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Stima dei costi della sicurezza

Stima dei costi della sicurezza. QUADRO NORMATIVO IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI. Decreto Legislativo n. 163 del 12.04.2006 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) D.P.R. n. 207 del 5 maggio 2010

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  1. Stima dei costi della sicurezza QUADRO NORMATIVO IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI • Decreto Legislativo n. 163 del 12.04.2006 • (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) • D.P.R. n. 207 del 5 maggio 2010 • (Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. L.vo n. 163/2006) A cura di: Ingg. Riccio - De Fabrizio

  2. Stima dei costi della sicurezza DECRETO LEGISLATIVO N. 163 DEL 12 APRILE 2006 ART. 131 - PIANI DI SICUREZZA • 1) entro 30 giorni dall’aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, l’appaltatore redige e consegna alla Stazione Appaltante: • a - eventuali proposte integrative al PSC (ove previsto); • b - un Piano Sostitutivo del PSC quando quest’ultimo non è • previsto; • c - un Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie • scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del • cantiere e nell’esecuzione dei lavori. Il POS costituisce un • piano complementare e di dettaglio del PSC o del PSS; • 2) Il PSC, ovvero il PSS, ed il POS, formano parte integrante del contratto d’appalto o di concessione. A cura di: Ingg. Riccio - De Fabrizio

  3. Stima dei costi della sicurezza Gravi o ripetute violazioni dei piani da parte dell’appaltatore, costituiscono causa di risoluzione del contratto. 3) I contratti di appalto o di concessione, se privi dei piani di sicurezza sono NULLI. 4) Le imprese esecutrici, prima dell’inizio dei lavori, ovvero in corso d’opera, possono presentare al CSE proposte di modifiche o integrazioni al PSC, sia per adeguare i contenuti alle tecnologie proprie della impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni dei lavoratori, eventualmente disattese nel PSC. A cura di: Ingg. Riccio - De Fabrizio

  4. Stima dei costi della sicurezza D. P. R. N. 207 DEL 5 OTTOBRE 2010 ART. 10 – Funzioni e compiti del R.U.P. comma 2 – Il RUP assume il ruolo di Responsabile dei lavori, ai fini del rispetto delle norme sulla sicurezza. comma 3 – nomina il CSP ed il CSE e vigila sulla loro attività: verifica, sentito il D.LL. ed il CSE, che l’esecutore corrisponda gli oneri della sicurezza al subappaltatore. A cura di: Ingg. Riccio - De Fabrizio

  5. Stima dei costi della sicurezza ART. 17 - Documenti componenti il PROGETTO PRELIMINARE comma 1 lett. f): prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, per la stesura dei piani di sicurezza con i contenuti minimi di cui al comma 2; comma 2: Contenuti minimi a) l'identificazione e la descrizione dell'opera, esplicitata con: 1) la localizzazione del cantiere e la descrizione del contesto in cui è prevista l'area di cantiere; 2) una descrizione sintetica dell'opera, con riferimento alle scelte progettuali preliminari individuate nella relazioni di cui agli articoli 18 e 19; A cura di: Ingg. Riccio - De Fabrizio

  6. Stima dei costi della sicurezza b) una relazione sintetica concernente l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi in riferimento all'area ed all'organizzazione dello specifico cantiere nonché alle lavorazioni interferenti; c) le scelte progettuali ed organizzative, le procedure e le misure preventive e protettive, in riferimento all'area di cantiere, all'organizzazione del cantiere, e alle lavorazioni; d) la stima sommaria dei costi della sicurezza, determinata in relazione all’opera da realizzare sulla base degli elementi di cui alle lettere da a) a c) secondo le modalità di cui all’articolo 22, comma 1, secondo periodo. A cura di: Ingg. Riccio - De Fabrizio

  7. Stima dei costi della sicurezza Art. 24. Documenti componenti il progetto definitivo comma 2 lett. n) aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza; Art. 33. Documenti componenti il progetto esecutivo comma 1 lett. f) piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e quadro di incidenza della manodopera; A cura di: Ingg. Riccio - De Fabrizio

  8. Salute e Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili Interconnessioni tra il RUPed i soggetti di cui al Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Come previsto dalle vigenti normative in materia di contratti pubblici: D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e D.P.R. 207/2010 e s.m.i., il Responsabile Unico del Procedimento è il soggetto responsabile incaricato dalle amministrazioni aggiudicatrici per espletare delle funzioni propositive, istruttorie e di controllo oltre che di coordinamento per la realizzazione di ogni singola opera o intervento pubblico in tutte le sue fasi. A cura di: Ingg. Riccio - De Fabrizio

  9. Salute e Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili Il RUP è nominato contestualmente alla decisione di realizzare i lavori e inizia a svolgere il suo incarico con una funzione propositiva a partire dalla programmazione dei lavori, procede a coordinare e vigilare la successiva progettazione, che si sviluppa su tre fasi: preliminare, definitiva ed esecutiva, provvede al coordinamento e alle istruttorie affinché siano ottenute tutte le necessarie autorizzazioni, quindi propone e coordina le procedure per l’affidamento dei lavori tramite appalto pubblico, successivamente svolge la funzione di vigilanza sull’esecuzione dei lavori verificando il rispetto delle prescrizioni contrattuali fino all’avvenuto collaudo definitivo. A cura di: Ingg. Riccio - De Fabrizio

  10. Salute e Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili I soggetti di cui al Titolo IV del D.Lgs. 81 del 2008 e s.m.i. con i quali il RUP si deve rapportare sono: 1. il committente; 2. il responsabile dei lavori; 3. il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione; 4. il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori; 5. l’impresa affidataria; 6. l’impresa esecutrice; 7. il lavoratore autonomo. A cura di: Ingg. Riccio - De Fabrizio

  11. Salute e Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili Prima di iniziare la disanima delle interconnessioni tra il RUP ed i suddetti soggetti, è bene evidenziare che nella maggior parte dei procedimenti di appalti pubblici la figura del RUP coincide con il Responsabile dei Lavori, così come prevedono il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e il D.P.R. 207/2010 e s.m.i., di seguito si terrà conto di tale condizione. In materia di sicurezza, il recente D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei Contratti), all’art. 10 comma 2 e 3, stabilisce che ai fini del rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro, il responsabile del procedimento assume il ruolo di responsabile dei lavori. A cura di: Ingg. Riccio - De Fabrizio

  12. Salute e Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili Il Responsabile dei lavori: Il soggetto “che può essere incaricato dal committente” per svolgere i compiti ad esso attribuitigli dal presente decreto; ed è responsabile degli adempimenti a lui conferiti, “nel campo di applicazione del D.Lgs. 163 del 12 aprile 2006 e successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile unico del procedimento” (art. 89 lett c del D.Lgs. n. 81/2008 e smi). È una figura dunque del tutto facoltativa, eventuale e non necessaria. Qualora il committente non ricorra alla nomina del responsabile dei lavori, manterrà in capo alla propria posizione di garanzia i compiti, gli obblighi e le conseguenti responsabilità che gli derivano dal disposto combinato degli articoli 90, 93, 99, 100 e 101 del D.Lgs. n. 81/2008 e smi. A cura di: Ingg. Riccio - De Fabrizio

  13. Salute e Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili Nello svolgimento dell’incarico di responsabile dei lavori, il responsabile del procedimento, salvo diversa indicazione svolge i compiti e si assume le responsabilità di cui ai seguenti articoli del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81: Art. 90, (Obblighi del committente o del responsabile dei lavori). - Designa il C.S.P. (quando necessario) e il C.S.E sempre; - Comunica alle Imprese i nominativi del C.S.P. e del C.S.E. - Verifica l’idoneità tecnica professionale di imprese e lavoratori autonomi (Allegato XVII) - Trasmette la Notifica Preliminare all’A.S.L. All’Ispettorato del lavoro e all’Ufficio Tecnico Comunale A cura di: Ingg. Riccio - De Fabrizio

  14. Salute e Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili Art. 93, comma 2, (Responsabilità dei committenti e dei responsabili dei lavori): La designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l’esecuzione dei lavori, non esonera il committente o il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica dell’adempimento degli obblighi di cui agli articoli 91, comma 1, e 92, comma 1, lettere a), b), c) d) ed e). Art. 99, comma 1, (Notifica preliminare) Art. 100 6bis, (Piano di sicurezza e di coordinamento) 6-bis. Il committente o il responsabile dei lavori, se nominato, assicura l’attuazione degli obblighi a carico del datore di lavoro dell’impresa affidataria previsti dall’articolo 97, comma 3-bis e 3-ter. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, si applica l’articolo 118, comma 4, secondo periodo, del medesimo decreto legislativo. A cura di: Ingg. Riccio - De Fabrizio

  15. Salute e Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili Art. 101, comma 1, (Obblighi di trasmissione) La normativa vigente in materia di sicurezza pone in capo al R.U.P. un generale e non delegabile dovere di vigilanza, controllo e verifica “del” e “sul” rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro. Il Rup, da un lato, deve vigilare sul rispetto delle norme in materia di sicurezza sin dalla fase della progettazione, laddove vengono redatti i piani di sicurezza, fino alla consegna dell’opera attraverso la cruciale fase di esecuzione dei lavori, dall’altro, deve verificare ed assicurare che le norme e i piani di sicurezza all’uopo predisposti, vengano osservati e/o fatti osservare, nell’ordine, dal progettista, dal direttore dei lavori, dall’impresa appaltatrice ed eventuali ditte subappaltatrici, dalle relative maestranze e addirittura dal o dai coordinatori della sicurezza, a loro volta, preposti a vigilare sull’applicazione, da parte delle imprese esecutrici, delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e coordinamento. A cura di: Ingg. Riccio - De Fabrizio

  16. Salute e Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili Il Rup, da un lato, deve vigilare sul rispetto delle norme in materia di sicurezza sin dalla fase della progettazione, laddove vengono redatti i piani di sicurezza, fino alla consegna dell’opera attraverso la cruciale fase di esecuzione dei lavori, dall’altro, deve verificare ed assicurare che le norme e i piani di sicurezza all’uopo predisposti, vengano osservati e/o fatti osservare, nell’ordine, dal progettista, dal direttore dei lavori, dall’impresa appaltatrice ed eventuali ditte subappaltatrici, dalle relative maestranze e addirittura dal o dai coordinatori della sicurezza, a loro volta, preposti a vigilare sull’applicazione, da parte delle imprese esecutrici, delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e coordinamento. A cura di: Ingg. Riccio - De Fabrizio

  17. Salute e Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili Il Rup viene ad assumere una delicatissima posizione di garanzia che lo espone a gravi responsabilità, sia di natura civile sia soprattutto di natura penale, essendo di fatto possibile ricondurre, alla sua posizione e al suo generico dovere di vigilanza e verifica, qualsivoglia violazione, commissiva od omissiva, da chiunque posta in essere, anche dallo stesso lavoratore, delle norme poste a tutela della sicurezza e dell’incolumità dei lavoratori. A cura di: Ingg. Riccio - De Fabrizio

  18. Salute e Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili A conferma di ciò, di recente, la giurisprudenza di legittimità (Corte di Cassazione - IV Sezione Penale - Sentenza n. 41993 del 15 novembre 2011) ha affermato il principio di diritto secondo il quale omissis....sul Responsabile Unico del Procedimento grava una posizione di garanzia connessa ai compiti di sicurezza non solo nella fase genetica dei lavori, laddove vengono redatti i piani di sicurezza, ma anche durante il loro svolgimento ove è previsto che debba svolgere un'attività di sorveglianza del loro rispetto.…..omissis…. Per cui, in astratto, anche il comportamento negligente del lavoratore che non adotta i necessari e previsti presidi individuali di sicurezza, potrebbe essere ricondotto alla sfera di responsabilità del responsabile dei lavori, e dunque del Rup, in quanto, a giudizio dei Giudici di legittimità, costituendo le negligenze A cura di: Ingg. Riccio - De Fabrizio

  19. Salute e Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili del lavoratore fatti prevedibili a cui si deve porre riparo, una simile condotta non è da sola idonea a produrre l'evento. Oltre che eccessivamente gravoso, il dovere di vigilanza, controllo e verifica posto in capo al Rup pare anche essere non facilmente assolvibile in concreto, per l’evidente ragione che la sua compiuta osservanza richiederebbe un controllo ininterrotto sui cantieri, sulle imprese e sui lavoratori che, per quantità di funzioni assegnate e carichi di lavoro, appare essere difficilmente praticabile soprattutto ove si consideri che, normalmente, il Rup, essendo anche il funzionario-responsabile dell’ufficio pubblico (comunale, provinciale, regionale ecc.) cui è preposto, non si dedica e non potrebbe dedicarsi ad un’unica opera pubblica, ma, specie nelle piccole realtà, deve occuparsi (normalmente con scarse risorse umane, materiali ed economiche) di tutta una serie infinita di interventi, richiesti dall’Amministrazione di appartenenza o dai cittadini, A cura di: Ingg. Riccio - De Fabrizio

  20. Salute e Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili ciascuno dei quali (come noto agli addetti) comporta il disbrigo quotidiano di un’enorme, e per certi versi incomprensibile, quantità di pratiche e adempimenti burocratici che, inesorabilmente, aumentano e si complicano ad ogni nuovo intervento legislativo, e che, inevitabilmente, ostacolano l’esercizio da parte del funzionario di un costante e programmato controllo di legalità e di rispetto delle regole vigenti nella materia in parola. Evidentemente, e ci mancherebbe altro, la sicurezza e la salute dei lavoratori devono essere salvaguardate e tutelate in qualsiasi settore e con l’impiego di qualsiasi strumento. Altrettanto evidentemente è necessario potenziare i controlli ed ampliare i profili di responsabilità dei soggetti ad essi preposti, ma, probabilmente, sarebbe opportuno ed auspicabile che le figure chiamate a garantire, vigilare, A cura di: Ingg. Riccio - De Fabrizio

  21. Salute e Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili controllare e verificare il rispetto delle norme in materia di sicurezza, vengano poste nella condizione di poter compiutamente e concretamente assolvere ai propri doveri. Altrimenti, il rischio è quello di adottare, nell’immediatezza di tragedie ed emergenze, provvedimenti di “facciata” che, pur riscuotendo ampi consensi, nella realtà non risolvono la problematica. Si vuol dire che il grado di sicurezza per i lavoratori impiegati nei cantieri pubblici e soprattutto la prevenzione degli incidenti, non aumenta con un indiscriminato estendimento dei profili di responsabilità al maggior numero possibile dei soggetti coinvolti, ma piuttosto con l’accentramento delle funzioni di verifica e controllo, e conseguentemente di responsabilità, in un unico soggetto che, libero da altre incombenze, possa davvero garantire una costante ed ininterrotta opera di vigilanza, verifica e controllo. A cura di: Ingg. Riccio - De Fabrizio

  22. Salute e Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili RUP e Committente I rapporti tra il RUP ed il Committente iniziano in fase di assegnazione dell’incarico di progettazione, infatti prendendo per scontato un caso dove l’opera è soggetta agli adempimenti previsti dal Titolo IV del D.Lgs. 81/08 ( Nomina CS Progettazione/CS Esecuzione, redazione PSC, ecc), in questa fase il RUP per conto del Committente deve provvedere affinché nell’assegnazione l’incarico sia affidato ad un soggetto abilitato per svolgere incarichi di Coordinatore per la Sicurezza. A cura di: Ingg. Riccio - De Fabrizio

  23. Salute e Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili In fase di progettazione preliminare il RUP in vece del Committente deve provvedere affinché venga predisposto il documento previsto dall’art. 17 del D.P.R. 207/2010: “Prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro” e che nel quadro economico siano compresi gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. In fase di progettazione Esecutiva il RUP deve provvedere affinchè sia predisposto il Piano di Sicurezza e Coordinamento (in conformità all’Allegato XV del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) che dovrà essere corredato dalla stima gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. A cura di: Ingg. Riccio - De Fabrizio

  24. Salute e Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili Dopo aver provveduto all’approvazione del Progetto Definitivo, previo ottenimento del permesso per costruire e di tutte le altre autorizzazioni necessarie, ed alla approvazione del Progetto Esecutivo, in fase di affidamento dei lavori tramite appalto pubblico il RUP propone al Committente le modalità, le procedure e i criteri di selezione delle offerte più consoni all’opera che si dovrà realizzare. A cura di: Ingg. Riccio - De Fabrizio

  25. Salute e Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili Dal punto di vista della sicurezza terminate le procedure di appalto, in fase di affidamento dei lavori, il RUP in vece del committente provvede agli adempimenti previsti dall’art. 90 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.: a) verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare; b) richiede il DURC e una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica; A cura di: Ingg. Riccio - De Fabrizio

  26. Salute e Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili c) trasmette all'azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti, prima dell’inizio dei lavori la notifica preliminare di cui all’articolo 99. Durante l’esecuzione dei lavori effettua dei controlli e delle verifiche sull’andamento dei lavori, sul comportamento dell’impresa per quanto attiene la sicurezza e sull’operato del CSE; nel caso riscontrasse delle situazioni non conformi provvede tempestivamente ad informare il committente,proponendo in determinati casi, come per esempio il subappalto non autorizzato e/o violazioni al PSC che determinino situazioni di grave pericolo la sospensione dei lavori e/o la risoluzione contrattuale. A cura di: Ingg. Riccio - De Fabrizio

  27. Salute e Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili RUP e Coordinatore in fase di progettazione Il RUP, deve mettere nelle condizioni il CSP di avere tutte le informazioni sulle interferenze e/o su determinate attività e/o rischi specifici o altro che coinvolga in qualche modo la sicurezza in riferimento al luogo oggetto dei lavori che dovranno essere realizzati; tali informazioni sono assolutamente necessarie soprattutto quando trattasi di lavori di manutenzione e/o ristrutturazione con interferenze con le attività dell’Ente appaltante e di altri fornitori. A cura di: Ingg. Riccio - De Fabrizio

  28. Salute e Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili Il RUP, in fase di verifica e validazione del progetto esecutivo, oltre che a verificare che il PSC sia predisposto in conformità a quanto richiesto dall’Allegato XV, verifica che il PSC sia stato predisposto in modo coordinato con il progetto esecutivo e che non emergano contraddizioni con gli altri documenti facenti parte del progetto, soprattutto confrontando le prescrizioni operative e organizzative delle specifiche tecniche dei capitolati con la gestione delle interferenze e sull’applicazione delle misure di sicurezza durante le relative fasi di esecuzione dei lavori citate nel PSC. A cura di: Ingg. Riccio - De Fabrizio

  29. Salute e Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili Il RUP deve anche riscontrare che il CSP abbia provveduto alla redazione e alla consegna all’ente appaltante del fascicolo di cui all’Allegato XVI. RUP e Coordinatore in fase di esecuzione Il RUP, come prevede l’art. 90 del D.Lgs. 81/08 se in possesso dell’abilitazione si può sostituire in qualsiasi momento al CSE. Il RUP, nel caso che il CSE e il DL siano due soggetti diversi, provvede con opportune azioni e vigila affinché l’espletamento dei relativi incarichi avvenga in modo coordinato. A cura di: Ingg. Riccio - De Fabrizio

  30. Salute e Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili Il RUP verifica l’operato del CSE sull’effettiva applicazione degli adempimenti previsti dall’art. 92 del D.Lgs. 81/08. E’ assolutamente da sottolineare il necessario coordinamento e la comunicazione che deve esserci tra il RUP e il CSE sul riscontro dei DURC, dell’idoneità dei POS delle imprese esecutrici dei lavori prima che queste operino effettivamente in cantiere. Prima di emettere i Certificati di Pagamento sui SAL, il RUP deve verificare se il DL ha avuto riscontri dal CSE per il pagamento degli oneri di sicurezza previsti. A cura di: Ingg. Riccio - De Fabrizio

  31. Salute e Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili Il RUP deve verificare l’operato del CSE, soprattutto attraverso il riscontro delle avvenute riunioni di coordinamento e dei sopralluoghi in cantiere e sull’avvenuto deposito dei POS. Il CSE informa sulla sua attività sia il RUP che il DL, trasmettendo per esempio i verbali di riunione e i verbali dei sopralluoghi e la corrispondenza relativa all’acquisizione dei POS. A cura di: Ingg. Riccio - De Fabrizio

  32. Salute e Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili RUP e l’Impresa affidataria e le imprese esecutrici Il RUP deve provvedere della messa a disposizione del PSC a tutti i concorrenti alla gara di appalto, ovvero che il PSC sia parte integrante del Progetto Esecutivo posto a base di gara. Espletata la gara d’appalto, il RUP comunica all’ impresa affidataria, alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi oltre al nominativo del Direttore dei Lavori, il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Tali nominativi devono essere indicati nel cartello di cantiere. A cura di: Ingg. Riccio - De Fabrizio

  33. Salute e Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili Come già detto sopra, il RUP ha la facoltà di sostituire in qualsiasi momento, anche personalmente, se in possesso dei requisiti di cui all'art. 98 il CSE. Le imprese affidatarie dovranno indicare al committente o al RUP almeno il nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l’assolvimento dei compiti di cui all’articolo 97. Il RUP, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo dovrà: A cura di: Ingg. Riccio - De Fabrizio

  34. Salute e Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili a) procedere alla verifica dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all'allegato XVII; le imprese, ove utilizzino anche proprio personale, macchine o attrezzature per l’esecuzione dell’opera appaltata, dovranno esibire al RUP: • per appalti superiori a 150.000 euro la SOA con le categorie richieste dal Capitolato Speciale d’Appalto e il Disciplinare di gara e l’iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto; per appalti inferiori a 150.000 euro l’iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto A cura di: Ingg. Riccio - De Fabrizio

  35. Salute e Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili • documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all’articolo 29, comma 5, del presente decreto legislativo; • documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007; • dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 del presente decreto legislativo. Ai fini della verifica dell’idoneità tecnico professionale i lavoratori autonomi dovranno esibire almeno: • iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto; A cura di: Ingg. Riccio - De Fabrizio

  36. Salute e Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili • specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisionali; • elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione; • attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti dal presente decreto legislativo; • documento unico di regolarità contributiva. A cura di: Ingg. Riccio - De Fabrizio

  37. Salute e Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili b) chiedere alle imprese esecutrici il DURC e una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini/giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarità contributiva e dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato; A cura di: Ingg. Riccio - De Fabrizio

  38. Salute e Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili c) trasmettere all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare di cui all’articolo 99, il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16/bis, comma 10, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e una dichiarazione attestante l’avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b). A cura di: Ingg. Riccio - De Fabrizio

  39. Salute e Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili La verifiche e gli adempimenti di cui sopra sono obbligatori per tutte le imprese che operano effettivamente in cantiere compresi i subcontraenti (fornitori in opera). Il RUP deve accertarsi che prima dell'effettivo inizio dei lavori l'impresa affidataria trasmetta il PSC alle imprese subappaltatrici e subcontraenti esecutrici dei lavori e ai lavoratori autonomi. I subappalti devono essere autorizzati ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs. 163\2006 e s.m.i, l’impresa affidataria dei lavori prima che il subappaltatore entri effettivamente in cantiere deve A cura di: Ingg. Riccio - De Fabrizio

  40. Salute e Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili innanzitutto ottenere l’autorizzazione da parte del RUP\Stazione appaltante e deve aver consegnato al CSE il POS. I subcontratti, devono essere comunicati dall’Impresa affidataria al RUP ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs. 163\2006 e s.m.i, comunque l’impresa affidataria dei lavori prima che il subcontraente entri in cantiere deve provvedere nei confronti del RUP a tutti gli adempimenti di cui all’Allegato XVII e ottenere l’autorizzazione da parte del CSE previa l’effettiva consegna del POS. A cura di: Ingg. Riccio - De Fabrizio

  41. Salute e Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili Prima dell'effettivo inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano operativo di sicurezza all'impresa affidataria, la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al CSE. I lavori dovranno avere effettivo inizio dopo l'esito positivo delle suddette verifiche che sono effettuate tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dall'avvenuta ricezione e ottenuta l’autorizzazione del CSE. A cura di: Ingg. Riccio - De Fabrizio

  42. Salute e Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili Durante il corso dei lavori, ad ogni SAL il RUP per procedere con l’emissione del relativo Certificato di pagamento, richiederà il DURC di tutte le imprese che hanno operato in cantiere che naturalmente dovrà risultare in regola le fatture quietanziate sugli avvenuti precedenti pagamenti tra impresa affidataria e subappaltatori e subcontraenti. A cura di: Ingg. Riccio - De Fabrizio

  43. Salute e Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili Si evidenzia inoltre che il RUP può avviare il procedimento di risoluzione contrattuale nei confronti dell’impresa affidataria, qualora in cantiere vengano riscontrati operai non dipendenti di alcuna impresa esecutrice autorizzata ad operare nel cantiere medesimo, infatti in questo caso si configurerebbe una situazione simile al caso di subappalto non autorizzato. A cura di: Ingg. Riccio - De Fabrizio

  44. Salute e Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili Alcuni consigli pratici: Nel Capitolato Speciale d’appalto e nel Piano di Sicurezza e Coordinamento, nulla vieta vengano inserite delle penalità nei confronti dell’impresa affidataria nei casi vengano riscontrate dal CSE e\o dal DL e/o dal RUP inosservanze al PSC o alle più normali prescrizioni e\o misure di sicurezza. Il RUP è opportuno si accerti sull’applicazione e le misure di sicurezza contenute nel PSC, anche effettuando qualche sopralluogo in cantiere. A cura di: Ingg. Riccio - De Fabrizio

  45. Salute e Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili Si segnala infine, quale ulteriore adempimento del RUP il riscontro sull’Impresa affidataria, imprese esecutrici e lavoratori autonomi sull’applicazione della recente normativa relativa a: flussi finanziari, quale strumento rilevante contro l’evasione fiscale ma anche e soprattutto contro il lavoro nero (legge 13 agosto 2010, n. 136, e s.m.i.). Informative antimafia e protocollo di legalità. A cura di: Ingg. Riccio - De Fabrizio

  46. Stima dei costi della sicurezza L’obbiettivo del Legislatore è quello di:1) Togliere qualsiasi alibi (peraltro illegittimo) a quelle imprese che avendo formulato un ribasso eccessivo pensano di essere giustificate in una incompleta attuazione delle misure di sicurezza;2) Sottrarre le spese per la sicurezza alla competizione del mercato;3) Invitare il Coordinatore per la Sicurezza ad analizzare con attenzione la questione sicurezza e l’impresa a non sottovalutarne l’importanza Stima dei Costi per la Sicurezzaart. 131 comma 3 del D.Lgs. 163 / 2006 I costi per la sicurezza non sono soggetti a ribasso d’asta A cura di: Ingg. Riccio - De Fabrizio

  47. Stima dei costi della sicurezza Vengono elencati nell’Allegato XV del T.U. Ove è prevista la redazione del PSC, nei costi della sicurezza vanno stimati, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi relativi a: - Apprestamenti previsti nel PSC; - Misure preventive e protettive e dei DPI eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni interferenti; - Impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio e degli impianti evacuazione fumi;- mezzi e servizi di protezione collettiva; - procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza; - eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti; - misure di coordinamento relative all’uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva. A cura di: Ingg. Riccio - De Fabrizio

  48. Stima dei costi della sicurezza La stima dei costi della sicurezza deve essere:- congrua;- analitica per voci singole;- a corpo o a misura;- basata su prezziari o listini ufficiali;- ovvero, facendo riferimento ad analisi costiIl Direttore Lavori liquida l’importo relativo ai costi della sicurezza, in base al S.A.L. previa approvazione da parte del C.S.E. A cura di: Ingg. Riccio - De Fabrizio

  49. Stima dei costi della sicurezza LE OPERE PROVVISIONALI, GLI APPRESTAMENTI, I PRESIDI L’allegato XV definisce in modo inequivocabile cosa debba definirsi per apprestamento fornendo sia la definizione del termine sia un elenco, stavolta indicativo e non esauriente, di cosa vada compreso nella voce “apprestamenti”. ALLEGATO XV, PUNTO 1.1.1. C Apprestamenti: le opere provvisionali necessarie ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori in cantiere. A cura di: Ingg. Riccio - De Fabrizio

  50. Stima dei costi della sicurezza Gli apprestamenti comprendono: ponteggi; trabattelli; ponti su cavalletti; impalcati; parapetti; andatoie; passerelle; armature delle pareti degli scavi; gabinetti; locali per lavarsi; spogliatoi; refettori; locali di ricovero e di riposo; dormitori; camere di medicazione; infermerie; recinzioni di cantiere. A cura di: Ingg. Riccio - De Fabrizio

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