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UNICO 2004

UNICO 2004. NORME DEL TUIR

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Presentation Transcript


  1. UNICO 2004

  2. NORME DEL TUIR Tutte le norme richiamate nelle presenti istruzioni relative al TUIR , si intendono riferire, ove non diversamente indicato, al Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con DPR 22.12.1986, n.917, nella formulazione vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 12 dicembre 2003 , n.344

  3. PRIMO MODULO DELLA RIFORMA • Legge 27 dicembre 2002 , n.289 articolo 2 • Le nuove modalità di determinazione dell’IRPEF • La nuova deduzione dal reddito • Le nuove aliquote IRPEF • Le detrazioni per lavoro dipendente e pensione • La clausola di salvaguardia • Il prospetto di liquidazione

  4. La nuova Deduzione dal reddito

  5. La nuova deduzione dal reddito Art. 10 bis TUIR • deduzione base a prescindere dalla tipologia di reddito (euro 3.000) • Ulteriore deduzione per i redditi di lavoro dipendente da rapportare al periodo di lavoro (euro 4.500) • Ulteriore deduzione per i redditi di pensione da rapportare al periodo di pensione (euro 4.000) • Ulteriore deduzione per i redditi di lavoro autonomo o di impresa in contabilità semplificata (euro 1.500) Le deduzioni per lavoro dipendente e pensione non sono tra loro cumulabili

  6. La nuova deduzione dal reddito Art. 10 bis TUIR • nel caso in cui siano stati percepiti per lo stesso periodo dell’anno sia redditi di lavoro dipendente che di pensione, si applicherà la deduzione per lavoro dipendente in quanto più favorevole • Nel caso tali redditi siano stati percepiti in periodi diversi, spetterà sia la deduzione per redditi di lavoro dipendente che la deduzione per redditi di pensione ciascuna rapportata al relativo periodo

  7. La nuova deduzione dal reddito Art. 10 bis TUIR DEDUZIONE TEORICA Deduzione Base + deduzione Lav. Dip. + deduzione Pens. 3.000 + 4.500 x giorni lav .dip. + 4.000 x giorni pensione 365 365

  8. La nuova deduzione dal reddito Art. 10 bis TUIR COEFFICIENTE DI DEDUCIBILITA’ 26.000 + deduz. teorica + oneri – reddito – crediti d’imp. ________________________________________________ 26.000 • minore o uguale a zero  deduzione spettante uguale a zero • maggiore di zero e inferiore a 1  deduz. Teorica X coefficiente di deducibilità • maggiore di 1  la deduzione spettante è uguale alla deduzione teorica Si computano, per troncamento, solo le prime 4 cifre decimali.

  9. La nuova deduzione dal reddito Art. 10 bis TUIR A partire da un reddito di euro 7.500 la deduzione si riduce fino ad annullarsi in corrispondenza di un reddito di euro 33.500

  10. La nuova deduzione dal reddito L'introduzione delle nuove deduzioni dal reddito complessivo di cui all'art. 10 bis, prevedendo distinte deduzioni per redditi di lavoro dipendente e pensione, entrambe da rapportare rispettivamente al relativo numero di giorni, ha reso necessario distinguere il numero di giorni per i quali spettano le deduzioni per lavoro dipendente dal numero di giorni per i quali spettano le deduzioni per pensione.

  11. La nuova deduzione dal reddito • Distinzione nel quadro C del numero di giorni di lavoro dipendente e pensione. • Se sono stati percepiti, con riferimento a periodi contemporanei, sia redditi di lavoro dipendente e pensione, l’ammontare complessivo dei giorni dovrà essere ricondotto a 365 diminuendo il numero di giorni di pensione con riferimento al periodo nel quale sono stati percepiti entrambe i redditi.

  12. La nuova deduzione dal reddito ESEMPIO: • Numero giorni di lav. Dip. 300 • Numero giorni di pensione 100 • Numero di giorni nei quali sono stati percepiti contemporaneamente sia redditi di lav. Dip. che di pensione 60 • Num. giorni di lav. Dip. da indicare nel mod. 730: 300 • Num. giorni di pensione da indicare nel mod. 730: 40

  13. La nuova deduzione dal reddito • Nel CUD 2004 è prevista la distinta esposizione del numero di giorni di lavoro dipendente e di pensione. • Inoltre è previsto che nelle annotazioni sia riportato il periodo di lavoro espresso come data inizio e data fine.

  14. La nuova deduzione dal reddito Addizianli all’IRPEF • la deduzione 10 bis non rileva ai fini della determinazione della base imponibile delle addizionali regionale e comunale Base imponibile addizionali all’IRPEF Reddito complessivo – abitaz. Principale – oneri deducib.

  15. La nuova deduzione dal reddito Addizianli all’IRPEF L’addizionale regionale e l’addizionale comunale all’IRPEF è comunque dovuta solo se l'imposta lorda diminuita delle: - detrazioni per carichi di famiglia - detrazioni per lavoro dipendente o pensione - detrazioni per oneri crediti d'imposta sui dividendi e sui redditi pagati all'estero risulti maggiore di euro 10.

  16. Le nuove aliquote IRPEF

  17. Le nuove aliquote IRPEF

  18. Le nuove aliquote IRPEF Modalità di determinazione dell’imposta lorda per i redditi di pensione L’imposta lorda è pari a zero se al reddito complessivo concorrono esclusivamente: • Redditi di pensione non superiore a euro 7.500 • Redditi derivanti da abitazione principale e pertinenze • Redditi di terreni non superiori a euro 186

  19. Le nuove aliquote IRPEF Modalità di determinazione dell’imposta netta per i redditi di pensione Se al reddito complessivo concorrono esclusivamente: • Redditi di pensione superiore a 7.500 ma non a 7.800 • Redditi derivanti da abitazione principale e pertinenze • Redditi di terreni non superiori a euro 186 Non è dovuta la parte d’imposta netta eventualmente eccedente la differenza tra il reddito complessivo ed euro 7.500

  20. Le nuove aliquote IRPEF Esempio

  21. Le detrazioni per lavoro dipendente e pensione

  22. Le detrazioni per lavoro dipendente e pensione • Il riconoscimento delle nuove detrazioni per redditi di lavoro dipendente e pensione è finalizzato al mantenimento della progressività dell’imposizione • Sono commisurate al reddito complessivo • Non si rapportano al periodo di lavoro o pensione nell’anno Le detrazioni per lavoro dipendente e pensione non sono cumulabili tra loro

  23. Le detrazioni per lavoro dipendente e pensione Le detrazioni assumono un andamento variabile con riferimento alle diverse fasce di reddito.

  24. Le detrazioni per lavoro dipendente e pensione

  25. Le detrazioni per lavoro dipendente e pensione

  26. Le detrazioni per lavoro dipendente e pensione

  27. Le detrazioni per lavoro dipendente e pensione Le seguenti detrazioni non sono più previste dalla vigente normativa (ex commi 2, 2 ter e 2 quater art. 13 TUIR): • l’ulteriore detrazione per redditi di lavoro dipendente con contratto a tempo indeterminato di durata inferiore all’anno; • l’ulteriore detrazione per redditi di lavoro dipendente con contratto a tempo determinato di durata inferiore all’anno e per assegni periodici del coniuge; • l’ulteriore detrazione per redditi di pensione.

  28. Esonero dichiarazione redditi • A seguito dell’introduzione della no-tax area, la cui entità è differenziata per tipologie di reddito posseduto, sono state modificate alcune ipotesi di ESONERO DELLA DICHIARAZIONE. • Sono esonerati dalla DICHIARAZIONE coloro che possiedono: • redditi di qualsiasi tipo per un importo <= a Eur 3.000 • redditi da lavoro dipendente e assimilato per un importo <= a Eur 7.500, se il periodo di lavoro è 1 anno e non sono state operate ritenute • solo redditi di pensione <= a Euro 7.500 e redditi di terreni <= a Euro 185,92 e dell’abitazione principale In ogni caso l’esonero spetta se in relazione al reddito complessivo, al netto della deduzione per ab. principale e da art. 10-bis, l’imposta lorda, dopo le detrazioni da lavoro dipendente, per carichi di famiglia e ritenute è <= Eur 10,33

  29. La clausola di salvaguardia

  30. La clausola di salvaguardia L’art. 2 della legge finanziaria 2003 prevede la possibilità per il contribuente, in sede di dichiarazione dei redditi, di applicare le disposizioni del TUIR in vigore al 31/12/2002 se più favorevoli. Chi presta l’assistenza fiscale dovrà riconoscere automaticamente, al contribuente, il trattamento fiscale più favorevole tra quello risultante dall’applicazione delle disposizioni vigenti e quello risultante dall’applicazione delle disposizione in vigore al 31/12/2002.

  31. La clausola di salvaguardia Nel caso di modello 730 congiunto, la verifica della clausola di salvaguardia e la conseguente applicazione della disciplina più favorevole dovrà essere effettuata separatamente sia per il dichiarante che per il coniuge. Se chi presta l’assistenza fiscale ha applicato le disposizioni in vigore al 31/12/2002 in quanto più favorevoli, dovrà : • barrare la relativa casella presente nel mod. 730-3; • comunicare nelle annotazioni l’applicazione della normativa più favorevole.

  32. La clausola di salvaguardia Le disposizioni del TUIR rilevanti al fine della verifica della clausola di salvaguardia sono: La nuova deduzione dal reddito di cui all’art. 10 bis. La nuova tabella delle aliquote e le disposizioni relative alla determinazione dell’imposta lorda e dell’imposta netta per i contribuenti con solo redditi di pensione non superiori a 7.800, abitazione principale e terreni non superiori a euro 186 (art. 11 del TUIR). Le nuove modalità di determinazione delle detrazioni per redditi di lavoro dipendente e pensione (art. 13 del TUIR).

  33. La clausola di salvaguardia • Al fine dell’individuazione del trattamento più favorevole si deve fare riferimento all’imposta netta. • Pertanto il soggetto che presta l’assistenza fiscale deve determinare l’imposta netta con riferimento sia alla normativa vigente che con riferimento alla normativa in vigore al 31/12/2002 e in relazione a tale confronto applicare il trattamento più favorevole. Il prospetto di liquidazione da rilasciare al contribuente e da trasmettere in via telematica sarà unico e sarà riferito esclusivamente alla disciplina risultata più favorevole.

  34. La clausola di salvaguardia • Nella circolare di liquidazione sono evidenziati i singoli righi del mod. 730-3 per i quali si rende necessario determinate l’importo con riferimento sia all’attuale normativa che alla precedente normativa. • Ciascuno dei righi interessati dalla doppia determinazione sarà seguito dalla lettera “A” se determinato con riferimento alla vigente normativa e dalla lettera “B” se determinato con riferimento alla precedente normativa

  35. La clausola di salvaguardia Nel modello UNICO 2004 la verifica della clausola di salvaguardia e la conseguente applicazione della disciplina più favorevole è invece rimessa al dichiarante che dovrà verificarne la sussistenza in sede di redazione del quadro riepilogativo RN raffrontando l’importo di rigo RN20 a quello rilevato nello schema di calcolo apposto nel paragrafo “ Guida alla clausola di salvaguardia” apposto in calce alle istruzioni Raffrontare: Rigo RN 20 IMPOSTA NETTA Rigo RN21 IMPOSTA DETERMINATA IN BASE ALLA NORMATIVA IN VIGORE AL 31/12/2002

  36. Il prospetto di liquidazione

  37. Il prospetto di liquidazione Casella “Applicazione clausola di salvaguardia”. Rigo 1 – redditi dominicali Rigo 2 – redditi agrari Rigo 3 – redditi dei fabbricati Rigo 4 – redditi di lavoro dipendente e assimilati Rigo 5 – altri redditi Rigo 6 – reddito complessivo Rigo 7 – credito d’imposta sui dividendi Rigo 8 – deduzione per abitazione principale Rigo 9 – oneri deducibili

  38. Il prospetto di liquidazione Rigo 10 - deduzione art. 10 bis Rigo 11 – reddito imponibile Rigo 12 – compensi att. sport. dilett. ritenuta d’imposta Rigo 13 – imposta lorda Rigo 14 – detrazione per coniuge a carico Rigo 15 – detrazione per familiari a carico Rigo 16 – detrazione per lavoro dipendente e pensione Rigo 17 – ulteriore detrazione redd. Lav. Dip e pensione Rigo 18 – detrazione per oneri sez. I e III quadro E Rigo 19 – altre detrazioni di cui alla sez. IV del quadro E Rigo 20 – credito d’imposta per il riacquisto prima casa Rigo 21 – credito d’imposta nuove assunzioni Rigo 22 – totale detrazioni e credito d’imposta Rigo 23 – imposta netta Righi 31 e 32 Residui di cui ai righi 20 e 21

  39. Rigo RN21Clausola di salvaguardia • Nel rigo RN21 vanno indicati sinteticamente i dati relativi alla liquidazione dell’imposta in caso di applicazione della clausola di salvaguardia. In particolare a: • col.1 L’IMPONIBILE • col.2 L’IMPOSTA LORDA • col.3 LE DETRAZIONI • col.4 L’IMPOSTA NETTA

  40. CONCORDATO PREVENTIVOcompilazione RN1-RN6 - Esempio 2

  41. CONCORDATO BIENNALE PREVENTIVO Decreto legge 30 settembre 2003 n. 269 convertito in legge 24 novembre 2003 n.326

  42. Concordato preventivo biennale • SOGGETTI AMMESSI • Titolare di reddito d’impresa • Esercenti arti e professioni • Società di persone • Società di capitale • Enti non commerciali • SOGGETTI ESCLUSI • Chi non era in attività al 31 dicembre 2000 • Chi ha dichiarato ricavi o compensi per un ammontare superiore a 5.164.569 euro • Chi è in regime forfetario di cui all’art.3 commi da 171 a 183 della legge 662/96 • Chi per i periodi d’imposta in corso al 1° gennaio 2001 o 1° gennaio 2003 è nei regimi agevolati di cui agli articoli 13 e 14 della legge n. 388/2000

  43. Concordato preventivo biennale Periodi di riferimento PERIODI DI IMPOSTA 2003 E 2004 PER LE SOCIETA’ CON PERIODO D’IMPOSTA NON COINCIDENTE CON L’ANNO SOLARE IL RIFERIMENTO E’ AL PERIODO D’IMPOSTA IN CORSO AL 1° GENNAIO 2003 ED AL SUCCESSIVO.

  44. Concordato preventivo biennale Fasce di ricavi e redditi da sottoporre a tassazione Primo periodo (2003) Incremento dei ricavi o compensi almeno del 8% Incremento del reddito almeno del 7% Anno base di riferimento 2001 Secondo periodo (2004) Incremento dei ricavi o compensi almeno del 5% Incremento del reddito almeno del 3,5% Anno base di riferimento 2003

  45. Concordato preventivo biennale BENEFICI DELL’ADESIONE AL CONCORDATO • Determinazione agevolata delle imposte sul reddito • Contribuzione previdenziale esclusa in determinate ipotesi • Sospensione di alcuni obblighi tributari • Limitazioni ai poteri di accertamento dell’Amm. Finanziaria

  46. Concordato preventivo biennale • ADEGUAMENTO IN DICHIARAZIONE • Anno2003 adeguamento senza limiti • Anno 2004 adeguamento limitato per un importo non superiore al 10% dei ricavi o compensi annotati nelle scritture contabili • Gratuità dell’adeguamento senza corresponsione di interessi e sanzioni per il periodo d’imposta 2003 • Adeguamento con sanzione del 5% per il periodo • d’imposta 2004

  47. Concordato preventivo biennale Contribuzione Previdenziale • SUL REDDITO CHE ECCEDE IL MINIMALE NON DOVUTI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI • FACOLTA’ PER IL CONTRIBUENTE DI VERSARE I CONTRIBUTI SULLA PARTE ECCEDENTE IL MINIMALE REDDITUALE

  48. Concordato preventivo biennale Sospensione di alcuni obblighi tributari Sospensione dell’obbligo di emissione dello scontrino e della ricevuta fiscale, salvo che non venga richiesta dal cliente per le operazioni poste in essere dopo la data di presentazione della comunicazione di adesione

  49. Concordato preventivo biennale • Sanzione • AUMENTO DELLA SANZIONE PREVISTA PER IL MANCATO RILASCIO DELLO SCONTRINO O DELLA RICEVUTA FISCALE ELEVATA DAL 100% AL 150% DELL’IMPORTO CORRISPONDENTE ALL’IMPORTO NON DOCUMENTATO. (ART. 6, COMMA 3, PRIMO PERIODO D. LGS 18 DICEMBRE 1997, n.. 471) • SOPPRESSIONE DELLA SANZIONE PREVISTA A CARICO DEL DESTINATARIO DELLO SCONTRINO FISCALE E DELLA RICEVUTA FISCALE. (ART.11, COMMA 6, D. LGS 18 DICEMBRE 1997, n. 471

  50. Concordato preventivo biennale • DECADENZA DAI BENEFICI • LA DECADENZA DAI BENEFICI CONSEGUE NELLE IPOTESI IN CUI NON SIANO CONSEGUITI I RICAVI ED I REDDITI DICHIARATI • CONSEGUENZE : • DECADENZA DALLA FRUIZIONE DELL’ALIQUOTA AGEVOLATA PER LA DETERMINAZIONE DELL’IMPOSTA DOVUTA (23%- 33%) • DECADENZA DALL’ESONERO DI RILASCIO DELLO SCONTRINO FISCALE E DELLA RICEVUTA FISCALE (RIPRESA DELL’OBBLIGO DI RILASCIO DALLA DATA DI SCADENZA DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IN CUI E’ STATA DATA O AVREBBE DOVUTO ESSERE DATA COMUNICAZIONE) • RECUPERO A TASSAZIONE SULLA BASE DEI RICAVI COMPENSI ORIGINARIAMENTE CONCORDATI

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