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I finanziamenti bancari a breve termine

I finanziamenti bancari a breve termine. Fabbisogni di capitale circolante. I fabbisogni finanziari d’impresa derivano da due tipologie di investimenti: In capitale fisso (impianti, immobili, attrezzature, etc.) In capitale circolante operativo (scorte di magazzino e crediti alla clientela)

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I finanziamenti bancari a breve termine

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Presentation Transcript


  1. I finanziamenti bancari a breve termine

  2. Fabbisogni di capitale circolante • I fabbisogni finanziari d’impresa derivano da due tipologie di investimenti: • In capitale fisso (impianti, immobili, attrezzature, etc.) • In capitale circolante operativo (scorte di magazzino e crediti alla clientela) • Il fabbisogno di capitale circolante netto è imprevedibile e rappresenta uno dei problemi più rilevanti della finanza d’impresa. • Ciò si traduce nella domanda di forme di finanziamento alle banche che consenta di superare temporanee ma fisiologiche carenze di liquidità.

  3. Apertura di credito in c/c • La banca si impegna a tenere a disposizione del cliente per un certo periodo o a tempo indeterminato una definita somma (art. 1842 c.c.). • Il cliente l’utilizza a sua discrezione (quando e quanto), anche in più soluzioni e, con versamenti successivi, ne ricostituisce l’ammontare (artt. 1843 e 1852 c.c.). • Il cliente può utilizzare tali somme solo dopo il preventivo affidamento della banca. • Se l’apertura di credito è a tempo determinato, la banca non può recedere dal contratto se non per giusta causa. • Se l’apertura di credito è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dando comunicazione entro 15 giorni. • I compensi (interessi) a favore della banca sono conteggiati solo sull’ammontare utilizzato.

  4. Apertura di credito in c/c: commenti • E’ una forma di finanziamento: • molto elastica. • onerosa nei limiti del solo utilizzo delle somme messe a disposizione dalla banca. • in genere non è assistita da garanzia • la banca può, però, chiedere garanzie sia reali, sia personali.

  5. Apertura di credito in c/c: accounting • Le operazioni contabilizzate nel c/c intrattenuto con la banca si distinguono: • Operazioni a debito del cliente, • riduzione delle sue disponibilità monetarie • aumento della sua esposizione debitoria. • Esempi: prelevamenti con assegni o tramite ATM, bonifici e giroconti a favore di terzi, acquisto di valute estere. • Operazioni a credito del cliente, • aumento delle sue disponibilità monetarie • diminuzione della sua esposizione. • Esempi: versamenti di contante o assegni, bonifici e giroconti a proprio favore, incasso di cedole su valori mobiliari.

  6. Estratto conto e staffa • L’estratto conto riepiloga con varia periodicità (mensile o trimestrale) le operazioni in ordine cronologico indicando, per ciascuna operazione: • data di esecuzione • breve descrizione, • il segno e la valuta. • La staffa (o scalare) è il prospetto nel quale le operazioni registrate nell’estratto conto sono riclassificate per valuta. • Fino a un recente passato, le banche sceglievano quando redigere la staffa (e quindi calcolare gli interessi), a seconda che il conto presentasse o meno saldi liquidi di segno dare. • Tale pratica è oggi vietata dal D.L. 342/99 che prevede la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori che creditori.

  7. Apertura credito in c/c: termini • Data contabile: momento dell’effettiva esecuzione di ogni operazione che il cliente ordina alla banca. • Saldo contabile: differenza tra il totale delle operazioni a debito e quelle a credito a una certa data contabile. • Data valuta: momento di inizio della maturazione degli interessi attivi o passivi per ogni operazione registrata in C/C (accordo interbancario). • Saldo liquido: differenza tra il totale delle operazioni a debito e quelle a credito con valuta pari o precedente a quella in cui si procede al calcolo. • Data contabile e data valuta possono non coincidere. • Capita spesso che a un saldo contabile a credito corrisponda un saldo liquido a debito (“scoperto per valuta”).

  8. Apertura di credito in c/c: oneri • Le competenze spettanti alla banca sono: • Interessi: si calcolano applicando al totale dei numeri dare il tasso passivo concordato con la banca oppure al totale dei numeri avere il tasso attivo predefinito. A tali interessi la banca sottrae la ritenuta fiscale del 27%. • Commissione di massimo scoperto: viene conteggiata applicando al massimo saldo liquido dare del trimestre un’aliquota dello 0,25% con un’eventuale limitazione pari a una certa percentuale degli interessi passivi (di solito il 25%). • Rimborsi spese: si tratta sia delle spese fisse di chiusura sia di spese proporzionali al numero delle operazioni contabilizzate nella staffa del periodo.

  9. Apertura di credito in conto: computo degli interessi DARE AVERE Numeri Saldi liquidi dare * Saldi liquidi avere * giorni da valuta (n-1) giorni da valuta (n-1) a valuta (n) a valuta (n) Calcolo (Totale numeri dare * (Totale numeri avere Interessi tasso dare) / 36.500 * tasso avere) / 36.500

  10. Lo sconto cambiario • Principale forma di smobilizzo crediti di fornitura • Un’impresa cede a una banca i propri effetti cambiari non ancora scaduti e la banca, deducendo un compenso proporzionale al tempo (“sconto”), anticipa il valore attuale dei crediti all’impresa cedente (art. 1859 c.c.). • I fornitori rientrano così in possesso di somme prima della loro naturale scadenza. • Lo sconto può interessare singole cambiali o consistere in un rapporto continuativo in cui il cliente cede sistematicamente alla banca i crediti rappresentati da effetti entro il limite massimo di fido concesso sotto forma di sconto bancario. • Il castelletto di sconto rappresenta il massimo importo di effetti scontabili da un cliente. Il castelletto ha carattere di rotatività, con il reintegro del fido utilizzabile ogni volta che, a scadenza, un effetto scontato va a buon fine.

  11. Lo sconto cambiario: sottostante • La cambiale pagherò (o vaglia cambiario) è una promessa incondizionata da parte del debitore di pagare a una data scadenza futura (più raro a vista) al beneficiario indicato sull’effetto una specifica somma di denaro. • La tratta è l’ordine dato da una parte (traente) a una seconda parte (trattario) di pagare una somma di denaro a vista o a una data scadenza futura a una terza parte (beneficiario). Il trattario è giuridicamente obbligato al pagamento dell’effetto all’atto dell’apposizione della propria firma di accettazione sul fronte della cambiale. • Possono essere cedute dal titolare del credito ad altri operatori con la girata. • Il girante diviene per legge obbligato in via di regresso. • Il titolo cambiario presenta il carattere dell’esecutività che consente al beneficiario di ottenere il recupero forzoso della somma dovuta.

  12. Lo sconto cambiario: esecuzione • La cessione degli effetti allo sconto presso le banche avviene con girata che il fornitore appone in bianco (senza l’indicazione della banca cessionaria) sul retro dell’effetto. • La cessione si realizza con la clausolapro solvendo (salvo buon fine). Se l’obbligato cambiario non onora l’impegno a scadenza, la banca riaddebita il cliente per l’importo anticipato all’atto dello sconto, aumentato delle spese di protesto dell’effetto • L’operazione di sconto prevede il computo, da parte della banca, di un compenso proporzionale al periodo intercorrente tra la data di esecuzione dell’operazione e la data di scadenza dell’effetto • Tale compenso è sottratto dall’ammontare nominale globale degli effetti presentati al fine della determinazione del netto ricavo da immettere nel conto corrente dell’impresa cedente.

  13. Computo dello sconto cambiario • L’importo dovuto a titolo di sconto è determinato come: Numeri = valore nominale dell’effetto * gg. di sconto • I giorni di sconto decorrono dalla data di ammissione degli effetti allo sconto (compresa) alla data di scadenza (compresa). • A questi sono aggiunti altri giorni (da 5 a 10) detti “giorni banca” che alzano il costo dell’operazione

  14. Lo sconto: altri compensi • Le commissioni di incasso • da 2,5 a 4 euro per ciascun effetto scontato • I diritti di brevità • applicati agli effetti scadenti entro 10 o 20 giorni dalla data di presentazione se, rispettivamente, su piazza o fuori piazza • Le commissioni di richiesta esito • applicata agli effetti per cui il cliente chiede alla banca comunicazioni sull’esito a scadenza

  15. Gli anticipi salvo buon fine L’uso di cambiali è diminuito nel tempo a causa di fattori sia di marketing sia di tipo fiscale. Al loro posto si usano: • Ricevute bancarie: • costituiscono quietanza di pagamento e non titolo di credito • Il venditore, all’atto della fatturazione, emette ricevute con scadenza predefinita che vengono consegnate alla banca, delegando a questa il servizio di incasso. • Fatture commerciali • la loro emissione, da art. 2 DPR 633/72 (Decreto IVA), documenta la compravendita • Su entrambe, e su cambiali, le banche offrono forme di anticipo salvo buon fine. • L’anticipo s.b.f. prevede, nella prassi operativa, due modalità: • L’accredito diretto in conto corrente • Il conto transitorio fruttifero s.b.f.

  16. Accredito diretto in c/c • Rende disponibili al cliente, sul suo c/c, l’importo delle ricevute bancarie e delle cambiali presentate all’incasso prima della loro scadenza. • La registrazione avviene il giorno dell’operazione • La valuta dell’accreditamento è fissata nella data di scadenza dell’effetto o della ricevuta, aumentato di un numero di giorni che varia secondo le caratteristiche del documento.

  17. Gli anticipi s.b.f. su ricevute bancarie e fatture (continua) • È previsto che gli effetti: • a scadenza determinata e pagabili su piazza vengano aggiunti 10 giorni valuta; • a scadenza determinata e pagabili fuori piazza vengano aggiunti 20 giorni valuta; • pagabili a vista su piazza vengano aggiunti 15 giorni valuta; • pagabili a vista fuori piazza vengano aggiunti 15 giorni valuta. • L’accredito di somme con valuta spesso posticipata può determinare la formazione di scoperti per valuta sui quali il cliente corrisponde interessi passivi.

  18. Gli anticipi s.b.f. su ricevute bancarie e fatture (continua) • Anche il conto transitorio fruttifero s.b.f. rappresenta una vera e propria concessione di credito nei confronti della clientela cedente. Prevede la tenuta di un conto aggiuntivo detto conto anticipo fruttifero. • L’utilizzo di un conto supplementare richiede che ogni operazione subisca un particolare trattamento computistico: • accredito del conto anticipo con valuta successiva alla data di presentazione degli effetti; • storno, nella sezione dare, dal conto anticipi e contestuale accredito nel conto corrente di corrispondenza (operazione con stessa valuta

  19. Gli anticipi s.b.f. su ricevute bancarie e fatture (continua) • La differenza tra le due forme tecniche è che: • nella prima gli scoperti si formano in caso di effettivo utilizzo delle forme accreditate, • nella seconda gli scoperti sono predeterminati e non commisurano il costo all’effettivo utilizzo da parte dell’impresa cedente. • A parità di tasso praticato, l’apertura di credito in conto corrente con accredito diretto degli effetti s.b.f. è meno onerosa per il cliente rispetto alla tenuta di un apposito conto transitorio fruttifero.

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