1 / 40

Dal Decreto Gasparri al Codice delle Comunicazioni elettroniche: gli orientamenti giuresprudenziali

Dal Decreto Gasparri al Codice delle Comunicazioni elettroniche: gli orientamenti giuresprudenziali ”Lineamenti della disciplina autorizzatoria delle infrastrutture di telecomunicazioni”. INDICE Il D. Lgs. 198/2002: Obiettivi, ruolo delle infrastrutture di telecomunicazione;

hoshi
Download Presentation

Dal Decreto Gasparri al Codice delle Comunicazioni elettroniche: gli orientamenti giuresprudenziali

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Dal Decreto Gasparri al Codice delle Comunicazioni elettroniche: gli orientamenti giuresprudenziali ”Lineamenti della disciplina autorizzatoria delle infrastrutture di telecomunicazioni” Aesa 19/07/2004 - dott. Gianluigi Spagnuolo

  2. INDICE Il D. Lgs. 198/2002: Obiettivi, ruolo delle infrastrutture di telecomunicazione; La sentenza della Corte Costituzionale n° 303 del 01/10/2003; Il Codice delle comunicazioni elettroniche Considerazioni della Corte in tema di elettrosmog Gli standard di protezione dall’inquinamento elettromagnetico La configurazione giuridica delle infrastrutture di telecomunicazioni” Aesa 19/07/2004 - dott. Gianluigi Spagnuolo

  3. Decreto Legislativo 4 settembre 2002, n. 198 "Disposizioni volte ad accelerare la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazioni strategiche per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 21 dicembre 2001, n. 443” Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 215 del 13 settembre 2002 Aesa 19/07/2004 - dott. Gianluigi Spagnuolo

  4. Obiettivi (Art. 1) Il decreto legislativo detta principi fondamentali in materia di installa-zione e modifica delle categorie di infrastrutture di telecomunicazioni, considerate strategiche ai sensi del-l'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443: Aesa 19/07/2004 - dott. Gianluigi Spagnuolo

  5. Obiettivi (Art. 1) a) agevolare la liberalizzazione del settore delle telecomunicazioni, consentendo a tutti gli operatori di installare proprie infrastrutture celermente, creando un mercato effettivamente concorrenziale;b) consentire la realizzazione di infrastrutture di nuova generazione e l'adeguamento di quelle esistenti idonee a soddisfare le esigenze connesse con lo sviluppo tecnologico; Aesa 19/07/2004 - dott. Gianluigi Spagnuolo

  6. Obiettivi (Art. 1) c) razionalizzare le procedure autorizzatorie per l'installazione di impianti di telecomunicazioni sul territorio nazionale, secondo principi di efficienza, pubblicità, concentrazione e speditezza;d) assicurare che la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazioni sia coerente con la tutela dell'ambiente e della salute per quanto attiene ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione ed agli obiettivi di qualità, relativamente alle emissioni elettromagnetiche; Aesa 19/07/2004 - dott. Gianluigi Spagnuolo

  7. Obiettivi (Art. 1) e) dare certezza ai termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi, conformemente ad un quadro normativo omogeneo a livello nazionale anche per quanto attiene ai livelli delle emissioni elettromagnetiche degli impianti radioelettrici;f) favorire il raggiungimento degli obiettivi di qualità relativamente alle emissioni elettro-magnetiche nelle aree a tal fine determinate a livello locale nel rispetto delle competenze regionali; Aesa 19/07/2004 - dott. Gianluigi Spagnuolo

  8. Obiettivi (Art. 1) g) assicurare condizioni che consentano agli operatori di offrire, in regime di libero mercato, servizi innovativi ai cittadini ed agli utenti, incentivando il perseguimento degli obiettivi di qualità da parte degli operatori del settore;h) assicurare l'osservanza dei principi di concorrenza e non discriminazione con riferimento alle attività di installazione delle infrastrutture di telecomunicazioni ed all'esple-tamento del relativo servizio al pubblico; Aesa 19/07/2004 - dott. Gianluigi Spagnuolo

  9. Obiettivi (Art. 1) i) favorire una adeguata diffusione delle infrastrutture di telecomunicazione sull'intero territorio nazionale;j) facilitare la realizzazione delle reti radio per le comunicazioni relative alle emergenze sanitarie ed alla protezione civile Aesa 19/07/2004 - dott. Gianluigi Spagnuolo

  10. Infrastrutture di telecomunicazioni (Art. 3) 1. Le infrastrutture di telecomunicazioni, considerate strategicheai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, sono opere di interesse nazionale, realizzabili esclusivamente sulla base delle procedure definite dal presente decreto, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c), della legge 22 febbraio 2001, n. 36. Aesa 19/07/2004 - dott. Gianluigi Spagnuolo

  11. Infrastrutture di telecomunicazioni (Art. 3) 2. Le infrastrutture, ad esclusione delle torri e dei tralicci relativi alle reti di televisione digitale terrestre, sono compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica e sono realizzabili in ogni parte del territorio comunale, anche in deroga agli strumenti urbanistici e ad ogni altra disposizione di legge o di regolamento.(a) (a) norma non ripresa nel Codice delle Comunicazioni Aesa 19/07/2004 - dott. Gianluigi Spagnuolo

  12. Corte Costituzionale Sentenza 303 del 01/10/2003 Incostituzionalità del Decreto Legislativo 4 settembre 2002, n. 198 Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 08 ottobre 2003 Aesa 19/07/2004 - dott. Gianluigi Spagnuolo

  13. Oggetto Ricorso delle Regioni: Marche, Toscana, Umbria, Emilia-Romagna, e Provincia autonoma di Trento. Denuncia l'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, che attribuisce al Governo il compito di individuare le infrastrutture e gli insediamenti strategici di interesse nazionale da realizzare per la modernizzazione del Paese per violazione dell’art. 117 Cost. perchè non è materia di competenza legislativa statale. Aesa 19/07/2004 - dott. Gianluigi Spagnuolo

  14. Oggetto Ricorso delle Regioni: Campania, Basilicata, Marche, Toscana, Umbria, Emilia-Romagna, Lombardia. Pone la questione di legittimità costituzionale sull’intero D. Lgs. 04/09/2002, n° 198, per eccesso di delega, perché la L. 443/2002 autorizza una normativa specifica per infrastrutture individuate annualmente e per la realizzazione di “grandi opere”. Aesa 19/07/2004 - dott. Gianluigi Spagnuolo

  15. Sentenza della Corte L’eccesso di delega è evidente - a nulla rilevando - la sopravvenuta entrata in vigore del Codice delle comunicazioni elettroniche. La Corte dichiara l’illegittimità costitu-zionale del D. Lgs. 04/09/2002, n° 198 Aesa 19/07/2004 - dott. Gianluigi Spagnuolo

  16. Decreto Legislativo 1 agosto 2003, n. 259 ”Codice delle comunicazioni elettroniche” Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150/L del 15 settembre 2003 Aesa 19/07/2004 - dott. Gianluigi Spagnuolo

  17. Decreto Legislativo 1 agosto 2003, n. 259 Il Codice riprende l’impianto del D. Lgs. 198/2002, ad eccezione della previsione della compatibilità delle infrastrutture con qualsiasi destinazione urbanistica e dunque della deroga agli strumenti urbanistici e ad ogni altra disposizione di legge o di regolamento. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150/L del 15 settembre 2003 Aesa 19/07/2004 - dott. Gianluigi Spagnuolo

  18. Infrastrutture di telecomunicazioni (art. 86) 1. Le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all’art. 16, c. 7, D.P.R. 6 giugno 2001, n° 380 Aesa 19/07/2004 - dott. Gianluigi Spagnuolo

  19. Infrastrutture di telecomunicazioni per impianti radioelettrici (Art. 87, c. 1) 1. L'installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici(installazione di torri, di tralicci, di impianti radio-trasmittenti, di ripetitori di servizi di telecomunica-zione, di stazioni radio base per reti di telecomunicazioni mobili GSM/UMTS, per reti di diffusione, distribuzione e contribuzione dedicate alla televisione digitale terrestre, per reti a radiofrequenza dedicate alle emergenze sanitarie ed alla protezione civile)e per reti radio a larga banda viene autorizzata dagli enti locali, previo accertamento da parte delle ARPA, della compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, stabiliti uniforme-mente a livello nazionale. Aesa 19/07/2004 - dott. Gianluigi Spagnuolo

  20. Procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di telecomunicazioni per impianti radioelettrici (art. 87, c. 2, 3) 1. L'istanza di autorizzazione alla installazione di infrastrutture è presentata all'ente locale. 2. L'istanza deve essere corredata della documentazione atta a comprovare il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, relativi alle emissioni elettromagnetiche. In caso di pluralità di domande, viene data precedenza a quelle presentate congiuntamente da più operatori. Aesa 19/07/2004 - dott. Gianluigi Spagnuolo

  21. Denuncia di Inizio Attività (art. 87, c. 3) Nel caso di installazione di impianti, con tecnologia UMTS o altre, con potenza in singola antenna uguale o inferiore ai 20 Watt, fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità sopra indicati, è sufficiente la denuncia di inizio attività Aesa 19/07/2004 - dott. Gianluigi Spagnuolo

  22. Procedimento (art. 87, c. 4 - 9) 4. Copia dell'istanza o della denuncia viene inoltrata contestualmente all'ARPA, che si pronuncia entro trenta giorni dalla comunicazione. Lo sportello locale competente provvede a pubblicizzare l'istanza, pur senza diffondere i dati caratteristici dell'impianto. 5. Il responsabile del procedimento può richiedere, per una sola volta, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il rilascio di dichiarazioni e l'integrazione della documentazione. I termini del procedimento iniziano nuovamente a decorrere dal momento dell'avvenuta integrazione documentale. Aesa 19/07/2004 - dott. Gianluigi Spagnuolo

  23. Procedimento (art. 87, c. 4 - 9) 6. Nel caso una amministrazione interessata abbia espresso motivato dissenso, il responsabile del procedimento convoca, entro trenta giorni dalla data di ricezione della domanda, una conferenza di servizi, alla quale prendono parte i rappresentanti delle Amministrazioni degli enti locali interessati, nonchè dei soggetti preposti ai controlli, ed un rappresentante dell'Amministrazione dissenziente. Aesa 19/07/2004 - dott. Gianluigi Spagnuolo

  24. Procedimento (art. 87, c. 4 - 9) 7. La conferenza di servizi deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla prima convocazione. L'approvazione, adottata a maggioranza dei presenti, sostituisce ad ogni effetto gli atti di competenza delle singole amministrazioni e vale altresì come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori. Aesa 19/07/2004 - dott. Gianluigi Spagnuolo

  25. Procedimento (art. 87, c. 4 - 9) 9. Le istanze di autorizzazione e le denunce di attività, nonchè quelle relative alla modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti già esistenti, si intendono accolte qualora, entro novanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda non sia stato comunicato un provvedimento di diniego. Gli enti locali possono prevedere termini più brevi per la conclusione dei relativi procedimenti ovvero ulteriori forme di semplificazione amministrativa. Aesa 19/07/2004 - dott. Gianluigi Spagnuolo

  26. Corte Costituzionale Sentenza 307 del 07/10/2003 Considerazioni della Corte in tema di “elettrosmog”. Aesa 19/07/2004 - dott. Gianluigi Spagnuolo

  27. Oggetto Ricorso della Presidenza del Consiglio su alcune leggi regionali delle Regioni: Marche, Campania, Puglia, Umbria in tema di “elettrosmog”. Aesa 19/07/2004 - dott. Gianluigi Spagnuolo

  28. Considerazioni della Corte Non è fondato l’assunto della competenza esclusiva dello Stato in tema di “tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali” (art. 117, c. 2, lett. s) Cost.) per escludere qualsiasi competenza delle Regioni a legiferare in vista di finalità di tutela dell’ambiente. La tutela dell’ambiente - più che una “materia” - è compito nell’esercizio del quale lo Stato conserva il potere di dettare standard di protezione uniformi validi in tutte le Regioni e non derogabili; ciò che non esclude che leggi regionali assumano finalità di tutela ambientale Aesa 19/07/2004 - dott. Gianluigi Spagnuolo

  29. Standard di protezione dall’inquinamento elettromagnetico(L. 22 febbraio 2001, n° 36) Si distinguono in: limiti di esposizione valori di attenzione obiettivi di qualità a) valori di campo b) criteri localizzativi, standard urbanistici, ecc. Aesa 19/07/2004 - dott. Gianluigi Spagnuolo

  30. Standard di protezione dall’inquinamento elettromagnetico Limiti di esposizione: valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico che non devono essere superati in alcuna condizione di esposizione della popolazione dei lavoratori per assicurare la tutela della salute. Aesa 19/07/2004 - dott. Gianluigi Spagnuolo

  31. Standard di protezione dall’inquinamento elettromagnetico Valori di attenzione: valori di campo da non superare, da non superare, a titolo di cautela rispetto a possibili effetti a lungo termine, in ambienti abitativi, scolastici e adibiti a permanenze prolungate Aesa 19/07/2004 - dott. Gianluigi Spagnuolo

  32. Standard di protezione dall’inquinamento elettromagnetico Obiettivi di qualità: a) valori di campo definiti per la progressiva minimizzazione dell’esposizione b) criteri localizzativi, standard urbanistici, prescrizioni e incentivazioni per l’utilizzo delle migliori tecnologie disponibili Aesa 19/07/2004 - dott. Gianluigi Spagnuolo

  33. Standard di protezione dall’inquinamento elettromagnetico La logica della legge è quella di affidare: allo Stato la fissazione di “soglie” di esposizione alle Regioni la disciplina dell’uso del territorio in funzione della localizza-zione degli impianti Aesa 19/07/2004 - dott. Gianluigi Spagnuolo

  34. Standard di protezione dall’inquinamento elettromagnetico La fissazione a livello nazionale dei valori-soglia rappresenta il punto di equilibrio tra esigenze contrapposte: evitare al massimo l’impatto delle emissioni elettromagnetiche realizzare impianti necessari al Paese Aesa 19/07/2004 - dott. Gianluigi Spagnuolo

  35. Divieti specifici Il divieto di installazione di impianti su specifici edifici (ospedali, case di cura e di riposo, scuole e asili nido) non eccede l’ambito di un “criterio di localizzazione” nell’ambito degli “obiettivi di qualità” Aesa 19/07/2004 - dott. Gianluigi Spagnuolo

  36. ”Configurazione giuridica delle infrastrutture di telecomunicazioni” Aesa 19/07/2004 - dott. Gianluigi Spagnuolo

  37. Definizioni (art. 1, D. Lgs. 198/2002) Infrastrutture di telecomunicazioni considerate strategicheai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443: “Il Governo … individua le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese” Aesa 19/07/2004 - dott. Gianluigi Spagnuolo

  38. Definizioni (art. 3, D. Lgs. 198/2002) Infrastrutture di telecomunicazioni sono opere di interesse nazionale ... sono assimilate alle opere di urbanizzazione primaria(art. 16, c. 7, D.P.R. 380/2001): “… rete idrica, rete di distribuzione dell’energia elettrica e del gas, … cavedi multiservizi e i cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni …” Aesa 19/07/2004 - dott. Gianluigi Spagnuolo

  39. Definizioni (art. 3, Codice Comunicazioni) “la fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica … è di preminente interesse generale” Aesa 19/07/2004 - dott. Gianluigi Spagnuolo

  40. Definizioni (art. 90, Codice Comunicazioni) Gli impianti di reti di comunicazione elettronica e le opere accessorie per la loro funzionalità hanno carattere di pubblica utilità, ai sensi degli artt. 12 e ss. D.P.R. 327/2001. Aesa 19/07/2004 - dott. Gianluigi Spagnuolo

More Related