1 / 14

Il lavoro di un consigliere comunale a 5 stelle Normativa di riferimento –

Il lavoro di un consigliere comunale a 5 stelle Normativa di riferimento – Piergiorgio Calà – Consigliere Comunale Castenaso (BO). Bologna, 2 luglio 2011. Forme di partecipazione attiva dei cittadini. Garantita la libertà di associazione (art. 4 Statuto) i cittadini possono promuovere.

laasya
Download Presentation

Il lavoro di un consigliere comunale a 5 stelle Normativa di riferimento –

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Il lavoro di un consigliere comunale a 5 stelle • Normativa di riferimento – Piergiorgio Calà – Consigliere Comunale Castenaso (BO) Bologna, 2 luglio 2011

  2. Forme di partecipazione attiva dei cittadini Garantita la libertà di associazione (art. 4 Statuto) i cittadini possono promuovere 1. ISTANZE 2. PETIZIONI (sottoscritte da almeno 300 persone) – art. 5 Statuto 3. PROGETTO DI INIZIATIVA POPOLARE (sottoscritto da almeno 2000 persone) 4. RICHIESTA DI INSERIMENTO ALL’Odg (sottoscritta da almeno 100 persone) 5. CONSULTAZIONE POPOLARE 6. REFERENDUM CONSULTIVO (sottoscritto da almeno 9000 CITTADINI) Bologna, 2 Luglio 2011

  3. Il consigliere a 5 stelle si muove SOLO nell’ambito della normativa: • La Costituzione Italiana (specificatamente all’art 114) • Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" Pubbl. nella G.U. n. 227 del 28 settembre 2000 – Suppl. Ord. n. 162 http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/testi/00267dl.htm • Lo Statuto e il Regolamento del Consiglio Comunale http://www.comune.bologna.it/media/files/statuto_comune_di_bologna.pdf http://www.comune.bologna.it/media/files/regola mento_sul_funzionamento_del_consiglio_comunale.pdf • Il Regolamento sul decentramento amministrativo http://www.comune.bologna.it/media/files/regolamento_sul_decentramento.pdf Bologna, 2 Luglio 2011

  4. IL CONSIGLIO COMUNALE Sindaco Giunta comunale/Assessori Presidente del Consiglio Comunale Consiglieri di Maggioranza Consiglieri di Minoranza Capigruppo Capigruppo Personale Comunale (Segr. Comunale, Polizia Municipale, tecnici e dirigenti convocati) Pubblico presente in sala e in collegamento telematico via WebCam/TV Bologna, 2 Luglio 2011

  5. Istituzioni ad integrazione della complessa macchina comunale • IL DIFENSORE CIVICO – art. 13 Statuto Comunale • IL GARANTE DELLA PRIVACY – art. 13/bis Statuto Comunale • LE COMMISSIONI CONSILIARI – art 21 Statuto Comunale • I GRUPPI CONSILIARI – art 19 Statuto Comunale • LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO • LE COMMISSIONI PERMANENTI – art 21 Statuto Comunale • LA CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI • COMMISSIONI SPECIALI • LA COMMISSIONE DELLE ELETTE – art 22 Statuto Comunale • Dirigente e Staff tecnico per coadiuvare le strutture di cui sopra • IL CONSIGLIO DI QUARTIERE • I DIRIGENTI dei servizi Bologna, 2 luglio 2011

  6. Istituzioni ad integrazione della complessa macchina comunale • IL SEGRETARIO GENERALE e Vice Segretario Generale – art. 46 Statuto • I RESPONSABILI DEI SERVIZI/SETTORI – art. 45 Statuto Comunale • LA DIREZIONE GENERALE e il Direttore Generale – art. 47 Statuto • RAPPRESENTANTI DEL COMUNE presso aziende, Enti e Istituzioni • SOCIETA’ COSTITUITE O PARTECIPATE DAL COMUNE e relativi Amministratori • LE AZIENDE SPECIALI con tutta la loro struttura • LE ISTITUZIONI (es. culturali) con la propria struttura • IL COLLEGIO DEL REVISORE DEI CONTI – art. 65 Statuto Comunale Bologna, 2 luglio 2011

  7. I CONSIGLIERI COMUNALI Art. 16 (I consiglieri) 1. I consiglieri comunali rappresentano l’intera comunità ed esercitano la loro funzione senza vincolo di mandato. 2. Ciascun consigliere, secondo procedure e modalità stabilite dal regolamento e finalizzate a garantirne l’effettivo esercizio, ha diritto di: a) esercitare l’iniziativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio; b) presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni, ordini del giorno; c) intervenire nelle discussioni del Consiglio; d) ottenere dal Segretario generale e dai dirigenti del Comune, nonché dagli enti e dalle aziende dipendenti, copie di atti, documenti e informazioni utili all’espletamento del proprio mandato, essendo tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge. 3. A norma della legge 5 luglio 1982, n. 441, i consiglieri comunali sono tenuti a rendere pubblica la propria situazione patrimoniale. Bologna, 2 luglio 2011

  8. FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE Art. 24 (Funzionamento del Consiglio) 1. Il Consiglio comunale è presieduto dal Presidente del Consiglio o, in caso di assenza o impedimento di questi, dal Vice Presidente. In caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo il Consiglio è presieduto dal consigliere anziano. 2. Il Consiglio si riunisce, su convocazione del Presidente, che fissa il giorno e l'ora della seduta. L'avviso di convocazione è spedito ai singoli consiglieri nei termini e secondo le modalità stabilite dal regolamento. 3. L'ordine del giorno dei lavori del Consiglio è predisposto dal Presidente, secondo le modalità stabilite dal regolamento, che assicura l'iscrizione degli oggetti richiesti dal Sindaco. 4. L'attività del Consiglio coincide con l'anno solare. 5. Salvi i casi previsti dal regolamento le sedute del Consiglio sono pubbliche e le votazioni si effettuano a scrutinio palese. Avvengono a scrutinio segreto le votazioni che comportino apprezzamenti su qualità personali di soggetti individuati. Bologna, 2 luglio 2011

  9. I CONSIGLI DI QUARTIERE Art. 35 (Consiglio di Quartiere) ….. 4. Il Consiglio di Quartiere dura in carica per un periodo corrispondente a quello del Consiglio comunale - ivi compreso in caso di scioglimento o cessazione anticipata dello stesso per le cause previste dalla legge - ed esercita le sue funzioni sino al giorno dell'affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio comunale. 5. Ai consiglieri dei Quartieri si applicano, in quanto compatibili, le norme previste per i consiglieri comunali. ….. Art. 37 (Attribuzione dei Consigli di Quartiere) 1. Ai Consigli di Quartiere, in quanto organi di rappresentanza diretta dei cittadini, è garantito l’esercizio di un ruolo politico, propositivo e consultivo nella formazione degli indirizzi e delle scelte della Amministrazione comunale nel suo complesso. Gli organi dell’Amministrazione sono tenuti a motivare l’eventuale reiezione di proposte e pareri espressi dal Consiglio di Quartiere su provvedimenti che riguardino interessi specificamente attinenti alla collettività o al territorio del Quartiere medesimo. Bologna, 2 luglio 2011

  10. NOMENCLATURA TECNICA • ADUNANZA: riunione convocata • ATTO AMMINISTRATIVO: è qualsiasi manifestazione di volontà avente rilevanza esterna, posta in essere da una autorità amm.va, nell’esercizio di una funzione amm.va, per un caso concreto e per destinatari determinati o determinabili • ORDINANZA: di competenza del Sindaco (come ufficiale di Governo) e redatte per iscritto, deve essere notificata ai destinatari (ad eccezione di quelle rivolte alla generalità dei cittadini) ed e’ immediatamente eseguibile. L’inosservanza comporta l’applicazione di sanzioni amm.ve e penali. Puo’ essere suddivise in: normali - vengono adottate con osservanza ed attuazione di disposizioni di legge e regolamenti nonché di deliberazioni degli organi collegiali del Comune contingibili - (di carattere eccezionale) ed urgenti (pericolo imminente) Tali ordinanze sono: • INTERPELLANZA: I Consiglieri hanno diritto di presentare al Sindaco interpellanze su argomenti che riguardino direttamente le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Consiglio comunale e le altre competenze ad esso attribuite dalle leggi e dallo Statuto. • INTERROGAZIONE: I Consiglieri hanno diritto di presentare alla Direzione generale e ai direttori di settore domande scritte per avere informazioni o spiegazioni su un oggetto determinato relativo al comportamento degli uffici e dei servizi. • PROPOSTA DI DELIBERA: E’ una proposta che viene sottoposta al voto del deliberante Bologna, 2 luglio 2011

  11. NOMENCLATURA TECNICA DELIBERA: Le deliberazioni sono atti amm.vi caratterizzati dal fatto di essere adottate da organi collegiali (Consiglio e Giunta) attraverso un sub-procedimento che – innestandosi nella fase decisionale – si dipana nei seguenti momenti: convocazione dell’organo collegiale (Sindaco per la Giunta, il Presidente per il Consiglio). seduta (per la validità della seduta del Consiglio si richiede la presenza di un quorum strutturale e un quorum funzionale per poter deliberare. Sarà il regolamento consiliare a stabilire il numero dei consiglieri necessario). discussione (accertata dal Segretario con l’appello la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la discussione. Le modalità per la presentazione e la discussione sono stabilite dal regolamento. Conclusasi la discussione , si procede alla votazione. votazione (può essere in forma palese o in forma segreta) a cui segue lo scrutinio. La proposta risulta approvata se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti (metà +1 dei voti) altrimenti si intende respinta. verbalizzazione Il verbale è un atto pubblico e fa fede sino a querela di falso. E’ redatto a cura del Segretario e deve indicare il nome del Presidente, il numero dei presenti, i punti di discussione, il numero dei voti a favore e contro e la modalità della votazione. Il verbale deve essere compilato contestualmente con le dichiarazioni e i fatti anche se, poiché la stesura definitiva del testo richiede un certo tempo, è consentita la redazione definitiva dopo la chiusura della seduta. pubblicazione La delibera è affissa all’Albo Pretorio per gg.15 consecutivi, e diventa esecutiva dopo gg.10 dalla pubblicazione trascorsi i quali l’atto non è più impugnabile. Quelle di Giunta contestualmente sono comunicate in elenco ai Capi Gruppo Consiliari (dipende se stabilito nello Statuto dell'Ente). Nel caso in cui l’atto deve essere portato a conoscenza di coloro che ne siano i diretti destinatari viene garantita la notificazione effettuata da messo comunale, ufficiale giudiziario o tramite ufficio postale. Quando le delibere sono di immediata esecutività la pubblicazione è effettuata per gg.10. Bologna, 2 luglio 2011

  12. NOMENCLATURA TECNICA Le deliberazioni dovranno recare il parere sulla regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio (in mancanza è espresso dal Segretario) e sulla regolarità contabile qualora l’atto implichi diminuzioni di entrate e impegni di spesa, ambedue ai sensi dell’art.49 co.1 del D.lgs 267/2006. Inoltre, a seconda degli argomenti da trattare possono essere espressi pareri come ad es. quelli delle Commissioni e dei Revisori dei Conti o citate procedure di consultazione del tipo Organizzazioni Sindacali, Conferenze dei Dirigenti, Conferenze dei Servizi. In breve le deliberazioni presentano le seguenti parti: intestazione dell’autorità che adotta l’atto; il preambolo contenente il ragionamento logico (motivazione) sui presupposti di fatto e di diritto che giustificano l’adozione dello stesso; il dispositivo che costituisce la parte precettiva; la data, elemento rilevante sia ai fini del controllo che dell’efficacia; la sottoscrizione, cioè la firma del titolare della funzione che possono essere definite sotto due aspetti: elementi costitutivi; requisiti di legittimità. DETERMINA: Le determinazioni (più brevemente “determine”) sono atti amm.vi monocratici (provvedimenti adottati dai dirigenti e dai responsabili dei servizi) attraverso i quali si esplica la volontà del Sindaco, della Giunta o del Consiglio Comunale nell’esercizio della potestà di gestione di un settore organizzativo del Comune. Ove interessino la competenza per materia di due o più settori, le determinazioni possono essere adottate “di concerto” dai Dirigenti interessati, previa intesa fra gli stessi sotto il profilo formale e sostanziale. Tutte le determine sono immediatamente esecutive, non è quindi richiesto il perfezionamento dell’efficacia con il parere tecnico e di legittimità. Questi atti necessitano unicamente del visto (e non del parere) di regolarità contabile (art.151 TUEL), vanno pubblicati all’Albo Pretorio per gg. 7, con esclusione delle disposizioni aventi solo rilevanza esterna. L’elenco delle determinazioni è inviato ai Capi Gruppo consiliari con comunicazione del Responsabile, al Sindaco e agli Assessori a cura dell’ufficio del Direttore G. Le determine devono recare: l’intestazione, la motivazione, il dispositivo, la numerazione di repertorio, la data, la firma e l’attestazione di copertura contabile, ove richiesta .Le determine vanno trasmesse al Direttore G. e repertoriate in apposito registro di protocollo speciale, con numerazione progressiva e in ordine cronologico e conservate, in originale vidimato, dal medesimo ufficio. Bologna, 2 luglio 2011

  13. NOMENCLATURA TECNICA • MOZIONE: La mozione è un testo presentato da un Consigliere Comunale/gruppo consiliare sottoposto al voto in Consiglio Comunale teso ad indirizzare la politica del Sindaco (o della giunta) su un determinato argomento. È quindi il principale strumento dell'attività di indirizzo politico degli organi rappresentativi nei confronti del potere esecutivo. Un particolare tipo di mozione è la mozione di sfiducia. Con essa i proponenti possono togliere la fiducia al Sindaco, ad uno o più assessori facendolo decadere dall’incarico. • PETIZIONI POPOLARI: Una petizione (dal verbo latino peto, "chiedo per ottenere") è una richiesta fatta da un determinato numero di cittadini all’organo di governo per sollecitare il Consiglio Comunale, la Giunta o il Sindaco a farsi carico di un determinato problema. Se sottoposta nei modi e nei tempi specificati nello statuto Comunale il suo iter è certo. • EMENDAMENTO: è una proposta di parziale modifica di una delibera, prima che essa diventi eseguibile a tutti gli effetti. In Consiglio Comunale, gli emendamenti vengono presentati per iscritto; possono essere valutati come in contrasto con precedenti disposizioni o non confacenti alla materia trattata ma vengono comunque votati a maggioranza. Bologna, 2 luglio 2011

  14. LORO NON MOLLERANNO MAI, …ma gli conviene ??? NOI NEPPURE!!! Piergiorgio Calà Bologna, 2 Luglio 2011

More Related