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SPORTELLO UNICO DOGANALE

SPORTELLO UNICO DOGANALE.

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SPORTELLO UNICO DOGANALE

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Presentation Transcript


  1. SPORTELLO UNICO DOGANALE

  2. Per effettuare un'operazione di import/export, gli operatori debbono presentare, oltre alla dichiarazione doganale, fino a 68 istanze ad altre 18 amministrazioni, trasmettendo ad ognuna informazioni e dati spesso identici o simili nella sostanza per ottenere le autorizzazioni, i permessi, le licenze ed i nulla osta necessari, nella grande maggioranza dei casi rilasciati su carta.

  3. In assenza di un efficace coordinamento tra le amministrazioni coinvolte nel processo di sdoganamento, costi e tempi della frammentazione ricadono sulle imprese.

  4. UNA STORIA LUNGA 7 ANNI

  5. La finanziaria 2004 stabilisce che La dogana funga da punto di coordinamento e di controllo del complesso delle informazioni necessarie allo sdoganamento e demanda le modalità attuative dello sportello unico doganale al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. (poi emesso - n. 242 del 4 Novembre 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 10 del 14 Gennaio 2011.)

  6. IL DIALOGO TELEMATICO TRA LE AMMINISTRAZIONI

  7. Lo Sportello Unico Doganale è stato attivato a luglio 2011 con le modalità transitorie previste dal decreto attuativo dello Sportello Unico Doganale, in attesa del completamento del "dialogo telematico" tra tutte le amministrazioni coinvolte nel processo di sdoganamento che dovrà concludersi entro luglio 2014.

  8. Il DPCM, di fatto, obbliga le 18 amministrazioni ad integrare i processi di competenza, di cui rimangono titolari, per offrire alle imprese una "interfaccia" unitaria (single window/one stop shop), che, a regime consentirà: - la richiesta, il controllo e lo "scarico" delle certificazioni/nulla osta/autorizzazioni per via telematica (art. 3); - la "digitalizzazione" dell'intero processo di sdoganamento, compresi i segmenti di controllo di cui sono titolari amministrazioni diverse dall'Agenzia delle Dogane (art. 4).

  9. Gli effetti della "digitalizzazione": riduzione dei tempi e dei costi di sdoganamento, miglioramento della qualità dei controlli e la conseguente riduzione dei costi per le amministrazioni.

  10. UNA CARTA DEI SERVIZI PER UN PROCESSO FRAMMENTATO

  11. Già nella fase transitoria lo Sportello Unico Doganale dispiega sostanziali benefici in termini di trasparenza nell'esercizio dell'azione amministrativa fornendo "la carta dei servizi per l'intero processo di sdoganamento".

  12. Nella tabella A allegata al DPCM sono elencati i procedimenti prodromici (certificati, nulla osta, …) da ottenere prima della presentazione della dichiarazione doganale, con l'indicazione del tempo massimo di rilascio che l'Amministrazione di competenza deve rispettare.

  13. Nella tabella B allegata allo stesso decreto sono elencati i cosiddetti procedimenti contestuali (certificati, nulla osta, e controlli…) da avviare al momento del passaggio della merce alla frontiera con l'indicazione di chi li deve eseguire/emettere ed il tempo massimo di espletamento

  14. IL QUADRO NORMATIVO

  15.  Legge del 24 dicembre 2003 n° 350 - "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2004)“ •  DPCM del 4 novembre 2010 n° 242 – “Definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi che concorrono all'assolvimento delle operazioni doganali di importazione ed esportazione”

  16. Art. 1 Sportello unico doganale 1. Lo sportello unico doganale, istituito ai sensi dell'articolo 4,comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, presso gli uffici dell'Agenzia delle dogane, perseguendo lo sviluppo dell'interoperabilita' dei sistemi informativi delle diverse amministrazioni interessate, coordina per via telematica i procedimenti coinvolgenti le amministrazioni che intervengono in operazioni doganali, nonche' le attivita' connesse con le predette operazioni e disciplinate dal presente decreto. 2. Al fine di effettuare il coordinamento per via telematica dei procedimenti che fanno capo alle amministrazioni che intervengono nelle operazioni doganali e' realizzato un sistema di cooperazione tra il sistema informativo dell'Agenzia delle dogane e quello delle singole amministrazioni interessate.

  17. Art. 2 : Termini di conclusione dei procedimenti amministrativi che concorrono all'assolvimento delle operazioni doganali Omissis Art. 3 : Procedimenti istruttori prodromici alle operazioni di importazione ed esportazione Omissis

  18. Art. 4 : Procedimenti contestuali alla presentazione della merce ai fini dell'espletamento delle formalita' doganali 1. I procedimenti amministrativi che si svolgono contestualmente alla presentazione della merce ai fini dell'espletamento delle formalita' doganali sono conclusi dalle amministrazioni competenti nei termini massimi indicati nella Tabella B. 2. Nel caso di controllo che richieda accertamenti di natura tecnica, per i procedimenti di cui alla Tabella B, anche laddove occorra il prelevamento di campioni, sono fatti salvi i tempi necessari per conoscere i relativi esiti. 3. All'atto della presentazione della dichiarazione doganale di cui al capitolo II del titolo IV del Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, e successive modificazioni, l'ufficio doganale provvede ad inviare in via telematica alle amministrazioni competenti i dati raccolti, necessari all'avvio dei procedimenti di cui al comma 1. 4. Le amministrazioni comunicano per via telematica gli esiti dei procedimenti di rispettiva competenza all'ufficio doganale che provvede a definire il procedimento doganale.

  19. Art. 5 : Coordinamento per via telematica Omissis Art. 6 : Norme transitorie Omissis Art. 7 : Attivazione dello sportello unico doganale Lo sportello unico doganale viene attivato entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. (da fine luglio 2011 ndr) Art. 8 : Aggiornamento periodico delle Tabelle A e B Omissis

  20. STATO DELL’ARTE

  21. In collaborazione con Ministero della Salute

  22. In collaborazione con Ministero dello Sviluppo Economico

  23. In collaborazione con Ministero degli Affari Esteri

  24. LA SPERANZA

  25. Il dialogo telematico tra le diverse amministrazioni, necessario per la concreta entrata a regime dello sportello, si concluderà  (o, meglio, dovrebbe concludersi) nel luglio 2014, a ben 11 anni di distanza dalla sua nascita.

  26. A regime (ovvero decorso un triennio dall’attivazione dello sportello), quindi, si avrà, con la regia degli Uffici delle Dogane: - la completa telematizzazione di richieste, controlli e rilascio di certificazioni, autorizzazioni o nulla osta (c.d. single window); - la completa digitalizzazione dell’intera procedura di sdoganamento, compresi i singoli processi di competenza di autorità diverse da quella doganale (c.d. one stop shop); - il completo coordinamento per via telematica di tutte le attività, nel rispetto della logica alla base del Codice dell’amministrazione digitale (approvato con D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82).

  27. I vantaggi sono indubbi, dalla drastica riduzione dei tempi di sdoganamento (il che dovrebbe recuperare parte dei traffici oggi sulla via di porti ed aeroporti esteri) ad una maggiore efficienza ed efficacia dei controlli, unificati non solo operativamente, ma anche da una comune analisi dei rischi, al passaggio effettivo e pressoché totale dalla carta al web.

  28. GRAZIE PER L’ATTENZIONE

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