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16 MAGGIO 2013 ore 16,45 convegno di studio Il processo civile telematico (Atto I°)

16 MAGGIO 2013 ore 16,45 convegno di studio Il processo civile telematico (Atto I°). Legislazione PCT. Modifiche Normative introdotte a Dicembre 2012 Obbligatorie ta' biglietti di cancelleria, comunicazioni e notificazioni per via telematica (Decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16)

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  1. 16 MAGGIO 2013 ore 16,45 convegno di studio Il processo civile telematico (Atto I°) Guido Cellerino 16 maggio 2013

  2. Legislazione PCT • Modifiche Normative introdotte a Dicembre 2012 • Obbligatorieta' biglietti di cancelleria, comunicazioni e notificazioni per via telematica (Decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16) • Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali (Decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16 bis) • Pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni (Decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16 ter) • Modifiche alla legge fallimentare e al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 (Decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, art. 17) • Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali (Legge 21 gennaio 1994, n. 53, modificata dal D.L. 179/2012 e dalla Legge 228/2012) • Decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011 recante «Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, Guido Cellerino 16 maggio 2013

  3. Normativa P.C.T. - regole tecniche • Decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011 recante «Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell’articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010 n.24.» Guido Cellerino 16 maggio 2013

  4. Normativa P.C.T. - Regole tecniche • Ai fini del presente decreto si intendono per: • a) dominio giustizia: l'insieme delle risorse hardware e software, me-diante il quale il Ministero della giustizia tratta in via informatica e telematica qualsiasi tipo di attivià, di dato, di servizio, di comunicazione e di procedura; • b) portale dei servizi telematici: struttura tecnologica-organizzativa che fornisce l’accesso ai servizi telematici resi disponibili dal dominio giustizia, secondo le regole tecnico-operative riportate nel presente decreto; • c) punto di accesso: struttura tecnologica-organizzativa che fornisce ai soggetti abilitati esterni al dominio giustizia i servizi di connessione al portale dei servizi telematici, secondo le regole tecnico-operative riportate nel presente decreto; • d) gestore dei servizi telematici: sistema informatico, interno al dominio giustizia, che consente l’interoperabilità tra i sistemi informatici utilizzati dai soggetti abilitati interni, il portale dei servizi telematici e il gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia; Guido Cellerino 16 maggio 2013

  5. Normativa P.C.T. - Regole tecniche • firma digitale: firma elettronica avanzata, basata su un certificato qualificato, rilasciato da un certificatore accreditato, e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; • fascicolo informatico: versione informatica del fascicolo d'ufficio, contenente gli atti del processo come documenti informatici, oppure le copie informatiche dei medesimi atti, qualora siano stati depositati su supporto cartaceo, ai sensi del codice dell’amministrazione digitale; Guido Cellerino 16 maggio 2013

  6. Normativa P.C.T. - Regole tecniche • soggetti abilitati: i soggetti abilitati all'utilizzo dei servizi di consulta-zione di informazioni e trasmissione di documenti informatici relativi al processo. In particolare si intende per: • 1) soggetti abilitati interni: i magistrati, il personale degli uffici giudiziari e degli UNEP; • 2) soggetti abilitati esterni: i soggetti abilitati esterni privati e i soggetti abilitati esterni pubblici; • 3) soggetti abilitati esterni privati: i difensori delle parti private, gli avvocati iscritti negli elenchi speciali, gli esperti e gli ausiliari del giudice; • 4) soggetti abilitati esterni pubblici: gli avvocati, i procuratori dello Stato e gli altri dipendenti di amministrazioni statali, regionali, metropolitane, provinciali e comunali; Guido Cellerino 16 maggio 2013

  7. DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2012, n. 179 . DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2012, n. 179 (conv. in legge 221/2012) Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese. • Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; • Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare • ulteriori misure per favorire la crescita, lo sviluppo dell'economia • e della cultura digitali, attuare politiche di incentivo alla domanda • di servizi digitali e promuovere l'alfabetizzazione informatica, • nonche' per dare impulso alla ricerca e alle innovazioni • tecnologiche, quali fattori essenziali di progresso e opportunita' di • arricchimento economico, culturale e civile e, nel contempo, di • rilancio della competitivita' delle imprese; Guido Cellerino 16 maggio 2013

  8. D.L. 179-2012 - ART. 16 BIS ART. 16 BIS OBBLIGATORIETA' DEL DEPOSITO TELEMATICO DEGLI ATTI PROCESSUALI COMMA I Dal 30 giugno 2014 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione innanzi al TRIBUNALE il deposito di atti processuali e documenti da parte dei difensori delle parti PRECEDENTEMENTE COSTITUITE, ha luogo ESCLUSIVAMENTE CON MODALITA' TELEMATICHE. Guido Cellerino 16 maggio 2013

  9. D.L. 179/2012 - ART. 16 BIS • COMMA I • Allo stesso modo si procede per il deposito degli ATTI e dei DOCUMENTI da parte dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria. • LE parti provvedono, con le modalità di cui al presente comma, a depositare gli ATTI e i DOCUMENTI provenienti dai SOGGETTI DA ESSE NOMINATI Guido Cellerino 16 maggio 2013

  10. D.L. 179/2012 - ART. 16 BIS • COMMA II Nei PROCESSI ESECUTIVI di cui al libro III c.p.c. l'obbligo di deposito telematico degli atti e documenti si applica SUCCESSIVAMENTE AL DEPOSITO DELL'ATTO CON CUI INIZIA L'ESECUZIONE Guido Cellerino 16 maggio 2013

  11. D.L. 179/2012 - ART. 16 BIS • COMMA III • Nella procedure concorsuali l'obbligo di deposito telematico si applica esclusivamente agli ATTI e DOCUMENTI da parte del CURATORE, COMMISSARIO GIUDIZIALE, LIQUIDATORE, COMMISSARIO LIQUIDATORE, COMMISSARIO STRAORDINARIO Guido Cellerino 16 maggio 2013

  12. D.L. 179/2012 - ART. 16 BIS • COMMA IV • DAL 30 GIUGNO 2014 IL DEPOSITO DEGLI ATTI DI PARTE E DEI DOCUMENTI DEL PROCEDIMENTO PER DECRETO INGIUNTIVO HA LUOGO ESCLUSIVAMENTE CON MODALITA' TELEMATICHE • (QUINDI ANCHE IL RICORSO INTRODUTTIVO, CFR. INVECE COMMA I) Guido Cellerino 16 maggio 2013

  13. D.L. 179/2012 - ART. 16 BIS • COMMA IV (segue) • IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE PUO' AUTORIZZARE IL DEPOSITO DI ATTI E DOCUMENTI RELATIVI AL PROCEDIMENTO PER INGIUNZIONE CON MODALITA' NON TELEMATICHE QUANDO I SISTEMI INFORMATICI DEL DOMINIO GIUSTIZIA NON SONO FUNZIONANTI E SUSSISTE UNA INDIFFERIBILE URGENZA Resta ferma la disposizione di cui al comma I per il giudizio di opposizione all'ingiunzione Guido Cellerino 16 maggio 2013

  14. D.L. 179/2012 - ART. 16 BIS ATTENZIONE POSSIBILE ANTICIPAZIONE DEL TERMINE! COMMA V Con decreti da adottarsi sentiti l'Avvocatura Generale, il CNF e i CDO interessati, il Ministro della Giustizia, previa verifica, accerta la funzionalità dei servizi di comunicazione individuando i tribunali per i quali viene anticipato anche per specifiche categorie di procedimenti il termine previsto dai commi 1 - 4 Guido Cellerino 16 maggio 2013

  15. D.L. 179/2012 ART. 16 BIS • COMMA VI • Negli U.G. DIVERSI dai Tribunali le disposizioni di cui ai commi 1 e 4 si applicano a decorrere dal 15mo giorno successivo alla pubblicazione in G.U. dei decreti del Ministro della Giustizia il quale, sentiti AGS, CNF, e CDO interessati accerta la funzionalità dei servizi di comunicazione. Guido Cellerino 16 maggio 2013

  16. D.L. 179/2012 - ART. 16 BIS • COMMA VII • Il DEPOSITO di cui ai commi 1 e 4 si ha per AVVENUTO al MOMENTO in cui viene GENERATA la RICEVUTA DI AVVENUTA CONSEGNA da parte del GESTORE di posta elettronica certificata del MINISTERO DELLA GIUSTIZIA. Guido Cellerino 16 maggio 2013

  17. D.L. 179/2012 ART. 16 BIS • COMMA VIII • Fermo quanto disposto al comma 4, secondo periodo, (autorizzazione al deposito non telematico nel procedimento per ingiunzione in casi di non funzionamento e indifferibile urgenza) IL GIUDICE PUO' AUTORIZZARE IL DEPOSITO degli ATTI e dei DOCUMENTI con MODALITA' NON TELEMATICHE quanto i SISTEMI INFORMATICI del DOMINIO GIUSTIZIA NON SONO FUNZIONANTI • (quid se non funzionano solo nel giorno di scadenza del termine? istanza di autorizzazione contestuale al deposito? rimessione in termini?..) Guido Cellerino 16 maggio 2013

  18. D.L. 179/2012 ART. 16 BIS • COMMA IX • IL GIUDICE PUO' ORDINARE IL DEPOSITO DI COPIA CARTACEA DI SINGOLI ATTI E DOCUMENTI PER RAGIONI SPECIFICHE Guido Cellerino 16 maggio 2013

  19. Depositi telematici Depositi telematici in ambito civile (dati a tutto marzo 2013) A ottobre 2012 idepositi telematici sono attivi a valore legale in 87uffici giudiziari, fra cui Ivrea Guido Cellerino 16 maggio 2013

  20. Depositi telematici • Da marzo 2012 a marzo 2013 sono stati depositati circa 200.000 atti • Il distretto di Torino è il secondo in Italia per numero di atti depositati (35.958 contro i 98.985 di Milano) e, rispetto a Milano, ha fatto registrare, in un anno, un aumento del 300% rispetto al 30% di Milano. • Roma, nello stesso lasso di tempo ha depositato "appena" 7.030 atti. Guido Cellerino 16 maggio 2013

  21. Comunicazioni telematiche • Dal settembre 2012 al marzo 2013 sono state consegnate 11.700.000 comunicazioni telematiche: il risparmio dei costi di notifica per lo casse dello Stato viene stimato in circa 40 milioni di Euro per anno. • Il distretto di TORINO è in assoluto quello ove si sono state piu' comunicazioni telematiche, 971.700; a MILANO sono state 628.847, a ROMA 372.891. Guido Cellerino 16 maggio 2013

  22. Deposito telematico di atti processuali Il deposito di un atto in formato elettronico è conforme alle regole tecniche di cui al DM 44/2011 e alle richiamate specifiche tecniche emanate con provvedimento del 18 luglio 2011; detto provvedimento individua anche i soggetti esterni abilitati al deposito. Guido Cellerino 16 maggio 2013

  23. Deposito telematico degli atti processuali • L’atto da depositare (file in formato PDF ottenuto come trasformazione testuale) e gli eventuali allegati (nei formati ammessi) devono essere inseriti in una struttura informatica denominata busta telematica da inviare, come allegato ad un messaggio di Posta Elettronica Certificata (PEC), all’indirizzo telematico dell’ufficio giudiziario destinatario, consultabile sul catalogo dei servizi telematici. • Il file PDF relativo all’atto deve essere firmato digitalmente dal soggetto che procede al deposito. Guido Cellerino 16 maggio 2013

  24. Deposito telematico degli atti processuali • Le informazioni fondamentali riferite all’atto devono essere inserite in una apposita struttura dati (file XML), specifica per ogni tipologia di atto, anch’essa sottoscritta con firma digitale e inserita nella busta telematica. Sono presenti sul mercato diversi software che permettono la creazione di tale struttura dati. Guido Cellerino 16 maggio 2013

  25. Deposito telematico degli atti processuali Le tipologie di atto depositabili telematicamente sono riportate nei documenti elenco atti depositabili cognizione e elenco atti depositabili esecuzioni e fallimenti] a condizione che l’ufficio giudiziario interessato sia stato autorizzato [link al servizio catalogo Telematico] alla trasmissione telematica di quel tipo di atto, ai sensi dell’art 35 comma 1 del D.M. 44/2011. Guido Cellerino 16 maggio 2013

  26. DEPOSITO TELEMATICO ISCRIZIONE A RUOLO • Nel caso di deposito telematico di una Iscrizione a Ruolo, la busta telematica sarà formata come nel caso di deposito generico ma una particolare menzione deve essere fatta per gli allegati. • Sarà necessario inserire tra gli allegati del deposito, oltre ad altri documenti di pertinenza del procedimento: • copia per immagine di procura alle liti, ove prevista • relata di notifica, nel caso di citazione • ricevuta pagamento del contributo unificato e dei diritti di cancelleria, nei casi in cui previsto Guido Cellerino 16 maggio 2013

  27. DEPOSITO TELEMATICO ISCRIZIONE A RUOLO • Relata di notifica • Al deposito telematico viene allegata la copia per immagine (scansione) delle relazioni di notificazione restituite in formato cartaceo dall’ufficio NEP. L’iscrizione a ruolo si intende eseguita ‘con velina’ con l’obbligo da parte del depositante di presentare, alla prima udienza, l’originale dell’atto di citazione notificato e le relazioni di notificazione in formato originale cartaceo. Il cancelliere provvederà alla verifica della corrispondenza tra atto di citazione originale notificato e atto depositato telematicamente e all’esito ne dichiarerà la conformità tramite “asseverazione dell’atto di citazione” Guido Cellerino 16 maggio 2013

  28. DEPOSITO TELEMATICO ISCRIZIONE A RUOLO • Ricevuta di pagamento • Si distinguono le seguenti situazioni. • Pagamento eseguito in modalità telematica • Al deposito deve essere allegata la Ricevuta Telematica (RT), attestante l’avvenuto pagamento, come file di dati firmato digitalmente dal soggetto Prestatore di Servizio di Pagamento. Qualora non fosse possibile, la RT può essere inserita anche come allegato generico in formato PDF. Nel caso di pagamento eseguito con più operazioni, si allegano tutte le Ricevute Telematiche relative al versamento della somma per contributo unificato e diritti di cancelleria. • E’ possibile pagare telematicamente con una unica operazione, e quindi ottenendo un’unica Ricevuta Telematica, contributo unificato e diritti di cancelleria • . • Pagamento eseguito in maniera tradizionale • Al deposito viene allegata la copia per immagine (scansione) della ricevuta di pagamento in formato cartaceo. L’originale della ricevuta sarà consegnato successivamente alla cancelleria. Guido Cellerino 16 maggio 2013

  29. Deposito telematico degli atti processuali • A seguito dell’invio del messaggio di PEC relativo ad un deposito, il mittente riceverà dal dominio Giustizia: • Ricevuta di Avvenuta Consegna (RdAC) la data e l’ora della RdAC determina il momento della ricezione ai fini dei termini processuali. Nel caso in cui la RdAC sia rilasciata dopo le ore 14.00, il deposito si considera effettuato il giorno feriale immediatamente successivo. • Avviso Mancata Consegna (AMC) in alternativa alla RdAC: equivale all’impossibilità a consegnare la PEC di deposito alla casella di posta elettronica certificata dell’ufficio giudiziario adito. In questo caso si consiglia di ritentare l’invio della PEC di deposito o di rivolgersi al proprio gestore di PEC ovvero al proprio Punto di Accesso (PdA) nel caso di PEC integrata nelle funzionalità del PdA Guido Cellerino 16 maggio 2013

  30. Deposito telematico degli atti processuali • esito controlli automatici è un messaggio di PEC in cui viene riportato l’esito dei controlli inerenti le verifiche formali del messaggio e della busta telematica • esito intervento della cancelleria è un messaggio di PEC in cui viene riportato l’esito dell’intervento di accettazione dell’atto da parte della cancelleria o della segreteria dell’Ufficio Giudiziario Guido Cellerino 16 maggio 2013

  31. GIURISPRUDENZA Tribunale di Milano - Sez. Lavoro Sentenza 8 febbraio 2013 dichiara la nullità della costituzione in giudizio telematica del ricorrente a causa dell'impossibilità da parte del convenuto di accedere ai documenti prodotti in formato digitale in allegato al ricorso, con conseguente improcedibilità del ricorso. Guido Cellerino 16 maggio 2013

  32. GIURUSPRUDENZA Tribunale di Milano - Sez. Lavoro Sentenza 8 febbraio 2013 Art. 76 disp. att. c.p.c. (diritto del difensore munito di procura di accedere al fascicolo e visionarlo) Art. 744 c.p.c. (dovere della Cancelleria di inviare le copie degli atti e documenti a chi ne faccia legalmente richiesta) Guido Cellerino 16 maggio 2013

  33. GIURUSPRUDENZA Tribunale di Milano - Sez. Lavoro Sentenza 8 febbraio 2013 Il giudice, di fronte all'inadeguatezza dei sistemi informatici del dominio giustizia, ha posto a carico di una parte, comunque diligente, le conseguenze del malfunzionamento stesso. Guido Cellerino 16 maggio 2013

  34. Anomalie ed errori • Consultazione stato del procedimento e fascicolo informatico 1) Mancato accesso: • Nel caso di accesso tramite PdA o software gestionale: rivolgersi al proprio fornitore di servizi PdA o al fornitore del software. • Nel caso di accesso tramite Portale, inviare mail (da indirizzo ordinario) a info-pct@giustizia.it specificando nome cognome avvocato e C.F., data e ora del problema. Guido Cellerino 16 maggio 2013

  35. Anomalie ed errori • Consultazioni stato del procedimento e fascicolo informatico: 2) Anomalie ed errori nei dati visualizzati: Rivolgersi alla cancelleria dell’ufficio giudiziario. Guido Cellerino 16 maggio 2013

  36. Anomalie ed errori • Consultazione stato del procedimento e fascicolo informatico 3) Impossibilità a visualizzare il documento selezionato: Al proprio fornitore di servizi PdA o al fornitore del software di consultazione. Nel caso si utilizzi il Portale dei Servizi Telematici, inviare mail (da indirizzo non di PEC) a info-pct@giustizia.it allegando l’errore ricevuto e specificando nome cognome avvocato e C.F., data e ora del problema. Guido Cellerino 16 maggio 2013

  37. Normativa, documenti, schede http://pst.giustizia.it/PST/ Guido Cellerino 16 maggio 2013

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