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Sinistri di Garanzia Diretta

Sinistri di Garanzia Diretta. Processo liquidativo sinistri Garanzia Diretta.

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Sinistri di Garanzia Diretta

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Presentation Transcript


  1. Sinistri di Garanzia Diretta Processo liquidativo sinistri Garanzia Diretta

  2. L’iter istruttorio dei sinistri di Garanzia Diretta, contrariamente a quello di Responsabilità Civile, ha la caratteristica d’interagire fra due soggetti: l’Assicurato (danneggiato) e l’Assicuratore (Impresa Assicurativa); con metodo sinottico può essere rappresentato dalla “MAPPA” seguente, che illustra la successione delle fasi dall’accadimento del sinistro alla liquidazione o contestazione dello stesso.

  3. Sinistri di Garanzia Diretta CAR (Contractor’s All Risks) Danni Alle Opere

  4. POLIZZA COPERTURA OPERE IN "ITALIA"In caso di sinistro, dopo esserti adoperato nel modo più efficace per non aggravare il danno, salvare le cose assicurate e curare la loro conservazione al preciso scopo di limitare i danni, dovrai:

  5. Fase Denuncia Effettuare segnalazione immediata del danno all’Assicuratore o all’Intermediario a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, anticipandola per fax o via mail; indicherai i seguenti dati essenziali: 1. riferimento alla o alle polizze interessate 2. indicazione dell’impianto colpito 3. commessa interessata 4. località colpita 5. giorno, ora e luogo del presunto accadimento 6. tipo di danno 7. entità presunta del danno 8. richiesta dettagliata di autorizzazione per l'inizio delle necessarie operazioni di ripresa del lavoro.

  6. Devi inoltre conservare a disposizione del Perito i residuati del sinistro sino a liquidazione del danno avvenuta o all’autorizzazione del perito alla loro eliminazione. Inoltre, senza il benestare del Perito non potrai avviare lavori di ripristino ai locali o di sostituzione delle cose danneggiate.

  7. Per una corretta contabilizzazione di quanto sopra nella tua contabilità creerai un "centro di costo o commessa" specifica, al quale saranno imputati tutti i costi e le spese afferenti al sinistro.

  8. In caso di esistenza della clausola “Anticipo Indennizzi”, qualora ragionevolmente l’entità del danno dovesse superare il limite stabilito dalla polizza, trascorsi 30 giorni dalla data di ricevimento da parte dell’Assicuratore della denuncia di sinistro, farai una comunicazione (allo scopo puoi usare il MODULO/2) a mezzo raccomandata (anticipata per fax o via mail) all’Assicuratore ed al suo Perito, per l’attivazione del citato anticipo (che viene definito quale: ammortizzatore finanziario a beneficio dell’Assicurato), normalmente previsto allo scadere di 60 giorni da tale richiesta (controlla comunque la relativa clausola nella tua polizza).

  9. Se sarai tempestivo tale clausola ti permette d’incassare il previsto anticipo entro 90 gg. circa dalla data del sinistro: gg. 30 dalla ricevuta denuncia + gg. 60 dall’attivazione della clausola.

  10. Fase Documenti Ti attiverai presso l’Assicuratore per la nomina del Perito e per l'eventuale autorizzazione ai primi interventi che ti necessitano. Secondo la tipologia di danno e la sua entità verificherai se si rende necessario l’incarico ad un tuo Perito di parte fiduciario (allo scopo puoi usare il MODULO/10) da contrapporre a quello nominato dall’Assicuratore (il costo di tale Perito, come quello al 50% dell’eventuale Perito Terzo, potrebbe essere a carico dell’Assicuratore, per la specifica clausola: “onorari dei Periti di parte”, che comprende anche l’Arbitrato).

  11. Dopo aver fissato il sopralluogo del Perito, dovrai prepararti a fornire: 1. denuncia circostanziata del sinistro come da CGA (Condizioni Generali d'Assicurazione); 2. documentazione tecnica attinente la parte dell'opera colpita dal sinistro; 3. documentazione relativa al carico di magazzino del bene distrutto o danneggiato;

  12. 4. planimetria generale dell'insediamento industriale con indicazione della zona interessata dal sinistro; 5. fotografie del danno; 6. primo elenco informativo dei beni danneggiati, con indicazione del loro valore, quantità e anno d'acquisto;

  13. 7. prima valutazione di massima degli enti interessati dal sinistro, successivamente seguita dai preventivi di spesa riportanti il dettaglio analitico dei costi; 8. dettaglio dei beni di terzi eventualmente interessati dal sinistro e dichiarazioni circa l'esistenza o non, di altre garanzie dirette sui medesimi; 9. preventivi, ordini e/o consuntivi in fattura di tutti i beni, forniture e prestazioni ricevuti da terzi per il rimpiazzo ed il ripristino dopo il sinistro riportanti il dettaglio analitico dei costi;

  14. 10. bolle di magazzino per i materiali prelevati internamente; 11. documentazione interna relativa all'impiego di mano d'opera aziendale utilizzata per le operazioni di spegnimento, primo intervento, demolizione, sgombero, ripristino ricostruzione, riprogettazione e direzione dei lavori necessari alla ricostruzione od al rimpiazzo dei beni danneggiati dal sinistro 12. eventuale ulteriore specifica documentazione richiesta dal Perito.

  15. Per i danni a seguito di furto od incendio richiederai il Certificato di Chiusura Istruttoria e/o il fascicolo istruttorio completo (si ottiene presso la cancelleria della Procura della Repubblica). Per la determinazione dell'ammontare del danno predisporrai i preventivi, gli ordini e/o i consuntivi in fattura di tutti i beni, forniture e presentazioni ricevuti da terzi per il rimpiazzo.

  16. Inoltre, per la verifica della preesistenza delle partite colpite, fornirai: 1) copia del bilancio aziendale; 2) libro dei cespiti ammortizzabili suddiviso per famiglia di appartenenza e possibilmente al netto delle rivalutazioni fiscali; 3) in caso di precedente stima di conferimento, in sostituzione del libro cespiti, le fatture originarie di acquisto dei beni danneggiati e delle cose rimaste illese; 4) indicazione delle superfici di sviluppo dei fabbricati industriali, volumetrie, altezze massime, loro descrizione tipologica e loro utilizzo.

  17. Discuterai con il perito dell’Assicuratore, affiancato o no dal tuo perito di parte, sino all’accordo su l’entità del danno, che dovrebbe rappresentare la somma del costo dei ripristini e delle sostituzioni.

  18. La Fase di Liquidazione Al ricevimento dell'Atto Conservativo o di Amichevole Liquidazione del danno verificherai, in base ai tuoi conteggi ed alle condizioni contrattuali della polizza, la corrispondenza della quantificazione del danno calcolata dal Perito.

  19. Nel caso in cui l’offerta di definizione risultasse tecnicamente e contrattualmente motivata, l'atto conservativo o di amichevole liquidazione sarà ritornato firmato al Perito stesso, in caso contrario:

  20. 1) nell’Atto Conservativo che conterrà delle riserve (ragioni per le quali il perito eleva obiezioni sul diritto al pagamento), formulerai le debite controriserve (le ragioni da contrapporre a quelle del Perito dell’Assicuratore) per il conseguimento dell'intero danno indennizzabile, firmando l’atto stesso;

  21. 2) nell’Atto di Amichevole Liquidazione, rifiuterai l’offerta senza sottoscrivere l’atto stesso, che restituirai al Perito a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento nel quale spiegherai i motivi di rifiuto.

  22. In caso di firma nell’Atto di Amichevole Liquidazione, trascorsi almeno quindici giorni dalla restituzione di tale atto al Perito, ti attiverai presso l’Assicuratore per ottenere il pagamento.

  23. In caso di Atto Conservativo con le tue controriserve o di Atto di Amichevole Liquidazione rifiutato dovrai:

  24. 1) Se è una questione di entità del danno: ponderare bene l’opportunità di dar corso all’ARBITRATO (allo scopo puoi usare il MODULO/5), seguendo le norme di polizza per il caso di controversia sul danno (che normalmente prevedono la nomina di Periti di parte, uno l’Assicurato e l’altro l’Assicuratore poi, da subito o in caso di disaccordo dei due perirti nominati, secondo il disposto della clausola arbitrale, farai attivare il tuo Perito per la nomina del Terzo Perito;

  25. 2) Se è una contestazione sull’interpretazione della polizza: ponderare se rivolgerti ad un buon avvocato in materia civilista e specializzato nelle assicurazioni.

  26. Prima di decidere sull’opportunità di chiedere l’Arbitrato o di incaricare un legale di fiducia, devi sentire l’Assicuratore, al quale puoi trasmettere un formale invito all’adempimento (allo scopo puoi usare il MODULO/4), inducendolo a farti una nuova offerta o una conferma della contestazione elevata, per iscritto; se nulla cambia nella sostanza avrai tutti gli elementi per prendere una decisione sul prosieguo.

  27. Qualora la polizza risultasse vincolata a tutti gli effetti, dovrai fornire tutti gli elementi utili per ottenere il benestare al pagamento diretto a te stesso, poiché in tal caso la liquidazione del danno verrà subordinata al benestare dell'ente vincolante indicato in polizza.

  28. Ti attiverai inoltre per ottenere il certificato di chiusura istruttoria o il fascicolo istruttorio completo, se richiesto (si ottiene presso la cancelleria della Procura della Repubblica) Inoltre dovrai fornire il certificato camerale e di “non vigenza”, con data non antecedente a quella fissata per il pagamento del danno (si ottiene presso la Camera di Commercio ove la tua Società è iscritta).

  29. Prescrizione "... Ogni diritto si estingue per prescrizione quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge ..." "... La prescrizione è la causa di estinzione del diritto (indennizzo) derivante dall’inerzia del titolare (Assicurato) per il tempo determinato dalla legge (due anni) ..."

  30. In via generale per aver una visione delle più importati prescrizioni stabilite dalla legge vedi il supporto strategico dei moduli e delle tabelle: (Vedi Tabella Prescrizioni). In particolare, i diritti derivanti dai contratti d’assicurazione dell’Assicurato nei confronti del proprio Assicuratore si prescrivono in due anni dalla data del “fatto” (II° comma Art. 2952 Cod. Civile). Salvo casi particolari e precisati, il termine può essere interrotto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all’Assicuratore. Ciò significa che, a partire da tale data, l’Assicurato ha ancora due anni di tempo per denunciare il sinistro, salvo il diritto dell’Assicuratore di eccepire, oltre i tre giorni, l’eventuale pregiudizio determinato dal ritardo (ex Art. 1913 del Codice Civile), ed addebitarlo. Il termine è molto importante soprattutto per i sinistri di Garanzia Diretta, cioè quei sinistri ove l’Assicuratore paga direttamente il proprio Assicurato per un danno subito dallo stesso.

  31. Tale comunicazione deve avere tre caratteristiche indispensabili per la sua validità ed efficacia: costituire in mora il debitore (l’Assicuratore); esprimere la volontà di voler esercitare il diritto (richiesta del credito vantato); data certa di ricevimento della comunicazione (ricevuta di ritorno) da parte del destinatario (l’Assicuratore). Nella gestione dei sinistri di Garanzia Diretta ti potrebbe essere utile, data la sua importanza, il seguenti modello di lettera (facsimile), che troverai nella "Raccolta Moduli" e che riguarda il testo di comunicazione interruttiva della prescrizione, ripetutamente richiamata nel presente manuale: (Vedi lettera interruttiva della prescrizione verso il mio Assicuratore)

  32. TABELLA DELLE PRESCRIZIONI CIVILI (DI INTERESSE ASSICURATIVO)

  33. Prescrizione generale Civile 2946 C.C. prescrizione ordinaria (salvo i casi dove la legge dispone diversamente) 10 anni

  34. 2947/1° comma C.C. Da fatto illecito in genere (1) 5 anni 2947/2° comma C.C. Da circolazione (1) 2 anni (1) = Se il fatto è considerato reato, per il quale è previsto un termine maggiore, alla prescrizione civile si applica la prescrizione penale. Prescrizione Fatti Illeciti(Responsabilità Civile)

  35. Prescrizioni Contrattuali 2952/2° comma C.C. Nei diritti assicurativi 2 anni 2950 C.C. Nella mediazione assicurativa (Agente/Broker) 1 anno 2952/1° comma C.C. Nel pagamento del premio assicurativo 6mesi

  36. Grazie per l’attenzione Arch. Giuseppe Cozzo

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