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La responsabilità civile dei magistrati

La responsabilità civile dei magistrati. La responsabilità civile dei magistrati. 1. Definizione 2. La legge n. 117/1988 3. La riforma in corso. 1. Definizione. Per responsabilità civile dei magistrati si intende

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La responsabilità civile dei magistrati

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Presentation Transcript


  1. La responsabilità civile dei magistrati

  2. La responsabilità civile dei magistrati • 1. Definizione • 2. La legge n. 117/1988 • 3. La riforma in corso

  3. 1. Definizione • Per responsabilità civile dei magistrati si intende laresponsabilità “che il magistrato assume […] nei confronti delle parti processuali o di altri soggetti a causa di eventuali errori o inosservanze compiute nell'esercizio delle sue funzioni”. • Si distingue dalla responsabilità disciplinare che “consegue alla violazione dei doveri funzionali che il magistrato assume nei confronti dello Stato nel momento della nomina”. Sito internet del CSM http://www.csm.it/pages/civile.html

  4. 2. La legge n. 117/1988 La responsabilità civile dei magistrati è disciplinata attualmente dalla legge n. 117/1988. • 1.1. Ambito di applicazione • 1.2. Profili sostanziali • 1.3. Profili processuali

  5. 2.1. Ambito di applicazione • Art. 1 della l. 117/1988 “1. Le disposizioni della presente legge si applicano a tutti gli appartenenti alle magistrature ordinaria, amministrativa, contabile, militare e speciali, che esercitano l'attività giudiziaria, indipendentemente dalla natura delle funzioni, nonché agli estranei che partecipano all'esercizio della funzione giudiziaria. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai magistrati che esercitano le proprie funzioni in organi collegiali”.

  6. 2.2. Profili sostanziali • 2.2.1. Il danno risarcibile • 2.2.2. La condotta • 2.2.3. L’elemento soggettivo

  7. 2.2.1. Il danno risarcibile • Art. 2, commi 1 e 2 della l. 117/1988 “1. Chi ha subìto un danno ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato con dolo o colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni ovvero per diniego di giustizia può agire contro lo Stato per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e anche di quelli non patrimoniali che derivino da privazione della libertà personale. 2. Nell'esercizio delle funzioni giudiziarie nonpuò dar luogo a responsabilitàl'attività di interpretazione di norme di diritto né quella di valutazione del fatto e delle prove”.

  8. 2.2.2. La condotta • comportamento, atto o provvedimento giudiziario posto in essere da un magistrato nell'esercizio delle sue funzioni • diniego di giustizia Ai sensi dell’art. 3 della l. 117/1988 per “diniego di giustizia” si intende: “il rifiuto, l'omissione o il ritardo del magistrato nel compimento di atti del suo ufficio”.

  9. 2.2.3. L’elemento soggettivo • Dolo • Colpa grave Ai sensi dell’art. 2, comma 3 della l. 117/1988 “Costituiscono colpa grave: a) la grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile; b) l'affermazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento; c) la negazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento; d) l'emissione di provvedimento concernente la libertà della persona fuori dei casi consentiti dalla legge oppure senza motivazione”.

  10. 2.3. Profili Processuali • Legittimazione attiva • Può agire in giudizio chiunque abbia subito un danno ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato con dolo o colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni ovvero per diniego di giustizia (art. 2, comma 1 della l. 117/1988). • Legittimazione passiva • ad essere convenuto in giudizio non è il magistrato che ha causato il danno ingiusto, bensì lo Stato (art. 2, comma 1 della l. 117/1988) • Lo Stato può in seguito rivalersi, a determinate condizioni, sul magistrato responsabile (art. 7 l. 117/1988).

  11. 3. La riforma in corso • 3.1. La legge comunitaria • 3.2. Le modifiche alla disciplina sulla responsabilità civile dei magistrati

  12. 3.1. La legge comunitaria • 3.1.1. Cos’è la legge comunitaria • 3.1.2. La sentenza della Corte di giustizia europea del 24 novembre 2011

  13. 3.1.1. Cos’è la legge comunitaria • La cosiddetta “legge comunitaria” è lo strumento mediante il quale, ogni anno, l’ordinamento giuridico italiano si conforma agli obblighi comunitari sorti nell'anno in questione in ragione di • direttive, regolamenti o decisioni dell’Unione europea • sentenze della Corte di giustizia europea

  14. 3.1.2. La sentenza della Corte di giustizia • Perché una modifica della normativa sulla responsabilità civile dei magistrati nella legge comunitaria? • Sentenza 24 novembre 2011 della Corte di giustizia (causa C-379/10) • Questione • Decisione • Precedenti richiamati

  15. 3.1.2. La sentenza della Corte di giustizia • Questione Ricorso per inadempimento ai sensi dell’articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). Ricorrente: Commissione europea Convenuta: Repubblica italiana Oggetto: conformità dell’articolo 2, commi 1 e 2 della l. 117/1988 al principio generale della responsabilità degli Stati membri per violazioni del diritto dell’Unione da parte di un proprio organo giurisdizionale di ultimo grado.

  16. 3.1.2. La sentenza della Corte di giustizia Facendo proprie interpretazioni diverse e contrapposte dell’art. 2 della l. 117/1988, la Commissione europea e la Repubblica italiana hanno, rispettivamente, l’una contestato e l’altra difeso la conformità di tale articolo ai principi elaborati dalla giurisprudenza della Corte di giustizia europea in materia di responsabilità degli Stati membri per violazioni del diritto dell’Unione da parte di un proprio organo giurisdizionale di ultimo grado.

  17. 3.1.2. La sentenza della Corte di giustizia Decisione La Corte, accogliendo gli argomenti della Commissione, ha stabilito che: “La Repubblica italiana, – escludendo qualsiasi responsabilità dello Stato italiano per i danni arrecati ai singoli a seguito di una violazione del diritto dell’Unione imputabile a un organo giurisdizionale nazionale di ultimo grado, qualora tale violazione risulti da interpretazione di norme di diritto o da valutazione di fatti e prove effettuate dall’organo giurisdizionale medesimo, e –  limitando tale responsabilità ai soli casi di dolo o colpa grave, ai sensi dell’art. 2, commi 1 e 2, della legge 13 aprile 1988, n. 117, sul risarcimento dei danni cagionati nell’esercizio delle funzioni giudiziarie e sulla responsabilità civile dei magistrati, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del principio generale di responsabilità degli Stati membri per violazione del diritto dell’Unione da parte di uno dei propri organi giurisdizionali di ultimo grado”.

  18. 3.1.2. La sentenza della Corte di giustizia • Precedenti richiamati Nella sentenza del 24 novembre 2011 la Corte di giustizia cita integralmente i punti da 33 a 37 di una propria sentenza precedente (13 giugno 2006, causa C-173/03, Traghetti del Mediterraneo), nella quale si era già espressa sull’art. 2 della l. 117/1988. Anche in questa sentenza era stato stabilito che è contrario alla giurisprudenza della Corte escludere la responsabilità dello Stato per errori di propri organi giurisdizionali di ultima istanza derivanti da interpretazione del diritto o da valutazione dei fatti.

  19. 3.1.2. La sentenza della Corte di giustizia Interessante, in particolare, il punto 34, nel quale si argomenta contro la legittimità di escludere la responsabilità per errori di interpretazione facendo leva sull’importanza dell’interpretazione stessa nell’applicazione del diritto: “34. […] l’interpretazione delle norme di diritto rientra nell’essenza vera e propria dell’attività giurisdizionale poiché, qualunque sia il settore di attività considerato, il giudice, posto di fronte a tesi divergenti o antinomiche, dovrà normalmente interpretare le norme giuridiche pertinenti – nazionali e/o comunitarie – al fine di decidere la controversia che gli è sottoposta”. (Corte di giustizia, sentenza 13.06.2006, citata nella sentenza della Corte di giustizia 24.11.2011)

  20. 3.2. Le modifiche alla disciplina sulla responsabilità civile dei magistrati L’art. 25 del disegno di legge comunitaria 2011 introduce alcune modifiche all’art. 2 della l. 117/1988 al fine dare attuazione agli obblighi derivanti dalla sentenza della Corte di giustizia. In particolare, l’art. 25 del disegno di legge comunitaria - modifica i commi 1 e 2 - aggiunge il comma 3-bis In alcuni passaggi, le modifiche proposte si rifanno quasi testualmente alla sentenza della Corte di Giustizia. Si noti tuttavia che, mentre la sentenza si riferisce solamente alla responsabilità degli Stati per danni derivanti da violazioni del diritto comunitario, le modifiche proposte nel disegno di legge comunitaria hanno portata generale, e si applicano pertanto anche ai danni derivanti da violazioni del diritto nazionale.

  21. 3.2. Le modifiche alla disciplina sulla responsabilità civile dei magistrati Come conseguenza di queste modifiche, la disciplina sulla responsabilità civile dei magistrati subirebbe i seguenti cambiamenti: 1. Sotto il profilo processuale, l’azione per il risarcimento del danno ingiusto potrebbe essere promossa non solo nei confronti dello stato ma anche direttamente nei confronti del magistrato

  22. 3.2. Le modifiche alla disciplina sulla responsabilità civile dei magistrati 2. Sotto il profilo sostanziale, con riferimento alla condotta, il magistrato potrebbe essere ritenuto responsabile anche per - “violazione manifesta del diritto” - interpretazione delle norme di diritto Resterebbe ancora esclusa, invece, la responsabilità per errori nella valutazione dei fatti e delle prove. Si noti, a questo proposito, che la sentenza della Corte di giustizia si riferiva sia all’interpretazione delle norme che alla valutazione dei fatti e delle prove

  23. 3.2. Le modifiche alla disciplina sulla responsabilità civile dei magistrati Alcuni elementi utili a definire cosa si intende per “violazione manifesta del diritto” sono individuati nel comma 3-bis da aggiungersi all’articolo 2 della l.117/1988, comma che, nella sua prima parte, riproduce quasi testualmente un passaggio della sentenza della Corte di giustizia del 24 novembre 2011 (punto 11)

  24. 3.2. Le modifiche alla disciplina sulla responsabilità civile dei magistrati comma 3-bis “ai fini della determinazione dei casi in cui sussiste una violazione manifesta del diritto deve essere valutato se il giudice abbia tenuto conto di tutti gli elementi che caratterizzano la controversia sottoposta al suo sindacato, con particolare riferimento al grado di chiarezza e di precisione della norma violata, al carattere intenzionale della violazione, alla scusabilità o inescusabilità dell’errore di diritto. In caso di violazione del diritto dell’Unione europea, si deve tener conto se il giudice abbia ignorato la posizione adottata eventualmente da un’istituzione dell’Unione europea, se non abbia osservato l’obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell’articolo 267, terzo paragrafo, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, nonché se abbia ignorato manifestamente la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea”.

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