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ESEMPIO DI APPLICAZIONE DEL METODO DI CONSOLIDAMENTO INTEGRALE

ESEMPIO DI APPLICAZIONE DEL METODO DI CONSOLIDAMENTO INTEGRALE. Area di consolidamento. H S.p.A. 70%. 60%. MERCATO. P S.p.A. D S.p.A. VENDE. VENDE. [AREA DI CONSOLIDAMENTO]. H S.p.A. = Holding di partecipazione [società controllante, redige il bilancio consolidato]

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ESEMPIO DI APPLICAZIONE DEL METODO DI CONSOLIDAMENTO INTEGRALE

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  1. ESEMPIO DI APPLICAZIONE DEL METODO DI CONSOLIDAMENTO INTEGRALE

  2. Area di consolidamento H S.p.A. 70% 60% MERCATO P S.p.A. D S.p.A. VENDE VENDE [AREA DI CONSOLIDAMENTO] • H S.p.A. = Holding di partecipazione [società controllante, redige il bilancio consolidato] • P S.p.A. = società produttrice, vende alla distributrice D S.p.A. • D S.p.A. = società distributrice, vende al mercato Società controllate, incluse nel consolidamento

  3. Situazioni patrimoniali delle tre società al 31/12/n In giallo sono evidenziate le partite che indicano rapporti infraguppo: • partecipazioni detenute da H spa in P spa (70%) ed in D spa (60%); • Crediti finanziari di H spa (€ 30) nei confronti della controllata D spa; • Debiti finanziari di D spa (€30) nei confronti di H spa. • Crediti commerciali per vendita prodotti di P spa (€ 70) nei confronti di D spa; • Debiti commerciali per acquisto prodotti di D spa (€ 70) nei confronti di di P spa.

  4. Conti economici delle tre società al 31/12/n In giallo sono evidenziati gli elementi di reddito derivanti da operazioni infraguppo: • Interessi attivi (€ 7)contabilizzati da H spa e corrisposti dalla controllata D spa a fronte di finanziamenti ricevuti dalla capogruppo; • Interessi passivi (€ 7) contabilizzati da D spa e corrisposti alla capogruppo a H spa a fronte di finanziamenti ricevuti da quest’ultima; • Ricavi iscritti da P spa per vendita prodotti a D spa (€ 1.500); • Costi iscritti da D spa per acquisto prodotti da P spa(€ 1.500).

  5. Procedimento di consolidamento • L’esercizio n è il primo in cui viene redato il bilancio consolidato • L’operazione di consolidamento può essere scomposta nelle seguenti fasi: • sommatoria delle poste di stato patrimoniale della società rientranti nell’area di consolidamento; • aggregazione delle poste di conto economico della società rientranti nell’area di consolidamento; • elisione delle operazioni reciproche fra le società rientranti nell’area di consolidamento [costi_ricavi infragruppo]; • elisione delle partite infragruppo [crediti_debiti infragruppo]; • eliminazione delle partecipazioni detenute dalla controllante nelle società controllate; • determinazione della riserva (o differenza) da consolidamento; • determinazione del risultato consolidato e sua ripartizione tra quota di pertinenza del gruppo e quota di pertinenza di terzi; • suddivisione del patrimonio netto consolidato in patrimonio netto del gruppo e patrimonio netto di terzi; • redazione dello stato patrimoniale e del conto economico consolidato.

  6. sommatoria delle poste di stato patrimoniale della società rientranti nell’area di consolidamento; • aggregazione delle poste di conto economico della società rientranti nell’area di consolidamento; • elisione delle operazioni reciproche fra le società rientranti nell’area di consolidamento [costi_ricavi infragruppo]; • elisione delle partite infragruppo [crediti_debiti infragruppo]; • eliminazione delle partecipazioni detenute dalla controllante nelle società controllate; • determinazione della riserva (o differenza) da consolidamento; • determinazione del risultato consolidato e sua ripartizione tra quota di pertinenza del gruppo e quota di pertinenza di terzi; • suddivisione del patrimonio netto consolidato in patrimonio netto del gruppo e patrimonio netto di terzi; • redazione dello stato patrimoniale e del conto economico consolidato.

  7. Intergrazione globale delle situazioni patrimoniali 1. sommatoria delle poste di stato patrimoniale delle società consolidante e delle società consolidate

  8. Aggregazione delle poste di conto economico 2. aggregazione delle poste di conto economico delle società rientranti nell’area di consolidamento

  9. sommatoria delle poste di stato patrimoniale della società rientranti nell’area di consolidamento; • aggregazione delle poste di conto economico della società rientranti nell’area di consolidamento; • elisione delle operazioni reciproche fra le società rientranti nell’area di consolidamento [costi_ricavi infragruppo]; • elisione delle partite infragruppo [crediti_debiti infragruppo]; • eliminazione delle partecipazioni detenute dalla controllante nelle società controllate; • determinazione della riserva (o differenza) da consolidamento; • determinazione del risultato consolidato e sua ripartizione tra quota di pertinenza del gruppo e quota di pertinenza di terzi; • suddivisione del patrimonio netto consolidato in patrimonio netto del gruppo e patrimonio netto di terzi; • redazione dello stato patrimoniale e del conto economico consolidato.

  10. Elisione delle operazioni reciproche 3. elisione delle operazioni reciproche fra le società rientranti nell’area di consolidamento [costi_ricavi infragruppo] • Il processo di consolidamento prevede l’eliminazione degli utili (perdite) interni all’area di consolidamento. Al riguardo, si richiamano le seguenti indicazioni normative e tecniche: • art. 31, comma II, D. Lgs. 127/91; • principio contabile nazionale OIC 17, prg. 11.2; • principio contabile internazionale IAS 27, prg. 24 e 25. (LE ELISIONI NON MODIFICANO IL RISULTATO DI PERIODO)

  11. Elisione delle operazioni reciproche 3. elisione delle operazioni reciproche fra le società rientranti nell’area di consolidamento [costi_ricavi infragruppo] SCRITTURE DI ELISIONE

  12. sommatoria delle poste di stato patrimoniale della società rientranti nell’area di consolidamento; • aggregazione delle poste di conto economico della società rientranti nell’area di consolidamento; • elisione delle operazioni reciproche fra le società rientranti nell’area di consolidamento [costi_ricavi infragruppo]; • elisione delle partite infragruppo [crediti_debiti infragruppo]; • eliminazione delle partecipazioni detenute dalla controllante nelle società controllate; • determinazione della riserva (o differenza) da consolidamento; • determinazione del risultato consolidato e sua ripartizione tra quota di pertinenza del gruppo e quota di pertinenza di terzi; • suddivisione del patrimonio netto consolidato in patrimonio netto del gruppo e patrimonio netto di terzi; • redazione dello stato patrimoniale e del conto economico consolidato.

  13. Elisione delle partite infragruppo 4. elisione delle partite infragruppo [crediti_debiti_infragruppo] SCRITTURE DI ELISIONE

  14. sommatoria delle poste di stato patrimoniale della società rientranti nell’area di consolidamento; • aggregazione delle poste di conto economico della società rientranti nell’area di consolidamento; • elisione delle operazioni reciproche fra le società rientranti nell’area di consolidamento [costi_ricavi infragruppo]; • elisione delle partite infragruppo [crediti_debiti infragruppo]; • eliminazione delle partecipazioni detenute dalla controllante nelle società controllate; • determinazione della riserva (o differenza) da consolidamento; • determinazione del risultato consolidato e sua ripartizione tra quota di pertinenza del gruppo e quota di pertinenza di terzi; • suddivisione del patrimonio netto consolidato in patrimonio netto del gruppo e patrimonio netto di terzi; • redazione dello stato patrimoniale e del conto economico consolidato.

  15. Eliminazine delle partecipazioni detenute dalla controllante 5. Eliminazione delle partecipazioni detenute dalla controllante nelle società controllate L’eliminazione delle partecipazioni detenute dalla società che redige il bilancio consolidato nelle società consolidate può dar luogo ad una differenza di consolidamento o ad una riserva di consolidamento, a seconda del valore che assume la partecipazione iscriita nel bilancio della società che redige il consolidato (consolidante) rispetto alla frazione di patrimonio netto della società partecipata (consolidata). DIFFERENZA DI CONSOLIDAMENTO:si origine nel caso in cui il valore della partecipazione iscritta nel bilancio della società che redige il consolidato è maggiore del valore della frazione di patrimonio netto della società consolidata. RISERVA DI CONSOLIDAMENTO:si origina nel caso in cui il valore della partecipazione iscritta nel bilancio della società che redige il consolidato è inferiore rispetto al valore della frazione di patrimonio netto della società consolidata. VALORE DELLA PARTECIPAZIONE - PATRIMONIO NETTO DELLA PARTECIPATA DIFFERENZA Se POSITIVA si attribuisce a Se NEGATIVA si attribuisce a Differenza di consolidamento Riserva di consolidamento

  16. Eliminazine delle partecipazioni detenute dalla controllante 5. Eliminazione delle partecipazioni detenute dalla controllante nelle società controllate TRATTAMENTO DELLA “DIFFERENZA-RISERVA” DI CONSOLIDAMENTO: DIFFERENZA DI CONSOLIDAMENTO: • Principio nazionale OIC – 17) – art. 31 D. Lgs. 127/91 • La differenza va iscritta nell’attivo dello stato patrimoniale consolidato a condizione che non rappresenti un’eccedenza di costo imputabile ad un cattivo affare; in quest’ultimo caso deve essere portata in detrazione dell’eventuale riserva di consolidamento, ovvero, in assenza di riserva, dovrà essere addebitata a conto economico. • La differenza iscritta nell’attivo deve essere ammortizzata in un periodo non superiore a cinque anni, in casi particolari, l’ammortamento può avvenire in un periodo più lungo che, in ogni caso, non uò superare i venti anni. • IAS 27 (bilancio consolidato) – IFRS 3 (aggregazioni d’imprese, cui fa rinvio lo IAS 27) • La differenza va iscritta nell’attivo dello stato patrimoniale consolidato come avviamento a condizione che non rappresenti un’eccedenza di costo imputabile ad un cattivo affare; in quest’ultimo caso deve essere addebitata a conto economico. • La differenza (avviamento), dopo la rilevazione iniziale, deve essere valutata al costo, al netto delle perdite di valore acumulate. • La differenza (avviamento) non deve essere ammortizzata; occorre, invece, verificare annualmente se abbia subito riduzioni di valore (impairment test_IAs 36); la verifica può essere fatta anche con maggiore frequenza se specifici eventi lo richiedono.

  17. Eliminazine delle partecipazioni detenute dalla controllante 5. Eliminazione delle partecipazioni detenute dalla controllante nelle società controllate TRATTAMENTO DELLA “DIFFERENZA-RISERVA” DI CONSOLIDAMENTO: RISERVA DI CONSOLIDAMENTO: • Principio nazionale OIC – 17) – art. 31 D. Lgs. 127/91 • La riserva va, in primo luogo, portata in diminuzione dei valori delle attività immobilizzate. Se dopo tale operazione risulta un’ulteriore eccedenza occorre distinguere se tale eccedenza: • deriva da previsioni di perdite prospettiche della consolidata: l’importo va iscritto in un apposito fondo denominato “fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri”. Tale fondo va utilizzato negli esercizi futuri per coprire eventuali perdite della consolidata; se dette perdite non si dovessero verificare il fondo deve essere chiuso con accredito del relativo importo a conto economico; • non deriva da previsioni di perdita (buon affare): l’importo va iscritto nella voce di patrimonio netto “riserva da consolidamento”. • IAS 27 (bilancio consolidato) – IFRS 3 (aggregazioni d’imprese, cui fa rinvio lo IAS 27) • La riserva va, in primo luogo, imputata alle attività, passività e passività potenziali della consolidata; l’eccedenza deve essere rilevata immediatamente a conto economico.

  18. Determinazione differenza-riserva di consolidamento 6. determinazione della differenza – riserva di consolidamento L’eliminazione delle due partecipazioni, come indicato in tabella, dà luogo, in entrambi i casi, ad una riserva di consolidamento. Il valore di carico della partecipazione è, infatti, inferiore al valore della frazione di patrimonio netto della società consolidata. Alla eliminazione della partecipazione fa seguito anche la elisione della corrispondente quota di patrimonio netto della società consolidata: Il capitale e le riserve che residuano dopo l’elisione a lato sono di spettanza di terzi (pag. 21)

  19. sommatoria delle poste di stato patrimoniale della società rientranti nell’area di consolidamento; • aggregazione delle poste di conto economico della società rientranti nell’area di consolidamento; • elisione delle operazioni reciproche fra le società rientranti nell’area di consolidamento [costi_ricavi infragruppo]; • elisione delle partite infragruppo [crediti_debiti infragruppo]; • eliminazione delle partecipazioni detenute dalla controllante nelle società controllate; • determinazione della riserva (o differenza) da consolidamento; • determinazione del risultato consolidato e sua ripartizione tra quota di pertinenza del gruppo e quota di pertinenza di terzi; • suddivisione del patrimonio netto consolidato in patrimonio netto del gruppo e patrimonio netto di terzi; • redazione dello stato patrimoniale e del conto economico consolidato.

  20. Determinazione risultato consolidato (gruppo-terzi) 7. determinazione del risultato consolidato e sua ripartizione tra risultato del gruppo e di terzi

  21. sommatoria delle poste di stato patrimoniale della società rientranti nell’area di consolidamento; • aggregazione delle poste di conto economico della società rientranti nell’area di consolidamento; • elisione delle operazioni reciproche fra le società rientranti nell’area di consolidamento [costi_ricavi infragruppo]; • elisione delle partite infragruppo [crediti_debiti infragruppo]; • eliminazione delle partecipazioni detenute dalla controllante nelle società controllate; • determinazione della riserva (o differenza) da consolidamento; • determinazione del risultato consolidato e sua ripartizione tra quota di pertinenza del gruppo e quota di pertinenza di terzi; • suddivisione del patrimonio netto consolidato in patrimonio netto del gruppo e patrimonio netto di terzi; • redazione dello stato patrimoniale e del conto economico consolidato.

  22. Determinazione patrimonio netto consolidato (gruppo-terzi) 8. suddivisione del patrimonio netto consolidato in patrimonio del gruppo e di terzii

  23. sommatoria delle poste di stato patrimoniale della società rientranti nell’area di consolidamento; • aggregazione delle poste di conto economico della società rientranti nell’area di consolidamento; • elisione delle operazioni reciproche fra le società rientranti nell’area di consolidamento [costi_ricavi infragruppo]; • elisione delle partite infragruppo [crediti_debiti infragruppo]; • eliminazione delle partecipazioni detenute dalla controllante nelle società controllate; • determinazione della riserva (o differenza) da consolidamento; • determinazione del risultato consolidato e sua ripartizione tra quota di pertinenza del gruppo e quota di pertinenza di terzi; • suddivisione del patrimonio netto consolidato in patrimonio netto del gruppo e patrimonio netto di terzi; • redazione dello stato patrimoniale e del conto economico consolidato.

  24. Redazione stato patrimoniale e conto economico consolidato 9. redazione stato patrimoniale e conto economico consolidato (scritture)

  25. Redazione stato patrimoniale e conto economico consolidato 9. redazione stato patrimoniale e conto economico consolidato SITUAZIONE PATRIMONIALE CONSOLIDATA

  26. Redazione stato patrimoniale e conto economico consolidato 9. redazione stato patrimoniale e conto economico consolidato CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

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