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RIFORMA DEL LAVORO (2012) PACCHETTO LAVORO (2013) - “JOB ACT” (2014)

Servizio Politiche del Lavoro. RIFORMA DEL LAVORO (2012) PACCHETTO LAVORO (2013) - “JOB ACT” (2014). Il complesso labirinto normativo che regola il mercato del lavoro. 22 MARZO 2014. 2. “RIFORMA MDL” E “PACCHETTO LAVORO”: FINALITA’ E INTERVENTI. Riforma Mercato del Lavoro Legge 92/12

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RIFORMA DEL LAVORO (2012) PACCHETTO LAVORO (2013) - “JOB ACT” (2014)

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  1. Servizio Politiche del Lavoro • RIFORMA DEL LAVORO (2012) • PACCHETTO LAVORO (2013) • - “JOB ACT” (2014) Il complesso labirinto normativo che regola il mercato del lavoro 22 MARZO 2014

  2. 2 “RIFORMA MDL” E “PACCHETTO LAVORO”:FINALITA’ E INTERVENTI Riforma Mercato del Lavoro Legge 92/12 (dal 18 luglio 2012) Pacchetto Lavoro Legge 99/13 (di conversione del D.L. 76/13) (dal 28 giugno 2013)

  3. 3 “JOBS ACT”: PIANO PER IL LAVOROFINALITA’ E INTERVENTI DECRETO LEGGE N.34 del 20 marzo 2014 (in vigore dal 21 marzo 2014) In attesa del…. DISEGNO DI LEGGE • Conferisce al Governo apposite deleghe volte a: • riformare gli ammortizzatori sociali • riformare i servizi per il lavoro e le politiche attive • Semplificazione delle procedure ed adempimenti connessi alla costituzione e gestione dei rapporti di lavoro • riordinare le tipologie contrattuali • migliorare la conciliazione vita-lavoro Semplificare alcuni istituti Flessibilità in entrata: t. determ. e apprend. Durc e Elenco anagrafico dei lavoratori Contratti di solidarietà

  4. 4 «RIFORMA MDL», «PACCHETTO LAVORO», «D.L.34/14»:LA FLESSIBILITA’ IN ENTRATA MODIFICATI DAI 3 PROVVEDIMENTI [N.B. TUTTE QUESTE TIPOLOGIE SONO STATE TUTTE OGGETTO DI MODIFICHE DALLA RIFORMA DELLA 2012 E DAL PACCHETTO LAVORO DEL 2013]

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  7. 7 «JOBS ACT: NOVITA’ del Decreto Legge 34/14» • (Art. 1)TEMPO DETERMINATO • NO CAUSALE, anche alla somministrazione a t.d. • MAX 8 PROROGHE nei 36 mesi • 20% dell’organico complessivo: tetto legale di assunzioni a t.d., salvo diversa previsione della Contrattazione Collettiva Nazionale • (Art. 2) APPRENDISTATO • NO forma scritta per il Piano Formativo Individuale • NO percentuali di stabilizzazione legali • Discrezionalità dell’offerta formativa pubblica • Retribuzione dell’apprendista (solo apprendistato di 1° livello): riferimento alle ore di lavoro effettivamente prestate e al 35% del relativo monte ore complessivo di formazione, fatta salva l’autonomia della contrattazione collettiva.

  8. 8 • (art. 3) ELENCO ANAGRAFICO DEI LAVORATORI • Per accedere ai Servizi per l’impiego si dovrà essere cittadino italiano, comunitario o straniero regolarmente soggiornante in Italia (viene abrogato il concetto generico di «persona») • Lo stato di disoccupazione potrà essere comprovato in qualunque centro per l’impiego (viene eliminato il requisito della corrispondenza tra domicilio della persona e sede del centro per l’impiego) • (art 4) DURC • smaterializzazione del Durc, attraverso interrogazione telematica della regolarità contributiva da parte di chiunque vi sia interessato. L’interrogazione avrà una validità di 120 giorni e sostituirà il DURC. Si attende apposito decreto ministeriale che ne disciplinerà la nuova procedura. • (art. 5) CONTRATTI DI SOLIDARIETA’

  9. 9 IL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO

  10. 10 CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO PASSAGGIO DALLA «CAUSALITA’ «ALLA «ACAUSALITA’» DEI CONTRATTI D.Lgs 368/01 NEW Dal 21 marzo 2014 Fino al 20 marzo 2014 TUTTI CONTRATTI ACAUSALI Obbligo di “CAUSALE” + 20%: PERCENTUALEDEI TEMPI DETERMINATI RISPETTO ALL’ORGANICO COMPLESSIVO, SALVO LIMITI PREVISTI DALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA Riforma Mdl 2012 Pacchetto Lavoro 2013 - 1° CONTR. a T.D. - DURATA MAX 12 MESI (prorogabili) possibilità contratto “ACAUSALE” “ogni altra ipotesi” individuata dai CONTRATTI COLLETTIVI, anche AZIENDALI

  11. 11 CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO “INTERVALLI” tra 2 contratti a T.D. tra stesso datore e lavoratore Riforma MDL (dal 18 luglio 2012) Pacchetto Lavoro (art. 7) (dal 28 giugno 2013) D.Lgs 368/01 - 10 GIORNI - 20 GIORNI - 10 GIORNI - 20 GIORNI N.B. NO INTERVALLI: - ATTIVITA’ STAGIONALI ipotesi legate anche ad ATTIVITA’ NON STAGIONALI, individuate dai contratti collettivi, anche aziendali - 60 GIORNI (se precedente contratto ha durata = o < a 6 mesi) - 90 GIORNI (se precedente contratto ha durata > 6 MESI) + DEROGA: 20 e 30 GIORNI in caso di… - CONTRATTAZIONE COLLETTIVA a livello INTERCONF. E CATEG. (in via delegata anche a livello DECENTRATO) per PROCESSO PRODUTTIVO - ATTIVITA’ STAGIONALI (dpr 1525/63 , avvisi comuni, CCNL) - OGNI ALTRO CASO (contrattazione collettiva nazionale, territoriale e aziendale) N.B. Il D.L. 34/14 non apporta modifiche agli intervalli. Nel caso di successione di contratti tra lo stesso datore e lavoratore, vale sempre la regola del rispetto degli intervalli.

  12. 12 CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO LA DISCIPLINA DELLE «PROROGHE» DECRETO LEGGE 34/2014 DAL 21 MARZO 2014 FINO AL 20 MARZO 2014 AMMESSA 1 SOLA PROROGA NEI 36 MESI FINO AD UN MAX DI 8 PROROGHE NEI 36 MESI LE PROROGHE SONO «ACAUSALI» LE PROROGHE DEVONO RIFERIRSI ALLA «STESSA ATTIVITA’ LAVORATIVA» DEL CONTRATTO ORIGINARIO

  13. 13 SOMMINISTRAZIONE

  14. 14 SOMMINISTRAZIONE A TEMPO DETERMINATO A TEMPO INDETERMINATO Art. 20, comma 3 del d.lgs 276/03 La somministrazione a tempo indeterminato è ammesso solo in casi tassativi. A titolo esemplificativo: - servizi di consulenza ed assistenza settore informatico; - servizi di pulizia, custodia, portineria; - attività di marketing; -servizio trasporto merci e persone; particolari attività in edilizia e cantieristica navale; - in tutti i casi previsti dai contratti collettivi nazionali o territoriali. Art. 20, comma 4 del d.lgs 276/03 Il contratto di somministrazione a tempo determinato deve essere giustificato da ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo e sostitutivo, anche se riferibili all’ordinaria attività dell’utilizzatore ma…possibilità di contratto “ACAUSALE” SOLO «ACAUSALI»

  15. 15 SOMMINISTRAZIONE A TEMPO DETERMINATO SOMMINISTRATORE Rapporto di LAVORO LAVORATORE A TEMPO DETERMINATO • CONTENUTO • CONTRATTO DI LAVORO: • AGENZIA PER IL LAVORO (APL) • EVENTUALE PERIODO DI PROVA (da 1 a 11 giorni: per missioni inferiori a 6 mesi; da 1 a 13 giorni: per missioni superiori a 6 mesi) N.B. per le missioni inferiori a 15 giorni, il periodo di prova può essere anche di 1 giorno • CCNL SULLA SOMMINISTRAZIONE • CCNL UTILIZZATORE (PER I PERIODI DI MISSIONE) • TRATTAMENTO ECONOMICO • ORARIO DI LAVORO • - ACAUSALE: NON SI APPONE ALCUNA CAUSALE D.L. 34/14

  16. 16 SOMMINISTRAZIONE A TEMPO DETERMINATO L’ESPERIENZA DEL TRASPORTO AEREO nell’INTESA DEL 2.8.2013 Pacchetto Lavoro (art. 7) (dal 28 giugno 2013) possibilità contratto “ACAUSALE” Non si applica l’art. 20, comma 4 dlgs 276/03 (NO CAUSALE) nelle seguenti ipotesi diACAUSALITA’: -soggetti di età inferiore a 35 anni -soggetti con invalidità certificata di almeno il 20% -contratti di somministrazione di durata complessivamente non inferiore a 12 mesi -donne con almeno 1 figlio a carico -soggetti percettori di ammortizzatori sociali, anche in deroga, da almeno 1 mese -soggetti senza lavoro da almeno 1 mese - 1° MISS. in SOMM. a T.D. - DURATA MAX 12 MESI (prorogabili) “ogni altra ipotesi” individuata dai CONTRATTI COLLETTIVI, anche AZIENDALI

  17. 17 APPRENDISTATO

  18. APPRENDISTATO 18 D.lgs. 167/11 T.U. Apprendistato (in vigore dal 25.10.11 ed operativo dal 26.4.2012) ABROGATE LE PERCENTUALI «LEGALI» DI STABILIZZAZIONE (introdotte dalla Riforma MDL, per l’assunzione di nuovi apprendisti nelle aziende sopra i 9 dipendenti) CLAUSOLA DI STABILIZZAZIONE CONTRATTUALE (indipendentemente dall’organico) Possibilità per la contrattazione collettiva di prevedere una percentuale di conferma degli apprendisti Riforma MDL (dal 18 luglio 2012) CLAUSOLA DI STABILIZZAZIONE CONTRATTUALE “PERCENTUALE DI CONFERMA”: AZIENDE FINO A 9 DIPENDENTI CLAUSOLA DI STABILZZAZIONE LEGALE “PERCENTUALE DI CONFERMA”: AZIENDE OLTRE 9 DIPENDENTI - Dal 1.1.13 al 17.7.15 per assumere nuovi apprendisti: percentuale di conferma al 30% nell’ultimo triennio - Dal 18.7.2015 percentuale di conferma al 50%

  19. 19 PIANO FORMATIVO INDIVIDUALE: «NO» FORMA SCRITTA PIANO FORMATIVO INDIVIDUALE: OBBLIGO FORMA SCRITTA FORMAZIONE TRASVERSALE: OBBLIGATORIA, MA ELIMINATA DAL PIANO FORMATIVO INDIVIDUALE LA FORMAZIONE TRASVERSALE E’ DISCREZIONALE APPRENDISTATO DI 1° LIVELLO: fatta salva l’autonomia della contrattazione collettiva, la RETRIBUZIONE deve tener conto delle ore effettivamente lavorate e delle ore di formazione nella misura del 35% del relativo monte ore complessivo

  20. I VANTAGGI DELL’APPRENDISTATO 20 Pacchetto Lavoro (art. 9, comma 2) D.L. 34/14 Dal 21.3.2014

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