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GLI ATTORI DEL PROCESSO DI INTERMEDIAZIONE – I CAMBIAMENTI NORMATIVI Lezione 3

GLI ATTORI DEL PROCESSO DI INTERMEDIAZIONE – I CAMBIAMENTI NORMATIVI Lezione 3. GESTIONE FINANZIARIA DELLE IMPRESE. I soggetti del mercato finanziario. BANCHE ASSICURAZIONI SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO Fondi aperti Fondi chiusi (mobiliari ed immobiliari) Fondi speculativi

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GLI ATTORI DEL PROCESSO DI INTERMEDIAZIONE – I CAMBIAMENTI NORMATIVI Lezione 3

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Presentation Transcript


  1. GLI ATTORI DEL PROCESSO DI INTERMEDIAZIONE – I CAMBIAMENTI NORMATIVI Lezione 3 GESTIONE FINANZIARIA DELLE IMPRESE

  2. I soggetti del mercato finanziario BANCHE ASSICURAZIONI SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO Fondi aperti Fondi chiusi (mobiliari ed immobiliari) Fondi speculativi FONDI PENSIONE IMPRESE DI INVESTIMENTO (SIM) SOCIETÀ FINANZIARIE/FIDUCIARIE 2

  3. Le principali attività riconducibili oggi ad una SGR 1. GESTIONE FONDI DI INVESTIMENTO (retail o riservati ad investitori qualificati) Fondi mobiliari aperti Fondi chiusi mobiliari ed immobiliari Fondi speculativi 2. GESTIONE DI FONDI PENSIONE 3

  4. La SGR ed i Fondi Comuni di Investimento 4 Società di Gestione del Risparmio Banca Depositaria Fondo A Sottoscrittori Fondo B Sottoscrittori IMPRESE

  5. Una sintesi 5 FONDI APERTI Titoli azionari e obbligazionari Società QUOTATE FONDI CHIUSI Titoli azionari e obbligazionari Società NON QUOTATE FONDI IMMOBILIARI Progetti Immobiliari FONDI SPECULATIVI Mix di attività finanziarie

  6. I Fondi Mobiliari Chiusi I fondi mobiliari chiusi, introdotti nel nostro ordinamento solo con la Legge n. 344 del 1993, sono investitori istituzionali che investono professionalmente le risorse finanziarie a loro affidate. La principale e più significativa differenza rispetto ai fondi di tipo aperto risiede nel fatto che è prevista la possibilità di sottoscrizione e di riscossione delle quote unicamente a scadenze predefinite, aventi orizzonte temporale di medio/lungo termine. 6

  7. I Fondi Mobiliari Chiusi CARATTERISTICHE: Liquidità non elevata (in relazione a tipologia di investimento) 2. Orizzonte temporale dell’investimento medio/lungo 3. Necessità per il gestore di disporre di capitale stabile, non soggetto a continue richieste di liquidazione (da qui la natura chiusa dei fondi) 4. Investimento prevalente in imprese non quotate caratterizzate da un elevato potenziale di sviluppo 5. Rendimento atteso elevato 7

  8. Fondi Mobiliari Chiusi vs Fondi Aperti 8 Diverse caratteristiche strutturali dei fondi chiusi Fondi aperti: Titoli quotati Fondi chiusi: Titoli non quotati Diversa natura delle attività finanziarie in portafoglio (in particolare: differente grado di liquidità) Diverso ruolo dei fondi chiusi nel finanziamento d’impresa

  9. L’attuale contesto normativo La Direttiva AIFM Regolamento relativo ai fondi europei di venture capital La Direttiva AIFM (Alternative InvestmentFundManagers) La Direttiva AIFM istituisce un quadro regolamentare e normativo comune a livello comunitario per quelle tipologie di strumenti finanziari caratterizzate da un elevato livello di rischio, tra cui i fondi di private equity. I fondi che aderiscono alla Direttiva beneficiano del Passaporto europeo, grazie al quale potranno effettuare investimenti e commercializzare le proprie quote presso investitori su tutto il territorio dell’Unione Europea, con un’unica autorizzazione presso le autorità di supervisione del proprio Paese di origine. La Direttiva dovrà essere implementata negli ordinamenti nazionali entro il 2013. 9

  10. L’attuale contesto normativo Regolamento relativo ai fondi europei di venture capital Il 7 dicembre 2011 la Commissione Europea ha pubblicato una proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai fondi europei di venture capital (COM (2011) 860 definitivo). Il provvedimento prevede la creazione di un Passaporto europeo che permetta ai fondi di venture capital registrati di commercializzare le proprie quote ai soggetti investitori nell’intero territorio dell’Unione con un’unica autorizzazione presso le autorità di vigilanza finanziaria del proprio Paese di origine. L’approvazione del testo definitivo e l’entrata in vigore del Regolamento dovrebbe avvenire entro l’estate del 2013. 10

  11. Gli organi di controllo italiani ed europei Banca d’Italia Consob (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa) ESMA (European Securities and Markets Authority) 11

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