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L’attuazione della Direttiva 2010/75/Ue

L’attuazione della Direttiva 2010/75/Ue.

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L’attuazione della Direttiva 2010/75/Ue

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  1. L’attuazione della Direttiva 2010/75/Ue Con Dlgs 4 marzo 2014, n. 46, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27 marzo 2014 ed entrato in vigore l’11 aprile 2014, il Governo italiano – in forza della delega conferitagli dall’art. 3 della legge 6 agosto 2013, n. 96 – ha dato attuazione, con oltre un anno di ritardo, alla direttiva 2010/75/Ue relativa alle emissioni industriali (nota anche come Ied, Industrial Emissions Directive).

  2. L’attuazione della Direttiva 2010/75/Ue La direttiva 2010/75/Ue – al fine di definire un quadro generale che disciplini le principali attività industriali, prevenendo, riducendo e, per quanto possibile, eliminando l’inquinamento dalle medesime prodotto – ha proceduto alla rivisitazione e alla rifusione in un unico corpo normativo delle seguenti direttive: 1) direttiva 2008/1/Ce che, a sua volta, era servita a codificare la normativa sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento ("Ippc"); 2) direttiva 2001/80/Ce concernente la limitazione delle emissioni nell’atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione ("Gic"); 3) direttiva 2000/76/Ce sull’incenerimento dei rifiuti; 4) direttiva 1999/13/Ce sulla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all’uso di solventi organici in talune attività e in taluni impianti ("Cov"); 5) direttiva 78/176/Cee, 82/883/Cee e direttiva 92/112/Ce relative rispettivamente ai rifiuti provenienti dall’industria del biossido di titanio, alle modalità di vigilanza e di controllo degli ambienti interessati dagli scarichi dell’industria del biossido di titanio e alle modalità di armonizzazione dei programmi per la riduzione, al fine dell’eliminazione, dell’inquinamento provocato dai rifiuti dell’industria del biossido di titanio.

  3. L’attuazione della Direttiva 2010/75/Ue Il Dlgs 46/2014, nel recepire la direttiva 2010/75/Ue, non solo ha apportato sostanziose modifiche al Dlgs 152/06, ma ha altresì incorporato all’interno del medesimo Codice dell’ambiente le disposizioni precedentemente contenute in diversi corpi normativi (Dlgs 133/2005 e Dlgs 100/1992).

  4. L’attuazione della Direttiva 2010/75/Ue Articolo 80 - Recepimento 1.Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 2, all'articolo 3, punto 8, punti da 11 a 15, da 18 a 23, da 26 a 30, da 34 a 38 e punto 41, all'articolo 4, paragrafi 2 e 3, all'articolo 7, agli articoli 8 e 10, all'articolo 11, lettere e) e h), all'articolo 12, paragrafo 1, lettere e) e h), all'articolo 13, paragrafo 7, all'articolo 14, paragrafo 1, lettera c), punto ii), all'articolo 14, paragrafo 1, lettere d), e), f) e h), all'articolo 14, paragrafi 2 e 7, all'articolo 15, paragrafi da 2 a 5, agli articoli 16, 17 e 19, all'articolo 21, paragrafi da 2 a 5, agli articoli 22, 23, 24, 27, 28 e 29, all'articolo 30, paragrafi 1, 2, 3, 4, 7 e 8, agli articoli 31, 32, 33, 34, 35 e 36, 38 e 39, all'articolo 40, paragrafi 2 e 3, agli articoli 42 e 43, all'articolo 45, paragrafo 1, all'articolo 58, all'articolo 59, paragrafo 5, all'articolo 63, all'articolo 65, paragrafo 3, agli articoli 69, 70, 71, 72 e 79, e all'allegato I, primo comma, punti 1.1,1.4,2.5, lettera b), 3.1, 4, 5, 6.1, lettera c), 6.4, lettera b), 6.10 e 6.11, all'allegato II, all'allegato III, punto 12, all'allegato V, parte 1, lettera b), punti 2.2, 2.4, 3.1 e parte 4, punto 3.2, parte 6, punti 2.5 e 2.6 e all'allegato VI, parte 8, punto1.1, lettera d), all'allegato VII, parte 4, punto 2, parte 5, punto 1, parte 7, punto 3, all'allegato VIII, parte 1, punti 1 e 2, lettera c), parte 2, punti 2 e 3, parte 3, entro il 7 gennaio 2013. Essi applicano tali disposizioni a decorrere dalla medesima data. […]

  5. L’attuazione della Direttiva 2010/75/Ue Pertanto, ai sensi dell’art. 80, paragrafo 1 della direttiva 2010/75/Ue, gli Stati membri: entro il 7 gennaio 2013, dovevano adottare le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi a quegli articoli della medesima direttiva che rappresentano un cambiamento sostanziale rispetto alle direttive precedenti; dovevano applicare tali disposizioni a decorrere dal 7 gennaio 2013.

  6. Il campo di applicazione dell’Aia Ex art. 5, lett. i-quater), per “installazione” si intende l’unità tecnica permanente, in cui sono svolte una o più attività elencate all’allegato VIII alla Parte seconda e qualsiasi altra attività accessoria, che sia tecnicamente connessa con le attività svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle emissioni e sull’inquinamento; è considerata accessoria l’attività tecnicamente connessa anche quando condotta da diverso gestore. Ex art. 5, lett. r-bis), per “gestore” si intende qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce, nella sua totalità o in parte, l’installazione o l’impianto oppure che dispone di un potere economico determinante sull’esercizio tecnico dei medesimi.

  7. Il campo di applicazione dell’Aia Le due definizioni non introducono rilevanti novità rispetto alla previgente nomenclatura, se non per il fatto che un’installazione, qualora composta da più attività (di cui una accessoria e tecnicamente connessa rispetto all’altra), può essere condotta anche da più gestori. A tal riguardo, l’art. 5, lett. o-bis) – recante la nuova definizione di “autorizzazione integrata ambientale” introdotta dal Dlgs 46/201 – chiarisce che, nel caso in cui diverse parti di una installazione siano gestite da gestori differenti, le relative autorizzazioni integrate ambientali sono opportunamente coordinate a livello istruttorio. Inoltre, sempre la definizione di cui all’art. 5, lett. o-bis) prevede che un’Aia possa valere per più installazioni che siano localizzate sullo stesso sito e siano gestite dal medesimo gestore.

  8. Il campo di applicazione dell’Aia Ex art. 6, comma 13 Dlgs 152/06, “l’Aia è necessaria per: a) le installazioni che svolgono attività di cui all’allegato VIII alla Parte seconda; b) le modifiche sostanziali degli impianti di cui alla lettera a) del presente comma”.

  9. Il campo di applicazione dell’Aia Attualmente l’allegato VIII è composto da una sezione introduttiva, rubricata “Inquadramento generale”, e dall’elenco delle tipologie impiantistiche soggette ad Aia. Tale elenco, sebbene strutturato nelle sei categorie già note (1. Attività energetiche; 2. Produzione e trasformazione di metalli; 3. Industria dei prodotti minerali; 4. Industria chimica; 5. Gestione dei rifiuti; 6. Altre attività), contiene non poche novità rispetto al passato. Importanti cambiamenti hanno riguardato la categoria 5, come si vede dalle seguenti tabelle comparative.

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  16. Il campo di applicazione dell’Aia Nella nuova versione dell’allegato VIII alla Parte seconda non viene più fatto specifico riferimento alle operazioni da D1 a D15 e da R1 a R13 elencate rispettivamente negli allegati B e C alla Parte quarta. In ragione di ciò, al punto D dell’Inquadramento generale del nuovo allegato VIII, si stabilisce che, in mancanza di specifici indirizzi interpretativi emanati dal Coordinamento di cui all’art. 29-quinquies e di linee guida interpretative emanate dalla Commissione europea, le autorità competenti valuteranno autonomamente il rapporto tra le attività di gestione dei rifiuti descritte nel medesimo allegato VIII e quelle descritte agli allegati B e C alla Parte quarta.

  17. Il campo di applicazione dell’Aia Inoltre, in base al punto B dell’Inquadramento generale, qualora uno stesso gestore ponga in essere, in una stessa installazione o in una stessa località, varie attività tra quelle indicate alle voci 5.1, 5.3.a) o 5.3.b), si devono sommare le capacità di tali attività, al fine di stabilire se siano superati i valori soglia che determinano l’applicazione della normativa Aia.

  18. Il campo di applicazione dell’Aia: le esclusioni Non rientrano nel campo di applicazione della disciplina Aia, le installazioni, gli impianti o le parti di impianti utilizzati per la ricerca, lo sviluppo e la sperimentazione di nuovi prodotti e processi (cfr. punto A dell’Inquadramento generale dell’allegato VIII alla Parte seconda).

  19. Il campo di applicazione dell’Aia: disciplina transitoria Articolo 82 Direttiva 2010/75/Ue Disposizioni transitorie 1. Per quanto riguarda le installazioni che svolgono attività di cui all'allegato I, punto 1.1 per attività con potenza termica nominale totale superiore a 50 MW, punti1.2 e 1.3, punto1.4, lettera a), punti da 2.1 a 2.6, punti da 3.1 a 3.5, punti da 4.1 a 4.6 per attività relative a produzione mediante trasformazione chimica, punti 5.1 e 5.2 per attività contemplate dalla direttiva 2008/1/Ce, punto 5.3, lettera a), punti i) e ii), punto 5.4, punto 6.1, lettere a) e b), punti 6.2 e 6.3, punto 6.4, lettera a), punto 6.4, lettera b) per attività contemplate dalla direttiva 2008/1/Ce, punto 6.4, lettera c), e punti da 6.5 a 6.9 che sono in funzione o detengono un'autorizzazione prima del 7 gennaio 2013 oppure i cui gestori hanno presentato una domanda completa di autorizzazione prima di tale data, a condizione che tali installazioni siano messe in funzione entro un anno a decorrere dal 7 gennaio 2014, gli Stati membri applicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate conformemente all'articolo 80, paragrafo 1, a decorrere dal 7 gennaio 2014, fatta eccezione per il Capo III e per l'allegato V. 2. Per quanto riguarda le installazioni che svolgono attività di cui all'allegato I, punto1.1 per attività con potenza termica nominale totale di 50 MW, punto1.4, lettera b), punti da 4.1 a 4.6 per attività relative a produzione mediante trasformazione biologica, punti 5.1 e 5.2 per attività non contemplate dalla direttiva 2008/1/Ce, punto 5.3, lettera a), punti da iii) a v), punto 5.3, lettera b), punti 5.5 e 5.6, punto 6.1, lettera c), punto 6.4, lettera b), per attività non contemplate dalla direttiva 2008/1/Ce e punti 6.10 e 6.11 che sono in funzione prima del 7 gennaio 2013 gli Stati membri applicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate conformemente alla presente direttiva a decorrere dal 7 luglio 2015, ad eccezione dei Capi III e IV e degli allegati V e VI.

  20. Il campo di applicazione dell’Aia: disciplina transitoria A livello nazionale, la disciplina transitoria si fonda sulle definizioni normative di "installazione esistente“ e di "nuova installazione“ rispettivamente contemplate alle lettere i-quinquies) e i-sexies) dell’art. 5 Dlgs 152/06: i-quinquies) "installazione esistente": ai fini dell'applicazione del Titolo III-bis alla Parte seconda una installazione che, al 6 gennaio 2013, ha ottenuto tutte le autorizzazioni ambientali necessarie all'esercizio o il provvedimento positivo di compatibilità ambientale o per la quale, a tale data, sono state presentate richieste complete per tutte le autorizzazioni ambientali necessarie per il suo esercizio, a condizione che essa entri in funzione entro il 6 gennaio 2014. Le installazioni esistenti si qualificano come "non già soggette ad Aia" se in esse non si svolgono attività già ricomprese nelle categorie di cui all'allegato VIII alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come introdotto dal decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128; i-sexies) "nuova installazione": una installazione che non ricade nella definizione di installazione esistente“.

  21. Il campo di applicazione dell’Aia: disciplina transitoria Pertanto, rientrano nel concetto di “installazione esistente”: a) l’installazione non soggetta a Via, che, alla data del 6 gennaio 2013, aveva già ottenuto tutte le autorizzazioni ambientali necessarie all’esercizio; b) l’installazione soggetta a Via, che, alla data del 6 gennaio 2013, aveva già ottenuto il provvedimento positivo di compatibilità ambientale; c) l’installazione che, alla data del 6 gennaio 2013, pur non avendo ancora ottenuto tutte le autorizzazioni ambientali necessarie all’esercizio o il provvedimento positivo di compatibilità ambientale, cionondimeno aveva presentato rituale e completa domanda per ottenere tutte le autorizzazioni ambientali necessarie per il suo esercizio, e che sia entrata in funzione entro il 6 gennaio 2014.

  22. Il campo di applicazione dell’Aia: disciplina transitoria L’art. 5, lett. i-sexies), poi, introduce un’ulteriore partizione concettuale nella definizione di “installazione esistente”, stabilendo che “le installazioni esistenti si qualificano come non già soggette ad Aia se in esse non si svolgono attività già ricomprese nelle categorie di cui all’allegato VIII alla Parte seconda del Dlgs 3 aprile 2006, n. 152, come introdotto dal Dlgs 29 giugno 2010, n. 128”. In altri termini, sono installazioni esistenti “non già soggette ad Aia” quelle installazioni esistenti che sono entrate nel campo di applicazione della normativa Aia per effetto del Dlgs 46/2014, mentre sono installazioni esistenti “già soggette ad Aia” quelle che, anche prima del Dlgs 46/2014, soggiacevano alla relativa normativa.

  23. Il campo di applicazione dell’Aia: disciplina transitoria Articolo 29 Dlgs 46/2014 Disposizioni transitorie 1. Per installazioni esistenti che svolgono attività già ricomprese all'allegato I al Dlgs 18 febbraio 2005, n. 59, gli eventuali procedimenti di rilascio, rinnovo, riesame o modifica dell'autorizzazione integrata ambientale in corso alla data del 7 gennaio 2013 sono conclusi con riferimento alla normativa vigente all'atto della presentazione dell'istanza entro e non oltre settantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Resta salva la facoltà per i gestori di presentare per tempo istanza di adeguamento di tali procedimenti alla disciplina di cui al presente titolo. 2. I gestori delle installazioni esistenti che non svolgono attività già ricomprese all'allegato VIII alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come introdotto dal Dlgs 29 giugno 2010, n. 128, presentano istanza per il primo rilascio della Aia, ovvero istanza di adeguamento ai requisiti del Titolo III-bis della Parte seconda, nel caso in cui l'esercizio debba essere autorizzato con altro provvedimento, entro il 7 settembre 2014. 3. L'autorità competente conclude i procedimenti avviati in esito alle istanze di cui al comma 2, entro il 7 luglio 2015. Nelle more della conclusione dell'istruttoria delle istanze di cui al comma 2, e comunque non oltre il 7 luglio 2015, gli impianti possono continuare l'esercizio in base alle autorizzazioni previgenti. […]

  24. Il campo di applicazione dell’Aia: disciplina transitoria Articolo 10 Dlgs 46/2014 Modifiche all'articolo 35 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni 1. All'articolo 35, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, i commi 2-quater e 2-quinquies sono sostituiti dai seguenti: "2-quater. Fino alla data di invio della comunicazione di cui all'articolo 29-decies, comma 1, relativa alla prima autorizzazione integrata ambientale rilasciata all'installazione, le installazioni esistenti per le quali sia stata presentata nei termini previsti la relativa domanda, possono proseguire la propria attività, nel rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni stabilite nelle autorizzazioni ambientali di settore rilasciate per l'esercizio e per le modifiche non sostanziali delle installazioni medesime; tali autorizzazioni restano valide ed efficaci fino alla data di cui all'articolo 29-quater, comma 12, specificata nell'autorizzazione integrata ambientale, ovvero fino alla conclusione del procedimento, ove esso non porti al rilascio dell‘Aia. 2-quinquies. Nei casi di cui al comma 2-quater non si applica la sanzione di cui di cui all'articolo 29-quattuordecies, comma 1.".

  25. Il campo di applicazione dell’Aia: disciplina transitoria Per le installazioni esistenti “già soggette ad Aia” gli eventuali procedimenti di rilascio, rinnovo, riesame o modifica dell’Aia in corso alla data del 7 gennaio 2013 sono conclusi con riferimento alla normativa vigente all’atto della presentazione dell’istanza entro e non oltre 75 giorni dalla data di entrata in vigore del Dlgs 46/2014, ossia entro il 25 giugno 2014. Resta salva la facoltà per i gestori di presentare per tempo (cioè prima della conclusione del procedimento) istanza di adeguamento di tali procedimenti alla disciplina introdotta dal Dlgs 46/2014. Per le installazioni esistenti “non già soggette ad Aia”, i gestori presentano istanza per il primo rilascio dell’Aia, ovvero istanza di adeguamento ai requisiti del Titolo III-bis della Parte seconda nel caso in cui l’esercizio debba essere autorizzato con altro provvedimento (cioè, ad esempio, tramite provvedimento di Via che fa luogo dell’Aia), entro il 7 settembre 2014. L’autorità competente conclude i procedimenti avviati in esito a tali istanze entro il 7 luglio 2015; nelle more della conclusione dell’istruttoria (rectius del procedimento), e comunque non oltre il 7 luglio 2015, gli impianti possono continuare l’esercizio in base alle autorizzazioni previgenti.

  26. Procedura: l’autorità competente La procedura di Aia, al pari di quella di Via, può avere luogo o in sede statale o in sede regionale. In particolare, sono sottoposti ad Aia in sede statale i progetti relativi alle attività di cui all’allegato XII alla Parte seconda del Dlgs 152/06 e loro modifiche sostanziali, mentre sono sottoposti ad Aia secondo le disposizioni delle leggi regionali e provinciali i progetti di cui all’allegato VIII che non risultano ricompresi anche nell’allegato XII e loro modifiche sostanziali.

  27. Procedura: l’autorità competente In sede statale, il provvedimento di Aia è rilasciato dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. A seguito del Dlgs 46/2014, il Mattm non è più tenuto a sentire il Ministro dell’interno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali. Resta confermato, invece, sempre a livello statale, il ruolo della Commissione istruttoria per l’Ippc, che svolge attività di supporto per il Mattm (ai fini dello svolgimento delle attività istruttorie e di consulenza tecnica connesse al rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali di competenza statale, la Commissione istruttoria per l’Ippc ha il compito di fornire all’autorità competente, anche effettuando i necessari sopralluoghi, in tempo utile per il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale, un parere istruttorio conclusivo e pareri intermedi debitamente motivati, nonché approfondimenti tecnici in merito a ciascuna domanda di autorizzazione).

  28. Procedura: l’autorità competente In sede regionale, l’autorità competente è la pubblica amministrazione con compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale individuata secondo le disposizioni delle leggi regionali o delle province autonome. L’art. 12 del Dlgs 46/2014 ha introdotto puntuali modifiche all’art. 196 del Dlgs 152/06 al fine di chiarire che la competenza regionale ad approvare la realizzazione e l’esercizio di impianti di recupero/smaltimento rifiuti cede il passo di fronte alla competenza dello Stato al rilascio dell’Aia per gli impianti di cui all’allegato XII alla Parte seconda.

  29. Procedura: la presentazione della domanda Ai sensi dell’art. 29-ter, comma 1, oltre alle informazioni richieste dalla normativa concernente aria, acqua, suolo e rumore, la domanda di Aia deve contenere le seguenti informazioni: a) descrizione dell’installazione e delle sue attività, specificandone tipo e portata; b) descrizione delle materie prime e ausiliarie, delle sostanze e dell’energia usate o prodotte dall’installazione; c) descrizione delle fonti di emissione dell’installazione; d) descrizione dello stato del sito di ubicazione dell’installazione; e) descrizione del tipo e dell’entità delle prevedibili emissioni dell’installazione in ogni comparto ambientale nonché un’identificazione degli effetti significativi delle emissioni sull’ambiente; f) descrizione della tecnologia e delle altre tecniche di cui si prevede l’uso per prevenire le emissioni dall’installazione oppure, qualora ciò non fosse possibile, per ridurle; g) descrizione delle misure di prevenzione, di preparazione per il riutilizzo, di riciclaggio e di recupero dei rifiuti prodotti dall’installazione; h) descrizione delle misure previste per controllare le emissioni nell’ambiente nonché le attività di autocontrollo e di controllo programmato che richiedono l’intervento dell’ente responsabile degli accertamenti di cui all’art. 29-decies, comma 3; i) descrizione delle principali alternative alla tecnologia, alle tecniche e alle misure proposte, prese in esame dal gestore in forma sommaria; l) descrizione delle altre misure previste per ottemperare ai principi di cui all’art. 6, comma 16; m) se l’attività comporta l’utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose e, tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterrane nel sito dell’installazione, una relazione di riferimento .

  30. Procedura: la presentazione della domanda La domanda di Aia deve contenere anche una sintesi non tecnica dei dati testé elencati e l’eventuale indicazione delle informazioni che, ad avviso del gestore, non devono essere diffuse per ragioni di riservatezza industriale, commerciale o personale, di tutela della proprietà intellettuale e, tenendo conto delle indicazioni contenute nell’art. 39 della legge 3 agosto 2007, n. 124 (in materia di segreto di Stato), di pubblica sicurezza o di difesa nazionale. In tale caso il richiedente fornisce all’autorità competente anche una versione della domanda priva delle informazioni riservate, ai fini dell’accessibilità al pubblico.

  31. Procedura: la verifica di ammissibilità Entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, l’autorità competente verifica la completezza della stessa e della documentazione allegata. Qualora queste risultino incomplete, l’autorità competente ovvero, nel caso di impianti di competenza statale, la Commissione istruttoria per l’Ippc potrà chiedere apposite integrazioni, indicando un termine non inferiore a 30 giorni per la presentazione della documentazione integrativa. In tal caso i termini del procedimento si intendono interrotti fino alla presentazione della documentazione integrativa. Qualora entro il termine indicato il proponente non depositi la documentazione completa degli elementi mancanti, l’istanza si intende ritirata. È fatta salva la facoltà per il proponente di richiedere una proroga del termine per la presentazione della documentazione integrativa in ragione della complessità della documentazione da presentare.

  32. Procedura: avvio del procedimento e partecipazione del pubblico L’autorità competente, entro 30 giorni dal ricevimento della domanda (ove verifichi la completezza della medesima) ovvero, in caso di riesame, contestualmente all’avvio del relativo procedimento, comunica al gestore: - la data di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della legge 241/1990 (data che coincide con la presentazione della domanda da parte del proponente o con il ricevimento della comunicazione in caso di avvio d’ufficio); - la sede degli uffici presso i quali sono depositati i documenti e gli atti inerenti il procedimento, al fine della consultazione del pubblico.

  33. Procedura: avvio del procedimento e partecipazione del pubblico Entro il termine di 15 giorni dalla data di avvio del procedimento (rectius entro 15 giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento), l’autorità competente pubblica nel proprio sito web l’indicazione della localizzazione dell’installazione e il nominativo del gestore, nonché gli uffici individuati ove è possibile prendere visione degli atti e trasmettere le osservazioni. Il Dlgs 46/2014 ha eliminato l’obbligo per il gestore di provvedere, a sua cura e sue spese, alla pubblicazione di un annuncio su un quotidiano a diffusione provinciale o regionale, ovvero a diffusione nazionale nel caso di progetti che ricadono nell’ambito della competenza dello Stato. La pubblicazione delle informazioni sul sito web dell’autorità competente tiene luogo delle comunicazioni di cui agli artt. 7 e 8 della legge 241/1990. Entro 30 giorni dalla data di detta pubblicazione, i soggetti interessati possono presentare in forma scritta, all’autorità competente, osservazioni sulla domanda.

  34. Procedura: l’istruttoria Ai fini dell’istruttoria procedimentale l’art. 29-quater prevede la convocazione, da parte dell’autorità competente, di apposita conferenza dei servizi. Alla conferenza dei servizi sono invitate le amministrazioni competenti in materia ambientale e comunque, nel caso di impianti di competenza statale, i Ministeri dell’interno, del lavoro e delle politiche sociali, della salute e dello sviluppo economico, oltre al soggetto richiedente l’autorizzazione, nonché, per le installazioni di competenza regionale, le altre amministrazioni competenti per il rilascio dei titoli abilitativi richiesti contestualmente al rilascio dell’Aia. La conferenza ha luogo ai sensi degli articoli 14, 14-ter, commi da 1 a 3 e da 6 a 9, e 14-quater della legge 241/1990.

  35. Procedura: l’istruttoria Nell’ambito della conferenza dei servizi, vengono acquisite le prescrizioni del sindaco di cui agli articoli 216 e 217 del Rd 27 luglio 1934, n. 1265, nonché la proposta dell’Ispra, per le installazioni di competenza statale, o il parere delle Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell’ambiente, per le altre installazioni, per quanto riguarda le modalità di monitoraggio e controllo degli impianti e delle emissioni nell’ambiente. Per le installazioni soggette alle disposizioni di cui al Dlgs 17 agosto 1999, n. 334, ferme restando le relative disposizioni, alla conferenza è invitato un rappresentante della rispettiva autorità competente, al fine di acquisire le più recenti valutazioni assunte e i provvedimenti adottati, nonché di concordare preliminarmente le condizioni di funzionamento dell’installazione; le condizioni dell’Aia infatti devono essere armonizzate alle prescrizioni impartite ai fini della sicurezza e della prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti.

  36. Procedura: l’istruttoria Nell’ambito della conferenza dei servizi, l’autorità competente può richiedere integrazioni alla documentazione, anche al fine di valutare la applicabilità di specifiche misure alternative o aggiuntive, indicando il termine massimo non superiore a 90 giorni per la presentazione della documentazione integrativa. In tal caso, il termine per la conclusione del procedimento resta sospeso fino alla presentazione della documentazione integrativa.

  37. Procedura: l’istruttoria Nel caso in cui dall’esercizio dell’installazione possano derivare impatti transfrontalieri o interregionali si applicano le norme di cui al titolo IV della Parte seconda, le quali non hanno subito modifiche ad opera del Dlgs 46/2014.

  38. Procedura: l’adozione del provvedimento L’autorità competente esprime le proprie determinazioni sulla domanda di Aia entro 150 giorni dalla presentazione della domanda.

  39. Procedura: la pubblicazione del provvedimento Copia dell’Aia e di qualsiasi suo successivo aggiornamento, è messa tempestivamente a disposizione del pubblico, presso gli uffici individuati dall’autorità competente per il deposito della documentazione e degli atti. Presso il medesimo ufficio sono inoltre rese disponibili: a) informazioni relative alla partecipazione del pubblico al procedimento; b) i motivi su cui è basata la decisione; c) i risultati delle consultazioni condotte prima dell’adozione della decisione e una spiegazione della modalità con cui se ne è tenuto conto nella decisione; d) il titolo dei documenti di riferimento sulle Bat pertinenti per l’installazione o l’attività interessati; e) il metodo utilizzato per determinare le condizioni di autorizzazione di cui all’articolo 29-sexies, ivi compresi i valori limite di emissione, in relazione alle migliori tecniche disponibili e ai livelli di emissione ivi associati; f) se è concessa una deroga ai sensi dell’articolo 29-sexies, comma 10, i motivi specifici della deroga sulla base dei criteri indicati in detto comma e le condizioni imposte. Inoltre, sul sito internet dell’autorità competente, ai fini della consultazione da parte dei soggetti interessati, deve essere pubblicato almeno il contenuto della decisione, compresa una copia dell’autorizzazione e degli eventuali successivi aggiornamenti, e gli elementi di cui alle lettere b), e) ed f) sopra indicati.

  40. Procedura: spese per l’istruttoria e i controlli Ex art. 33, comma 3-bisDlgs 152/06, come sostituito dal Dlgs 46/2014, le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti ed i sopralluoghi necessari per l’istruttoria delle domande di Aia o delle domande di modifica di cui all’art. 29-nonies o del riesame di cui all’art. 29-octies e per i successivi controlli previsti dall’art. 29-decies sono a carico del gestore. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro 6 mesi dall’entrata in vigore dello stesso Dlgs 46/2014, saranno disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare, a carico del gestore, in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti al Titolo III-bis della Parte seconda. Nelle more di tale decreto, resta fermo quanto stabilito dal Dm 24 aprile 2008.

  41. Procedura: coordinamento con la procedura di Via In merito al coordinamento della procedura di Aia con quella di Via, il Dlgs 46/2014 ha inserito all’interno dell’art. 10 del Dlgs 152/06 il comma 1-ter che così recita: “Le condizioni e le misure supplementari di cui al comma 1-bis sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità di cui agli articoli 29-octies, 29-decies e 29-quattuordecies”.

  42. Effetti dell’Aia Ex art. 29-quater, comma 11 Dlgs 152/06 l’Aia sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni riportate nell’elenco dell’Allegato IX alla Parte seconda, vale a dire: 1. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermi restando i profili concernenti aspetti sanitari (titolo I della Parte quinta del presente decreto). 2. Autorizzazione allo scarico (Capo II del Titolo IV della Parte terza). 3. Autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti (articoli 208 e 210) 4. Autorizzazione allo smaltimento degli apparecchi contenenti Pcb-Pct (decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, articolo 7). 5. Autorizzazione all’utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura (decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, articolo 9) 6. Autorizzazione allo scarico rilasciata dal Magistrato alle Acque di Venezia, limitatamente alle condizioni di esercizio degli scarichi idrici e alle modalità di controllo di tali condizioni (decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito con modificazioni nella legge 31 maggio 1995, n. 206, articolo 2, comma 2).

  43. Effetti dell’Aia Il Dlgs 46/2014 ha ritenuto opportuno specificare che l’Aia (rilasciata per un’installazione esistente già in possesso delle autorizzazioni ambientali di settore) richiama esplicitamente le eventuali condizioni, già definite nelle autorizzazioni sostituite, la cui necessità permane; sicché eventuali prescrizioni precedentemente impartite ma non espressamente confermate dall’Aia devono intendersi revocate.

  44. Effetti dell’Aia Con specifico riferimento alla gestione dei rifiuti, si osserva che: - l’allegato IX alla Parte seconda contempla solo “l’autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti (articoli 208 e 210)”; peraltro, l’art. 29-quater, comma 11, ultimo periodo stabilisce che l’Aia sostituisce la comunicazione di cui all’art. 216. A seguito del Dlgs 46/2014, l’art. 29-quater, comma 11 non contempla più la possibilità per il gestore di utilizzare, successivamente al rilascio dell’Aia, le procedure semplificate previste dal capo V della Parte quarta. Pertanto, qualunque attività di trattamento rifiuti il gestore intenda introdurre nella propria installazione dopo il rilascio dell’Aia deve passare attraverso la disciplina delle modifiche prevista dall’art. 29-nonies, quand’anche il gestore voglia avviare delle operazioni di recupero di rifiuti previste dal Dm 5 febbraio 1998 o dal Dm 161/2002.

  45. Effetti dell’Aia Poiché l’Aia sostituisce l’autorizzazione unica di cui all’art. 208 e poiché tale autorizzazione unica costituisce titolo non solo per l’esercizio dell’impianto di trattamento rifiuti ma anche per la sua realizzazione producendo effetti del tutto peculiari (“l’approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori”), l’art. 6, comma 14 Dlgs 152/06, come sostituito dal Dlgs 46/2014, stabilisce che, “per le attività di smaltimento o di recupero di rifiuti svolte nelle installazioni di cui all’articolo 6, comma 13, anche qualora costituiscano solo una parte delle attività svolte nell’installazione, l’Aia, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 29-quater, comma 11, costituisce anche autorizzazione alla realizzazione o alla modifica, come disciplinato dall’art. 208”.

  46. Effetti dell’Aia Al fine di chiarire come, in concreto, l’Aia possa realizzare l’effetto di sostituire l’autorizzazione unica di cui all’art. 208 Dlgs 152/06, l’art. 13 del Dlgs 46/2014 ha riformulato il secondo comma dello stesso art. 208, stabilendo che: a) ove un provvedimento di cui all’art. 208 sia stato già emanato, la domanda di Aia ne riporta gli estremi; b) se l'istanza non riguarda esclusivamente il rinnovo o l'adeguamento dell'autorizzazione all'esercizio, prevedendo invece nuove realizzazioni o modifiche, la partecipazione alla conferenza di servizi di cui all'articolo 29-quater, comma 5, è estesa a tutti i partecipanti alla conferenza di servizio di cui all'art. 208, comma 3; c) la Regione, o l'autorità da essa delegata, specifica in conferenza le garanzie finanziarie da richiedere ai sensi dell'art. 208, comma 11, lettera g); d) i contenuti dell'Aia sono opportunamente integrati con gli elementi di cui all'art. 208, comma 11; e) le garanzie finanziarie di cui all'art. 208, comma 11, sono prestate a favore della Regione, o dell'autorità da essa delegata alla gestione della materia; f) la comunicazione di cui all'art. 208, comma 18, è effettuata dall'amministrazione che rilascia l'Aia; g) la comunicazione di cui all'art. 208, comma 19, è effettuata dal soggetto pubblico che accerta l'evento incidente.

  47. Il riesame dell’Aia I presupposti e le procedure di rinnovo, riesame ed aggiornamento dell’Aia sono normate all’art. 29-octies, il quale, nella versione integralmente rivisitata dal Dlgs 46/2014, non distingue più, dal punto di vista nominale, tra rinnovo e riesame, bensì contempla il riesame con valenza di rinnovo ed altre ipotesi di riesame.

  48. Il riesame dell’Aia L’autorità competente deve riesaminare periodicamente l’Aia, confermando o aggiornando le relative condizioni. Il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell’autorizzazione è disposto sull’installazione nel suo complesso: a) entro 4 anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle Bat riferite all’attività principale di un’installazione. In tal caso, l’autorità competente è chiamata ad assicurare, in particolare, il rispetto, se applicabile, dell’art. 29-sexies, commi 3, 4 e 4-bis; b) quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio dell’Aia o dall’ultimo riesame effettuato sull’intera installazione (ipotesi che potremmo definire “riesame periodico”). Se all’atto del rilascio dell’Aia o dell’ultimo riesame l’installazione risulti registrata Emas, il termine per il riesame periodico passa da 10 a 16 anni; se invece l’installazione risulta certificata secondo la norma UNI EN ISO 14001, il termine è di 12 anni.

  49. Il riesame dell’Aia Inoltre, l’autorità competente, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale, dispone comunque il riesame, sull’intera installazione o su parti di essa, quando: a) a giudizio dell’autorità competente ovvero, in caso di installazioni di competenza statale, a giudizio dell’amministrazione competente in materia di qualità della specifica matrice ambientale interessata, l’inquinamento provocato dall’installazione è tale da rendere necessaria la revisione dei valori limite di emissione fissati nell’autorizzazione o l’inserimento in quest’ultima di nuovi valori limite, in particolare quando è accertato che le prescrizioni stabilite nell’autorizzazione non garantiscono il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore; b) le migliori tecniche disponibili hanno subito modifiche sostanziali, che consentono una notevole riduzione delle emissioni (a prescindere dall’adozione di nuove conclusioni sulle Bat); c) a giudizio di una amministrazione competente in materia di igiene e sicurezza del lavoro, ovvero in materia di sicurezza o di tutela dal rischio di incidente rilevante, la sicurezza di esercizio del processo o dell’attività richiede l’impiego di altre tecniche; d) sviluppi delle norme di qualità ambientali o nuove disposizioni legislative comunitarie, nazionali o regionali lo esigono; e) una verifica di cui all’art. 29-sexies, comma 4-bis, lettera b), ha dato esito negativo senza evidenziare violazioni delle prescrizioni autorizzative, indicando conseguentemente la necessità di aggiornare l’autorizzazione per garantire che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni corrispondano ai Bat-Ael.

  50. Il riesame dell’Aia Oltre che su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale, il riesame può essere disposto anche su richiesta del sindaco. Infatti, ex art. 29-quater, comma 7, in presenza di circostanze intervenute successivamente al rilascio dell’autorizzazione di cui al presente titolo, il sindaco, qualora lo ritenga necessario nell’interesse della salute pubblica, può, con proprio motivato provvedimento, corredato dalla relativa documentazione istruttoria e da puntuali proposte di modifica dell’autorizzazione, chiedere all’autorità competente di riesaminare l’autorizzazione rilasciata ai sensi dell’articolo 29-octies.

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