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Le operazioni esenti

Le operazioni esenti. Riferimenti normativi. Art. 10 D.P.R. 633/1972 Art. 13 VI Direttiva Comunitaria. Elementi distintivi delle operazioni esenti. Deroga al principio generale IVA Applicazione restrittiva e non estensiva per analogia Carattere oggettivo e non soggettivo delle operazioni.

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Le operazioni esenti

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Presentation Transcript


  1. Le operazioni esenti

  2. Riferimenti normativi • Art. 10 D.P.R. 633/1972 • Art. 13 VI Direttiva Comunitaria

  3. Elementi distintivi delle operazioni esenti • Deroga al principio generale IVA • Applicazione restrittiva e non estensiva per analogia • Carattere oggettivo e non soggettivo delle operazioni

  4. Quali sono • 1)Crediti e operazioni finanziarie • 2) Assicurazione • 3)Valute estere • 4)Azioni e quote sociali • 5) Riscossione dei tributi • 6) Giochi, concorsi e scommesse • 7) Locazioni di immobili • 8) Cessione di fabbricati • 9) Intermediazioni su operazioni esenti • 10) Commercio dell’oro • 11) Beneficenza e pubblica utilità • 12) Trasporto urbano di persone • 13) Trasporto di malati segue…

  5. Quali sono …continua • 14) Servizio postale • 15) Medici e prestazioni sanitarie • 16) Ospedali, case di cura e di ricovero • 17) Insegnamento, prestazioni didattiche ed educative • 18) Orfanotrofi, asili case di riposo • 19) Musei, biblioteche , etc.. • 20) Prestaz. Assist. e Previd. al personale dipendente • 21) Organi, sangue e latte umani • 22) Pompe funebri • 23) Prestazioni socio sanitarie • 24) Prestazioni compagnie barracellari • 25) Beni acquistati o importati senza detrazione totale dell’imposta • 26) Pesca marittima segue…

  6. Quali sono …continua • Novità introdotte dalla Finanziaria 2008: In vigore dal 1° luglio 2008 • Sono esenti le prestazioni effettuate nei confronti dei consorziati o dei soci da consorzi e prestazioni consortili costituiti da soggetti che nel triennio precedente abbiano avuto una percentuale di detrazione iva non superiore al 10%, purchè i corrispettivi addebitati non superino i costi della prestazione. Abrogato dal 1° luglio 2008 • Attività ausiliarie di quelle bancarie e assicurative svolte dalle società strumentali dei gruppi bancari a favore di altre società del gruppo.

  7. Breve analisi sulle principali operazioni esenti • Crediti e operazioni finanziarie • Assicurazioni • Giochi, concorsi e scommesse • Locazioni di immobili • Cessione di fabbricati • Beneficenza e pubblica utilità • Medici e prestazioni sanitarie • Insegnamento, prestazioni didattiche ed educative • Beni acquistati o importati senza detrazione totale dell’imposta

  8. Crediti e operazioni finanziarie • Rientrano in queste operazioni: • le operazioni di prestito e finanziamento, l’assunzione di fideiussioni e di altre garanzie, le operazioni relative a depositi di fondi, conti correnti, pagamenti , giroconti, assegni ed altri effetti commerciali; • il servizio di incasso effetti , documenti, assegni, i servizi di pagamento (bonifici, carte di credito ecc.) • il servizio di pagamento utenze

  9. Crediti e operazioni finanziarie Fanno eccezione: • Operazioni di factoring (inteso come recupero crediti) sia pro-soluto che pro solvendo L’imponibile ai fini iva è la commissione percepita dalla società di factoring N.B.:Se il factoring è fatto con la volontà di ottenere un finanziamento allora l’operazione è esente (sentenza Corte Giustizia Ce 26.6.2003 n.C-305/01)

  10. Occorre distinguere tra: • Interessi per pagamento dilazionato sono esenti da iva ex art.10 n.1 • Interessi moratori sono prestazioni fuori campo iva ex art.15 n.1 (natura risarcitoria)

  11. Assicurazioni • Esenti ai sensi dell’art.10 n.2 Riguardano le operazioni di: • Assicurazione • Riassicurazione • Vitalizio L’esenzione riguarda non soltanto il pagamento del premio ma tutto ciò che è connesso con il contratto di assicurazione (es.diritti di incasso per la riscossione del premio) e alle attività ausiliarie accessorie e complementari prestate da soc. del gruppo assicurativo (es accertamento del danno, liquidazione risarcimento etc)

  12. Giochi, concorsi e scommesse • Esenti art.10 n.6 e 7 • Fra le operazioni rientrano: - Lotto, Enalotto, lotterie nazionali, gratta e vinci, - Raccolta di scommesse Sono invece soggette ad aliquota ordinaria le operazioni connesse all’organizzazione (es. fornitura di biglietti da utilizzare per la raccolta delle giocate)

  13. Locazioni di immobili(anche finanziarie) • Nuovo regime di tassazione dopo la Manovra-bis: L. 4 agosto 2006 n.248 che ha convertito il D.L.223 del 4 luglio 2006 e successive modificazioni (Finanziaria 2007 e D.L. 25.05.2007) • Obiettivo dichiarato: contrasto all’evasione nel settore immobiliare

  14. Locazioni di immobili • Regime di esenzione iva per le locazioni (anche finanziarie) di immobili siano essi strumentali o abitativi con sostanziali deroghe per i primi (rinnovato art.10 comma 1, n.8 del D.P.R. n.633/1972)

  15. Locazioni di immobili • L’esenzione si applica per le locazioni e gli affitti di: • terreni e aziende agricole • Aree diverse da quelle destinate a parcheggio di veicoli, per le quali gli strumenti urbanistici non prevedono la destinazione edificatoria • Immobili ad uso residenziale, comprese le pertinenze, le scorte ed i beni mobili destinati durevolmente al servizio degli immobili locati e affittati

  16. Locazioni di immobili • Introduzione di sostanziali deroghe per le locazioni di fabbricati strumentali • Quando si applica l’iva: • Nei confronti dei locatari sogg. pass. d’imposta che svolgono un’attività principale che dà diritto alla detrazione d’imposta = o< al 25% • Nei confronti di locatari che non agiscono nell’esercizio d’impresa, arti o professioni (es. privati) • Quando il locatore abbia espressamente manifestato l’opzione per l’imposizione iva

  17. Locazioni di immobili strumentali IMPRESA LOCATRICE, ha due strade: Opzione esenzione iva 1) opzione impon. Iva contr.loc nel contratto di locazione 2) soggetti con detraz. =<25% ESENZIONE IVA IMPONIBILITA’ IVA Imposta registro proporzionale IMPRESA LOCATARIA

  18. Regime di tassazione delle locazioni (anche finanziarie) di immobili * E’ obbligatoria l’applicazione dell’iva al 20%

  19. Opzione per l’applicazione dell’iva Quando il locatore è un’impresa ed il locatore è anch’esso un’impresa che svolge un’attività che gli permette una detraibilità iva superiore al 25%, è facoltà del locatore esercitare l’opzione per l’applicazione dell’iva. Il locatario, da parte sua, con la sottoscrizione del contratto di locazione aderisce alla scelta operata dal locatore. Come si opta? è fatta contestualmente alla registrazione telematica del contratto di locazione oppure se si registra il contratto presso l’Agenzia delle Entrate occorre inserire nella scrittura privata un frase del tipo: “Si chiede la registrazione ai sensi dell’art.35 comma 10 e 10 sexies D.L.22306 convertito con modificazioni nella legge 248/06 con applicazione dell’aliquota dell’1% in quanto viene esercitata l’opzione per l’assoggettamento ad iva, trattasi di bene strumentale; Effetto: l’applicazione dell’iva al 20% sulle locazioni è retroattiva dal 4 luglio 2006, data di entrata in vigore del D.L.223. Con l’opzione si evita la parziale indetraibilità dell’iva detratta sugli acquisti. Obbligo di registrazione e versamento imposta di registro: Tutti i contratti di locazione (anche finanziaria) aventi oggetto immobili strumentali, a prescindere dal regime iva applicato, sono soggetti a obbligo di registrazione in termine fisso (30 giorni) che va fatto telematicamente tramite Entratel come anche il versamento dell’imposta di registro proporzionale dell’1% sul canone pattuito in contratto. L’applicazione dell’imposta di registro proporzionale è una deroga al principio di alternatività IVA/Registro sancita dal nuovo comma 1-bis inserito nell’art.40 co.1 DPR 131/86.

  20. Cessione di immobili • L’art.35 del D.L.223 convertito ha modificato sensibilmente l’art.10 DPR 633/72 al comma 1 nei punti 8, 8-bis + il nuovo 8-ter introducendo il regime di esenzione iva per le operazioni di cessione di fabbricati e porzioni di essi da parte delle imprese, con qualche eccezione. • Con la finanziaria 2007 e il D.M.25.5.2007 si è introdotto, a partire dal 1° ottobre 2007, il meccanismo del Reverse Charge anche sulle cessioni di fabbricati strumentali, se nell’atto di vendita, il cedente ha manifestato l’opzione per l’applicazione dell’iva

  21. Cessione da parte di imprese di costruzione e ristrutturazione Esclusioni dal regime di esenzione previste dai punti 8-bis, e 8-ter: Entro 4 anni dall’ultimazione: Impresa edile costruzione/ripristino Acquirente Imponibilità iva Imposta di registro in misura fissa Dopo 4 anni dall’ultimazione: Impresa edile costruzione/ripristino Acquirente Esenzione iva Imposta di registro in misura proporzionale

  22. Cessioni immobiliari – tabella di sintesi

  23. 1° Esempio pratico • Locazione di un appartamento di civile abitazione (cat.A/2) • Concesso in affitto da un’impresa di compravendita o gestione immobiliare o da un banca • il locatario è un privato • È esente da iva • 2% imposta di registro

  24. 2° Esempio pratico • Locazione di un appartamento di civile abitazione (cat.A/2) • Concesso in affitto da un privato ad una società immobiliare • Operazione fuori campo iva • Imposta di registro 2%

  25. Tassazione delle compravendite di terreni Se il venditore è soggetto IVA Note: (1): se l’acquirente finanzia l’acquisto con un mutuo, il valore normale del bene trasferito non può essere inferiore all’importo erogato; (2): l’amministrazione finanziaria può rettificare il valore dichiarato sulla base di una maggiore valutazione del bene trasferito;

  26. Tassazione delle compravendite di terreni Se il venditore non è soggetto IVA Note: (1): se l’acquirente finanzia l’acquisto con un mutuo, il valore normale del bene trasferito non può essere inferiore all’importo erogato; (2): l’amministrazione finanziaria può rettificare il valore dichiarato sulla base di una maggiore valutazione del bene trasferito;

  27. Beneficenza e pubblica utilità • 2 condizioni per fruire dell’esenzione iva: 1) gratuità della cessione 2) condizione di svantaggio del soggetto beneficiario Risoluzione n.328/E del 16/10/2002

  28. Beneficenza e pubblica utilità • In altre parole: La prestazione deve arrecare un vantaggio al destinatario senza la corresponsione di un corrispettivo ma il beneficiario non può essere chiunque bensì deve rientrare in una categoria di soggetti espressamente individuata dalla norma.

  29. Beneficenza e pubblica utilità • La norma individua i seguenti soggetti: • Enti pubblici • Ass. riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio e ricerca scientifica • ONLUS • Popolazioni colpite da calamità naturali o catastrofi

  30. Beneficenza e pubblica utilità • Onere per il cedente: • Deve applicare il meccanismo del pro-rata ai sensi dell’art.19 c.2 sugli acquisti con conseguente indetrabilità di una quota di iva corrisposta sugli acquisti • Con Eccezioni: • Prodotti alimentari non più commercializzabili (es. scaduti) • Prodotti editoriali • Dotazioni informatiche effettuate ai sensi art.54 L.342/2000

  31. Beneficenza e pubblica utilità • Prova delle cessioni: • Comunicazione scritta all’Agenzia Entrate se i beni ceduti sono di valore > 5.164,57 euro (da fare almeno 5 gg prima) • Emissione obbligatoria d.d.t. • Dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale il ricevente attesta il ricevimento dei beni conformi alla d.d.t. N.B.: se manca uno di questi adempimenti la cessione si considera imponibile iva

  32. Medici e prestazioni sanitarie • Art.10 p.18 sono esenti iva: • Tutte le prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona da medici ed esercenti una professione sanitaria espressamente prevista dalla legge Non rientrano le prestazioni sanitarie di consulenza scientifica e di ricerca

  33. Medici e prestazioni sanitarie • Novità dalla Finanziaria 2007: Ha stabilito che le cooperative e loro consorzi possono applicare l’ iva al 4% sulle prestazioni sanitarie di cui ai n.18-19-20-21 e 27ter, anche se ricadono nel regime di esenzione, rese nei confronti di soggetti svantaggiati di cui all’art.41 bis Tab.A parte II, mantenendo inalterata la facoltà delle cooperative sociali di scegliere tra il regime di esenzione (in quanto Onlus) o di imponibilità al 4% (in quanto cooperative) Modulo iva: le esportazioni, le operazioni esenti e la detrazione

  34. Medici e prestazioni sanitarie • Data la molteplicità delle possibili fattispecie esistenti occorre analizzare caso per caso (Esempi su Ottici, Odontotecnici, laboratori di analisi)

  35. Insegnamento, prestazioni didattiche ed educative • Quali sono: • Prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù • Prestazioni didattiche di ogni genere comprese quelle per la formazione, l’insegnamento (anche universitario), l’aggiornamento, la riqualificazione e la riconversione professionale • Prestazioni relative all’alloggio, vitto, fornitura libri anche se fornite da collegi o pensioni annessi, dipendenti o funzionalmente collegati alle prestazioni di cui sopra • Lezioni private

  36. Beni acquistati o importati senza detrazione totale dell’imposta • Art.10 p.27 quinquies Per applicare l’esenzione occorre: • Acquisto originario con fattura imponibile • L’imposta non sia stata detratta nella misura del 100% come previsto dagli artt.19,19-bis e 19-bis2 previgenti

  37. Beni acquistati o importati senza detrazione totale dell’imposta • ESEMPIO: Autovettura acquistata ante 01.01.2001 e venduta nel 2008 La cessione è completamente esente perché l’iva sull’acquisto, a suo tempo, è risultata totalmente indetraibile

  38. Conclusioni • Cercare di attenersi al dettato letterale della norma tenendo ben presente la ratio del legislatore: le esenzioni iva sono fatte per ragioni di politica economica e di utilità sociale

  39. Grazie per la partecipazione e Buono studio

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