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CESSAZIONE DEL FALLIMENTO

CESSAZIONE DEL FALLIMENTO. Lorenzo Benatti Parma, 13 maggio 2014. Conto della gestione. Il curatore deve presentare il proprio rendiconto: Quando è ultimata la gestione, prima di chiedere la liquidazione del compenso e di procedere al riparto finale.

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CESSAZIONE DEL FALLIMENTO

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Presentation Transcript


  1. CESSAZIONE DEL FALLIMENTO Lorenzo Benatti Parma, 13 maggio 2014

  2. Conto della gestione • Il curatore deve presentare il proprio rendiconto: • Quando è ultimata la gestione, prima di chiedere la liquidazione del compenso e di procedere al riparto finale. • In caso di cessazione della procedure per concordato. • Quando, prima del termine della procedura cessa dal proprio incarico.

  3. Iter rendiconto • Il curatore presenta al G.D. il conto della gestione. • Il G. D. può fare rilievi sul conto. • Il G.D. ne ordina il deposito in cancelleria e fissa l’udienza nella quale ogni interessato può presentare le sue osservazioni, disponendo la comunicazione al fallito e ai creditori. • Le contestazioni al rendiconto non devono riguardare solo eventuali errori od omissioni contabili, ma anche la gestione del curatore e l’adempimento al dovere di diligenza. • Se all’udienza non sorgono contestazioni o se su queste viene raggiunto un accordo, il giudice approva il conto. • Altrimenti rimette le parti al collegio per la risoluzione delle contestazioni con rito camerale.

  4. Compenso del curatore • Approvato il rendiconto (finale) e prima di procedere al riparto finale, il curatore deve richiedere la liquidazione del compenso. • Il compenso è liquidato dal tribunale sulla base di un D.M., che fissa a scaglioni le percentuali minime e massime sull’attivo fallimentare e quelle sul passivo (l’applicazione di queste ultime è facoltativa). • Il tribunale provvede con decreto non soggetto a reclamo e perciò impugnabile con ricorso per cassazione ex art. 111 cost. • Nel corso della procedura il curatore può richiedere acconti sul compenso finale.

  5. Chiusura del fallimento (art. 118, l.f.) • Mancata presentazione di domande di ammissione al passivo. Non rilevano a tal fine le domande di restituzione o rivendicazione di beni. • Pagamento od estinzione di tutti i crediti. Per chiudere il fallimento devono però essere pagati il compenso al curatore e le spese della procedura. • Compimento della ripartizione finale dell’attivo. • Mancanza di attivo (la prosecuzione del fallimento non consentirebbe di soddisfare, neppure in parte, i creditori concorsuali, né i crediti prededucibili e le spese di procedura). • Concordato fallimentare.

  6. Decreto di chiusura • Emesso dal Tribunale. • Su istanza del curatore o del fallito o d’ufficio. • È impugnabile con reclamo in Corte d’appello ex art. 26 l.f., il provvedimento di questa è impugnabile in cassazione entro trenta giorni. Allo stesso modo è impugnabile il decreto con il quale si nega la chiusura.

  7. Effetti chiusura • Cessano effetti patrimoniali, il fallito torna in bonis e riacquista il diritto di amministrazione e disposizione. • Cessano le incapacità speciali previste dagli artt. 48-49 l.f. • I creditori, salva l’ipotesi di esdebitazione, riacquistano il diritto di procedere individualmente contro il debitore per la parte di credito non soddisfatta, oltre agli interessi. • Cancellazione società ……….

  8. Cancellazione società • Art. 118, 2° co., l.f.: nel caso di chiusura del fallimento per • compiuta ripartizione finale dell’attivo, • mancanza di attivo, il curatore deve chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese.

  9. Cause pendenti • La pendenza di opposizioni o di verifiche tardive di crediti non impedisce la chiusura del fallimento, la quale invece causa l’interruzione di questi sub-procedimenti. • Con la chiusura si interrompono anche le cause avviate dal curatore in sostituzione del fallito o dei creditori, le quali potranno essere riassunte da questi ultimi.

  10. Riapertura del fallimento (1) • A condizione che i creditori ammessi non siano stati interamente soddisfatti. • Entro cinque anni dal decreto di chiusura. • Quando: • nel patrimonio del debitore esistano attività tali da rendere utile il provvedimento, • il fallito offra garanzia di pagare almeno il 10% ai creditori vecchi e nuovi. • Può essere richiesta dal debitore o da qualunque creditore, ma non d’ufficio.

  11. Riapertura del fallimento (2) • Concorrono i vecchi creditori con i nuovi. • I creditori già ammessi al passivo possono chiedere la conferma del provvedimento di ammissione salvo intendano insinuare al passivo ulteriori interessi. • Agli atti compiuti dopo la chiusura si applicano gli artt. 64ss sugli atti pregiudizievoli per i creditori.

  12. CONCORDATO FALLIMENTARE • Il fallimento può essere chiuso raggiungendo un accordo con i creditori. • Legittimati a proporlo sono sia il fallito sia terzi soggetti. • La valutazione della convenienza delle soluzioni proposte e della sicurezza del soddisfacimento sono rimesse ai creditori (a maggioranza).

  13. Legittimazione fallito • Il fallito, le società cui egli partecipi e quelle sottoposte a comune controllo possono proporre un concordato fallimentare solo dopo il decorso di un anno dalla dichiarazione di fallimento e non oltre due dal decreto che dichiara esecutivo lo stato passivo. • Tali limiti non valgono per gli altri soggetti (creditori o terzi).

  14. Forme di soddisfacimento non monetarie • Il concordato può prevedere la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, accollo o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l’attribuzione ai creditori, nonché a società da questi partecipate, di azioni, quote ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni o altri strumenti finanziari e titoli di debito.

  15. Suddivisione creditori in classi (1) É possibile la suddivisione di creditori in classi secondo posizione giuridica ed interessi economici omogenei (art. 124, 2° co., lett. a); e di trattamenti differenziati fra creditori appartenenti a classi diverse. Differenziati non solo nella misura della soddisfazione (art. 124, 2° co., lett. b), ma anche nella forma (art. 124, 2° co., lett. c).

  16. Suddivisione creditori in classi (2) • Secondo l’art. 124, 3° co., lf., il creditore privilegiato può essere pagato in percentuale, ma comunque per un importo non inferiore a quello realizzabile dalla vendita del bene oggetto della garanzia, il cui valore di mercato deve essere attestato da un professionista nominato dal tribunale: • la proposta di concordato può prevedere, in teoria, un soddisfacimento pari al 75% per una categoria di privilegiati speciali (percentuale che non sia inferiore alla somma ricavabile dalla vendita del bene oggetto di garanzia) e al 100% per i chirografari; • la proposta non può prevedere un pagamento in percentuale dei privilegiati generali, a fronte di un soddisfacimento parziale dei chirografari.

  17. Suddivisione creditori in classi (3) Nel caso di suddivisione in classi il concordato oltre a dover essere approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto, deve ottenere anche la maggioranza nel maggior numero di classi.

  18. Iter concordato fallimentare • La proposta è presentata con ricorso al G.D. • Il G.D. chiede il parere del curatore con riferimento ai presumibili risultati della liquidazione ed alle garanzie offerte e del comitato dei creditori. • La sottoposizione della proposta alla votazione dei creditori è condizionata solo al parere favorevole del comitato dei creditori ed alla ritualità della proposta. • Solo se la proposta contiene condizioni differenziate per singole classi di creditori, la proposta è rimessa preliminarmente al vaglio del tribunale che deve verificare il corretto utilizzo dei criteri di suddivisione in classi la razionalità del trattamento differenziato. • Superato questo vaglio la proposta viene comunicata ai creditori per l’espressione del voto, con l’indicazione del termine fissato dal G.D., per far pervenire le eventuali dichiarazioni di dissenso (silenzio assenso). • Il concordato è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Ove siano previste diverse classi di creditori, il concordato e' approvato se tale maggioranza si verifica inoltre nel maggior numero di classi.

  19. Proposte concorrenti • Valutazione comparativa • La presentazione delle proposte successive deve avvenire prima che il giudice delegato ordini la comunicazione ai creditori per l’espressione del diritto di voto, • La scelta di quale sottoporre all’approvazione del comitato dei creditori è rimessa al comitato dei creditori. Tuttavia il G.D. su istanza del curatore può ordinare la trasmissione ai creditori anche delle altre proposte. In tal caso le proposte saranno votate contemporaneamente.

  20. Voto della proposta • Spetta ai creditori ammessi anche solo con riserva. Se presentata prima dell’udienza di verifica dello stato passivo spetta ai creditori che risultano dall’elenco provvisorio approvato dal G.D. • Non hanno diritto di votare i creditori privilegiati per i quali il concordato prevede il pagamento integrale, a meno che rinuncino alla prelazione (art. 127 L.F.). • Il concordato è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Ove siano previste diverse classi di creditori, il concordato è approvato se tale maggioranza si verifica inoltre nel maggior numero di classi. • La votazione avviene con il metodo del silenzio assenso. • Se sono votate più proposte e tutte raggiungono la maggioranza, si considera approvata quella raggiunge il consenso più elevato. In caso di parità si deve scegliere la prima presentata.

  21. Omologazione • Ultimata la votazione il GD dispone che il curatore ne comunichi l’esito al proponente perché ne chieda l’omologazione. • Il GD, con decreto, fissa un termine non inferiore a 15 giorni e non superiore a 30 per la proposizione di eventuali opposizioni: • Se non vengono proposte opposizioni il tribunale omologa il concordato, • Se vengono proposte opposizioni, il tribunale, assunti i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d’ufficio, provvede con decreto impugnabile con reclamo e successivo ricorso per cassazione nel termine di trenta giorni. I motivi di opposizione non possono riguardare la convenienza del concordato, salvo che un creditore di una classe dissenziente invochi la non convenienza per la classe.

  22. Esecuzione del concordato • L’esecuzione del concordato è sorvegliata dal curatore e dal comitato dei creditori. • Eseguito il concordato il fallito è esdebitato. I creditori conservano l’azione per l’intero credito contro i coobbligato, i fideiussori del fallito e gli obbligato in via di regresso. • Se il concordato non viene eseguito, ne può essere disposta la risoluzione, su ricorso di uno o più creditori. La risoluzione non può essere pronunciata d’ufficio. La risoluzione deve essere richiesta entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento previsto per il concordato.

  23. Annullamento del concordato • Il concordato può essere annullato se sia stato esagerato dolosamente il passivo o dissimulata una parte rilevante dell’attivo. • L’annullamento può essere pronunciato su istanza di uno o più creditori od anche del curatore. • L’annullamento deve essere richiesto nel termine di sei mesi dalla scoperta del dolo e in ogni caso non oltre due anni dalla scadenza dell’ultimo pagamento stabilito nel concordato.

  24. Riapertura del fallimento • Con la risoluzione o l’annullamento del concordato, il fallimento viene riaperto.

  25. Esdebitazione • In seguito a concordato. • Per meritevolezza delle sole persone fisiche: • Devono avere tenuto un comportamento collaborativo. • Devono essere stati soddisfatti almeno in parte i creditori concorsuali (chirografari e quindi integralmente quelli privilegiati). • Non deve essere già stata accordata alla stessa persona nel decennio precedente. • La persona non deve avere subito condanne penali. • L’esdebitazione può essere accordata con il decreto di chiusura del fallimento o su ricorso che va presentata entro l’anno successivo alla chiusura. • Con l’esdebitazione restano salvi i diritti nei confronti di coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso.

  26. CESSAZIONE FALLIMENTO lorenzo.benatti@unipr.it

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