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APPARECCHI A PRESSIONE – Dott. Ing. Daniele Cionchi

APPARECCHI A PRESSIONE – Dott. Ing. Daniele Cionchi. DIRETTIVA 97/23/CE PED PRESSURE EQUIPEMENT DIRECTIVE. Direttiva PED: MA DA QUANDO?. Adozione : Giugno 1997. Opzionale : Dicembre 1999. Obbligatoria : Giugno 2002. Recepimento italiano : D.L. 25 Febbraio 2000

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APPARECCHI A PRESSIONE – Dott. Ing. Daniele Cionchi

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  1. APPARECCHI A PRESSIONE – Dott. Ing. Daniele Cionchi DIRETTIVA 97/23/CE PED PRESSURE EQUIPEMENT DIRECTIVE

  2. Direttiva PED: MA DA QUANDO? Adozione : Giugno 1997 Opzionale : Dicembre 1999 Obbligatoria : Giugno 2002 Recepimento italiano : D.L. 25 Febbraio 2000 G.U. 18 Aprile 2000

  3. LINEE PORTANTI DELLA DIRETTIVA PED • 1) La libera circolazione dei prodotti • 2) La armonizzazione delle leggi Nazionali • 3) il nuovo approccio: requisiti essenziali di sicurezza ( R.E.S.) • 4 ) Gli organismi notificati • 5) Conformità garantita dalla marcatura CE • La PED ammette tre diversi metodi di progettazione : il DBF ( Design by Formulae ) calcolo degli spessori delle membrature con i Codici; il DBA ( Design by Analysis ) mediante elaboratore di solito con il metodo degli elementi finiti; il DBE ( Design by Experimental methods) calcolo con metodi sperimentali ( prove di scoppio )

  4. LEGISLAZIONE ITALIANA : Regio Decreto 12/5/27 n° 824 e D.M. 21/11/72 D.M. 21/05/74 D.M. 1/12/75 (R) Specifiche Tecniche Applicative ( raccolte VSR, VSG, M, S ) ISPESL Unico criterio di ispezione DIRETTIVE EUROPEE DI NUOVO APPROCCIO Direttiva Europea 97/23/CE PED Recepimento italiano D.Lgs 93 del 25/02/2000 Norme Armonizzate EN (CEN /TC54 – TC 267 – 269 ) Intervento ORGANISMI NOTIFICATI Più criteri di Ispezione ( Moduli ) CRITERI DI SICUREZZA PER LA COSTRUZIONE

  5. INNOVAZIONI DELLA DIRETTIVA PED • 1) Estensione del campo dei Recipienti : Liquidi in pressione , Tubazioni , recipienti con capacità < 25 litri • 2)Sollecitazioni dovute anche a : carichi localizzati, trasporto, installazione, fatica, creep, riempimento e svuotamento, peso del recipiente, eccentricità • 3 ) Scelta del tipo di ispezioni ( Moduli ) : controllo del prodotto, sistema di qualità, controllo della produzione • 4) Responsabilità del costruttore per la sicurezza dell’Apparecchio

  6. APPARECCHIATURE INTERESSATE DALLA P.E.D. • APPARECCHI A PRESSIONE : • RECIPIENTI ( ad uno o più scomparti ) e GENERATORI DI VAPORE • TUBAZIONI ( tubi, condotti, giunti a espansione, accessori, ecc.) • ACCESSORI DI SICUREZZA ( valvole di sicurezza, dischi di rottura, dispositivi pilotati ecc.) • ACCESSORI A PRESSIONE ( dispositivi per servizi, di misurazione ) INSIEMI ( APPARECCHIATURE ) A PRESSIONE : • GENERATORI DI VAPORE • SISTEMI FRIGORIFERI • ALTRI SISTEMI MONTATI INSIEME DA UN FABBRICANTE ( per costituire un tutto integrale e funzionale )

  7. ESCLUSIONI PRINCIPALI • 1) SISTEMI CON SPECIFICHE PARTICOLARITA’ : - Pipelines ( condutture, canalizzazioni, condotte forzate ) • Nucleare • Militare • Marina, Aeronautica • Estrazione del petrolio, off-shore 2 ) SISTEMI GIA’ COPERTI ( O DA COPRIRE ) CON ALTRE DIRETTIVE ) - Trasporto di merci pericolose, anche bombole • Apparecchiature per veicoli • Recipienti semplici a pressione • Apparecchiature per trasmissioni idrauliche o pneumatiche • Generatori di aereosol • Sistemi di categoria I inseriti in sistemi di altre direttive ( Macchine, Ascensori, Medicali, Elettrotecnica ) 3) SISTEMI CON RISCHI DI PRESSIONE NON RILEVANTI : • Distribuzione di acque • Motori, turbine, pompe, compressori • Altiforni • Pneumatici • Bottiglie di Champagne • Altro ( interruttori elettrici, trasformatori, silenziatori, lattine, distributori di bevande, termosifoni

  8. Passaggio dall’omologazione L.597/82 alla certificazione PED • Fino al 29/05/02 i costruttori italiani hanno dovuto sottoporre i propri apparecchi, prima della commercializzazione, alla procedura dell’Omologazioneda parte dell’ISPESL (ANCC prima del 1982). Questa procedura comportava che l’ente verificatore, una volta accertato che l’apparecchio rispettasse le regole di calcolo e di costruzione stabilite per decreto e quindi con valore obbligatorio ( codici ISPESL . VSR, VSG, M, S ), ne dichiarasse la relativa conformità, apponendo sull’apparecchio il proprio punzone. Con tale procedura il fabbricante trasferiva le responsabilità della costruzione all’ente verificatore ( ISPESL per quanto riguarda gli aspetti derivanti dalle sollecitazioni di pressione e temperatura ), e al progettista per quanto riguardava le altre sollecitazioni .

  9. Passaggio dall’omologazione L.597/82 alla certificazione PED Per quanto riguardava poi il successivo ESERCIZIO era l’Utente che in relazione all’utilizzo dell’apparecchio, a doverne assicurare il funzionamento in sicurezza con opportuna manutenzione e controllo, indipendentemente dalle verifiche periodiche di legge ( L.547 art.241, L.459/99 ). Con l’introduzione della Direttiva PED è il Fabbricante che al termine delle verifiche di conformità da parte di un Organismo Notificato da lui stesso scelto, provvede a porre il marchio CE sull’apparecchio e a compilare la Dichiarazione di Conformità relativa . Con questa procedura il fabbricante conserva la responsabilità sulla costruzione dell’apparecchio e sul suo futuro impiego, avendo allo scopo provveduto ad una valutazione dei rischi. A differenza dell’Omologazione gli apparecchi marcati CE, possono non solo essere commercializzati ma anche messi direttamente in servizio senza dover attendere l’esito positivo del controllo della messa in servizio. Nei due riquadri successivi vengono riassunti i punti generali di queste due situazioni :

  10. Procedura di OMOLOGAZIONE valida fino al 29 Maggio 2002 • Organismo Notificato : ISPESL • Procedura di verifica della conformità : soltanto una ed in accordo alle VSR, VSG, M, S • Responsabilità per la costruzione e l’esercizio degli apparecchi : - 1) Progettista - 2) ISPESL ( relativamente alle procedure di collaudo ) – 3) Fabbricante ( con responsabilità limitata dal DPR 224/88 - 4) Utilizzatore • Valore del marchio apposto dall’ISPESL : permette la commercializzazione e l’installazione dell’apparecchio a pressione

  11. Procedura di CERTIFICAZIONE , obbligatoria dal 29/05/2002 - PED • Organismo Notificato : tutti quelli notificati dal Ministero delle attività produttive in base al D.M. 7 febbraio 2001 • Procedure di Conformità : secondo i moduli previsti (13) dall’Allegato II della Direttiva PED nel rispetto dei Requisiti Essenziali di Sicurezza ( RES ) • Responsabilità : del Fabbricante che è chiamato ad emettere una Dichiarazione di Conformità ai RES ( per quanto riguarda la costruzione ) e un documento di valutazione dei rischi ( per quanto riguarda il successivo esercizio ) • Valore del marchio CE : viene apposto dal costruttore al termine della valutazione di conformità da parte dell’O.N. Esso permette la commercializzazione e la Messa in Esercizio dell’apparecchio

  12. Cosa succede al 30 Maggio 2002 ? • Potranno essere Immesse sul mercato e messe in esercizio nei paesi dell’UE esclusivamente le attrzzature a pressione e gli insiemi certificati da un Organismo Notificato o da un Ispettorato degli Utilizzatori secondo una procedura di valutazione di conformità tra quelle prevista dalla direttiva PED 97/23/CE. • Nessun problema ci sarà per le attrezzature e gli insiemi immessi sul mercato ( commercializzati ) e messi in servizio anteriormente al 30/05/2002 . Essi potranno continuare ad essere utilizzati senza alcun problema, parimenti Riparazioni o modifiche, che non alterino il progetto originale, che si rendessero necessarie nel corso della loro vita, potranno essere eseguite secondo le Norme Nazionali.

  13. Cosa succede al 30 Maggio 2002 ? • Potranno tuttavia essere messi in esercizio apparecchi ed insiemi costruiti prima del 30/05/02 secondo le Norme Nazionali ( pre PED ) a condizione che sussistano queste due condizioni : • 1) Siano stati completamente costruiti e collaudati ( per l’Italia punzonati dall’Ispesl ) anteriormente al 30/05/02 • 2) A questa stessa data siano stati già immessi sul mercato, trasferiti cioè dal magazzino del costruttore e messi a disposizione a titolo gratuito o oneroso di una Catena di Distribuzione, di un Rivenditore o di un utilizzatore. Non è quindi necessario che sia intercorso un contratto di vendita . E’ richiesto invece un documento di passaggio di proprietà se l’attrezzatura si trovasse al 30/05/02 ancora presso il costruttore

  14. Definizione di Fabbricante • Ai fini dell’assunzione di responsabilità, esso si identifica con : • 1) Il Costruttore • 2) Il suo Mandatario nella UE • 3) Assemblatore di attrezzature che costituiscono un insieme immesso sul mercato e messo in servizio. • La procedura dell’assunzione di responsabilità avviene con la procedura di Marcatura CE che si conclude con : • A) redazione della Dichiarazione di Conformità CE • B) Redazione delle istruzioni per l’uso dell’attrezzatura - C) Apposizione del Marchio CE

  15. Direttive Europee di Prodotto valide per le attrezzature a pressione • 87/404/CEE e 90/488/CEE valide per Recipienti Semplici a Pressione – Recepita con il D.lgs 311/91 • 97/23/CE valida per le Attrezzature a pressione e per gli Insiemi • 1999/36/CE valida per le attrezzature a pressione trasportabili TPED, Recepita con D.lgs 2 Febbraio 2002 n° 23

  16. Principi generali • La PED è una direttiva di Nuovo Approccio • La PED è una direttiva di prodotto • Richiede l’ottemperanza dei Requisiti Essenziali di Sicurezza (RES) • Da al costruttore la Presunzione di Conformità • Ne consegue il Beneficio della Libera Circolazione • Le Attrezzature devono essere Progettate, costruite, controllate, equipaggiate, ed installate in sicurezza, prevenendo anche i pericoli derivanti da usi impropri cioè : • 1) Eliminare o ridurre i rischi alla fonte ( sicurezza intrinseca) • 2) Se non è possibile eliminare i rischi applicare misure di protezione o ripari • 3) Se sull’apparecchio pensato sicuro e protetto con ripari e protezioni permane un rischio residuo informare e formare se necessario gli utenti dei rischi residui

  17. Campo di applicazione art.1 • Le disposizioni del presente decreto si applicano alla Progettazione, alla Fabbricazione, e alla valutazione di Conformità delle attrezzature a pressione e degli insiemi sottoposti ad una pressione massima ammissibile PS > 0,5 bar • Il Decreto recepito in Italia si compone di 22 Articoli e 7 Allegati • Il cuore della Direttiva PED è l’Allegato I dove vengono indicati i requisiti essenziali di sicurezza Obbligatori ai quali devono attenersi i fabbricanti delle attrezzature a pressione • Adozione PED : Giugno 1997 • Facoltativa : 29/11/1999 – Obbligatoria da : 29/05/02

  18. La classificazione delle attrezzature a pressione • Basata su : • 1) Tipo di attrezzatura : Recipienti ,Generatori Vapore, Tubazioni, Accessori di Sicurezza, Accessori a pressione ivi compresi gli elementi annessi a parti pressurizzate quali Flange, raccordi, manicotti ecc. • 2) Natura del Fluido : Pericoloso (esplosivi, estrmamente infiammabili, facilmente infiammabili, infiammabili, altamente tossici, tossici, comburenti ) o non pericoloso • 3) Stato fisico del Fluido : Gas , Liquido • 4) Maximum Working Pressure : PS • 5) Volume o Dimensione Nominale : V o DN • => Con questi dati si può entrare nelle 9 Tabelle per l’identificazione della Categoria di Rischio

  19. La classificazione delle attrezzature a pressione

  20. Tabella I Recipienti gas,vapori e liquidi la cui tensione di vapore alla T° max è > 0,5 bar Fluidi Gruppo 1 ( fluidi pericolosi )

  21. Tabella II Recipienti gas,vapori e liquidi la cui tensione di vapore alla T° max è > 0,5 bar Fluidi Gruppo 2 ( fluidi non pericolosi )

  22. Tabella III Recipienti destinati a liquidi la cui tensione di vapore alla T° max è < 0,5 bar Fluidi Gruppo 1 ( fluidi pericolosi )

  23. Tabella IV Recipienti destinati a liquidi la cui tensione di vapore alla T° max è < 0,5 bar Fluidi Gruppo 2 ( fluidi non pericolosi )

  24. Tabella V CALDAIE Attrezzature a pressione a focolare , con rischio di surriscaldamento, per la generazione di vapore o acqua surriscaldata a t°> 110°C, nonché le pentole a pressione

  25. Tabella VI TUBAZIONIgas liquefatti, disciolti, vapore e liquidi la cui tensione di vapore alla T° max è > 0,5 bar Fluidi Gruppo 1 ( fluidi pericolosi ), quando DN > 25

  26. Tabella VII TUBAZIONIgas liquefatti, disciolti, vapore e liquidi la cui tensione di vapore alla T° max è > 0,5 bar Fluidi Gruppo 2 ( fluidi non pericolosi ), quando DN > 32 e PSxDN > 1000 bar

  27. Tabella VIII TUBAZIONI liquidi la cui tensione di vapore alla T° max è inferiore o uguale 0,5 bar Fluidi Gruppo 1 ( fluidi pericolosi ), quando DN > 25 e PS x DN > 2000 bar

  28. Tabella IX TUBAZIONI liquidi la cui tensione di vapore alla T° max è inferiore o uguale 0,5 bar Fluidi Gruppo 2 ( fluidi non pericolosi ), quando PS > 10 bar - DN > 200 e PS x DN > 2000 bar

  29. Scelta delle tabelle

  30. Casi particolari • Tabella 1: in via d’eccezione, i recipienti destinati a contenere un gas instabile appartenente, secondo la tabella 1, alle categorie I e II devono essere classificati nella III categoria • Tabella 2 : gli estintori portatili e le bombole per apparecchi respiratori devono essere classificati almeno nella III categoria • Tabella 5 : Le pentole a pressione ricadenti in art.3 c.3, in I e II categoria sono oggetto di un controllo della progettazione secondo una procedura di verifica corrispondente ad uno dei moduli della categoria III => MODULO B o MODULO B1 • Tabella VI : Le tubazioni destinate a contenere gas instabili appartenenti, secondo la tabella 6, alle categorie I e II devono essere classificati nella categoria III

  31. Articolo 3 Comma 3 • In deroga a quanto previsto dall’Articolo 4 comma 1, sono consentiti l’immissione sul mercato e la messa in servizio delle attrezzature e degli insiemi aventi caratteristiche inferiori a quelle che determinano l’entrata nelle varie categorie, purchè progettati e fabbricati secondo la CORRETTA PRASSI COSTRUTTIVA in uso nello stato di appartenenza U.E. => • Tali attrezzature NON recano la marcatura CE => • Non devono ottemperare ai RES • Godono del beneficio della libera circolazione • Sono corredati da Istruzioni d’uso • Hanno marcatura che identifica il Fabbricante

  32. MODULI LE DIRETTIVE DI NUOVO APPROCCIO Il costruttore può scegliere tra diverse Procedure di Valutazione della Conformità Identificati da una lettera da A a H Moduli con o senza Q/A Moduli per la Progettazione e per la Produzione Moduli con o senza Organismi Notificati

  33. Procedure di valutazione della conformità

  34. Guida alla scelta del modulo • Ad ogni categoria si può applicare anche un modulo di categoria superiore (prog-costr)

  35. La valutazione della conformità • Modulo A : controllo di fabbricazione interno => nessun intervento di O.N., nessuna ispezione obbligatoria => 1 cat. • Modulo A1 : controllo di fabbricazione interno con sorveglianza saltuaria della verifica finale da parte di un O.N. => ispezioni saltuarie sul prodotto => 2 cat. • Modulo B : esame CE del tipo => esame dossier di progettazione ed ispezione del prototipo da parte di un O.N. => 3 o 4 cat. • Modulo B1 : esame CE del progetto => esame dossier di progetto da parte di un O.N. => 3 cat. • Modulo C1 : controllo di conformità al tipo => a fronte di un modulo B per 3 cat. => controllo a campione della produzione da parte di un O.N. • Modulo F : verifica sul prodotto => a fronte del modulo B1 per la 3cat. E del modulo B per la 4 cat. => controllo di tutte le attrezzature da parte di un O.N. • Modulo G : Verifica CE di un unico prodotto => controllo di progetto,

  36. La valutazione della conformità • costruzione, ispezione e prove del singolo prodotto => 4 cat. • Modulo D1 : Approccio sistema di qualità della Produzione => Costruzione, ispezione finale e prove => 2 cat • Modulo D : Approccio sistema di qualità della Produzione => Costruzione, ispezione finale e prove => 3°e 4°cat.( a fronte di un modulo B ) => B+D ; B1+D garantisce la produzione al mod.B o B1 • Modulo E1 : Approccio sistema di qualità del Prodotto => ispezione finale e prove => 2 cat. • Modulo E : Approccio sistema di qualità del Prodotto => ispezioni e prove => 3 cat. A fronte solo di un modulo B => simile al D • Modulo H : Approccio qualità Totale = Mod. D +S.Q. progettazione => valutazione sistema di qualità, verifiche ispetive => 3 cat. • Modulo H 1 : Qualità Totale => modulo H con aggiunta ( da parte dell’O.N. ) di 1) esame dei singoli progetti = B1, 2) Ispezioni finali senza preavviso, verifiche ispettive => 4 cat.

  37. Organismi ed Entità • Organismi Notificati : Art.10 Valutazione della conformità – art.11 approvazione europea dei materiali – qualifica del personale addetto alle giunzioni permanenti per attrezzature di categoria II, III, IV • Entità terze parti riconosciute : pto. 3.1.2 qualifica del personale addetto alle giunzioni permanenti e dei relativi procedimenti per categorie II, III, IV, - pto. 3.1.3 qualifica personale prove Non Distruttive delle giunzioni permanenti categorie III e IV • Ispettorato degli utilizzatori : art.14 possono operare solo per il gruppo di cui fanno parte, limitatamente ai moduli A1, C1, F, G

  38. Schema logico di applicazione della Direttiva PED • 1) Verificare se l’attrezzatura rientra fra quelle soggette • 2) Effettuare l’Analisi dei Rischi connessi con l’utilizzo a pressione della stessa • 3) Progettare l’attrezzatura tenendo conto dell’analisi dei rischi e applicando i relativi Requisiti Essenziali di Sicurezza (Allegato I) • 4) Individuare la Categoria di rischio mediante l’opportuna tabella • 5) Scegliere il Modulo, o la combinazione dei moduli di valutazione della conformità fra quelli ammessi per la categoria • 6) Fabbricare in conformità al progetto, predisponendo un Fascicolo Tecnico comprensivo di Progettazione, Costruzione, Ispezione e prove, Dispositivi di Sicurezza , materiali • 7) Redigere la Dichiarazione di Conformità al termine della fase di Valutazione e apporre il Marchio CE seguito dal numero identificativo dell’O.N. • 8) Per gli Insiemioccorre una ulteriore fase di valutazione Globale della Conformità, secondo la categoria > fra quelle delle attrezzature

  39. Allegato 1 : norme di carattere generale All. 1 par. 1 ANALISI DEI RISCHI: IL COSTRUTTORE DEVE PREOCCUPARSI DEL FUTURO DELL ’APPARECCHIO, SEMPRE. - TRASPORTO - INSTALLAZIONE - UTILIZZO (proprio ed improprio) - MANUTENZIONE - SMALTIMENTO I PRINCIPI DA APPLICARE : - 1) Eliminare i rischi o ridurli - 2) Misure di protezione e ripari – 3) Informazione rischi residui – 4) Valutare l’uso scorretto prevedibile

  40. LA PROGETTAZIONE IL CALCOLO: - LA PED NON E ’ UN CODICE - OCCORRE TENER CONTO DI « TUTTO» - QUALCHE VINCOLO SUGLI STRESS AMMISSIBILI - CALCOLO O METODO SPERIMENTALE La progettazione include : Progettazione ai fini della resistenza, esercizio in condizioni di sicurezza, Mezzi di carico e sfiato, mezzi di ispezione, corrosioni, usura, incendio esterno, protezione contro sovrapressione, ecc. I DISPOSITIVI: - PER L’UTILIZZO - PER LE ISPEZIONI - PER CARICO E SFIATO - DI SICUREZZA All. 1 par. 2

  41. LA FABBRICAZIONE I PROCESSI: - PROCEDURALIZZATI : preparazione componenti, formatura, smussatura, che non crei difetti o incrinature - FORMAZIONE OPERATORI LE GIUNZIONI PERMANENTI: -OPERATORI QUALIFICATI - PROCEDIMENTI QUALIFICATI Le giunzioni permanenti delle parti che contribuiscono alla resistenza alla pressione devono essere realizzate da personale adeguatamente qualificato secondo procedure qualificate - QUALI ? - … COME ? - … E DA CHI ? All. 1 par. 3

  42. LA FABBRICAZIONE GIUNZIONI PERMANENTI Qualifica : Preferibilmente secondo EN 287 / 288 … … ma non solo !

  43. LA FABBRICAZIONE TRATTAMENTI TERMICI: - PROCEDURALIZZATI - FORMAZIONE OPERATORI Se vi è il rischio che la fabbricazione modifichi le proprità dei materiali si deve applicare un trattamento termico adeguato nella opportuna fase di fabbricazione RINTRACCIABILITA’: Opportune procedure per identificare i materiali – DURANTE e DOPO

  44. I CONTROLLI I CONTROLLI NON DISTRUTTIVI: - OPERATORI QUALIFICATI : qualifica - QUANDO - … E DA CHI ? personale approvato da un Entità Terza Competente e riconosciuta in UE per le categorie III e IV – ai sensi art.13

  45. I CONTROLLI LA VERIFICA FINALE: - PROVA IDRAULICA SUI CORPI - LEAK TEST SUGLI INSIEMI - VISIVO / DIMENSIONALE - ESAME DISPOSITIVI DI SICUREZZA - MARCATURA - DOCUMENTAZIONE La prova Idraulica deve essere eseguita ad una pressione pari al maggiore dei seguenti valori : 1) – 1,25 x fo/f x press prog. Essendo f il carico amm. Alla T di progetto ed fo a T ambiente 2) - 1,43 x pressione di progetto 100% (o spot se cat. I)

  46. I MATERIALI ASPETTI TECNICI: - adeguati per tutta la vita o sostituibili - SUFFICIENTEMENTE DUTTILI - SUFFICIENTEMENTE TENACI - COMPATIBILI e resistenti col fluido e tra loro - VALIDI NEL TEMPO non devono subire l’usura - IDONEI AI TRATTAMENTI PREVISTI - CARATTERISTICHE MECCANICHE All. 1 par. 4 e 7 darne evidenza

  47. I MATERIALI ACCETTABILITA’: - NORME ARMONIZZATE Lamiere in acciaio secondo EN 10028 Forgiati in acciaio secondo EN 10222 Fusi in acciaio secondo EN 10213 Forgiati in leghe di rame secondo EN 12420 Tubi in leghe di rame secondo EN 12451 - APPROVAZIONE EUROPEA~( tutte contestate ) Per riparazioni a pressione a suo tempo omologati ISPESL , per la sostituzione occorre applicare la raccolta M . Per una corretta certificazione si deve avere un certificato 3.1.C o3.2 , il certificato 3.1.B può essere accettato solo se il fabbricante ha un Sistema Qualità All. 1 par. 4

  48. I MATERIALI ACCETTABILITA’: - APPROVAZIONE PARTICOLARE APPLICABILE A TUTTI MATERIALI, PREVIA VERIFICA DI CONFORMITA’ AI REQUISITI ESSENZIALI NB: i materiali di uso «consolidato» sono un patrimonio che non andrà perso.

  49. Certificazione: I MATERIALI Pressure equipment Materials Main Pressure-bearing parts Category II, III, IV Main Pressure-bearing parts Category I Other Pressure parts Category II, III, IV Other parts and consumables Quality system route Direct Inspection route 3.1B 3.1C or 3.2 2.2 2.1

  50. Materiali impiegati nell’ambito della Direttiva PED • È possibile, in accordo al punto 4 dell’Allegato I, l’adozione di una delle seguenti procedure : • 1)utilizzo di materiali in accordo a norme EN armonizzate alla Direttiva PED • 2)utilizzo di materiali oggetto di approvazione europea EAM • 3)valutazione particolare dei materiali PMA • La valutazione di un materiale richiesta dalla PED comprende due valutazioni : A) PMA = la valutazione di rispondenza ai RES della PED e B) VSI = la valutazione della idoneità del materiale alle condizioni di esercizio della attrezzatura

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