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IL LAVORO A TERMINE

IL LAVORO A TERMINE. NOZIONE ED EVOLUZIONE STORICA Dalla legge sull’impiego privato (r.d.l. n. 1825/1924) all’art. 2097 cod. civ. La legge n. 230/1962 e la flessibilizzazione moderata degli anni ’80. LA RIFORMA DEL 2001. dall’accordo quadro europeo del 18.3.1999

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IL LAVORO A TERMINE

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Presentation Transcript


  1. IL LAVORO A TERMINE • NOZIONE ED EVOLUZIONE STORICA • Dalla legge sull’impiego privato (r.d.l. n. 1825/1924) all’art. 2097 cod. civ. • La legge n. 230/1962 e la flessibilizzazione moderata degli anni ’80

  2. LA RIFORMA DEL 2001 • dall’accordo quadro europeo del 18.3.1999 • alla direttiva 99/70/CE …: “… quadro normativo per la prevenzione degli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato”. • … fino al decreto legislativo n. 368/2001

  3. RIFORME E CONTRORIFORME SUCCESSIVE AL 2001 • IL cd. “PROTOCOLLO SUL WELFARE” del 23.7.2007 E LA L. n. 247/2007: LA RIFORMA ALL’INSEGNA DELLA “LOTTA ALLA PRECARIETA’” • Il D.L. n. 112/2008 conv. in L. n. 133/2009: LA CONTRORIFORMA ALL’INSEGNA DELLA FLESSIBILITA’ • La “RIFORMA FORNERO” (L. n. 92/2012, art. 1, comma 9): LOTTA AGLI ABUSI, MA PIU’ TOLLERANZA PER IL PRIMO CONTRATTO

  4. IL D. LG. N. 368/2001(aggiornato alla riforma Fornero) • Requisito “causale” (art. 1, c. 1) • È consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili alla ordinaria attività del datore di lavoro • L. n. 247/07 aveva aggiunto il comma 0: il contratto è di regola a tempo indeterminato • L. n. 133/08 aveva aggiunto il comma: le ragioni “tecniche, organizzative, produttive e sostitutive” di cui all’art. 1, d.lgs. n. 368/2001 possono essere riferite anche all’ordinaria attività del datore di lavoro • La riforma Fornerosostituisce entrambi con: “il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro”

  5. Violazione del requisito causale • Nullità parziale ex art. 1419, c. 1, c.c. ? Il datore di lavoro può provare che il contratto a t.d. non sarebbe stato stipulato senza il termine → nullità dell’intero contratto • Conservazione del contratto nullo, ex 1419.2 c.c.: All’illegittimità del termine … consegue … l'instaurarsi di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla stregua dei principi generali in materia di nullità parziale … del contratto(Cass. 12985/2008) • Corte cost. 210/1992: l’art. 1419, c.1, c.c., non è applicabile rispetto al contratto di lavoro, allorquando la nullità della clausola derivi dalla contrarietà a norme imperative poste a tutela del lavoratore.

  6. Contratto a termine a-causale (art. 1, c. 1-bis) • non è più richiesto il requisito causale per la stipulazione del primo contratto a termine, se la sua durata non supera i 12 mesi (riforma Fornero)

  7. Contratto a termine a-causale (art. 1, c. 1-bis) … in alternativa: • i CCNL possono prevedere che il requisito causale non sia richiesto, nel limite del 6% dell’organico, ove le assunzioni a termine avvengano per fare fronte a “processi organizzativi” indicati nella legge (art. 5, comma 3). • Start up • Rilevanti cambiamenti tecnologici • Fase supplementare di progetti di ricerca o sviluppo • Rinnovo o proroga di importante commessa

  8. Contratto a termine a-causale • Non prorogabile (art. 4, comma 2-bis) • Non viola la direttiva 99/70, che si disinteressa del primo contratto a termine e persegue gli abusi derivanti dalla successione di contratti: • Non viola la clausola di non regresso, perché quella clausola vieta solo le riduzioni di tutele pretestuose. • Nuova recentissima ipotesi di contratto a-causale per le start up innovative, da 6 a 36 mesi: art. 28, legge n. 221/2012

  9. Divieti (art. 3) • Divieti assoluti (lett. a, c, d) • Sostituzione lavoratori in sciopero • Durante una sospensione o riduzione dell’orario (CIG) • Nel caso di inadempimento delle norme di sicurezza • Divieto collettivamente derogabile (lett. b) • Licenziamenti collettivi nei sei mesi precedenti • Violazione del divieto → trasformazione a t.i.(giurisprudenza prevalente)

  10. Forma scritta (art. 1, comma 2-3-4) • L'apposizione del termine è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto nel quale sono specificate le ragioni di cui al comma 1. • Copia dell'atto scritto deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione. • La scrittura non è tuttavia necessaria quando la durata del rapporto di lavoro, puramente occasionale, non sia superiore a dodici giorni

  11. Contingentamento (art. 10, c. 7-8) • Rinvio alla contrattazione collettiva nazionale (c. 7, 1° per.) • Esclusioni oggettive (lett. a, b, c): Start up, sostituzione e stagionalità, specifici spettacoli o programmi radiotelevisivi • Esclusione soggettiva (c. 7, 2° per.): >55enni • Conseguenza della violazione: nullità parziale (art. 1419, c. 1, c.c.)

  12. Proroga del contratto a termine (art. 4) • Condizioni di legittimità: • Consenso del lavoratore • Contratto iniziale < 3 anni • Una sola volta • Ragioni oggettive (non più “esigenze contingenti e imprevedibili”: legge 230/1962). In pratica, deve persistere l’originaria causale • Stessa attività • Durata complessiva del rapporto non > 3 anni

  13. Prosecuzione del contratto a termine (art. 5, comma 1, 2, 2-bis, come modificati da riforma Fornero) • Periodo di tolleranza (con comunicazione al centro per l’impiego): • Fino al 10° giorno post-scadenza: maggiorazione retributiva 20% • Oltre il 10° giorno: maggiorazione retributiva 40% fino a … • Trasformazione a t.i.: • Contratto di durata < 6 mesi: dopo il 30° giorno • Contratto di durata superiore: dopo il 50 ° giorno

  14. Successione di contratti a t.d.(art. 5, commi da 3 a 4-ter, post riforma Fornero) • Necessità di un intervallo minimo • Contratto fino a 6 mesi: 60 gg. (erano 10 ante Fornero) • Contratto > 6 mesi: 90 gg. (erano 20 ante Fornero) • Violazione dell’intervallo → trasformazione a t.i.del successivo contratto • Se però si tratta di assunzioni successive (senza soluzione di continuità: 24 ore) → trasformazione a t.i.dal primo contratto

  15. segue successionedi contratti a t.d.: deroghe (art. 5, comma 3) • Deroga tramite contratto collettivo • Riforma Fornero: gli stessi contratti collettivi abilitati a legittimare contratti a-causali, nei casi di processi organizzativi determinati da start up, lancio nuovi prodotti, ecc… (v. slide 7) possono ridurre l’intervallo minimo ai limiti ante riforma Fornero (10 o 20 gg.) • Legge 34/2012, art. 46-bis: tutti i contratti collettivi, ad ogni livello, se stipulati da sindacati comparativamente più rappresentativi, possono ridurre l’intervallo minimo a 10 o 20 gg. • Deroga suppletiva tramite D.M.L.P.S. • Deroga automatica: per tutte le attività stagionali

  16. Segue: successione di contratti a t.d.: Il plafond triennale (art. 5, comma 4-bis e ter) • La successione di contratti a t.d. per mansioni equivalenti, non può superare 36 mesi, indipendentemente dalle interruzioni • Deroghe ed eccezioni al plafond: • tutti i contratti collettivi, ad ogni livello, se stipulati da sindacati comparativamente più rappresentativi • Attività stagionali anche definite come tali dai contratti collettivi nazionali • Unico ulteriore contratto disciplinato da avviso comune econvalidato dalla DTL

  17. Esclusioni e discipline speciali (art. 10, c. 1 – 6)CASI PRINCIPALI • Esclusione totale: apprendistato (non è contratto a t.d.); braccianti agricoli e commercio ortofrutticolo • Disciplina speciale: • somministrazione di lavoro • Lavoratori in mobilità (art. 8, c. 2, legge 223/1991): causale “soggettiva”; max 12 mesi; sgravio contributivo come apprendisti, applicabile per altri 12 mesi in caso di trasformazione a t.i.; • assunzione anticipata con sgravio contributivo per sostituzione maternità e paternità (art. 10, legge 53/2010)

  18. Segue: Esclusioni e discipline speciali • Dirigenti(comma 4) • A-causale; max 5 anni, recedibilità da parte del dirigente dal 3° anno • Si applicano solo artt. 6 e 8 (non discriminazione e computabilità ai fini della legge 300/1970 se > 9 mesi) • (comma 3) Prestazioni occasionali nel turismo e pubblici esercizi • Servizi speciali individuati dalla contrattazione collettiva • Max 3 giorni • Comunicazione al CI entro il giorno antecedente

  19. IL D.LG. N. 368/2001: segue • Diritto di precedenza (art. 10, c. 9-10) • Criteri di computo nell’organico (art. 8) • Il nuovo criterio (> 9 mesi) • Disciplina transitoria (art. 11) • Sanzioni amministrative (art. 12)

  20. Altri profili di disciplina • Non discriminazione (artt. 6 e 12) • Salvo obiettiva incompatibilità • Diritti di informazione e formazione (artt. 7-9) • Ai lavoratori, sui posti a t.i. disponibili: art. 9, c. 1 • Alle rappresentanze sindacali : art. 9, c. 2 • Criteri di computo nell’organico ai fini dei diritti sindacali in azienda (art. 8): durata > 9 mesi) • Ma non ad altri fini. Es.: per la legge 68/1999: > 6 mesi

  21. Il contributo addizionale • contributo addizionale dell’1,4% sulle assunzioni a termine (art. 2, comma 28 e 29, legge 92/2012): • Escluso per sostituzione assenti e stagionali • Restituibile (nel limite di 6 mesi) in caso di trasformazione a t.i. o assunzione a t.i. entro 6 mesi

  22. Diritto di precedenza(art. 5, comma 4-quater-quinquies-sexies) • Nelle assunzioni a t.i. entro 12 mesi per stesse mansioni • Rapporto > 6 mesi • manifestazione volontà entro 6 mesi da cessazione rapporto • Nelle assunzioni stagionali • manifestazione volontà entro 3 mesi da cessazione rapporto • Il diritto si estingue entro 12 mesi da cessazione rapporto

  23. Impugnazione e risarcimento danni • Azione dichiarativa di accertamento • Nessuna decadenza • Accertamento retroattivo persistenza rapporto di lavoro • Conversione + mora credendi per i periodi non lavorati, se il lavoratore offriva la prestazione, con detrazione aliundeperceptum e percipiendum • Legge 183/2010 (art. 32.3.a, come modif. da l. 92/2012; art. 32, c. 5) • impugnazione stragiudiziale entro 120 gg.; ricorso al Giudice nei successivi 180 gg. • Nullità ex nunc con conversione • Per il passato: indennità risarcitoria forfettaria: 2,5-12 mensilità • “sconto” 50% se offerta posto a t.i. secondo graduatorie contrattate collettivamente

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