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OIC 12 e OIC interpretativo 1

Ottobre- novembre 2010. OIC 12 e OIC interpretativo 1. OIC e IAS/IFRS. Dr. Prof. Franco Vernassa. Obiettivi. 1. Analisi dell’OIC 12 e dell’Interpretativo1 2. Analisi della dottrina contabile e di fattispecie 3. Esame di possibili casi dubbi 4. Riferimenti alla disciplina fiscale.

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OIC 12 e OIC interpretativo 1

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Presentation Transcript


  1. Ottobre- novembre 2010 OIC 12 e OIC interpretativo 1 OIC e IAS/IFRS Dr. Prof. Franco Vernassa

  2. Obiettivi 1. Analisi dell’OIC 12 e dell’Interpretativo1 2. Analisi della dottrina contabile e di fattispecie 3. Esame di possibili casi dubbi 4. Riferimenti alla disciplina fiscale

  3. Che cos’è l’OIC? (1) L’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) nasce dall’esigenza di costituire uno “standard setter” nazionale dotato di ampia rappresentatività, con il fine di esprimere le istanze nazionali in materia contabile. L’OIC si è costituito, nella veste giuridica di fondazione, il 27 novembre 2001.

  4. Che cos’è l’OIC? (2) • Predispone i principi contabili per la redazione dei bilanci d’esercizio e consolidati delle imprese, dei bilanci preventivi e consuntivi delle aziende non profit e delle amministrazioni pubbliche, nazionali; • Fornisce il supporto tecnico per l’applicazione in Italia dei principi contabili internazionali e delle direttive europee in materia contabile;

  5. Che cos’è l’OIC? (3) • Svolge un’opera di assistenza al legislatore nazionale nell’emanazione delle norme in materia contabile e connesse per l’adeguamento della disciplina interna di bilancio alle direttive europee e ai principi contabili internazionali omologati dalla Commissione Europea; • Si propone infine la promozione della cultura contabile ed il progresso della prassi aziendale e professionale con la pubblicazione di documenti e ricerche in materia, nonché con l’organizzazione di convegni, seminari e incontri di studio.

  6. Che cos’è l’OIC? (4) • Vi è una equilibrata presenza delle parti sociali – private e pubbliche – interessate all’informazione contabile e atta a garantire il soddisfacimento dei requisiti di imparzialità e indipendenza delle scelte. • Il governo dell’OIC è attribuito ai seguenti organi: Collegio dei Fondatori, Consiglio di Amministrazione, Comitato Esecutivo, Comitato Tecnico-Scientifico e Collegio dei Revisori dei Conti.

  7. Che cos’è l’OIC? (5) • I principi contabili dell’OIC sono soggetti al parere della Banca d’Italia, della CONSOB, dell’ISVAP e dei Ministeri competenti nella fattispecie. L’eventuale parere negativo delle istituzioni anzidette è pubblicato congiuntamente al principio contabile approvato dal Comitato Esecutivo.

  8. Che cos’è l’OIC? (6) I principi contabili nazionali sono pubblicati dall’OIC nelle seguenti due serie: • la serie OIC con nuova numerazione di cui il primo è l’OIC 1 I principali effetti della riforma del diritto societario sulla redazione del bilancio d’esercizio; • la precedente serie a cura dei Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri (attualmente in vigore dal n. 11 al n. 30) che hanno mantenuto la precedente numerazione anche nella versione modificata dall’OIC in relazione alla riforma del diritto societario, allo scopo di facilitarne l’uso da parte del lettore.

  9. Documenti esaminati • OIC 12 e appendici • INTERPRETATIVO 1 all’OIC 12 • CODICE CIVILE • D.Lgs. 127/91 (Relazione Ministeriale) • Altri principi contabili OIC • Dottrina contabile

  10. PARTE PRIMA OIC 12

  11. Finalità “Il conto economico deve fornire un’espressiva rappresentazione e dimostrazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti positivi e negativi di reddito che hanno contribuito a determinare il risultato economico conseguito, raggruppati in modo da fornire significativi risultati intermedi, in conformità ai principi contabili.”

  12. Forma Il legislatore italiano ha scelto come schema di CE quello previsto dall’art. 23 della IV Direttiva CEE: 1. forma espositiva scalare (evidenzia risultati intermedi significativi e suddivide aree gestionali omogenee), 2. classificazione dei costi per natura (recepisce ulteriori suddivisioni di voci e consente collegamenti con lo SP)

  13. Classificazione dei costi operativi La classificazione dei costi operativi può essere: a)Per destinazione, nella quale si evidenziano il costo del venduto, le spese di vendita, le spese generali e amministrative, le spese di ricerca e sviluppo; b) Per natura, con la quale si suddividono i costi in base alla causa economica per cui questi si sono prodotti.

  14. Risultati intermedi Garantiscono l’organica conoscenza della gestione ordinaria e straordinaria e, nell’ambito della gestione ordinaria, della: • gestione tipica o caratteristica (risultato operativo), • gestione accessoria, • gestione finanziaria.

  15. Gestione caratteristica È Costituita dalle: • operazioni che si manifestano in via continuativa nello svolgimento della gestione, • Operazioni che esprimono componenti di reddito positivi e negativi, che identificano e qualificano l’attività economica e il fine dell’impresa.

  16. Gestione accessoria Relativa ad operazioni, che fanno parte della gestione ordinaria, ma che non rientrano in quella caratteristica/finanziaria/straordinaria, è costituita da: • Proventi, • Oneri, • Plusvalenze/minusvalenze da cessione (anche patrimoniali). Sono operazioni residuali.

  17. Gestione finanziaria Rappresentata da proventi, oneri, plusv, minus, svalutazioni e rivalutazioni su: • titoli, • Partecipazioni, • Conti bancari e finanziamenti, • Crediti iscritti nelle immobilizzazioni, • Utili/perdite su cambi.

  18. Gestione straordinaria Il legislatore individua l’aggettivo straordinario, non alludendo all’eccezionalità o alla normalità dell’evento, bensì all’estraneità della fonte del provento o dell’onere all’attività ordinaria. Relazione Ministeriale D.lgs. 127/91. Si rinvia alle slides redatte dalla D.ssa Oggero Elena.

  19. Art. 2425 C.C. (1) Lo schema obbligatorio prevede: “A – Valore della produzione B – Costi della produzione Differenza tra A-B C – Proventi e oneri finanziari D – Rettifiche di valore di attività finanziarie E – Proventi e oneri straordinari Risultato prima delle imposte (A-B+/-C+/-D+/-E) 22 – Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite, anticipate; 23 – Utile/perdita dell’esercizio.”

  20. Art. 2425 C.C. (2) A e B gestione caratteristica e accessoria; C e D gestione finanziaria; E gestione straordinaria • Le imposte (art. 2425 C.C.) sono iscritte separatamente e nell’ordine indicato. I compensi di partite sono vietati. • Per ogni voce deve essere indicato l’importo relativo all’es. precedente, altrimenti le voci del precedente esercizio sono adattate.

  21. Art. 2425 C.C. (3) • Espone un valore della produzione, somma di elementi eterogenei, poiché: • i ricavi riflettono i prezzi di vendita , • la variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti viene determinata sulla base dei costi, • La variazione delle rimanenze dei lavori in corso su ordinazione è basata su costi/corrispettivi contrattuali, secondo la valutazione adottata. • Non consente di determinare il risultato operativo.

  22. Art. 2423 C.C. - E’ compito degli amministratori quello di redigere il bilancio d’esercizio, costituito da SP, CE e nota integrativa. - “Il bilancio deve essere rappresentato con chiarezza e deve rappresentare la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell’esercizio”. - Il bilancio deve essere redatto all’unità di €, senza cifre decimali (la nota anche in migliaia di €)

  23. Art. 2423-bis C.C. Principi per la redazione del bilancio: • Valutazione con prudenza e goingconcern, • Indicare esclusivamente gli utili realizzati; • Proventi ed oneri dell’esercizio, indipendentemente dall’incasso/pagamento; • Tener conto dei rischi e delle perdite dell’es. anche se conosciuti dopo la chiusura; • Elementi eterogenei valutati separatamente; • I criteri di valutazione non possono essere variati da un es. all’altro (tranne casi eccezionali, da motivare in nota integrativa)

  24. Art. 2423-ter C.C. Il legislatore permette: • Ulteriore suddivisione senza eliminazione voce complessiva, dell’importo corrispondente e/o il raggruppamento di alcune voci quando: • Raggruppamento irrilevante per la chiarezza del bilancio; • Raggruppamento fornisce chiarezza del bilancio. In tale caso la nota integrativa deve contenere distintamente le voci oggetto di raggruppamento. Vi è la possibilità di aggiungere voci, se risulta necessario, in relazione alla natura dell’attività esercitata (art. 2423-ter, 3° e 4° comma CC).

  25. Art. 2435-bis C.C. (1° comma) (1) Le società che: Non hanno emesso titoli negoziati sui mercati regolamentati (azioni o obbligazioni) Possono Redigere il bilancio in forma abbreviata Quando Non superano nel primo esercizio o per due esercizi consecutivi 2 dei limiti:

  26. Art. 2435-bis C.C. (1° comma) (2) • Totale attivo SP: € 4.400.000 • Ricavi delle vendite e delle prestazioni (A1 di CE): € 8.800.000 • Numero di dipendenti (media giornaliera): 50 unità (D.lgs 173/2008 – Direttiva 2006/46/CE)

  27. Art. 2435-bis C.C. (1° comma) (3) SEMPLIFICAZIONI: 1. Esonero dalla redazione della relazione sulla gestione 2. Semplificazioni negli schemi di Stato Patrimoniale e di Conto Economico 3. Semplificazioni nella redazione della Nota Integrativa

  28. Semplificazioni negli schemi di Conto Economico (1) Possono essere raggruppate le seguenti voci: • voci A2 e A3 (variaz. delle rim. di prod. in corso di lavorazione, semilav. e finiti con le variaz. dei lav. in corso su ord.); • voci B9(c), B9(d), B9(e) (raggrup. alcune voci del costo del personale senza distinzione tra componenti di TFR maturato nell’anno, tratt. di quiescenza e altri costi);

  29. Semplificazioni negli schemi di Conto Economico (2) • voci B10(a), B10(b), B10(c) (indicazione congiunta degli ammortamenti e delle svalutazioni, senza distinzione tra beni materiali ed immateriali; • voci C16(b) e C16(c) (accorpamento di proventi fin. da titoli non costituenti partecip., sia immobilizz., sia circolanti);

  30. Semplificazioni negli schemi di Conto Economico (3) • voci D18(a ), D18(b), D18(c) (rivalut. di partecip., immobilizz. Finan. e titoli per tot.); • voci D19(a), D19(b), D19(c) (svalutaz. di partecip., immobilizz. Finan. e titoli per tot.); • nella voce E20 non è richiesta la separata indic. delle plus. e nella voce E21 non è richiesta la separata indicaz. delle minus. e delle imposte di es. prec.

  31. Art. 2425-bis - criteri iscrizione (1) Art. 2425-bis del C.C.: “ I ricavi e proventi, i costi e gli oneri devono essere indicati al netto dei resi, sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi. I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta devono essere determinati al cambio corrente alla data nella quale la relativa operazione è compiuta.”

  32. Art. 2425-bis - criteri iscrizione (2) “I proventi e gli oneri relativi ad operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione a termine, ivi compresa la differenza tra prezzo a termine e prezzo a pronti, devono essere iscritti per le quote di competenza dell’esercizio. Le plusvalenze derivanti da operazioni di compravendita con locazione finanziaria al venditore sono ripartite in funzione della durata del contratto di locazione.”

  33. Art. 2427 – Nota integrativa (1) Come risulta dalle informazioni richieste dalla normativa civilistica, la funzione della nota integrativa dei dati presentati nello stato patrimoniale e nel conto economico, che per loro natura sono sintetici e quantitativi, è quella di fornire informazioni integrative, esplicative e,ove necessario, complementari.

  34. Art. 2427 – Nota integrativa (2) Le fonti che definiscono il contenuto della nota integrativa sono: 1) l'art. 2427 del codice civile; 2) alcune altre norme civilistiche; 3) altre norme di legge attinenti la materia del bilancio; 4) l'art. 2423 del codice civile.

  35. Appendici all’OIC 12 (1) • Informativa sugli strumenti finanziari partecipativi. • Operazioni di locazione e compravendita con retrolocazione finanziaria (leasing e sale/lease back). • Informativa per area geografica.

  36. Appendici all’OIC 12 (2) • Analisi dei movimenti nelle voci di patrimonio netto. • Operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione. • Informativa sull’attività di direzione e coordinamento di società. • Informativa sulle parti correlate.

  37. PARTE SECONDA OIC INTERPRETATIVO 1

  38. A – VALORE DELLA PRODUZIONE

  39. A1) Ricavi delle vendite e delle prest. (1) I ricavi di vendita dei prodotti e delle merci o di prestazioni di servizi relativi alla gestione caratteristica dell’impresa vanno indicati per competenza è al netto (art. 2425-bis, 1° comma CC) di: • resi, • sconti di natura commerciale (i finanziari in C17, quali sconto da cassa per pagamento in contanti), di quantità sulle vendite, di aggruppamento dei prodotti venduti, di campagne sociali di vendita,

  40. A1) Ricavi delle vendite e delle prest. (1a) • Abbuoni (di arrotondamento, per merce avariata, per merce fuori stagione, per ritardi di consegna), • Premi (concessi in fattura o liquidati a fine anno sul complessivo volume d’affari), • imposte connesse alla vendita (es. vendita al minuto).

  41. A1) Ricavi delle vendite (2) Le rettifiche di ricavi devono: • essere di competenza dell’esercizio, • Rilevate nella voce E21 o E20, se riferite a ricavi di esercizi precedenti e derivanti da correzioni di: • errori, • cambiamenti di principi contabili, • eventi/operazioni straordinarie, Depurare, anche sulla base di stime (OIC 29 per. B) i ricavi, che sono iscritti al netto. In A1 da considerare anche ricavi derivanti da vendita occasionale di materie, materiali,semilavorati, acquistati per la produzione.

  42. A1) Prassi contabile e fattispecie • Transazione su crediti commerciali • Vendita di prodotti al minuto • La competenza dei ricavi • Correlazione costi-ricavi • Competenza economica delle provvigioni • Vendita di cosa futura • Utilizzo economico dei film

  43. A1) Prassi contabile e fattispecie (1) • Transazione su crediti commerciali: Risposte dell’Agenzia delle Entrate al MAP 23/09/2010. D. È ragionevole ritenere che ove la riduzione di un credito discenda da una transazione correlata ad una lite sulla fornitura, non si è in presenza di una perdita su crediti, ma di un risarcimento danni, o indennizzo, o simile? 

  44. A1) Prassi contabile e fattispecie (1a) • R. Nel quesito sono chiesti chiarimenti in merito al trattamento fiscale da riservare alla riduzione di un credito commerciale che le parti concordano in via transattiva a seguito di una lite relativa alla fornitura. Si ritiene che la fattispecie configuri una rideterminazione del corrispettivo originariamente pattuito. Il minor valore, infatti, non origina da un’inadempienza del debitore ma da una modifica bilaterale del rapporto commerciale. Da un punto di vista sia contabile che fiscale, quindi, il minor valore del credito darà luogo:

  45. A1) Prassi contabile e fattispecie (1b) • ad una mera rettifica del ricavo per il cedente e del costo per l’acquirente, se la transazione viene definita entro lo stesso esercizio in cui è stata registrata l’operazione; • ad una sopravvenienza, passiva per il cedente ed attiva per l’acquirente, nell’anno in cui la transazione si perfeziona, se è successivo a quello dell’operazione.

  46. A1) Prassi contabile e fattispecie (2) 2.Vendita di prodotti al minuto: I ricavi derivanti dalla cessione di beni e prestazioni di servizi effettuate da commercianti al minuto e da attività assimilate non attuano la separazione tra ricavi d’esercizio e debito IVA. I ricavi e l’IVA vengono rilevati in un’unica voce e ogni mese si procede al calcolo dell’IVA incorporata in “Ricavi di vendite al minuto” (comprende il ricavo d’esercizio + IVA)

  47. A1) Prassi contabile e fattispecie (3) 3. La competenza dei ricavi: Risoluzione n. 9/2940 del 22 ottobre 1981. Contabilizzazione dei costi per opere di urbanizzazione, sfalsati rispetto ai ricavi di vendita dei relativi terreni. Nell’esercizio in cui vengono imputati i ricavi dei lotti di terreno, dovranno essere i connessi costi per opere di urbanizzazione.

  48. A1) Prassi contabile e fattispecie (4) 4. Correlazione costi-ricavi: Risoluzione n. 52/E del 02/06/1998. Le imprese operanti nel settore dello smaltimento dei rifiuti, tramite la gestione di discariche sono caratterizzate dall’anticipazione dei ricavi, rispetto al sostenimento dei costi, in quanto una volta riempita la discarica si procede nella copertura della stessa e al recupero delle aree ambientali annesse. Tali costi sono successivi alla chiusura delle discariche,

  49. A1) Prassi contabile e fattispecie (4a) Esse non producono più ricavi. I costi devono essere correlati ai ricavi e seguirli, divenendo deducibili. Nel caso in esame, i costi globali di chiusura e post chiusura possono essere ripartiti negli esercizi di svolgimento dell’attività, in proporzione alla percentuale di riempimento della discarica.

  50. A1) Prassi contabile e fattispecie (5) 5. Competenza economica delle provvigioni: Risoluzione n. 161/E del 29 ottobre 1998. Trattasi di provvigioni “precontate”,ovvero quelle corrisposte in un’unica soluzione con riferimento all’ammontare globale del premio e di quelli futuri che la compagnia di assicurazione riscuoterà tramite il medesimo agente.

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