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Le operazioni in valuta estera

Commissione di Studio Fiscalità Interna. 5 Aprile 2005. Le operazioni in valuta estera. Patrizia Gorini. Fonti normative disciplina civilistica. D. Lgs. n. 6/2003 modificato dall’art. 17 D. Lgs. N. 310/2004

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Presentation Transcript


  1. Commissione di Studio Fiscalità Interna 5 Aprile 2005 Le operazioni in valuta estera Patrizia Gorini

  2. Fonti normativedisciplina civilistica D. Lgs. n. 6/2003 modificato dall’art. 17 D. Lgs. N. 310/2004 • art. 2425: introduzione della voce C 17-bis utili e perdite su cambi • art. 2425-bis: ricavi, proventi, costi e oneri in valuta devono essere determinati al cambio della data di effettuazione dell’operazione • art. 2426, c.1 n.8-bis: criteri di iscrizione di attività e passività in valuta • art. 2427, n. 6-bis: indicazione in nota integrativa di effetti significativi delle variazioni nei cambi verificatesi dopo la chiusura dell’esercizio • da applicare obbligatoriamente agli esercizi chiusi dopo il 30/9/2004 documento OIC n. 1 del 25/10/2004 • ha revisionato parzialmente, tra l’altro, il P.C. n. 26

  3. Fonti normativedisciplina fiscale art. 110 TUIR nella formulazione introdotta dal D. Lgs. n. 344/2003 • i commi 3 e 4 dettano i criteri da applicare per la conversione delle attività e delle passività in valuta estera • da applicare ai periodi d’imposta iniziati a decorrere dal 1°/1/2004 art. 110 TUIR modificato dal D. Lgs. n. 38/2005 • modifica il comma 3 e sopprime il comma 4, stabilendo l’irrilevanza fiscale delle differenze presunte su cambi • è dubbia l’entrata in vigore, probabilmente dal periodo d’imposta in corso al 22/3/2005

  4. civilisticamente attività non immobilizzate e passività iscritti al tasso a pronti alla data di chiusura immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie (partecipazioni) iscritte al tasso storico, adeguate al tasso di chiusura solo per perdite durevoli fiscalmente (D.Lgs. n. 344/2003) attività non immobilizzate e passività iscritti al tasso a pronti alla data di chiusura attività immobilizzate in caso di adeguamento al tasso di chiusura, clausola anti-elusiva di ripresa a tassazione sostanziale convergenza tra norme civilistiche e fiscali

  5. in praticaattività monetarie e passività • le operazioni in valuta si contabilizzano al cambio storico • al momento dell’incasso o del pagamento la differenza di cambio è imputata a CE (C17-bis) • a fine esercizio si rilevano le differenze di cambio per adeguamento al tasso di fine esercizio deroga riserva all’art. 2423-bis n. 2 non disponibile

  6. Riserva non distribuibile:se utile presunto > perdite presunte  accantonamento in riserva • per l’utile netto non realizzato es.: utile presunto 1.000 perdita presunta 700  accantonamento a riserva 300

  7. Riserva non distribuibile:se utile presunto > perdite presunte  accantonamento in riserva • al netto della destinazione alla riserva legale es.: utile netto non realizzato 4.800 utile d’esercizio 5.000  destinazione riserva legale 250  accantonamento a riserva n.d. 4.750

  8. Riserva non distribuibile:se utile presunto > perdite presunte  accantonamento in riserva • nei limiti dell’utile realizzato es.: utile netto non realizzato 5.000 perdita d’esercizio 1.000  accantonamento a riserva n.d. = =

  9. Eliminazione del fondo di copertura dei rischi di cambio (ex art. 72 TUIR) • il fondo deve essere stornato rilevando una sopravvenienza attiva • la sopravvenienza è bilanciata dalle differenze di cambio realizzate e, per l’eccedenza, da quelle non realizzate • la sopravvenienza rileva ai fini IRES ma non ai fini IRAP

  10. civilisticamente attività non immobilizzate e passività iscritti al tasso a pronti alla data di chiusura immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie (partecipazioni) iscritte al tasso storico, adeguate al tasso di chiusura solo per perdite durevoli fiscalmente (D.Lgs. n. 344/2003) attività e passività l’adeguamento al tasso a pronti alla data di chiusura è fiscalmente irrilevante necessità di istituire un doppio binario necessità di rilevare le imposte differite attive e passive sostanziale divergenza tra norme civilistiche e fiscali

  11. Suggerimenti operativi: • È opportuno convertire ogni singola voce in valuta (es. singolo credito vs/cliente) tuttavia è opportuno tenere memoria dei valori storici per determinare l’ammontare non realizzato e, con l’operatività del decreto IAS, gli importi fiscalmente irrilevanti • Sarà preferibile, con l’entrata in vigore del decreto IAS, non convertire le singole partite, ma utilizzare appositi conti transitori di sintesi (es. clienti c/adeguamento cambi) da stornare all’apertura del bilancio successivo

  12. Suggerimenti operativi: • È opportuno, come suggerito anche dall’OIC 1, utilizzare a CE quattro voci distinte e precisamente: • utili realizzati su cambi • utili non realizzati su cambi • perdite realizzate su cambi • perdite non realizzate su cambi • il cambio da utilizzare per la conversione dei valori al 31/12/2004 dovrebbe essere quello pubblicato sulla G.U del 7/1/2005, e non quello del 10/2/2005

  13. Svalutazione dei crediti in valuta • fattore cambio • fattore “presumibile valore di realizzo” se le due componenti non sono significative e specificamente individuabili • adeguare il credito al presumibile valore di realizzo • convertire l’importo ottenuto al cambio di chiusura • rilevare l’eventuale differenza comprensiva dell’effetto combinato

  14. Svalutazione dei crediti in valuta • fattore cambio • fattore “presumibile valore di realizzo” se le due componenti sono significative e specificamente individuabili • adeguare il credito al presumibile valore di realizzo • convertire l’importo ottenuto al cambio storico • convertire lo stesso importo al cambio di chiusura, rilevando la differenza di cambio

  15. Esempio 1 30/11/2004: vendita di merci per $ USA = 5.000 tasso cambio 0,95  valore storico = 4.750 31/12/2004: presumibile valore di realizzo = 97% tasso cambio 0,85 • presumibile valore di realizzo in valuta: $ USA = 4.850 • conversione del credito al tasso di chiusura: $ 4.850 x 0,85 = 4.122,50 • determinazione della perdita presunta su cambi: € 4.122,50 - € 4.750,00 = € 627,50

  16. Esempio 2 30/11/2004: vendita di merci per $ USA = 5.000 tasso cambio 0,95  valore storico = 4.750 31/12/2004: presumibile valore di realizzo = 60% tasso cambio 0,85 • presumibile valore di realizzo in valuta: $ USA = 3.000  svalutazione: $ 2.000 x 0,95 = € 1.900 • conversione del credito al cambio storico $ 3.000 x 0,95 = € 2.850 • conversione del credito al tasso di chiusura: $ 3.000 x 0,85 = 2.550 • determinazione della perdita presunta su cambi: € 2.850 - € 2.550 = € 300

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