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Definizione di “Responsabilità”: E’ la congruenza con un impegno assunto o con un comportamento,

Definizione di “Responsabilità”: E’ la congruenza con un impegno assunto o con un comportamento, in quanto importa e sottintende l’accettazione di ogni conseguenza (Devoto-Oli). Definizione di “Responsabilità”:.

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Definizione di “Responsabilità”: E’ la congruenza con un impegno assunto o con un comportamento,

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Presentation Transcript


  1. Definizione di “Responsabilità”: E’ la congruenza con un impegno assunto o con un comportamento, in quanto importa e sottintende l’accettazione di ogni conseguenza (Devoto-Oli)

  2. Definizione di “Responsabilità”: obbligo di rispondere del proprio operato

  3. Responsabilità nell’ambito dell’esercizio di una professione: Il termine assume una valenza giuridica: si delinea una situazione per la quale un soggetto giuridico (l’infermiere, il medico) può essere chiamato a rispondere della violazione (colposa, ossia senza intenzionalità, o dolosa) di un obbligo precedentemente assunto (ad es: con l’utente/paziente/ospite o con l’istituzione in cui lavora).

  4. Approfondire le conoscenze sul concetto di responsabilità professionale dell’infermiere Responsabilità – definizioni • Attitudine a rispondere del proprio operato professionale, in caso di errore od omissione, davanti ad un giudicante; • Impegno a realizzare una condotta professionale corretta nell’interesse di salute dell’assistito. • … cioè il dovere di rispondere, sia nel bene che nel male, delle proprie azioni, ……. (H. Jonas). • Responsabile = Che deve rispondere, rendere ragione o garantire delle proprie azioni o delle altrui.(N. Zingarelli)

  5. Responsabilità – duplice significato Valenza negativa del termine: • essere chiamati a rispondere a qualche autorità per una condotta professionale riprovevole (se opportunamente considerata, ha valore preventivo rispetto ad ulteriori danni consimili; Valenza positiva del termine: • mantenere un comportamento congruo e corretto, assumersi le responsabilità che l’esercizio professionale comporta.

  6. La responsabilità professionale • Con l’abrogazione del mansionario (legge 42/99) il campo delle attività dell’infermiere, e quindi delle responsabilità di queste attività, è diventato certamente più ampio, meno delimitato e più problematico • Chi ci dice cosa può fare oggi un infermiere? • 1) il profilo (DPR 739/94) • 2) il codice deontologico (1999) • 3) la formazione (DI 2 aprile 2001)

  7. Il campo proprio di attività è costituito Da 4 parametri guida post-base aggiornamento ecm Legge n.42/’99 contenuto dei profili professionali formazione di base ordinamenti didattici codice deontologico

  8. Legge 251/2000: art. 1, comma 3,“il Ministero della sanità (…) emana linee guida per l’attribuzione diretta della responsabilità e della gestione delle attività di assistenza infermieristica (…); la revisione dell’organizzazione del lavoro, incentivando modelli di assistenza personalizzata.” • Art. 6, comma 2,“il Governo (…) definisce la disciplina concorsuale (…) per l’accesso ad una nuova qualifica unica di dirigente del ruolo sanitario”. • Infermiere e personale di supporto: l’infermiere ha sempre e comunque la responsabilità del processo assistenziale, quindi, se parti del processo assistenziale sono affidate a personale di supporto, è dovere dell’infermiere vigilare che le attività affidate siano svolte in modo corretto

  9. La responsabilità professionale In pratica, per rispondere alla domanda: “questa attività mi compete?” devo poter rispondere a queste domande: • Mi è stata insegnata? • Sono in grado di portarla a termine? (la conosco talmente bene che se succede un imprevisto, so come comportarmi) • Non compete a nessun altro? • Soprattutto: se faccio questa cosa, cosa migliora del mio rapporto con l’assistito?

  10. La responsabilità professionale • Se le risposte a queste domande non sono certe, l’infermiere ha il dovere di declinare la propria responsabilità; ha il dovere di farlo inoltre se ritiene di non potere agire in sicurezza (art. 3.3 del codice deontologico) • In ogni caso, è un dovere di ogni professionista sapersi assumere le proprie responsabilità ovvero sapersi impegnare in scelte difficili, che mettono in gioco l’esperienza, le convinzioni e i valori • La nostra attività deve essere pensata, condivisa con i colleghi, frutto di discussioni collegiali, fondata su una prassi consolidata = noi non siamo mai soli!!!

  11. Responsabilità professionale: D.M. 14 settembre 1994 Profilo professionale dell’Infermiere Art.1 L’infermiere è l’operatore sanitario … responsabile dell’assistenza generale infermieristica Art. 2 L’assistenza infermieristica preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa è di natura tecnica, relazionale, educativa. Le principali funzioni sono la prevenzione delle malattie, l’assistenza dei malati e dei disabili di tutte le età e l’educazione sanitaria

  12. Responsabilità professionale: D.M. 14 settembre 1994 Profilo professionale dell’Infermiere Art.3 L’infermiere: partecipa all’identificazione dei bisogni di salute della persona e della collettività identifica i bisogni di assistenza infermieristica della persona e della collettività e formula i relativi obiettivi pianifica, gestisce e valuta l’intervento assistenziale infermieristico

  13. Codice deontologico • La responsabilità è espressione dell’autonomia per curare e prendersi cura della persona • L’infermiere aggiorna le proprie conoscenze attraverso la formazione permanente, la riflessione critica sull’esperienza, la ricerca • Migliorare la propria competenza

  14. AUTONOMIA CORRISPONDENTE AI CONTENUTI DELLA PROPRIA COMPETENZA NELL’AMBITO DELLA QUALE NON PUO’ SUBIRE INTERFERENZE RISPONDENDO PERSONALMENTE DI EVENTUALI OMISSIONI O DI EVENTUALI ERRORI

  15. “l’infermiere compensa le carenze della struttura attraverso un comportamento ispirato alla cooperazione, nell’interesse dei cittadini e delle istituzioni. L’infermiere ha il dovere di opporsi alla compensazione quando vengono a o venga pregiudicato il mancare i caratteri dell’eccezionalità suo prioritario mandato professionale” (comma 6.2)

  16. “L’INFERMIERE E’ TENUTO A SEGNALARE AL COLLEGIO OGNI ABUSO O COMPORTAMENTO CONTRARIO ALLA DEONTOLOGIA, ATTUATO DAI COLLEGHI” (comma 5.6) Questo con l’intento di dimostrare all’opinione pubblica che la professione non tollera e protegge atteggiamenti scorretti dei propri professionisti

  17. Quali indicazioni gli operatori possano trarre dai parametri 1. il decreto istitutivo del profilo professionale si limita ad affermare che l’infermiere professionale garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche; 2. il codice deontologico sancisce, fra l’altro, all’art.3 comma 3°, il dovere, per l’infermiere, di riconoscere i limiti delle proprie conoscenze e competenze, di declinare la responsabilità quando ritenga di non poter agire con sicurezza e di astenersi dal ricorrere a sperimentazioni prive di guida che possano costituire rischio per la persona, fermo restando che il medesimo, in virtù del successivo comma 6°, è tenuto, in situazioni di emergenza, a prestare soccorso e ad attivarsi tempestivamente per garantire l’assistenza necessaria (ma in quest’ultimo caso verrà evidentemente in considerazione il tema della possibile configurazione della discriminante dello stato di necessità).

  18. Quali operazioni l’infermiere può porre in essere e quali cautele deve adottare • l’infermiere potrà ed anzi dovrà rifiutarsi di operare in condizioni di “non sicurezza”, fatto salvo il dovere di informativa stabilito dall’art. 6 comma 4° del precitato codice deontologico • al medesimo non potrà essere richiesto di prestare - e in ogni caso non dovrà prestare - attività in relazione alle quali non ha ricevuto una specifica preparazione nell’ambito del proprio percorso formativo; • sono precluse all’iniziativa e comunque all’esercizio autonomo dell’infermiere quegli atti che, alla luce dei rispettivi profili professionali, dei rispettivi ordinamenti didattici ovvero dì diverse e più specifiche disposizioni, prescrizioni, ordini, protocolli, devono ricondursi alla competenza del medico o di altre professioni.

  19. Responsabilità professionale infermieristica - ambiti • Responsabilità penale • Responsabilità civile • Responsabilità disciplinare

  20. Responsabilità penale Individuazione degli estremi soggettivi atti ad integrare l’elemento della colpa, così come sommariamente delineato dall’art.43 del codice penale

  21. Si distingue colpa “specifica” colpa “generica” inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline, laddove la prima nozione si riferisce alla violazione di regole di condotta consistente in negligenza, imprudenza o imperizia

  22. LA RESPONSABILITA’ PENALE Per responsabilità penale si intende obbligo di rispondere per azioni che costituiscono un reato. La responsabilità penale è personale, non è trasferibile a terzi. Il reato è quel comportamento umano, azione od omissione, sanzionato con una pena. A seconda della della volontà del soggetto (elemento soggettivo) si distinguono:

  23. Il reato: • Il dolo = l’evento dannoso o pericoloso è intenzionalmente previsto o voluto dall’agente che commette l’azione o l’omissione, occorre cioè la volontà di compiere il fatto; • La colpa = se è caratterizzata dalla non volontà di compiere un reato, che però si realizza comunque a causa di negligenza, imprudenza o imperizia, si parla di colpa generica, mentre per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline si parla di colpa specifica; • La preterintenzionale = il soggetto vuole compiere un reato minore ma dal suo comportamento deriva la morte della persona.

  24. Il reato: A seconda dell’elemento obbiettivo si distinguono: • il reato dato dalla condotta (può coesistere in un azione o un’omissione), dall’evento; • il reato dato dall’evento= risultato dell’azione o dell’omissione; • il reato dato dal nesso di casualità = rapporto necessario che deve intercorrere tra la condotta e l’evento.

  25. I reati si distinguono in perseguibili d’ufficio(su disposizione del magistrato, per es. per lesioni personali gravi o gravissime, per omicidio ecc.) querela di parte(da parte del paziente entro tre mesi dall’insorgenza del danno)

  26. LA RESPONSABILITA PENALE Dato il nuovo contesto nel quale si colloca la responsabilità penale degli infermieri, essa ha assunto una valenza ancora più forte e marcata: quella degli infermieri non è più una professione sanitaria ausiliaria e pertanto, essi sono chiamati a rispondere personalmente ed in modo più forte delle doro azioni. Il ruolo “esecutivo” che li ha caratterizzati fino a qualche anno fa ha consentito un’assunzione di responsabilità la maggior parte delle volte mediata da altre professioni di cui gli infermieri erano “ausiliari”; ora questo meccanismo non è più contemplato: rispetto alle attività proprie ed esclusive si risponde in prima persona.

  27. DUE ELEMENTI DEFINISCONO LA TIPOLOGIA DELLA RESPONSABILITA’: 1. Il carattere essenzialmente colposo della fattispecie 2. La sussistenza di un legame eziologico fra la condotta illecita e l’evento lesivo che si è verificato: nesso di causalità

  28. La colpa dei professionisti si verifica per: NEGLIGENZA violazione per leggerezza, disattenzione, dimenticanza delle elementari norme di diligenza la cui osservanza sarebbe legittimo attendersi da un operatore sanitario

  29. IMPRUDENZA: al contrario della negligenza si riverbera in una condotta positiva, che coincide con avventatezza, insufficiente ponderazione, temerarietà

  30. IMPERIZIA: è il risultato di un insufficiente adeguamento all’insieme della legge dell’arte, ossia il difetto di quel minimo di abilità e perizia tecnica che non devono mai difettare in chi esercita una professione sanitaria

  31. Lo stato dell’arte È il complesso di regole e prescrizioni tecniche che la scienza e l’esperienza professionale hanno elaborato per effettuare un determinato trattamento nell’interesse dell’assistito Riguarda anche la diligenza, la prudenza e la tempestività nell’attività assistenziale, nonché la ripartizione dei compiti secondo le varie qualifiche L’infermiere deve agire nel rispetto di una pratica assistenziale certa e sicura: ciò si ottiene se sono rispettati gli standard assistenziali stabiliti da associazioni scientifiche, collegi e altre organizzazioni

  32. PRIMO ELEMENTO: Si ha colpa professionale nell’ipotesi in cui il professionista non abbia operato secondo la legge dell’arte, ossia quel complesso di regole e prescrizioni tecniche che la scienza e l’esperienza professionale hanno elaborato per effettuare un determinato trattamento nell’interesse della persona.

  33. SECONDO ELEMENTO: per affermare che vi è responsabilitàprofessionale non è sufficiente riscontrare la colposità dell’operato del sanitario ma anche verificare la sussistenza del nesso di causalità tra il comportamento colposo ed il pregiudizio subìto dalla vita o dall’integrità fisica della persona (accertamento del danno)

  34. ACCERTAMENTO DEL NESSO DI CAUSALITA’: - valutazione se c’è stata un’azione colposa o una omissione (vale in questo caso la probabilità del 30% che un corretto e tempestivo intervento infermieristico o medico avrebbe avuto esito positivo) recentemente applicazione di criteri più restrittivi: dal “ragionevole dubbio” alla “certezza”

  35. Art. 40 - Rapporto di causalità Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende la esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione. Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo.

  36. Art. 41 - Concorso di cause Il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l'azione od omissione e l'evento. Le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l'evento. In tal caso, se l'azione od omissione precedentemente commessa costituisce per se un reato, si applica la pena per questo stabilita. Le disposizioni precedenti si applicano anche quando la causa preesistente o simultanea o sopravvenuta consiste nel fatto illecito altrui.

  37. La pena, erogata tramite un processo, è la sanzione comminata all’autore del reato: deve essere personale, cioè applicata all’autore, proporzionala al fatto commesso e legale, cioè prevista della legge.

  38. Malpractice: • mancanza di abilità che esita in un danno al paziente; le cause per malpractice stanno aumentando: negli USA aumento del 21% negli ultimi cinque anni • Cause: accresciuta complessità delle attività assistenziali, carenza di infermieri ,scarsità di risorse finanziarie, accresciuta consapevolezza dei pazienti • Eventi di malpractice più frequenti: errori nella terapia (farmaco, dose, via, sorveglianza effetti), difetti di sorveglianza dei pazienti (cadute, lesioni), utilizzo di mezzi di contenzione senza il consenso, difetti nella presa di decisioni o nell’intraprendere azioni (vedi es. di respons. penale: lesioni personali colpose) • Tribunale del malato: su 22.702 segnalazioni, il 23,85% (5.414) riguardano errori evitabili; di queste, il 16,5% riguardano l’ortopedia, il 13% l’oncologia, il 10,8% l’ostetricia, il 10,6% la chirurgia generale

  39. Per evitare il più possibile la malpractice: • Rispettare sempre le leggi e i regolamenti • Curare i dettagli • Vigilare sul rispetto degli standard di pratica professionale (vigilanza e mobilizzazione dei pazienti, rispetto delle norme di asepsi, preparazione della terapia ecc.) • Cercare sempre la causa e la terapia dell’errore • Fare tesoro delle osservazioni provenienti dall’esterno: non sono sempre dettate da invidie e gelosie • Fare in modo di proceduralizzare tutto il possibile, ma ciò non è sempre possibile: spazio per le decisioni autonome del dirigente

  40. I principali reati imputabili agli infermieri Elenco tratto da Luca Benci, in ordine di frequenza e importanza: • Esercizio abusivo della professione; • Detenzione e somministrazione di medicinali guasti; • Rivelazione del segreto professionale; • Rivelazione ed utilizzazione dei segreti d’ufficio; • Omissione di soccorso: • Rifiuto di atti d’ufficio (atti d’ufficio per gli infermieri sono tutte le azioni infermieristiche); • Omissione di referto; • Omicidio; • Sequestro di persona, per un abuso di contenzione fisica si parla di violenza privata; • Abbandono di minori e incapaci.

  41. L’esercizio abusivo di professione sanitaria (art. 348 c.p.) Casi più frequenti: Chi esegue attività assistenziali specifiche senza essere infermiere (l’OSS!); l’infermiere generico che esegue prelievi venosi; l’infermiere che pratica l’agopuntura Basta una sola prestazione, anche isolata, anche non a scopo di lucro; è ininfluente il consenso del paziente Sono ininfluenti la perizia, la capacità e l’abilità del soggetto e l’autorizzazione eventuale di un professionista abilitato, che può concorrere, per questo, nello stesso reato: “Risponde a titolo di concorso, del delitto di esercizio abusivo di una professione, il professionista abilitato il quale consenta o agevoli lo svolgimento di attività professionali da parte di persona non autorizzata” [Corte di Cassazione, sez. VI, 16 gennaio 1973, n. 20]

  42. Eccezione:le condizioni di urgenza (lo stato di necessità): quando si realizza una condizione di oggettivo pericolo di vita associata a uno stato di necessità determinato dall’incombenza di un danno grave per la persona (l’attività dev’essere proporzionata allo stato del paziente) Altri reati: Abbandono di minore o di incapace(art. 591 c.p.) (in PS, si lascia andare l’ubriaco senza controllarlo, mentre la sua pratica è ancora aperta, e questi viene investito fuori dall’ospedale) L’omissione di soccorso(art. 593 c.p.) Il sequestro di persona(art. 605) (se si dovessero ricoverare persone non consenzienti)

  43. Le lesioni personali colpose (art. 590 c.p.) • procedibile su querela di parte • esempi: lesioni da decubito provocate da carenze nell’assistenza (non sorveglianza, non mobilizzazione, non utilizzo di presidi), cadute accidentali in situazioni di carente sorveglianza, errori di somministrazione di farmaci, mancato allertamento del medico in situazioni di gravità: esempi classici della malpractice • Per evitare casi del genere, l’infermiere deve dimostrare in modo inequivocabile che ha messo in atto tutte le procedure necessarie a ridurre o ad eliminare il rischio = se non vengono riportate le osservazioni o i dati dei parametri, per la giustizia è come se non fossero mai stati rilevati = condotta professionale non allo stato dell’arte

  44. L’omicidio colposo (art. 589 c.p.) • Procedibile d’ufficio • Infermiera strumentista per aver abbandonato pezza laparotomica in addome durante l’intervento = paziente morto (condannati infermiera e medico per non aver sorvegliato) • infermiera che consegna dose errata di farmaci a domicilio = paziente morto (condannati infermiera e medico per non aver sorvegliato) • Infermiere di sala operatoria per aver connesso erroneamente il tubo dell’ossigeno del respiratore al raccordo del protossido (condannati infermiera e medico per non aver sorvegliato)

  45. Somministrazione di medicinali guasti o imperfetti (art. 443 c.p.) • Caso di punizione di un caposala perché trovati dai NAS sul carrello della terapia medicinali scaduti: responsabilità dell’infermiere per il mancato controllo all’atto della somministrazione, del caposala (assente al momento del fatto) per l’omessa vigilanza (cassazione penale, condannata caposala a 1,5 mesi di reclusione e a 100.000 lire di multa, segnalato da l’infermiere 6/97) ”alla caposala incombeva l’obbligo di controllare le scadenze non solo all’atto della fornitura al reparto, bensì periodicamente” • Stupefacenti: è responsabilità del caposala la tenuta del registro e la registrazione entro 24 ore dalla somministrazione (DM 15/2/96, circ. 6/3/96); se anomalie: attenzione all’art. 446 c.p. (commercio clandestino di sostanze stupefacenti)

  46. Omissione di soccorso: - la 1° situazione è rinvenire una persona in pericolo come comune cittadino: l’infermiere è tenuto ad intervenire come ogni cittadino e gli si chiederà di rispondere rispetto all’assistenza immediata che è in grado di prestare; - la 2° situazione è quella definita all’interno dell’esercizio professionale: abbandonare l’unità operativa o la persona ricoverata è passibile del reato di abbandono di persone incapaci

  47. LA RESPONSABILITA CIVILE • Per responsabilità civile si intende l’obbligo di risarcire un danno ingiustamente causato. La responsabilità civile è trasferibile a terzi. • Il diritto civileè quella branca della giurisprudenza, detta anche diritto privato, che si occupa della tutela degli interessi privati e della reintegrazione del diritto leso: l’elemento peculiare è infatti il risarcimento dei danni che, solitamente, viene valutato in termini economici.

  48. Profilo civilistico l’infermiere può essere chiamato a rispondere di responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale Responsabilità contrattuale quanto all’esatto adempimento dell’obbligazione assunta con contratto, nei confronti dell’amministrazione di appartenenza o direttamente nei confronti del paziente, ai sensi dell’art. 1218 c.c. in base al quale “Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta, è tenuto al risarcimento del danno......” Responsabilità extracontrattuale, nei confronti del paziente-danneggiato, in base al più generale principio del neminem laedere che implica il divieto di provocare ad altri un danno ingiusto e di cui all’art.2043 c.c. a mente del quale “Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”

  49. LA RESPONSABILITA CIVILE • La responsabilità extracontrattuale(è il caso degli infermieri che operano nel servizio pubblico) e regolata dall’art. 2043 del codice civile: “Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno…”: chi chiede il danno deve dimostrare la colpevolezza di chi ha commesso l’illecito. • La responsabilità contrattuale(è il caso degli infermieri libero-professionisti che hanno stipulato un contratto con la persona) è definita dai termini del contratto stesso.

  50. LA RESPONSABILITA CIVILE Considerando che l’attuale orientamento normativo è costituito dalla congiunzione di: • codice deontologico, • profilo professionale • e percorsi formativi di base e post – base, l’infermiere non può contare su un ambito di responsabilità limitato al momento esecutivo perché qualcun altro risponderà del risultato finale: poiché è l’infermiere stesso che risponde direttamente di tutto il processo assistenziale e di tutte le prestazioni che realizza, allora, a maggior ragione, decide e valuta rispetto al campo proprio di attività e alle esigenze della persona la progettazione dell’intervento assistenziale.

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