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SPORTELLO UNICO PREVIDENZIALE

SPORTELLO UNICO PREVIDENZIALE. INAIL. INPS. DURC. Casse Edili. DURC Documento Unico di Regolarità Contributiva A cura di: Dott.ssa Alessandra Carpita Giornata formativa 19/06/2013. COSA E’.

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Presentation Transcript


  1. SPORTELLO UNICO PREVIDENZIALE INAIL INPS DURC Casse Edili DURC Documento Unico di Regolarità Contributiva A cura di: Dott.ssa Alessandra Carpita Giornata formativa 19/06/2013

  2. COSA E’ Certificato che attesta contestualmente la regolarità di un operatore economico degli adempimenti previdenziali assicurativi assistenziali

  3. Due le leggi fondamentali Legge n.266/2002 convenzioni tra INPS e INAIL al fine del rilascio di un Documento Unico di Regolarità Contributiva. D. Lgs. n° 276/2003 convenzioni tra INPS, INAIL e Casse Edili per il rilascio del DURC nel settore dell’edilizia con l’obbligo anche per lavori privati.

  4. QUADRO NORMATIVO • Det. Autorità Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP) 7/2010 “soggetti cui possono essere affidati i contratti pubblici” • Circ.MLPS 5/2008 “modalità rilascio e contenuti analitici DURC” • Circ. MLPS 35/2010 “Durc-DeterminazioneAVCP 1/2010 • Cir. Inail 38/2005 “rilascio DURC in edilizia” • Cir. Inail 7/2008 “Durc decreto MLPS 24/10/2007” • D.Lgs.163/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture • Decreto MLPS 24/10/2007 “DURC” • D.LGS.81/2008 ..”salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” • L.2/2009 • DPR 207/2010 “..codice dei contratti pubblici”

  5. ULTIME NOVITA’ • D.P.R. 05/10/2010 n. 207 entrato in vigore 08/06/2011 Regolamento attuativo del Codice dei Contratti Pubblici • CIRCOLARE INAIL 22/2011 del 24/03/2011 “Durc aggiornamento del servizio sportellounicoprevidenziale.it Regolamento attuativo del Codice dei Contratti Pubblici

  6. COME NASCE Convenzione INPS-INAIL-Casse Edili del 15/04/2004 Circolare INPS n.92 del 26 luglio 2005 Convenzioni INPS, INAIL e Casse Edili: Comunicazione CNCE n.272 del 27 luglio 2005 alle Casse Edili Circolare INAIL n. 38 del 25 luglio 2005

  7. A COSA SERVE Il DURC è finalizzato a Rilevare le dinamiche del lavoro Contrastare il lavoro sommerso Creare una banca dati per il monitoraggio degli appalti

  8. A COSA SERVE Il DURC è necessario per Gli appalti di lavori pubblici Gli appalti di servizi e forniture pubblici I lavori edili privati soggetti a permesso di costruire o DIA Servizi e attività pubbliche in concessione o convenzione

  9. A COSA SERVE Il DURC deve inoltre essere richiesto per ottenere: L’iscrizione all’Albo dei fornitori L’attestazione SOA Agevolazioni, finanziamenti e sovvenzioni da parte dello Stato e U.E. BENEFICI NORMATIVI e CONTRIBUTIVI

  10. A COSA SERVE la verifica della dichiarazione sostitutiva (se + 3 mesi anche per aggiudicazione/partecipazione a gara) l’aggiudicazione definitiva del contratto la stipula del contratto il pagamento degli stati di avanzamento lavori (SAL) o prestazioni di servizi e forniture (fatture) In caso di appalti per lavori pubblici, servizi e forniture il DURC è necessario per:

  11. A COSA SERVE • il collaudo, il certificato di regolare esecuzione e verifica di conformità, l’attestazione di regolare esecuzione In caso di appalti per lavori pubblici, servizi e forniture il DURC è necessario per: • ilpagamento del saldo finale • valutazione lavori art.86 Regolamento • attestazione SOA • attestazione di qualificazione contraenti generali rilasciata Ministero Trasporti

  12. CHI LO RICHIEDE Operatori economici (imprenditore, fornitore e prestatore di servizi o raggruppamento e consorzio di essi che offra sul mercato la realizzazione di lavori od opere, la forniture di prodotti, la prestazione di servizi), o loro intermediari Stazioni appaltanti pubbliche lo acquisiscono d’ufficio per appaltatori e subappaltatori (L.2/2009 e art.6 c.3 del Regolamento) Enti privati a rilevanza pubblica SOA Il DURC può/deve essere richiesto da:

  13. DATA DI RILEVAZIONE La regolarità deve sussistere alla data indicata nella richiesta (nel caso di verifica della dichiarazione sostitutiva) o alla data di conclusionedell'istruttoria (in tutti gli altri casi, per i quali è irrilevante la data eventualmente indicata nella richiesta)

  14. Intervento sostitutivo SA Art.4 DPR 207/2010 Cir. MLPS 3/2012 Tutte le Stazioni Appaltanti DURC irregolare Comunicazione preventiva per PEC (scaricabile dal sito www.inail.it – intervento sostitutivo DURC) Attivabile per ogni operatore economico sia appaltatore che subappaltatore

  15. Intervento sostitutivo SA somma trattenuta dal corrispettivo dovuto all’operatore economico Pagamento tramite F24 o bonifico Corrispettivo inferiore al debito del DURC più Enti in proporzione per ciascuno Limite del minor importo disponibile

  16. COME SI RICHIEDE Portale orizzontale www.sportellounicoprevidenziale.it Portale verticale INAIL (www.inail.it) Portale verticale INPS (www.inps.it) Portale verticale Casse Edili (in corso di realizzazione) La richiesta per via telematica deve essere effettuata accedendo a:

  17. CHI LO RILASCIA Il DURC nei lavori edili viene rilasciato esclusivamente dalla Cassa Edile competente per territorio qualora l’impresa abbia dipendenti ed applichi uno dei CCNL dell’edilizia (nei contratti pubblici di lavori sono un’eccezione le imprese edili individuali e quelle che applicano il CCNL metalmeccanico) Negli altri casi viene rilasciato dalla Sede Inps o Inail alla quale è stata inoltrata la richiesta.

  18. ENTRO QUANTO TEMPO DEVE ESSERE RILASCIATO Il DURC deve essere rilasciato entro trenta giorni dalla formale e corretta acquisizione della richiesta. Nel caso di regolarizzazione il termine è sospeso fino all’avvenuta regolarizzazione per 15 giorni

  19. ENTRO QUANTO TEMPO DEVE ESSERE RILASCIATO Se è necessario reperire ulteriori informazioni o per la regolarizzazione si può prorogare il termine di rilascio al massimo di quindici giorni per richiedere la documentazione ritenuta utile

  20. MODALITA’ DI RILASCIO Il DURC viene emesso quando tutti gli Enti hanno inserito gli esiti dell’istruttoria in ogni caso al 31° o 46° giorno Dalla data della richiesta Se anche solo un Ente dichiara l’impresa irregolare, viene emesso un Documento Unico attestante la non regolarità.

  21. MODALITA’ DI RILASCIO Se l’esito della verifica della regolarità non viene comunicato entro trenta giorni: CASSE EDILI: INPS, INAIL: in quanto organismi di natura privatistica ad esse non si applica il silenzio-assenso. Hanno comunque l’obbligo di pronunciarsi per il principio del silenzio-assenso, l’impresa viene dichiarata regolare

  22. MODALITA’ DI RILASCIO Sportello unico Previdenziale RICHIEDENTE PEC Il DURC viene inoltrato tramite PEC se è inserito l’indirizzo PEC della SA e dell’operatore economico, se nella sezione “impresa” viene evidenziato che la sede operativa/indirizzo attività coincide con la sede legale e se nella sezione “recapito corrispondenza” è contrassegnato PEC

  23. PERIODO DI VALIDITA’ Per i lavori privati in edilizia, il DURC ha validità di novanta giorni dalla data del rilascio. L’utilizzo di un DURC non più rispondente al vero, o non più efficace, equivale ad uso di atto falso e costituisce un reato.

  24. PERIODO DI VALIDITA’ Anche nel caso di lavori pubblici, il DURC ha validità trimestrale per: 1) verifica della dichiarazione sostitutiva, 2) aggiudicazione, 3) stipula del contratto, 4)pagamento di SAL e prestazioni per servizi e forniture, 5) acquisizione in economia di beni e servizi con affidamento diretto, 6) attestazione SOA, 7) iscrizione albo fornitori (AVCP 1/2010 e Cir. Min. 35/2010). • Per acquisizioni in economia di beni e servizi con affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento in relazione all’oggetto e non allo specifico contratto

  25. MODIFICA DELLA ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ Il DURC non ha effetti liberatori per l’impresa Se si accertano successivamente ulteriori somme dovute dall’azienda, è sempre possibile revocare la regolarità e procedere al loro recupero

  26. EDILIZIA PRIVATA Se, per lavori privati in edilizia, ci si avvale di una ditta che non ha regolarità contributiva viene sospesa l’efficacia del permesso di costruire e/o della DIA relativi ai lavori in oggetto.

  27. REQUISITI DI REGOLARITA’ INAIL risulta titolare di codice cliente con PAT attive- Nel solo caso di saldo finale il codice cliente può risultare cessato Una azienda è regolareai fini INAIL se: ha dichiarato regolarmente le retribuzioni imponibili in misura congrua rispetto ai lavori svolti e alle dimensioni aziendali ha versato quanto dovuto per premi e accessori Irregolarità non grave ex D.M. 24/10/07 (verifica di autocertificazione/dichiarazione sostitutiva)

  28. REQUISITI DI REGOLARITA’ INAIL il rischio assicuratocorrisponde a quello proprio dell’appalto Una azienda è regolareai fini INAIL se: è stata accolta la richiesta di rateazione o è stato rilasciato parere favorevole ci sono sospensioni dei pagamenti previste da disposizioni legislative o da norme speciali

  29. REQUISITI DI REGOLARITA’ INAIL sono state effettuate compensazioni con crediticerti Una azienda è regolareai fini INAIL se: vi sono crediti iscritti a ruolo con sospensione della relativa cartella a seguito di ricorso giudiziario

  30. REQUISITI DI REGOLARITA’ INAIL contenzioso amministrativo il ricorso sia adeguatamente motivato e non sia presentato a scopi manifestamente dilatori o pretestuosi Per quanto riguarda i crediti non ancora iscritti a ruolo, l’impresa può ritenersi regolare se: contenzioso giudiziario non vi sia unprovvedimento esecutivo del giudice per l’iscrizione a ruolo

  31. NORMATIVA DI RIFERIMENTO • Legge n° 266/2002 “..disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso…” • D. Lgs.n° 276/2003 “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro..” • Legge n° 109/1994 • D.Lgs. n° 358/1992 e n° 157/1995 • T.U. in materia di documentazione amministrativa (D.P.R. n° 445/2000 • D.P.R. n° 34 /2000 • D.Lgs. n° 251/2004

  32. Normativa di riferimento • L. 248/06 • L. 296/06 • D. Lgs 163/06 • D. Lgs 123/07 • L. 113/07 • D.M. 24/10/07 • D.Lgs. 81/2008 • L.2/2009 • DPR 207/2010 • Determinazioni 1 e 7/2010 • Circolare Ministeriale 5-34-35/2008 • Circolare Inail 38-52/2005 -7 e 79/2008 – 22/2011

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