soggetti non iscritti ad altra forma di previdenza, purché: • - La malattia abbia durata non inferiore a 4 gg.. • - Non superi il limite di 20 gg nell’anno solare (i giorni eccedenti non sono riconosciuti) • Ammontare dell’indennità: • - 50% dell’importo già previsto dal DM 4.04.2002 in caso di indennità per degenza ospedaliera.

  24. Aumento contributi Estensione prestazioni • Estensione indennità per congedo parentale agli iscritti alla gestione separata. • - Viene istituita un’indennità pari al 30% per 3 mesi del reddito preso a riferimento per il pagamento dell’indennità di maternità (*) • - Spetta solo per gli eventi sorti dal 1°gennaio 2007 (nascite o entrata in famiglia) e per il primo anno di vita del bambino. • - Viene corrisposta direttamente dall’Inps (come l’indennità di maternità) • (*) L'indennità di maternità, la quale spetta per 5 mesi (2 + 3) è determinata per ciascuna giornata del periodo indennizzabile, comprese le festività, in misura pari all'80% di 1/365 del reddito, derivante da attività di collaborazione coordinata e continuativa, utile ai fini contributivi, vale a dire nei limiti del massimale annualmente previsto, per il 2006 pari a € 85.478,00 (art. 4, D.M. 4 aprile 2002). • Estensione della maternità anticipata anche alle collaboratrici a progetto (si attende DM), nei limiti delle risorse derivanti dal contributo dello 0,50%

  25. Aumento contributi • Artigiani e commercianti • Incremento dei contributi previdenziali nelle seguenti misure: • - 19,50% dal 2007 • - 20% dal 2008

  26. Riduzioni premi Inail • Sono previste riduzione dei premi: • Per gli artigiani(previo DM e nel limite di 100 mln di euro per il 2007 e nel limite pari alle risorse generate da un tasso di incremento del gettito, e comunque nei limite di 300 mln di euro, per il 2008) • Per le imprese di autotrasporto(nel limite di 54 mln di euro per il 2007, con rifinanziamento di 42 mln di euro per il 2005)

  27. Benefici e DURC Dal 1 luglio 2007 (comma 1175) i benefici normativi e contributivi sono subordinati a: 1) possesso DURC 2) rispetto dei degli accordi e dei CCNL, regionali ed aziendali (ove sottoscritti) stipulati da OO.SS. leader. 1175. A decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. E’ di fatto un’estensione della previsione ex art.10 legge 30/2003 la quale così recita: Art. 10 (Modifica dell'articolo 3 del decreto-legge 22 marzo 1993, n. 71) 1. L'articolo 3 del decreto-legge 22 marzo 1993, n. 71, convertito dalla legge 20 maggio 1993, n. 151, è sostituito dal seguente: "Art. 3. (Benefici alle imprese artigiane, commerciali e del turismo). 1. Per le imprese artigiane, commerciali e del turismo rientranti nella sfera di applicazione degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali e territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, il riconoscimento di benefici normativi e contributivi è subordinato all'integrale rispetto degli accordi e contratti citati, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale".

  28. Altre disposizioni previdenziali • Settore pesca: confermato lo sgravio contributivo del 70% anche per il 2007 • Provincia di Bolzano: per gli assistenti domiciliari dell’infanzia, qualificati ed accreditati presso la provincia, i contributi sono calcolati secondo le misure previste per le colf, a prescindere dalla natura giuridica del datore di lavoro (impresa, famiglia, ecc.)

  29. Benefici e DURC Modifiche alla procedura DURC. • Con DM, da emanarsi entro 3 mesi, si dovrà stabilire: • 1) Modalità di rilascio • 2) I contenuti analitici • 3) e, soprattutto, le inadempienze non ostative al rilascio.

  30. Cuneo fiscale • Riduzione indiretta del costo del lavoro attraverso la riduzione della base imponibile IRAP • Modificato l’art.11 del “decreto IRAP” (D.Lgs 446/1997) che oggi prevede anche: • 1) una deduzione forfetaria di 5.000 € (ragguagliata ai giorni di effettiva vigenza del rapporto nell’anno) per ogni lavoratore a tempo indeterminato occupato nel periodo (anche part-time). La deduzione è aumentata a 10.000 € per le regioni del Sud. • 2) la deducibilità dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro riferiti ai soli lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato. • N.B. E’ necessario però attendere il nulla osta da parte delle competenti autorità europee.

  31. Cuneo fiscale • Le nuove agevolazioni IRAP non spettano a: • banche, altri enti finanziari, imprese di assicurazione, imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori: energia, acqua, trasporti infrastrutture, poste e telecomunicazioni, raccolta e depurazione acque di scarico, raccolta e smaltimento rifiuti.

  32. Cuneo fiscale • Decorrenza delle nuove riduzioni della base imponibile IRAP. • - 50% da febbraio 2007 • - 100% da luglio 2007 • Ciò significa che: • - da febbraio 2007 si potrà applicare la deduzione forfetaria di € 5.000 / 2 = € 2500 / 12 (*) ed il 50% dei contributi c/azienda. • - da luglio 2007 si potrà applicare la deduzione piena (€ 5000 / 12 mesi) + il 100% dei contributi a carico azienda.

  33. Cuneo fiscale • Esempio di “nuova” (*) deduzione annua IRAP. • Lavatore a tempo indeterminato full time. Contributi mensili a c/azienda = € 550,00 • Deduzione totale spettante • - Deduzione forfetaria: [(5000 / 2) /12] * 5 mesi (da febbraio a giugno) + € 5000 / 12 * 6 mesi (da luglio a dicembre) = € 3.541,67 • - Deduzione sui contributi: 550 / 2 * 5 + 550 * 6 = € 4.675 • - Totale deduzione: € 8.216,67 • Risparmio di imposta: € 8.216,67 * 4,25% = € 349,21 • (*) Non sono state prese in considerazione per il mese di gennaio 2007 eventuali “vecchie” agevolazioni. Per il periodo da febbraio in poi la nuova agevolazione introdotta dalla Finanziaria è alternativa a quelle già in essere al 2006.

  34. Collocamento • Dal 1° gennaio 2007 è prevista: • - Comunicazione di assunzione anticipata di almeno 1 giorno per tutti i settori (di fatto come già avveniva per il settore edile) • - Comunicazione di cessazione nei 5 gg. ma non necessaria in caso di contratto a termine con scadenza originaria non modificata

  35. Collocamento • Disposta l’estensione delle ipotesi modificative del rapporto oggetto di comunicazione entro i 5 gg. • Accanto alle comunicazioni inerenti le ipotesi di: • a) proroga del termine inizialmente fissato nelle ipotesi di contratto a termine; • b) trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato; • c) trasformazione da tempo parziale a tempo pieno[1]; • d) trasformazione da contratto di apprendistato a contratto a tempo indeterminato; • e) trasformazione da contratto di formazione e lavoro a contratto a tempo indeterminato (art. 4-bis, comma 5, D.Lgs. n. 181/2000), • alle quali va aggiunta anche la trasformazione di rapporto da tirocinio (o altra esperienza professionale) a rapporto di lavoro subordinato, il comma 691 aggiunge altresì le seguenti nuove fattispecie: • e-bis) trasferimento del lavoratore; • e-ter) distacco del lavoratore; • e-quater) modifica della ragione sociale del datore di lavoro; • e-quinquies) trasferimento d’azienda o di ramo di essa. • [1] Non era invece previsto l'obbligo di comunicazione nelle ipotesi di trasformazione da tempo pieno a tempo parziale in quanto in tal caso esiste una specifica procedura di convalida da parte della D.p.l. stabilita dall’art.5, comma 1 del D.Lgs 61/2000. (Cfr. ancora una volta circ. Min.Lav. n.12/2003) • N.B. Le comunicazioni di variazione non sono ancora di fatto obbligatorie e passibili di sanzioni in caso di inadempimento in quanto, diversamente dalle comunicazioni di assunzione e cessazione, legate all’emanazione di un decreto interministeriale.

  36. Collocamento • Dal 1° gennaio 2007 le comunicazioni anticipate al Centro per l’Impiego, oltre che ai lavoratori subordinati, si estendono ai casi di instaurazione dei segg. rapporti: • - Lavoro parasubordinato (co.co.co. Lavoro a progetto, ma anche agenti e rappresentanti) • - Soci di cooperativa, a prescindere dalla tipologia adottata • - Associati in partecipazione con apporto di lavoro (anche non esclusivo, cioè misto) • - Tirocinanti, stagisti, borsisti, LSU, ecc.

  37. Collocamento • Deroghe alla comunicazione preventiva. • In caso di urgenza e necessità (possibili danni a persone o ad impianti): • 1) comunicazione ridotta entro il gg. precedente (si comunicano solo le generalità del datore e del lavoratore e la data di assunzione); • 2) comunicazione con i dati mancanti entro 5 gg. dall’avviamento

  38. Collocamento • Deroghe alla comunicazione preventiva. • In caso di forza maggiore (incendi, alluvioni), ma anche in caso di assenza del lavoratore comunicata al datore di lavoro il giorno stesso dell’assenza, ove si renda necessaria la sostituzione con altro lavoratore: • 1) comunicazione (completa) da inoltrarsi entro 5 giorni dall’avviamento (nota Ministero del lavoro del 4.01.2007)

  39. Collocamento • Altre disposizioni contenute nella Finanziaria: • Viene mantenuta temporaneamente la DNA all’INAIL • Viene eliminato l’obbligo di comunicare all’Autorità di P.S. (Questore o Sindaco), entro le 48 ore, l’assunzione di lavoratore extracomunitario • Viene abrogato (senza averlo mai utilizzato) il “ravvedimento operoso” ex art.19, comma 5 del D.Lgs 276/2003 (50% della sanzione minima in caso di adempimento con ritardo contenuto nei 5 gg.) • Le comunicazioni (a regime, quando entrerà in vigore specifico DM) dovranno essere inoltrate esclusivamente per via telematica. • Agenzie per il lavoro: le comunicazioni andranno fatte entro il 20° giorno del mese successivo.

  40. Inasprimento sanzioni • Sono aumentate le segg. sanzioni amministrative: • 1) Libri paga e matricola. Omessa istituzione ed esibizione: da € 4.000 a € 12.000 [*] (non è ammessa diffida) • 2) Gli importi delle sanzioni amministrative previste per la viuolazioni di norme in materia di lavoro, legislazione sociale, previdenza e sicurezza, entrate in vigore prima del 1° gennaio 1999 (ad eccezione dell’ipotesi sub 1) sono quintuplicati. • [*] Si consideri che l’importo delle sanzioni fino al 2006 era il seguente: da € 25 a € 154 (con possibile applicazione diffida ex art.13 D.Lgs 124/2004)

  41. Emersione lavoro sommerso • Finalità: • Regolarizzazione ed riallineamento retributivo e contributivo di rapporti di lavoro non risultanti da scritture o da altra documentazione obbligatoria. • Riferito ai soli lavoratori subordinati

  42. Emersione lavoro sommerso • Possono accedervi tutti i datori di lavoro anche se destinatari di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali non definitivi concernenti il pagamento dei contributi evasi e le relative sanzioni • Procedura • 1) stipula accordo sindacale finalizzato all’emersione di tutti i rapporti in nero presenti in azienda • 2) sottoscrizione accordi conciliativi individuali ex art.410 e 411 c.p.c. per chiudere possibili vertenze • 3) presentazione, entro il 30.09.2007, di apposita istanza all’INPS

  43. Emersione lavoro sommerso • Benefici per i datori che si adeguano: • 1) Pagamento contributi pregressi (*) in ragione di 2/3 del dovuto (abbuono di 1/3) e versamento dei 2/3 dovuti nel modo seguente: • - 1/5 (dei 2/3) all’atto della presentazione • dell’istanza all’INPS • - 4/5 (dei 2/3) in 60 rate mensili senza • interessi • (*) Non è chiaro come vada trattata la quota di contributi a carico del lavoratore, fermo restando che al medesimo lavoratore non è chiesto di pagarla. • 2) Estinzione sanzioni penali, amministrative e civili (in dubbio quelle non direttamente collegabili alle obbligazioni contributive: es. sanzioni sulla sicurezza, collocamento, libri obbligatori, orario) • 3) Sospensione, per un anno degli accertamenti ispettivi

  44. Emersione lavoro sommerso • Altri effetti derivanti dall’adesione al piano di emersione. • Clausole di garanzia • A) Le agevolazioni contributive sono temporaneamente sospese nella misura del 50% e definitivamente concesse al termine di ogni anno di lavoro prestato dai lavoratori “emersi”. • B) Le agevolazioni sono subordinate al mantenimento in servizio del lavoratore emerso, per almeno 24 mesi, tranne i casi di licenziamento x giusta causa o dimissioni. • Riflessi pensionistici per il lavoratore • Il trattamento previdenziale è ragguagliato ai contributi effettivamente versati

  45. Conversione rapporti di co.co.co. • Finalità: • 1) Promuovere la stabilizzazione dell’occupazione mediante il ricorso a contratti di lavoro subordinato • 2) Garantire il corretto utilizzo dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto

  46. Conversione rapporti di co.co.co. • Possono accedervi tutti i committenti che ritengono di aver stipulato contratti di co.co.co “a rischio”, (magari perché non è facilmente individuabile il progetto, o programma o fase), anche se già destinatari di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali, purché non definitivi, concernenti la qualificazione del rapporto. I provvedimenti rimangono sospesi.

  47. Conversione rapporti di co.co.co. • Procedura • 1) stipula accordo sindacale, entro il 30.04.2007, finalizzato alla conversione del rapporto in lavoro subordinato (di qualsiasi tipo), con possibile attribuzione dei benefici eventualmente previsti per la fattispecie scelta. • 2) sottoscrizione accordi conciliativi individuali ex art.410 e 411 c.p.c. per chiudere possibili vertenze riguardanti il passato. • 3) versamento alla gestione separata di un contributo straordinario integrativo pari al 50% dei contributi dovuti durante il periodo di vigenza dei co.co.co. • 4) deposito presso l’Inps degli atti di conciliazione, dei contratti stipulati con i lavoratori e dell’attestazione di versamento della somma di cui al punto 3), la quale però può essere versata nel modo seguente: • - 1/3 (del 50%) immediatamente; • - 2/3 (del 50%) in 36 rate mensili

  48. Conversione rapporti di co.co.co. Altri benefici e vincoli derivanti dall’adesione al piano di emersione. Benefici per azienda e per lavoratore A) Estinzione sanzioni penali, amministrative e civili (in dubbio quelle non direttamente collegabili alle obbligazioni contributive: es. sanzioni sulla sicurezza, collocamento, libri obbligatori, orario) e sospensione degli effetti dei provvedimenti amministrativi o giurisdizionali non definitivi fino alla conclusione della procedura B) Preclusione di ogni accesso ispettivo di natura fiscale o contributiva sui periodi pregressi C) Sarà possibile per il lavoratore (a mezzo di accordi ministeriali) integrare la posizione contributiva del periodo da co.co.co per parificarla a quella dei lavoratori dipendenti Vincoli A) I contratti di lavoro trasformati devono avere durata di almeno 24 mesi, tranne (si ritiene) i casi di licenziamento x giusta causa o dimissioni. B) Se vi è stato accertamento ispettivo l’emersione deve riguardare tutti i lavoratori (co.co.co.) “contestati”

  49. Nuove tutele per i co.co.co. • Per i contratti di co.co.co. (anche a progetto) “genuini”, “sopravvissuti”, cioè non trasformati in lavoro subordinato, si prevede la stipula di accordi collettivi (anche interconfederali) a mezzo dei quali stabilire: • 1)misure atte a contribuire al corretto utilizzo della tipologia contrattuale • 2) condizioni migliorative per i collaboratori

  50. Ammortizzatori sociali Proroghe: • Cigs in deroga • Iscrizione liste di mobilità (c.c. mini-mobilità) • Mobilità lunga • Contratti di solidarietà • LSU • Disoccupazione Nuove disposizioni: • Cessione di azienda in procedura concorsuale ed in Cigs ed agevolazioni a chi le rileva. • Indennità portuali (ragguaglio Cigs) • Cigs e disoccupazione in agricoltura

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