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Fondi interconsortili di garanzia

Fondi interconsortili di garanzia. INTERVENTI PER LE SOCIETA’ FINANZIARIE DEL SETTORE TERZIARIO. Rifinanziamento dei fondi interconsortili di garanzia in misura pari a 30 milioni di euro per il 2007 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli esercizi 2008 e 2009 (comma 878).

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Fondi interconsortili di garanzia

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Presentation Transcript


  1. Fondi interconsortili di garanzia

  2. INTERVENTI PER LE SOCIETA’ FINANZIARIE DEL SETTORE TERZIARIO • Rifinanziamento dei fondi interconsortili di garanzia in misura pari a 30 milioni di euro per il 2007 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli esercizi 2008 e 2009 (comma 878). • Estensione dell’operatività anche alla cogaranzia, oltre alla già prevista controgaranzia (comma 877). • Estensione alle società finanziarie del terziario delle disposizioni già previste per i confidi in materia di determinazione contabile del capitale sociale (comma 879).

  3. I fondi di garanzia interconsortile istituiti dalla legge quadro confidi (l. 326/03, art.13, comma 20) possono essere ora destinati anche alla prestazione di servizi ai confidi soci, ai fini dell’iscrizione nell’elenco speciale degli intermediari finanziari vigilati da Banca d’Italia, oppure, in generale, ai fini della riorganizzazione, integrazione e sviluppo operativo dei confidi stessi (comma 882). Nel sistema Confcommercio, presso Finpromoter, è istituito “Fondo Terziario”, a cui aderiscono attualmente 47 confidi. SVILUPPO DEI CONFIDI (1)

  4. Possibilità per i confidi, entro il 30 giugno 2007, di imputare al fondo consortile o al capitale sociale le risorse proprie costituite da fondi rischi o da altri fondi o riserve patrimoniali derivanti da contributi dello Stato, di enti locali, o di altri enti pubblici (comma 881). E’ in fase di verifica l’applicabilità della norma anche ai confidi ordinari (ex art. 155, comma 4 del Testo Unico Bancario), oltre che ai confidi intermediari finanziari, vigilati da Banca d’Italia. SVILUPPO DEI CONFIDI (2)

  5. In attesa dell’attuazione della III direttiva comunitaria in materia di antiriciclaggio, i confidi non sono assoggettati agli obblighi di cui all’art. 2 della legge antiriciclaggio (l.197/1991) in materia di identificazione e registrazione dei consorziati o soci (comma 882). DISPOSIZIONI ANTIRICICLAGGIO PER I CONFIDI

  6. Viene istituito, presso il Ministero dello Sviluppo economico, il Fondo per la Finanza di impresa, in cui confluiscono le disponibilità non impegnate di altri Fondi, tra cui anche il Fondo centrale di garanzia per le PMI (ex l.662/96) ed il Fondo rotativo nazionale per gli interventi nel capitale di rischio (ex l.350/2003). Il nuovo Fondo per la finanza d’impresa viene, inoltre, dotato di risorse aggiuntive pari a 50 milioni di euro per il 2007, 100 milioni di euro per il 2008 e 150 milioni di euro per il 2009(comma 847). Il nuovo Fondo intende facilitare l'accesso al credito da parte delle imprese attraverso garanzie sui finanziamenti, partecipazione al capitale di rischio, operazioni di finanza strutturata, anche tramite la sottoscrizione di fondi chiusi.  FONDO PER LA FINANZA DI IMPRESA (1)

  7. Con decreto del Ministro dello Sviluppo economico, adottato di concerto con il Ministro dell’Economia, verranno stabiliti (comma 848): le modalità di funzionamento del Fondo, anche attraverso l’affidamento della gestione ad enti strumentali all’amministrazione, ovvero ad altri soggetti esterni; i criteri per la realizzazione degli interventi e le priorità; le condizioni per la eventuale cessione a terzi degli impegni assunti a carico dei fondi le cui risorse confluiscono nel nuovo fondo. In attesa dell’emanazione di tale decreto, il Fondo centrale di garanzia per le PMI (ex l.662/96) continua ad operare (comma 849).  FONDO PER LA FINANZA DI IMPRESA (2)

  8. ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FONDI DI GARANZIA FIDI • Viene confermata la natura pubblica delle garanzie prestate dal Fondo Centrale di Garanzia per le piccole e medie imprese, istituito dalla legge 662/96 e gestito da MCC s.p.a. (comma 880). • La natura pubblica delle garanzie assume particolare rilievo nell’ambito degli Accordi di Basilea.

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