1 / 17

Funzioni e responsabilità dei coordinatori della sicurezza 3 dicembre 2008 Alberto Mischi

Funzioni e responsabilità dei coordinatori della sicurezza 3 dicembre 2008 Alberto Mischi. Progettista. Direttore dei lavori. Committente o responsabile dei lavori. CSP. CSE. Contratto di appalto. Appaltatore. Fornitori. Lavoratori autonomi. Subappaltatori.

Download Presentation

Funzioni e responsabilità dei coordinatori della sicurezza 3 dicembre 2008 Alberto Mischi

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Funzioni e responsabilità dei coordinatori della sicurezza 3 dicembre 2008 Alberto Mischi

  2. Progettista Direttore dei lavori Committente o responsabile dei lavori CSP CSE Contratto di appalto Appaltatore Fornitori Lavoratori autonomi Subappaltatori

  3. Designazione del CSP • Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l’impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, • contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione (CSP). • (art.90/3 D. Lgs. 81/2008) • Sanzione:arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2.500 a € 10.000 • (art.157/1/A D. Lgs. 81/2008)

  4. Designazione del CSP • In caso di lavori privati, la disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori non soggetti a permesso di costruire. • Si applica in ogni caso quanto disposto dall’articolo 92 comma 2. • (art.90/11 D. Lgs. 81/2008)

  5. CSP • Durante la progettazione dell’opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione • redige il PSC i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell’allegato XV • predispone un fascicolo i cui contenuti sono definiti all'allegato XVI, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento UE 26/5/1993. Il fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del D.P.R. 6/6/2001, n. 380 • (art.91/1 D. Lgs. 81/2008) • Sanzione: arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 3.000,00 a € 12.000,00 • (art.158/1 D. Lgs. 81/2008)

  6. Designazione del CSE • Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l’impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, • designa il coordinatore per l’esecuzione dei lavori (CSE) in possesso dei requisiti di cui all’articolo 98 • (art. 90/4 D. Lgs. 81/2008) • Sanzione:arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2.500 a € 10.000 • (art. 157/1/A D. Lgs. 81/2008)

  7. Designazione del CSE • Appalti di lavori pubblici • Le funzioni del CSE previsti dalla vigente normativa sulla sicurezza nei cantieri sono svolte dal direttore lavori. • Nell’eventualità che il direttore dei lavori sia sprovvisto dei requisiti previsti dalla normativa stessa, le stazioni appaltanti devono prevedere la presenza di almeno un direttore operativo avente i requisiti necessari per l’esercizio delle relative funzioni. • (art.127/1 D.P.R. 554/1999)

  8. Designazione del CSE • Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l’impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, • designa il CSE anche nel caso in cui, dopo l’affidamento dei lavori a un’unica impresa, l’esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese. • (art.90/5 D. Lgs. 81/2008) • Sanzione: arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2.500 a € 10.000 • (art.157/1/A D. Lgs. 81/2008)

  9. CSE • Durante la realizzazione dei lavori, il coordinatore per la esecuzione • verifica, con opportune azioni di coordinamento e di controllo, l’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel PSC e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro • (art.92/1/a D. Lgs. 81/2008) • Sanzione: arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 3.000 a € 12.000 • (art.158/2/a D. Lgs. 81/2008) • Oblazioneex art.21 D.Lgs.758/1994 o ex art.162-bis C.P.

  10. CSE • Durante la realizzazione dei lavori, il coordinatore per la esecuzione • verifica l’idoneità del POS assicurandone la coerenza con il PSC • adegua il PSC e il fascicolo, in relazione all’evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute • valuta le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere • verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi POS • (art.92/1/b D. Lgs. 81/2008) • Sanzione: arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 3.000 a € 12.000 • (art.158/2/a D. Lgs. 81/2008)

  11. CSE • Durante la realizzazione dei lavori, il coordinatore per la esecuzione • organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione e il coordinamento delle attività nonchè la loro reciproca informazione • (art.92/1/c D. Lgs. 81/2008) • Sanzione: arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 3.000 a € 12.000 • (art. 158/2/a D. Lgs. 81/2008)

  12. CSE • Durante la realizzazione dei lavori, il coordinatore per la esecuzione • verifica l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere • (art.92/1/d D. Lgs. 81/2008) • Sanzione: arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 1.250 a € 5.000 • (art.158/2/b D. Lgs. 81/2008) • Oblazioneex art.21 D.Lgs.758/1994 o ex art.162-bis C.P.

  13. CSE • Durante la realizzazione dei lavori, il coordinatore per la esecuzione • segnala al committente e al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli artt. 94, 95 e 96 e alle prescrizioni del PSC e propone la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il RL non adotti alcun provvedimento, senza fornire idonea motivazione, il CSE dà comunicazione dell’inadempienza all’AUSL e alla DPL territorialmente competenti. • (art.92/1/e D. Lgs. 81/2008) • Sanzione: arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 3.000 a € 12.000 • (art.158/2/a D. Lgs. 81/2008)

  14. CSE • Il coordinatore per la esecuzione • sospende in caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate • (art.92/1/f D. Lgs. 81/2008) • Sanzione: arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 3.000 a € 12.000 • (art.158/2/a D. Lgs. 81/2008)

  15. CSE • Il coordinatore per la esecuzione • nei casi i cui, dopo l’affidamento dei lavori ad un’unica impresa, l’esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più impresa, oltre a svolgere i compiti di cui al comma 1, redige il PSC e predispone il fascicolo di cui all’articolo 91, comma 1, lettere a) e b) (art.92/2 D. Lgs. 81/2008) • Sanzione: arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 3.000 a € 8.000 • (art.158/2/a D. Lgs. 81/2008)

  16. CSE • Il direttore dei lavori liquida l'importo relativo ai costi della sicurezza previsti in base allo stato di avanzamento lavori, previa approvazione da parte del coordinatore per l'esecuzione dei lavori quando previsto. (Allegato XV/4.1.6 D. Lgs. 81/2008)

  17. Avv. Alberto Mischi Studio legale associato Corinaldesi - Mischi Via Cesare Battisti n.2 40123 Bologna Tel. 051-264474 Fax 051-264564 alberto.mischi@corinaldesimischi.it

More Related