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ACE Padova, 21 maggio 2013 Relatore: Andrea Onori Dottore Commercialista

Fondazione dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Padova. ACE Padova, 21 maggio 2013 Relatore: Andrea Onori Dottore Commercialista Revisore Legale in Vicenza. Normativa di riferimento.

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ACE Padova, 21 maggio 2013 Relatore: Andrea Onori Dottore Commercialista

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  1. Fondazione dei Dottori Commercialistied Esperti Contabili di Padova ACE Padova, 21 maggio 2013 Relatore:Andrea Onori Dottore Commercialista Revisore Legale in Vicenza

  2. Normativa di riferimento Il Decreto «Salva Italia» (DL 201/2011) ha introdotto un incentivo alla capitalizzazione delle imprese ( cd. ACE – Aiuto alla Crescita Economica). Le modalità attuative dell’agevolazione sono state approvate con DM del 14/03/2012. Scopo: agevolare le imprese che intendono finanziarsi con capitale proprio anziché ricorrere all’indebitamento. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2011.

  3. Soggetti interessati Dell’agevolazione possono fruire sia i soggetti IRES sia «le piccole imprese soggette all’IRFEF purché in contabilità ordinaria»: • Le società di capitali (S.p.a., S.r.l., S.a.p.a., Società cooperative, ecc) di cui all’art.73, comma 1, lett. a TUIR; • Gli enti commerciali residenti in Italia di cui all’art.73, comma 1, lett. b TUIR; • Le società estere, limitatamente alle stabili organizzazioni presenti in Italia di cui all’art.73, comma 1, lett. d TUIR;

  4. Soggetti interessati • Gli imprenditori individuali, le società in nome collettivo e le società in accomandita semplice purché in contabilità ordinaria; • Società di nuova costituzione; • Soggetti che aderiscono al consolidato nazionale; • Le società in liquidazione ordinaria e quelle ammesse alla procedura di concordato preventivo; • Le società che hanno adottato un piano di ristrutturazione del debito ex art. 182-bis L.F.

  5. Soggetti esclusi Sono esclusi dalle agevolazioni: • Gli enti non commerciali di cui alla lett. c) del medesimo art. 73, anche se esercitano un’attività commerciale; Il decreto 14 marzo 2012, all’art. 9 esclude altresì le società assoggettate alle procedure di: • Fallimento, dall’inizio dell’esercizio in cui interviene la dichiarazione di fallimento; • liquidazione coatta amministrativa, dall’inizio dell’esercizio in cu interviene il provvedimento che ordina la liquidazione; • Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, dall’esercizio in cui interviene la dichiarazione di fallimento.

  6. Soggetti esclusi Sono inoltre escluse dal beneficio ACE: • le imprese marittime che sia avvalgono della normativa di cui all’art. 155 del TUIR, e che determinano il reddito con modalità diverse da quelle ordinaria, quando i ricavi derivanti dall’attività per la quale si è esercitata opzione sono prevalenti rispetto ai ricavi complessivi • nella determinazione del reddito delle partecipate estere disciplinate dall’art. 167 del TUIR

  7. Modalità operative In base all’art. 1, dal co. 1 al co. 6 del D.L. 201/2011, l’Ace consiste nella deduzione del reddito complessivo di un importo corrispondente al rendimento «figurativo» dell’incremento del patrimonio netto dell’impresa. Base agevolata: incremento del patrimonio netto dell’impresa - nuovo capitale proprio - rispetto a quello esistente al 31.12.2010 Rendimento nozionale: alla base agevolata si applica un tasso determinato con DM che per il triennio 2011-2013 è pari al 3%. Dal quarto periodo d’imposta in poi l’aliquota per il calcolo è determinata con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze da emanare entro il 31 gennaio di ogni anno.

  8. Modalità operative … per determinare quindi l’importo da portare in deduzione occorre: • Determinare l’incremento del patrimonio netto dell’impresa ( «nuovo capitale proprio») rispetto a quello esistente al 31 dicembre 2010 e successivamente; • Calcolare il rendimento di tale incremento (rendimento nozionale) che sarà poi portato in deduzione tramite una variazione in diminuzione nella dichiarazione dei redditi.

  9. Il patrimonio netto e l’incremento del capitale proprio Sulla base del comma 5, la base per determinare la variazione in aumento del patrimonio netto è « capitale proprio esistente alla chiusura dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2010… senza tener conto dell’utile del medesimo esercizio». Il capitale proprio è costituito dal patrimonio netto risultante dal bilancio relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2010 al netto dell’utile formatosi nel medesimo esercizio.

  10. Elementi positivi e negativi Una volta determinato il «capitale proprio», il relativo incremento è determinato individuando le relative variazioni in aumento e in diminuzione fissate dalla stesso comma 5. Rilevano come variazioni in aumento del patrimonio netto • I conferimenti in denaro: vi rientrano, ad esempio, gli aumenti di capitale, i versamenti in conto capitale o a fondo perduto, ecc.; non costituiscono conferimenti in denaro i finanziamenti erogati dai soci; • Gli accantonamenti a riserva di utili, ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili.

  11. Elementi Positivi I conferimenti in denaro: La relazione specifica che si rilevano non solo quelli «tipici» destinati ad aumento del capitale sociale, ma anche quelli destinati al ripianamento di perdite o contabilizzazioni a riserva. L’art. 5, lett. a del decreto ministeriale definisce il conferimento in denaro: • la rinuncia incondizionata dei soci al diritto alla restituzione di crediti verso la società nonché la compensazione dei crediti in sede di sottoscrizione di aumenti di capitale; • Conversione di obbligazioni in azioni;

  12. Elementi Positivi I conferimenti di denaro si possono ritenere rilevanti, in base all’art. 5 comma 4, alla data del versamento. Irrilevanti gli aumenti di capitali deliberati ma non eseguiti. Nel caso di emissione di obbligazioni convertibili, l’aumento del patrimonio netto viene rilevato alla data in cui ha effetto la conversione. Tale disposizione vale anche per i soggetti IAS. Tale impostazione risulta coerente con il presupposto dell’agevolazione, cioè che l’incremento patrimoniale rispecchi un «effettivo» aumento del capitale proprio.

  13. Elementi Positivi Gli incrementi di capitale derivanti da accantonamenti di utili con riserva. Art. 5 co. 5 del Decreto prevede ai fine dell’agevolazione: • Riserve formate con utili diversi da quelli realmente conseguiti ex art. 2433, derivanti da processi di valutazione quali: • La riserva determinata a fronte di maggiori valori coseguiti alla valutazione effettuata ex art. 22426, comma 1, n. 4 c.c.; • La riserva ex art. 2426, n. 8 bis, c.c. derivanti da attività e passività in valuta; • La riserva per rivalutazioni volontarie; • Le riserve ex art. 6 D.Lgs. N. 38/2005. • Riserve formate con utili realmente conseguiti che, per disposizione di legge, non sono né distribuibili né utilizzabili ad aumento del capitale sociale o la copertura delle perdite .

  14. Elementi Positivi Le riserve indisponibili assumono rilevanza nell’esercizio in cui viene meno la condizione di indisponibilità MA Non vanno considerate le riserve disponibili che hanno rilevato ai fini dell’Ace e che successivamente vengono riclassificate quali riserve indisponibili.

  15. Elementi Positivi Risultano essere rilevanti gli accantonamenti: • a riserva legale; • a riserva statutaria; • a riserva facoltativa; • a riserva indivisibile; • Oltre alle riserve in sospensione d’imposta ex art. 42, comma 2-quater, D.L. n.78/2010. …. Assumono rilevanza tutti gli utili che risultano mantenuti nell’economia dell’impresa, a prescindere dall’accantonamento a riserva.

  16. Elementi Positivi Le società di nuova costituzione, in particolare, in base all’art. 5, co. 6 del decreto attuativo, quelle costituite successivamente al 31 dicembre 2010. Art. 1, comma 6 D.L. n. 201/2011 stabilisce che assume rilievo l’intero patrimonio conferito.

  17. Elementi Positivi …gli incrementi del patrimonio netto derivanti da conferimenti in denaro rilevano a partire dalla data del versamento. I conferimenti in denaro effettuati nel corso del 2012 vanno alcolati in proporzione ai giorni che decorrono dalla data di versamento al termine dell’esercizio. Nelle annualità successive, invece, l’incremento rileverà per l’intero ammontare.

  18. Elementi Negativi Art. 5 co. 3 del decreto – variazioni in diminuzione del patrimonio netto: • Attribuzioni ai soci o partecipanti di utili e riserve (riserve di utili, riserve di sovrapprezzo di azioni, riserva per versamenti a fondo perduto o in conto capitale, riserva per interessi di conguaglio) • L’acquisto di partecipazioni in società controllate; • L’acquisto di aziende o di rami di azienda. Il valore di tali operazioni deve essere scomputato dal valore del «capitale proprie»

  19. Elementi Negativi La variazione in diminuzione viene rilevata a partire dall’inizio dell’esercizio in cui si sono verificate. In sede di approvazione di bilancio, la distribuzione di utili ai soci viene rilevata quale variazione in diminuzione già dal 1 gennaio e per l’intero ammontare.

  20. Elementi Positivi e Negativi Incremento patrimonio netto Imprese neo-costituite Imprese già costituite Conferimenti in denaro effettivamente versati + Incrementi Intero patrimonio conferito Utili destinati a riserva - Attribuzione soci di utili e/o riserve - Decrementi Acquisto partecipazioni in società controllate - Acquisto di aziende e/o rami di azienda

  21. Rilevanza degli utili accantonati a riserva La circolare n. 35/E specifica che l’ articolo 5, comma 2, lett. b), del decreto 14 marzo 2012 del Ministero dell'Economia e delle Finanze dispone che rilevano, ai fini dell'agevolazione, come elementi positivi della variazione di capitale proprio gli utili accantonati a riserva, ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili. Gli incrementi di capitale proprio, derivanti dall'accantonamento di utili, vengono rilevati a partire dall'inizio dell'esercizio in cui le relative riserve sono formate. Dall’esercizio in cui l’assemblea delibera di destinare in tutto o in parte, a riserva l’utile d’esercizio.

  22. Società in perdita • Se il reddito non è capiente, l'eccedenza di Ace (oppure tutta l'Ace se la società chiude in perdita fiscale) viene rinviata per essere aggiunta alla detassazione degli esercizi successivi e dunque scalata dal reddito senza limiti né quantitativi né temporali. • Se negli anni seguenti non vi sarà una nuova base Ace (ad esempio perché la società ha distribuito le riserve o rimborsato il capitale), l'eccedenza sarà utilizzabile autonomamente per ridurre l'imponibile.

  23. Disposizione antielusiva Art. 10 del decreto prevede disposizioni antielusive al fine di contrastare , nell’ambito dei gruppi societari, effetti moltiplicativi dei benefici. Soggetti che nel corso del periodo d’imposta si possono considerare: • Controllati dallo stesso controllante • Controllanti di altri soggetti

  24. Disposizione antielusiva L’incremento del capitale proprio si riduce: • dei conferimenti in denaro effettuati, successivamente alla chiusura dell’esercizio in corso al 31/12/2010, a favore di soggetti controllati o sottoposti al controllo del medesimo controllante ovvero divenuti tali a seguito del conferimento; • dei corrispettivi per l’acquisto o l’incremento di partecipazioni in società controllate già appartenenti ai soggetti controllanti o a soggetti controllati dal medesimo controllante

  25. Disposizione antielusiva • dei conferimenti in denaro provenienti da soggetti non residenti (white list), se controllati da soggetti residenti; • dei corrispettivi per l’acquisto di aziende o rami di aziende già appartenenti ai soggetti controllanti o a soggetti controllati dal medesimo controllante;

  26. Disposizione antielusiva • dei conferimenti in denaro provenienti da soggetti black-list anche se non controllati da soggetti residenti; • dell’incremento, rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2010, dei crediti di finanziamento nei confronti dei soggetti controllanti o di soggetti controllati dal medesimo controllante.

  27. Limite del patrimonio netto La variazione in aumento (incrementi-decrementi) del capitale proprio non può essere superiore al patrimonio netto risultante dal relativo bilancio, ad esclusione delle riserve per l’acquisto delle azioni proprie. Il rendimento nozionale sul quale applicare la percentuale del 3% è rappresentato dal minore importo tra: • l’incremento del capitale proprio • Il patrimonio netto risultante dal bilancio d’esercizio di riferimento.

  28. Limite del patrimonio netto «La funzione limitativa del patrimonio netto è quella di evitare che si ottenga una variazione agevolabile agli effetti dell’ACE che presuppone l’esistenza di un patrimonio «figurativo» non corrispondente alla effettiva entità contabile» Corrispondenza tra agevolazione e patrimonio netto «effettivo»

  29. Il rendimento nozionale e il riporto a nuovo del rendimento Il rendimento nozionale del nuovo capitale proprio è così determinato: Base ACE x aliquota L’aliquota • 3% per gli esercizi 2011, 2012, 2013; • dal 2014 determinata da D.M., entro 31 gennaio di ogni anno, tenendo conto dei rendimenti finanziari medi dei titoli pubblici aumentabili fino a 3 punti percentuali per maggior rischio

  30. Il rendimento nozionale e il riporto a nuovo del rendimento Il rendimento nozionale deve essere portato in diminuzione del reddito complessivo netto, già ridotto di eventuali perdite pregresse. Se rendimento > reddito complessivo netto…… …………..l’eccedenza è utilizzabile per intero negli esercizi successivi, fino a capienza, senza alcun limite temporale e quantitativo.

  31. Il rendimento nozionale e il riporto a nuovo del rendimento Per i soggetti aderenti al consolidamento fiscale Art. 6 del D.M. 14/03/2012 Se rendimento > reddito complessivo netto… …..l’eccedenza è ammessa in deduzione dal reddito complessivo globale netto di gruppo dichiarato fino a concorrenza dello stesso. Se non trova capienza è computata in aumento del rendimento nozionale dell’esercizio successivo da ciascuna società o ente.

  32. Modalità di applicazione dell’agevolazione per i soggetti IRPEF Per i soggetti IRPEF regole del tutto caratteristiche rispetto a quelle applicabili alle società soggette IRES. Base di calcolo: il rendimento nozionale del 3% si applica al patrimonio netto esistente alla chiusura di ciascun esercizio, al netto di eventuali crediti per prelievi utili operati dai soci o dal titolare. L’importo che ne deriva rappresenta l’importo agevolabile, deducibile dal reddito d’impresa. Ai sensi dell’art. 8, comma 1 il beneficio si applica: • Imprese individuali • Società in nome collettivo • Società in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria per natura o per opzione.

  33. Modalità di applicazione dell’agevolazione per i soggetti IRPEF Per le persone fisiche: l’importo del rendimento nozionale che supera il reddito d’impresa, al netto delle perdite, può essere computato in aumento del beneficio per i periodi d’imposta successivi. Per le società di persone: • l’importo corrispondente al rendimento nozionale della società partecipata che supera il reddito complessivo netto dichiarato viene attribuito a ciascun socio in proporzione alla quota di partecipazione agli utili. • La quota ACE attribuita al socio concorre a formare l’ACE del socio ammessa in deduzione del relativo reddito d’impresa.

  34. ACE in Unico 2013 L’applicazione corretta dell’ACE presuppone il monitoraggio di operazioni non solo manifestate nel 2012, ma anche operazioni eseguite nel 2011 che potrebbero divenire rilevanti per effetto di eventi successivi. Tre mosse per il calcolo dell’ACE: • Monitoraggio degli incrementi del patrimonio netto rilevanti ai fini Ace avvenuti nel 2012, in particolare: - utile 2011 destinato a riserva nel 2012 (senza ragguaglio); - conferimenti in denaro eseguiti nel 2012 (con ragguaglio) A questi incrementi si sommano quelli registrati lo scorso anno. • A questo valore determinato vanno detratti i decrementi nel 2012. Una riduzione ulteriore è dovuta alla presenza di operazioni antieleusive. • Vanno considerate le ulteriori modifiche rispetto alla base Ace2011 che possono essere rappresentate da operazioni del 2012 che incrementano il patrimonio netto.

  35. ACE in Unico 2012- Società di capitali Eventi relativi ad operazioni accadute nel 2011 da considerare: • Utile 2010 destinato a riserva nel 2011. • Conferimenti in denaro: il conferimento effettuato dai soci ha rilevato un aumento del patrimonio netto rilevante ai fine ACE, considerando la quota ragguagliata a seconda della data del versamento. Nell’Unico 2013 il versamento diventa computabile per intero. • Decrementi del capitale proprio: in caso di distribuzione di riserve nel 2011, il decremento rileva anche nel 2012 essendo l’Ace determinata sommando progressivamente le operazioni attive e quelle passive dal 1 gennaio 2011.

  36. ACE in Unico 2012- Società di capitali • Riduzione per operazioni antielusive: alcune operazioni eseguite infragruppo riducono l’ammontare dell’Ace in via definitiva, mentre altre lo riducono in via provvisoria. • Incremento del patrimonio netto: la base ACE è fruibile nel tetto massimo del patrimonio netto esistente alla fine di ciascun esercizio.

  37. ACE in Unico 2012- Società di capitali Colonna 1: l’importo degli incrementi del capitale proprio che corrisponde all’ammontare dei conferimenti in denaro e degli utili accantonati a riserva, ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili, rispettivamente versati ed accantonati; Colonna 2: l’importo dei decrementi del capitale proprio pari all’ammontare delle riduzioni del patrimonio netto con attribuzione ai soci o partecipanti; Colonna 3: l’ammontare delle riduzioni pari agli acquisti di partecipazioni in società controllate; Colonna 4: col.1- (col.2+col.3)

  38. ACE in Unico 2012- Società di capitali Colonna 5: importo del patrimonio netto risultante dal bilancio dell’esercizio relativo alla dichiarazione in oggetto, escludendo le riserve per acquisto di azioni proprie. In tale importo è inclusa l’utile o la perdita d’esercizio. Se il patrimonio netto assume valore negativo o zero, le successive colonne non vanno compilate, non sussistendo alcuna variazione in aumento del capitale proprio. Colonna 6: minore tra col. 4 e col. 5 Colonna 7: il rendimento nozionale del nuovo capitale proprio, pari al3% dell’importo della col. 6 Colonna 8: il codice fiscale del soggetto partecipato; Colonna 9: l’importo della deduzione ACE ceduta dal contribuente; Colonna 10: l’importo del rendimento nozionale riportato dal precedente periodo di imposta,col.11, Mod. UNICO SC 2012 Colonna 11: la quota dell’importo indicato nella colonna 10 non attribuibile ai soci o al consolidamento fiscale Colonna 12: col. 7 + col. 9 + col.10

  39. ACE in Unico 2012- Società di capitali Colonna 13: l’importo del rendimento nozionale di cui a colonna 12 che non è stato possibile utilizzare in deduzione: • Dal reddito complessivo netto dichiarato al quadro RN, ovvero • Dal reddito complessivo netto dichiarato di gruppo. Tale valore sarà computato in aumento dell’importo deducibile dal reddito dei periodi d’imposta successivi.

  40. ACE in Unico 2012- Imprese individuali/società di persone L’agevolazione per i soggetti IRPEF riguarda la riduzione del capitale complessivo del contribuente, calcolata in misura pari ad una percentuale del patrimonio netto di fine esercizio dell’impresa. Tale ammontare si definisce «rendimento nozionale del capitale proprio» e rappresenta il rendimento al tasso del 3% del capitale investito.

  41. ACE in Unico 2012- Imprese individuali/società di persone Nel rigo RS37 va indicato: Colonna 1: l’importo del patrimonio netto risultante dal bilancio relativo all’esercizio 2012 Colonna 2: l’ammontare delle variazioni in diminuzione pari agli acquisti di partecipazione in società controllate e gli acquisti di aziende o di rami di aziende. Colonna 3: differenza tra la colonna 1 e la colonna 2. Nel caso la differenza sia pari o inferiore alla zero, le successive colonne non vanno compilate, non essendoci capitale proprio rilevante. Colonna 4: il rendimento nozionale del nuovo capitale proprio, pari al 3% dell’importo risultante nella colonna 3. Colonna 5: il codice fiscale del soggetto partecipato

  42. ACE in Unico 2012- Imprese individuali/società di persone Colonna 6: l’importo del rendimento attribuito dal soggetto di cui alla colonna 5; Colonna 7: ECCEDENZA RIPORTATA – novità rispetto all’anno precedente – importo del rendimento nozionale riportati dal precedente periodo d’imposta; Colonna 8: l’importo del rendimento nozionale complessivo pari alla somma dei valori indicati alle colonne 4, 6 e 7; Colonna 9: l’importo del rendimento nozionale ceduto Colonna 10: ammontare dei redditi d’impresa di spettanza dell’imprenditore; Colonna 11: la somma dell’importo del rendimento nozionale di spettanza dell’imprenditore; Colonna 12: la quota di rendimento nozionale di cui alla colonna 11 relativa alle società partecipate beneficiarie della deduzione;

  43. ACE in Unico 2012- Imprese individuali/società di persone Colonna 13: la quota del rendimento nozionale di spettanza dell’imprenditore che viene utilizzato nella presente dichiarazione in diminuzione del reddito complessivo; Se il reddito complessivo del dichiarante è: Positivo: l’importo del rendimento nozionale non può essere superiore al minore importo tra il reddito complessivo e la somma dei redditi d’impresa. Negativo: la colonna non va compilata. Colonna 14: l’importo del rendimento nozionale che non è stato utilizzato in diminuzione del reddito d’impresa. Tale importo deriva da: col. 8 – (col.9+ col.13) – tale risultato viene computato in aumento dell’importo deducibile dal reddito dei periodi d’imposta successivi.

  44. Fondazione dei Dottori Commercialistied Esperti Contabili di Padova GRAZIE PER L’ATTENZIONE. Per quesiti: aonori@studiodireco.com

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