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Quali fattori impediscono la conciliazione vita-lavoro per le donne che lavorano?

Quali fattori impediscono la conciliazione vita-lavoro per le donne che lavorano?. Rete dei servizi inadeguata (asili nido, scuole materne, case di cura per anziani, servizi territoriali per la cura degli anziani, ecc.) 18%

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Quali fattori impediscono la conciliazione vita-lavoro per le donne che lavorano?

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Presentation Transcript


  1. Quali fattori impediscono la conciliazione vita-lavoro per le donne che lavorano? • Rete dei servizi inadeguata (asili nido, scuole materne, case di cura per anziani, servizi territoriali per la cura degli anziani, ecc.) 18% • Organizzazione del lavoro non adeguata alla conciliazione (orari rigidi, ecc.) 15% • Politiche per la famiglia poco incisive o inadeguate 14% • Divisione ancora molto rigida dei ruoli all'interno della famiglia 11% • Sovraccarico del lavoro domestico e di cura per le donne 10% • Utilizzo del congedo parentale ostacolato dai datori di lavoro o da altre cause (bassa remunerazione, scarsi incentivi, ecc) 10% • Bassa diffusione del contratto di lavoro part-time 9% • Bassa spesa sociale 6% • Crisi delle reti di solidarietà parentali e amicali 5% • Mancanza di un congedo di paternità proprio dei padri 3% Rosa M. Amorevole - La Spezia 9/2/2009

  2. CONCILIAZIONE TRA VITA PROFESSIONALE E VITA FAMILIARE “L’introduzione di sistemi che prendono in considerazione le esigenze della famiglia, di congedi parentali, di soluzioni per la cura di bambini e degli anziani, e lo sviluppo di un contesto e di un’organizzazione lavorativi tali da agevolare la conciliazione delle responsabilità lavorative e di quelle familiari per le donne e gli uomini.” Da “100 parole per la parità”,Commissione Europea, Occupazione e Affari Sociali Parità fra le donne e gli uomini, 1998 Rosa M. Amorevole - La Spezia 9/2/2009

  3. Il percorso definitorio del concetto di conciliazione Tre tappe fondamentali: • anni 60/70: rilevante ingresso delle donne nel lavoro salariato; introduzione del termine di conciliazione nel dibattito socio-politico con specifica caratteristica riferita al genere femminile; • metà anni 70: divulgazione del dibattito sulla parità delle donne, dal lavoro alla vita privata e affermazione del concetto di genere; aumento della presenza femminile nel mercato del lavoro; presenza dei movimenti femminili e femministi che operano attivamente per la legge di parità, per il diritto al divorzio e all’aborto. Il termine conciliazione viene sostituito con “condivisione dei diritti e delle responsabilità”. • anni 90: ritorno al tema della conciliazione come leva su cui agire a livello legislativo per favorire una maggior presenza delle donne nel mercato del lavoro. Rosa M. Amorevole - La Spezia 9/2/2009

  4. Origini in ambito comunitario… La Carta Comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori (e delle lavoratrici) del 09 dicembre 1989, afferma che “deve essere garantita la parità di trattamento tra gli uomini e le donne. A tal fine, è conveniente intensificare, laddove sia necessario, le azioni destinate a garantire la realizzazione della parità tra uomini e donne, in particolare per quanto riguarda l’accesso all’ occupazione, la retribuzione, le condizioni di lavoro, la sicurezza sociale, l’istruzione, la formazione professionale e il progresso nella carriera professionale. E’ conveniente altresì che vengano sviluppate misure che permettano agli uomini e alle donne di conciliare più facilmente i loro impegni professionali e familiari”; La prima Raccomandazione che consente agli uomini e alle donne di conciliare le loro responsabilità professionali con le responsabilità familiari ed educative derivanti dalla custodia di bambini è la 92/241/CEEsulla custodia dei bambini che punta a stimolare gradualmente iniziative Rosa M. Amorevole - La Spezia 9/2/2009

  5. Dalla promozione all’affermazione dei diritti • La Direttiva 96/34/CE del Consiglio dell’Unione Europea del 03 giugno 1996: è frutto del primo accordo quadro sindacale europeo tra la Confederazione europea dei sindacati (CES), gli imprenditori privati (UNICE) e gli imprenditori pubblici (CEEP) sul congedo parentale del 14 dicembre 1995. Prevede un congedo parentale di almeno tre mesi per i figli fino ad otto anni e considera il congedo un diritto individuale tanto della madre quanto del padre. Questa direttiva e stata recepita in Italia con la Legge 53/2000. Rosa M. Amorevole - La Spezia 9/2/2009

  6. Dalla promozione all’affermazione dei diritti Direttiva 97/81/CE Lavoro part-time La direttiva recepisce l’accordo quadro siglato dalle parti sociali CES – UNICE – CEEP il 6 giugno 1997 e si propone di facilitare il part-time su base volontaria, eliminando gli ostacoli alla sua diffusione, migliorandone la qualità ed evitando le discriminazioni per chi lavora a tempo parziale. Questa direttiva è stata recepita in Italia con il Decreto Legislativo n. 61 del 25/2/2000. Rosa M. Amorevole - La Spezia 9/2/2009

  7. La conciliazione nei 5 Programmi comunitari per la promozione delle P.O. tra il 1982 e il 20061982-1995 • 1982-1985) Primo programma comunitario per la promozione della pari opportunità per le donne: afferma che è necessario adottare misure supplementari e complementari nella forma di "azioni positive" in vari campi. • (1986-1990) Secondo programma comunitario a medio termine per le donneamplia la portata della parità di opportunità a nuove sfere di azione positiva nella formazione, nelle nuove tecnologie, nella conciliazione della vita professionale e della vita familiare e nello sviluppo locale. È in questo programma che emerge l’individuazione della conciliazione come azione positiva Rosa M. Amorevole - La Spezia 9/2/2009

  8. La conciliazione nei 5 Programmi comunitari per la promozione delle P.O. tra il 1982 e il 20061982-1995 • (1991-1995) Terzo programma di azione comunitaria a medio termine per la pari opportunità tra donne e uomini promuove una strategia di azione più integrata e più globale. Il 1995 è un anno importante per le donne perché si è svolta la Quarta Conferenza mondiale delle donne di Pechino dove peraltro le politiche di mainstreaming hanno avuto un impulso molto forte Rosa M. Amorevole - La Spezia 9/2/2009

  9. La conciliazione nei 5 Programmi comunitari per la promozione delle P.O. tra il 1982 e il 20061982-1995 • (1996-2000) Quarto programma di azione per la parità di opportunità tra le donne e gli uomini dove viene caldeggiata una politica di conciliazione di vita familiare e lavorativa attraverso l’attivazione di misure concrete;si concentra sul principio del mainstreaming, per sviluppare negli Stati membri metodi, strategie, modelli e studi mirati ad integrare la dimensione della parità di opportunità nel complesso delle politiche e delle azioni. Rosa M. Amorevole - La Spezia 9/2/2009

  10. La conciliazione nei 5 Programmi comunitari per la promozione delle P.O. tra il 1982 e il 20061982-1995 • In questo periodo la Risoluzione del 29/6/2000concernente la partecipazione equilibrata delle donne e degli uomini all’attività professionale e alla vita familiare trasferisce il concetto di partecipazione equilibrata di uomini e donne dall’ambito decisionale a quello familiare. Rosa M. Amorevole - La Spezia 9/2/2009

  11. Consiglio Europeo Straordinario di Lisbona (23-24 marzo 2000) Il Consiglio europeo Straordinario di Lisbona (23-24 marzo 2000) - e successivamente il Consiglio Europeo di Barcellona (15-16 marzo 2002) - si pone come priorità l’enunciazione degli obiettivi per l’Europa, da raggiungere entro il 2010, per promuovere la crescita e lo sviluppo economico, mantenendo e migliorando il sistema di welfare attuale. In particolare il vertice ha individuato come obiettivo “ favorire tutti gli aspetti della parità di opportunità con riduzione della segregazione occupazionale e promozione della conciliazione vita professionale/vita familiare con il miglioramento dei servizi per l’assistenza all’infanzia”. In particolare, si punta al raggiungimento di un tasso di occupazione femminile del 60% (70% quello totale), all’incremento di servizi per l’infanzia per bambini al di sotto dei tre anni (33% del totale) e tra i tre e i sei anni (90 % del totale); Rosa M. Amorevole - La Spezia 9/2/2009

  12. Consiglio europeo di Bruxelles (23-24 marzo 2006) Il Consiglio europeo di Bruxelles del 23-24 marzo 2006 ha tra i suoi scopi l’impegno ad attuare politiche che “promuovano l’occupazione delle donne e assicurino un migliore equilibrio tra vita professionale e familiare”33, proponendosi di raggiungere gli obiettivi stabiliti nel marzo 2002 al Consiglio europeo di Barcellona. Accanto a questi orientamenti si dispone la nuova Strategia Quadro per le Pari Opportunità tra donne e uomini con la definizione della Road Map per la parità 2006-2010. Rosa M. Amorevole - La Spezia 9/2/2009

  13. La Road Map • La Road Map delinea sei ambiti d’azione: • Una pari indipendenza economica per le donne e gli uomini, • l’equilibrio tra attività professionale e vita privata, • la pari rappresentanza nel processo decisionale, • l’eradicazione di tutte le forme di violenza fondate sul genere, l’eliminazione di stereotipi sessisti, • la promozione della parità tra i generi nelle politiche esterne e di sviluppo. Rosa M. Amorevole - La Spezia 9/2/2009

  14. Si approda così……… • Decisione n. 771/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'Anno europeo della parità di opportunità per tutti (2007), verso una società più giusta. • Decisione n. 1672/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, che istituisce un programma comunitario per l'occupazione e la solidarietà sociale Progress Sezioni del programma : • Occupazione • Protezione sociale e inclusione sociale • Ambiente e condizioni di lavoro • Diversità e lotta contro discriminazione • Parità fra uomini e donne • Regolamento (CE) n. 1922/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio istituisce un Istituto europeo per l'uguaglianza di genere che inizierà la propria attività al massimo il 19 gennaio 2008. Rosa M. Amorevole - La Spezia 9/2/2009

  15. Si approda così……… • Regolamento (CE) n. 1922/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio istituisce un Istituto europeo per l'uguaglianza di genere che inizierà la propria attività al massimo il 19 gennaio 2008. Rosa M. Amorevole - La Spezia 9/2/2009

  16. Legislazione italiana- Anni ‘40-’60 1945 Il diritto di voto è esteso alle donne (d. l. luogotenenziale n.23) 1947 L’art. 37 della Costituzione: “La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore”. 1950 Tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri (l. 860 detta “legge Noce”). Divieto di licenziamento e di svolgimento di lavori pesanti durante la gravidanza e l’allattamento (l. 986). 1956 Sancito il principio della parità di retribuzione tra uomini e donne (l. 741), in applicazione della Convenzione Ilo n.100 del 1951. Rosa M. Amorevole - La Spezia 9/2/2009

  17. Legislazione italiana- Anni ‘40-’60 1960 Un accordo interconfederale e non una legge elimina dai contratti collettivi nazionali di lavoro le tabelle remunerative differenti per uomini e donne. 1963 Divieto di licenziamento delle lavoratrici (l.7) per causa di matrimonio e 80 % dello stipendio per il periodo di assenza obbligatoria per maternità. Riconoscimento del diritto delle donne all’accesso ai pubblici uffici e alle professioni (l. 66). 1968 Istituzione della scuola materna statale (l. 444). Rosa M. Amorevole - La Spezia 9/2/2009

  18. Legislazione italiana- Anni ’70 • DIVORZIO: L.898 del 1970, approvazione della legge sul divorzio, 12 maggio 1974: vittoria del No al referendum popolare per l'abrogazione della legge; • MATERNITA’: L. 1204 del 1971, viene estesa la tutela della maternità alle lavoratrici dipendenti. Amplia ed estende i diritti introdotti dalla prima legge (l.860 varata nel 1950) sui diritti e le tutele delle lavoratrici, che definisce per la prima volta le assenze per maternità, ore di allattamento e divieto di licenziamento entro il primo anno di vita del bambino; Rosa M. Amorevole - La Spezia 9/2/2009

  19. Legislazione italiana- Anni ’70 • ASILI NIDO: l. 1044 del 1971, l'obiettivo di questa legge è realizzare un servizio a supporto delle famiglie e soprattutto delle donne, onde favorirne la permanenza nel mondo del lavoro anche dopo la nascita dei figli. Inoltre si è voluto affermare il diritto del bambino alla socializzazione e allo sviluppo armonico della sua personalità. Legge 29 novembre 1977, n. 891, "Norme per il rifinanziamento del piano degli asili nido e modifica della legge istitutiva 6 dicembre 1971, n. 1044“. Rosa M. Amorevole - La Spezia 9/2/2009

  20. Legislazione italiana- Anni ’70 • DIRITTO DI FAMIGLIA: con la l.151 del 1975; viene varata la riforma del diritto di famiglia che introduce la parità tra uomini e donne nell'ambito familiare: la potestà sui figli, infatti, spetta a entrambi i coniugi che hanno identici diritti e doveri e non più solo al padre. In attuazione del principio di uguaglianza morale e giuridica dei coniugi; • INTERRUZIONE VOLONTARIA DELLA GRAVIDANZA: l.194 del 1978 La legge ha come scopo principale la prevenzione delle gravidanze indesiderate, oltre che contrastare l'aborto clandestino; Rosa M. Amorevole - La Spezia 9/2/2009

  21. Legislazione italiana- Anni ’70 • LEGGE DI PARITA’: L.903 del 1977. Si passa dal concetto di tutela per la donna lavoratrice al principio del diritto di parità nel campo del lavoro. Vengono introdotte norme più avanzate in materia di maternità e primi elementi di condivisione fra i genitori nella cura dei figli. Si parla qui anche di divieto di lavoro notturno per le lavoratrici madri. Rosa M. Amorevole - La Spezia 9/2/2009

  22. Legislazione italiana- Anni ’90 LEGGE PARI OPPORTUNITA’ (Azioni positive): l.125 del 1991, questa legge è uno strumento in grado di intervenire e rimuovere le discriminazioni e far avanzare l’idea di uguali opportunità uomo-donna nel lavoro. La l.125 ha rappresentato un importante passo avanti per rendere visibile e valorizzare la presenza e il lavoro delle donne nella società, nel lavoro e nella famiglia; Rosa M. Amorevole - La Spezia 9/2/2009

  23. Legislazione italiana- Anni ’90 •IMPRENDITORIA FEMMINILE: l. 215 del 1992. Questa legge (promuove l'uguaglianza sostanziale, pari opportunità economiche e imprenditoriali) favorisce la nascita di imprese composte per il 60% da donne, società di capitali gestiti per almeno 2/3 da donne e imprese individuali, aumentano ogni anno. Le imprese sono tenute a mantenere la prevalenza femminile nella società per almeno cinque anni; Rosa M. Amorevole - La Spezia 9/2/2009

  24. Legislazione italiana- Anni ’90 •VIOLENZA SESSUALE: l. 866 del 1996, stabilisce che la violenza sessuale non è più un delitto contro la morale, bensì contro la persona. Una legge di civiltà e dignità che rende giustizia alle donne e premia il lungo e sofferto cammino per affermare il diritto alla sessualità libera e condivisa . Rosa M. Amorevole - La Spezia 9/2/2009

  25. Legislazione italiana- Anni ’90 • ASSEGNO DI MATERNITA' PER CASALINGHE E DISOCCUPATE: l. 448 del 1999, prevede un'indennità di maternità per le donne che non lavorano, o che svolgono il cosiddetto "lavoro familiare". Con la Finanziaria del 2000 questo diritto viene esteso alle cittadine della UE ed extracomunitarie con Carta di soggiorno • INFORTUNI DOMESTICI: l.493 del 1999, contiene il riconoscimento del lavoro in ambito domestico. Le persone comprese tra i 18 e i 65 anni che svolgono in via non occasionale, gratuitamente e senza vincolo di subordinazione, il cosiddetto lavoro domestico, hanno diritto all'Assicurazione contro gli infortuni. Rosa M. Amorevole - La Spezia 9/2/2009

  26. Legislazione italiana- Anni 2000-01 • CONGEDI PARENTALI: l. 53 dell'8 marzo 2000. Questa legge armonizza i tempi di cura, di formazione e di relazione (tempi delle città). La cura dei figli smette di essere prerogativa delle madri dal punto di vista legislativo e coinvolge anche i padri garantendogli uguali diritti e tutele. Si dispone la concessione di contributi, a carico del Fondo per l’occupazione, a favore di aziende che applichino accordi contrattuali (ex art. 9, comma 2, della l. 53) con forme di flessibilità favorevoli a lavoratrici e lavoratori.. Rosa M. Amorevole - La Spezia 9/2/2009

  27. Legislazione italiana- Anni 2000-01 • CONSIGLIERA DI PARITÀ D.L.vo. n. 196/2000, “Disciplina dell'attività delle consigliere e dei consiglieri di parità e disposizioni in materia di azioni positive, a norma dell'articolo 47 della legge 17 maggio 1999, n. 144”. • SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI l. 328/2000, stabilisce l’erogazione di assegni di cura e altri interventi a sostegno della maternità e della paternità responsabile, la promozione di politiche di conciliazione tra il tempo di lavoro e il tempo di cura anche da parte dagli enti locali, l’istituzione di servizi formativi e informativi a sostegno della genitorialità Rosa M. Amorevole - La Spezia 9/2/2009

  28. Legislazione italiana- Anni 2000-01 • TUTELA E SOSTEGNO DELLA MATERNITÀ E DELLA PATERNITÀ Decreto Legislativo 26 marzo 2001 n. 151  Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità. Disciplina i congedi, i riposi, i permessi e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori connessi alla maternità e paternità di figli naturali, adottivi e in affidamento, nonché il sostegno economico alla maternità e alla paternità. Ribadisce il divieto di discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda l’accesso al lavoro, le iniziative in materia di orientamento, formazione, perfezionamento e aggiornamento professionale, la retribuzione, la classificazione professionale, l’attribuzione di qualifiche e mansioni e la progressione nella carriera. Rosa M. Amorevole - La Spezia 9/2/2009

  29. Legislazione italiana- Anni 2000-01 MISURE CONTRO LA VIOLENZA NELLE RELAZIONI FAMILIARI l. 154 del 2001, il parente violento può essere allontanato dall’abitazione familiare e anche costretto a pagare gli alimenti. Rosa M. Amorevole - La Spezia 9/2/2009

  30. Legislazione italiana- Anni 2003-08 • CODICE DELLE PARI OPPORTUNITÀ TRA UOMO E DONNAD.lgs 11 aprile 2006, n. 198:- Libro I, Titolo II, Capo V,artt. 21 e 22 (Comitato per l’imprenditoria femminile)- Libro II, Titolo I, Capo IV, artt. 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 (Promozione delle pari opportunità)- Libro III, Titolo II, Capo I, artt. 52, 53, 54, 55 (Azioni positive per l’imprenditoria femminile) • DECRETO LEGISLATIVO N. 115 del 2003 Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151 testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità Rosa M. Amorevole - La Spezia 9/2/2009

  31. L’Italia è il paese europeo con il più basso indice di occupazione femminile Nella classifica del gender gap nel 2008 siamo al 67° posto (secondo il recente rapporto del World Economic Forum, nel 2007 eravamo addirittura all’ottantaquattresimo! ha migliorato di sette posizioni rispetto al 2006! Complessivamente l’occupazione femminile in Italia è inferiore di 11 punti alla media europea mentre, secondo l’Agenda di Lisbona, dovremmo arrivare al 60% entro il 2010! Rosa M. Amorevole - La Spezia 9/2/2009

  32. Il Tempo…. L'Italia è stata il primo paese a varare una legge sul coordinamento dei tempi delle città (L. 53/2000), affidando ai comuni il compito di coordinare i tempi e gli orari delle città ed incentivando le imprese a realizzare azioni a favore della conciliazione; • Il tempo...... è la dimensione che consente di riunificare l’obiettivo di riconciliazione tra lavoro per la famiglia e lavoro professionale. Rosa M. Amorevole - La Spezia 9/2/2009

  33. Il Tempo…. Marina Piazza nel documento “Conciliazione dei tempi di vita e di lavoro”, in “Le famiglie interrogano le politiche sociali” Convegno marzo 1999, Bologna) distingue a questo proposito tra: a)  interventi (o strumenti) che riducono o articolano diversamente il tempo di lavoro (part-time, jobsharing, banca del tempo, ecc.); b) strumenti che liberano tempo (articolazione differenziata dei congedi parentali, nidi aziendali, strutture di supporto aggiuntive per bambini ed anziani, Rosa M. Amorevole - La Spezia 9/2/2009

  34. Rendere flessibile un’occupazione significa “renderne variabili le caratteristiche” • Rendere flessibile un’occupazione significa “renderne variabili le caratteristiche” (Barbier e Nadel, 2002, 17): i tempi di lavoro in primis, i luoghi e i modi in cui viene esercitata, le condizioni giuridiche e le garanzie. Per le aziende ciò si traduce solitamente in una maggiore libertà rispetto ai licenziamenti, la facoltà di modificare gli orari di lavoro e i salari in base all’andamento della produzione, la possibilità di trasferire i dipendenti, la possibilità di esternalizzare le attività o di far ricorso al cosiddetto ‘lavoro atipico’ (Gallino 1998). Per i lavoratori in una maggiore precarietà del posto di lavoro e delle relative condizioni e in un conseguente indebolimento dell’identità professionale e del potere contrattuale (Gallino 2001). • da “Pratiche di conciliazione:tra fluidità del lavoro e trappole di genere” di Silvia Gherardi e Barbara Poggio dal Convegno Nazionale ed europeo “Che “genere” di conciliazione?Famiglia, Lavoro e Genere: equilibri e squilibri” Rosa M. Amorevole - La Spezia 9/2/2009

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