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LE OPERAZIONI IN CUI SI CONCRETIZZA IL FIDO BANCARIO

LE OPERAZIONI IN CUI SI CONCRETIZZA IL FIDO BANCARIO. Prof. Nino Rebaudo. I FINANZIAMENTI IN C/C.

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LE OPERAZIONI IN CUI SI CONCRETIZZA IL FIDO BANCARIO

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  1. LE OPERAZIONI IN CUI SI CONCRETIZZA IL FIDO BANCARIO Prof. Nino Rebaudo

  2. I FINANZIAMENTI IN C/C • I finanziamenti in c/c costituiscono la forma di finanziamento più utilizzata sia dalle imprese che dalle famiglie in ragione della relativa facilità con cui si possono ottenere e della loro elasticità. • La facilità deriva dal fatto che la persona è già titolare di un c/c e quindi può ottenere ancora un finanziamento • L’elasticità è di 3 tipi: 1) elasticità di utilizzo 2) elasticità di costo 3) carattere rotativo del credito.

  3. Le aperture di credito in c/c • L’apertura di credito è il contratto con il quale la banca si obbliga a tenere a disposizione dell’altra parte una somma di denaro per un dato periodo o a tempo indeterminato (art. 1842 C.C.). • Apertura di credito per firma: quando il cliente può disporre della firma della banca – a garanzia dei propri impegni – entro determinati limiti di importo. • Apertura di credito per cassa: quando l’utilizzo avviene tramite il prelievo di somme di denaro entro i limiti di fido stabilito. • Apertura di credito semplice: quando l’importo può essere utilizzato una sola volta con uno o più prelevamenti. • Apertura di credito in c/c: che sono le più utilizzate per i vantaggi collegati alla loro elasticità.

  4. APERTURE DI CREDITO DOCUMENTARIE • Un particolare tipo di apertura di credito è rappresentato dalle aperture documentarie (per firma o di cassa a seconda che si applichi la clausola D/A o D/P) relativi agli scambi con l’estero

  5. CONFRONTO CON I C/C DI CORRISPONDENZA • Ai fini pratici, la tenuta di un’apertura di credito in c/c nel corso di un trimestre e la rilevazione delle relative operazioni presentano gli stessi problemi della gestione del c/c di corrispondenza. In questo caso, le operazioni effettuate presentano maggiori addebitamenti (per i pagamenti da effettuare che giustificano la richiesta dell’apertura di credito) e saldi debitori più frequenti.

  6. APERTURA DI CREDITO IN C/C • Aperture di credito ordinarie in c/c: quando il c/c dell’affidato può presentare saldi debitori in modo continuativo anche per lunghi periodi. La banca tuttavia pretende che il conto si avvicini ogni tanto ad un saldo creditore. • Aperture di credito in c/c per elasticità di cassa: quando la banca pretende non solo una determinata movimentazione ma impone al cliente di alternare ai saldi debitori anche dei saldi creditori, per dimostrare la “buona salute” finanziaria.

  7. LE ANTICIPAZIONI IN C/C • L’anticipazione costituisce una forma di finanziamento garantito da pegno su beni mobili (titoli, merci). In pratica il cliente costituisce una garanzia reale presso la banca e questa concede un finanziamento proporzionale al valore di tali beni. • Anticipazione su titoli: quando l’oggetto del pegno è costituito da titoli (azionari o a reddito fisso). • Anticipazione su merci: che deve avere per oggetto merci con determinati requisiti, come la non deperibilità o la conservazione senza particolari attrezzature, un valore intrinseco abbastanza elevato, oggetto di scambi in grande quantità, di agevole quotazione e non soggette a frequenti e elevate oscillazioni di prezzo.

  8. IL PORTAFOGLIO S.B.F. • Nei regolamenti differiti ci si avvale delle ricevute bancarie, che consentono un risparmio fiscale e rassicurano i clienti non comportando obblighi cambiari. • Tuttavia le ricevute bancarie non sono titoli di credito ma semplici documenti di quietanza, per cui non si possono scontare; ne discende che l’operazione tipica di smobilizzo consentita è quella della presentazione all’incasso s.b.f. • S.b.f. è un termine giuridico che significa “con rivalsa” in caso di insoluto. In pratica, quando la banca anticipa l’importo di un credito con la clausola s.b.f., significa che – in caso di insolvenza del debitore – risponde il cedente e la banca si rivale addebitando l’importo del credito o dell’anticipo, maggiorato eventualmente di spese. • Al di là della clausola giuridica, la banca nell’operazione di presentazione di ricevute all’incasso s.b.f. accredita immediatamente, ma con valuta successiva, un credito a scadenza futura presentatole da un operatore.

  9. I CREDITI DI FIRMA • Si tratta di particolari forme di aperture di credito in cui la banca mette a disposizione della primaria clientela non una somma di denaro ma la propria firma, che può essere utilizzata entro i limiti di un determinato importo in conformità al fido concesso. • C’è un vantaggio per il cliente: 1) evitare un’uscita di denaro come una cauzione; 2) ottenere un credito dai fornitori o da soggetti diversi a condizioni convenienti; 3) agevolare la conclusione di certe negoziazioni. • I crediti di firma sono: 1) crediti per fidejussione; 2) crediti per avallo; 3) crediti per accettazioni.

  10. CREDITI PER FIDEJUSSIONE • La fidejussione è un contratto, disciplinato dagli artt. 936-1957 del C.C., mediante il quale si costituisce a favore del creditore una garanzia di un terzo. • Nella fidejussione bancaria la garanzia viene prestata dalla banca, la quale si impegna nei confronti del creditore garantendogli l’adempimento assunto da un cliente affidato. In pratica la banca aiuta il proprio cliente a ottenere credito o fiducia da terzi.

  11. GRAFICO DELLA FIDEJUSSIONE Concede apertura di credito di firma Cliente affidato Assume un’obbligazione a favore del BANCA Garantisce l’adempimento del cliente Creditore

  12. CREDITI PER AVALLO • L’avallo è la dichiarazione con la quale un terzo garantisce il pagamento di una cambiale, assumendo l’obbligo di pagare nell’ipotesi di mancato pagamento da parte del debitore garantito. • La garanzia può valere per l’intero importo dell’effetto o per una sua parte e può essere prestata a favore di qualsiasi obbligato cambiario da parte del debitore garantito.

  13. LE ACCETTAZIONI BANCARIE • Con l’apertura di creditoper accettazione la banca si impegna ad accettare delle tratte spiccate su di lei dal cliente affidato o da terzi. • A differenza dell’apertura di credito per avallo, in cui la banca garantisce il pagamento della cambiale in caso d’insolvenza del cliente, che risulta l’obbligato principale, nell’accettazione la banca accetta la tratta e risulta pertanto essa stessa obbligato principale. • La banca non è debitrice verso chi spicca la tratta, ma l’accetta per concedere un credito di firma al proprio cliente.

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