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DISABILITÀ, DIRITTI UMANI E AZIONI POSITIVE

DISABILITÀ, DIRITTI UMANI E AZIONI POSITIVE. ELENA PARIOTTI Università di Padova Facoltà di Scienze Politiche Dipartimento di diritto comparato. Obiettivi. Ricostruire il quadro concettuale sotteso al processo di affermazione dei diritti delle persone con disabilità

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DISABILITÀ, DIRITTI UMANI E AZIONI POSITIVE

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Presentation Transcript


  1. DISABILITÀ, DIRITTI UMANI E AZIONI POSITIVE ELENA PARIOTTI Università di Padova Facoltà di Scienze Politiche Dipartimento di diritto comparato

  2. Obiettivi • Ricostruire il quadro concettuale sotteso al processo di affermazione dei diritti delle persone con disabilità • Discutere criticamente tale quadro • Individuare le linee di evoluzione e gli obiettivi ancora disattesi

  3. I bisogni delle persone con disabilità sono oggi riconosciuti ed espressi mediante il linguaggio e lo strumento dei diritti umani • Ovvero mediante diritti soggettivi dalla portata universale, che spettano alla persona in quanto tale e sulla base di norme internazionali

  4. Diritti umani (in senso giuridico) forti pretese morali connesse al rispetto della dignità umana, a interessi o a bisogni essenziali dell’essere umano e sostenuti da norme giuridiche

  5. I diritti delle persone con disabilità sono espressi oggi, se consideriamo il quadro italiano, da norme interne statali e regionali, comunitarie ed internazionali Ciò significa che si tratta sia di diritti fondamentali (protetti in base alla Costituzione e a norme attuative interne) che di diritti umani (previsti da fonti internazionali e poi recepiti nelle fonti interne)

  6. L’affermazione dei diritti delle persone con disabilità costituisce uno dei principali esempi del processo di specificazione dei diritti umani: I diritti umani, che spettano all’essere umano in quanto tale, vengono individuati in relazione a specifiche e concretecondizioni, in forza del principio di pari dignità di tutti gli esseri umani

  7. Sul piano interno il percorso di specificazione della tutela delle persone con disabilità è delineato dalla Costituzione (artt. 2, 3, 38, 3° e 4° comma) e da leggi miranti a contrastare la discriminazione (nelle sue varie forme, tra cui anche la discriminazione diretta o indiretta nei confronti del disabile).

  8. D.legl. 216/2003 Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro • L. 67/2006 Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazione • DM 21 giugno 2007 Associazioni ed enti legittimati ad agire per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazione • L. 12 marzo 1999, n. 68 Norme per il diritto al lavoro dei disabili • collocamento mirato • assunzioni obbligatorie, quote • programmi regionali per l’occupazione dei disabili

  9. Ci sono ambiti in cui la tutela risulta bene avviata ed opportunamente ispirata alla logica delle pari opportunità, come nell’ambito lavoristico • La condizione e la tutela della persona disabile richiedono invece di essere meglio e più precisamente configurate in altri ambiti, come quello biomedico.

  10. Nell’ambito del diritto comunitario, norme e principi rilevanti per la tutela delle persone con disabilità si trovano • nel Trattato di Amsterdam (artt. 6, 13, 95, 117-120) • La Carta di Nizza contiene un riferimento esplicito ai diritti delle persone con disabilità (art. 26: “L'Unione riconosce e rispetta il diritto dei disabili di beneficiare di misure intese a garantirne l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità”. • In norme derivate, come la Direttiva 2007/78/CE (in materia di occupazione)

  11. I problemi da affrontare riguardano: • l’individuazione delle sfere in cui possano manifestarsi forme di discriminazione • la garanzia e l’attuazione dei diritti previsti

  12. Cosa significa porre il tema dei bisogni delle persone con disabilità attraverso il linguaggio dei DIRITTI UMANI?

  13. poter dare ad una pretesa la forma di un diritto sembra fornire ad essa un carattere oggettivo incontrovertibile esigibile

  14. Significa sottrarre tale pretesa all’arbitrio politico, culturale, sociale, alla dimensione della “carità” e rivendicarla come esigenza connessa alla dignità intrinseca dell’essere umano

  15. L’adozione del linguaggio dei diritti esprime il passaggio (almeno tendenziale) da • un modello paternalistico • ad un modello gradualmente orientato a garantire l’empowerment della persona con disabilità e la partecipazione di questa alla vita sociale, economica e politica.

  16. Il concetto di diritti è attraente per la sua capacità di dare forza alle esigenze in esso espresse, di rendere le pretese rivendicabili • Il riferimento ai diritti è importante non solo in vista della soddisfazione dei bisogni e delle aspettative espresse, ma innanzitutto per la loro stessa formulazione

  17. Fonti internazionali rilevanti per la tutela delle persone con disabilità • Dichiarazione dei diritti del fanciullo (1989), art. 23: tutela dei bambini mentalmente e fisicamente disabili, obbligo di fornire loro cure speciali, al fine di garantire la massima integrazione sociale possibile e lo sviluppo individuale

  18. Atti non giuridicamente vincolanti: 1971 Dichiarazione sui diritti delle persone con ritardo mentale 1975 Dichiarazione sui diritti delle persone con disabilità 1982 Programma mondiale ONU di azione per le persone con disabilità 1991Principi per la protezione delle persone con malattie mentali e per il miglioramento della salute mentale 1996 Standard rules on the equalization of opportunities for persons with disabilities

  19. Nel tempo la stessa interpretazione delle fonti generali sui diritti umani è influenzata dalla sensibilizzazione verso le istanze delle persone con disabilità alla vita economica e sociale • Applicazione dell’art. 25 ICCPR e art. 3 ICESCR (diritto all’eguaglianza) alle persone con disabilità

  20. 13 dicembre 2006 approvata la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (CRDP). Entrerà in vigore il 3 maggio. • Il processo di ratifica da parte del governo italiano non si è completato: • 28/12/2007 approvato il disegno di legge di ratifica della Convenzione (firmata il 20/03/07) • l’Iter, interrotto dalla recente crisi di governo, relativo all’adattamento della legislazione italiana ai principi della Convenzione dovrà essere completato dal nuovo Parlamento

  21. Retroterra concettuale della Convenzione • Chiaro ricorso al linguaggio dei diritti per tutelare le persone con disabilità • Centralità della persona • Nozione di svantaggio sistemico: la discriminazione ha origine nelle strutture sociali, non nella “malattia” • L’eliminazione delle barriere per le persone con disabilità non è articolata in termini di welfare state e di misure di sicurezza sociale (servizi sanitari, programmi di solidarietà) • Richiede invece l’elaborazione di nuovi modelli culturali, capaci di agire sulla percezione sociale della disabilità: la disabilità cessa di essere vista come stato di menomazione e deve essere intesa come una condizione meritevole di rispetto in un’ottica di piena inclusione

  22. Presa di distanza dal modello medico della disabilità (che permane in tutti i precedenti atti internazionali non vincolanti) In base a tale modello la disabilità si configura come una deficienza, una deviazione dalla normalità, collocata nell’individuo

  23. Si accoglie il modello sociale della disabilità: le barriere esperite dalla persona disabile trovano origine nel contesto sociale, configurano una forma di oppressione sociale • È la società, con i propri modelli culturali, che rende inabili determinate persone non garantendo loro pari opportunità di partecipazione • È la violazione dei diritti umani a causare la condizione di disabilità

  24. La soluzione dei problemi incontrati dalle persone disabili non è allora tanto o solo fondata sull’assistenza medica, ma sulla rimozione degli ostacoli che impediscono ad esse la piena partecipazione alla vita sociale

  25. Il modello sociale promuove il riconoscimento della specificità delle persone con disabilità e dello specifico contributo che possono offrire alla società e in ambito lavorativo • La disabilità non è in quanto tale mancanzama una dimensione della diversità umana

  26. Il modello sociale mira a garantire al medesimo tempo l’eguaglianza formale e l’eguaglianza sostanziale • L’eguaglianza formale serve a contrastare la discriminazione, ma non basta per riconoscere e rimuovere le cause della discriminazione • Tali cause possono essere contrastate solo puntando alla realizzazione del principio di eguaglianza sostanziale, attraverso la realizzazione delle pari opportunità

  27. PRINCIPI GENERALI DELLA CONVENZIONE • PRINCIPI FONDANTI L’APPROCCIO ALLA DISABILITA’: • Rispetto per l’intrinseca dignità della persona • Non discriminazione • Garanzia della piena ed effettiva partecipazione alla, ed inclusione nella, società • Rispetto per la differenza delle persone con disabilità come parte della diversità umana • Rispetto delle capacità evolutive dei bambini con disabilità e della loro identità

  28. B) PRINCIPI FONDANTI LA CONCEZIONE GENERALE DEI DIRITTI UMANI ACCLTA NELLA CONVENZIONE: • Principio di universalità, indivisibilità ed interdipendenza dei diritti umani • Riconoscimento delle questioni legate alla disabilità come parte integrante delle strategie per la promozione di uno svilupposostenibile • Necessità di prestare particolare attenzione alla cooperazioneinternazionale per migliorare le condizioni di vita delle persone con disabilità in ogni Paese e particolarmente nei PSV

  29. I DIRITTI RICONOSCIUTI NELLA CONVENZIONE • Diritti legati alla rimozione di ogni forma di discriminazione diretta ed indiretta verso le persone con disabilità • “discriminazione”= ogni distinzione, esclusione o restrizione sulla base della disabilità avente il fine o l’effetto di diminuire o annullare il riconoscimento, il godimento o l’esercizio, su basi paritarie, di tutti i diritti umani(art. 2)

  30. Viene a questo proposito introdotta la nozione di reasonableaccomodation: • la richiesta di modificare e adattare i trattamenti per assicurare alle persone con disabilità il godimento o l’esercizio su basi paritarie dei diritti umani • Richiede che la differenza sia presa in considerazione al fine di evitare la discriminazione indiretta

  31. La nozione di reasonableaccomodation spinge oltre il paradigma delle azioni positive • Le azioni positive sono generali, non tagliate sull’individuo; la nozione di reasonableaccomodation richiede, invece, che si consideri il singolo individuo nelle sue potenzialità e caratteristiche specifiche • In ambito lavorativo tale nozione comporta che la persona sia in dialogo interattivo con il datore di lavoro per cercare il giusto tipo di collocazione richiesto dal caso

  32. Le misure esprimenti la logica delle azioni positive non creano sempre né necessariamente diritti soggettivi (posizioni soggettive rivendicabili in giudizio) • In virtù dell’intimo legame con il principio di non discriminazione, il concetto di reasonable accomodation crea una chiara posizione soggettiva che rende il contenuto della norma esigibile • Questa nuova impostazione permette di far uscire i diritti delle persone con disabilità dalle difficoltà derivanti dalla collocazione di questi nella categoria dei diritti sociali, legati alla dimensione dello stato sociale e della sicurezza sociale

  33. Prospettiva integrata tra • Non discriminazione • Diritto alla vita, libertà da tortura, da trattamenti degradanti, libertà e sicurezza personali, libertà dallo sfruttamento, dalla violenza e dall’abuso, • Tutela dell’autonomia individuale • diritto alla privacy, libertà di espressione e diritto di accesso alle informazioni • Impegno nella rimozione attiva degli ostacoli sociali, economici e culturali alla piena partecipazione • Diritto ad un sistema educativo che favorisca il pieno sviluppo delle potenzialità, il loro senso di auto-stima, diritto alla salute, diritti legati all’ambito lavorativo (diritto al lavoro, diritto a giuste e favorevoli condizioni di lavoro), diritto ad un adeguato standard di vita ed alla sicurezza sociale, diritto alla partecipazione alla vita pubblica

  34. I diritti legati alla sfera della non discriminazione e dell’autonomia, da un lato, e i diritti legati alla sfera delle pari opportunità, dall’altro, non sono accostati ma sono intesi nella loro profonda integrazione reciproca • L’effettiva garanzia della non discriminazione richiede necessariamente l’impegno verso la promozione delle parti opportunità

  35. Chiaro superamento della dicotomia tra diritti negativi e diritti positivi, non solo nell’economia complessiva della fonte, ma nella concettualizzazione stessa di ogni singolo diritto • Fusione tra diritti civili e diritti sociali in una nuova prospettiva, ispirata • all’interdipendenza ed indivisibilità dei diritti • al riconoscimento del valore della diversità • al riconoscimento dell’effetto discriminatorio potenzialmente insito nelle strutture sociali

  36. L’asse portante di questa compenetrazione tra eguaglianza formale ed eguaglianza sostanziale è nell’idea di accessibilità: ai sistemi di trasporto, all’informazione ed alla comunicazione, al lavoro, ai servizi pubblici, alla sfera pubblica

  37. La Convenzione contempla anche la dimensione della discriminazione multipla: la donna con disabilità, il minore con disabilità, la persona indigente con disabilità

  38. Le garanzie previste dalla Convenzione • Meccanismo dei rapporti statali indirizzati al Comitato per i diritti delle persone con disabilità, relativi al periodico stato di attuazione degli obblighi previsti nella Convenzione medesima • Istituzione dell’Inter-Agency Support Group for the Convention, che focalizzerà la sua azione su sei aree principali. • Le politiche di sostegno agli scopi e agli obiettivi della Convenzione • i programmi di cooperazione internazionale • La formazione delle competenze negli Stati membri, nella società civile ed entro le NU • La ricerca e l’accesso alle conoscenze sulla disabilità

  39. Le lacune nell’ottica del quadro normativo • Il d.lgsl. 216/2003, rispetto alla Direttiva 2007/78/CE, trascura ogni riferimento al dialogo sociale (art. 13 Direttiva). La direttiva comunitaria prevede che gli stati incoraggino • “il dialogo tra le parti sociali al fine di promuovere il principio della parità di trattamento, attraverso il monitoraggio delle prassi nei luoghi di lavoro, contratti collettivi, codici di comportamento e ricerche e scambi di informazione sulle buone pratiche

  40. Senza un impegno strutturato su questo piano, l’adempimento agli obblighi normativi rischia di rimanere minimale, burocratico e privo di connessioni con le reali esigenze dei soggetti interessati • Su questo piano possono forse essere utili interventi normativi e di policies promossi a livello sub-nazionale

  41. L’attuazione delle norme dipende dalla capacità delle strutture pubbliche (centrali, regionali e locali) di acquisire le informazioni e le competenze gestionali di cui sono dalle norme investite Servono: • La costruzione di un sistema di rilevazione delle esigenze concrete • un sistema di monitoraggio delle iniziative e delle misure adottate • Il rafforzamento delle sinergie tra differenti agenzie regolative a vari livelli (ILO, OECD, STATI, ONU, REGIONI, ENTI LOCALI)

  42. Le norme impongono obblighi non solo sullo Stato e sul settore pubblico, ma anche sugli attori privati (imprese)

  43. Resta cruciale la questione della definizione della disabilità: da essa dipende l’estensione e l’efficacia delle politiche pubbliche in materia • L’adozione del modello sociale rende però il problema meno decisivo, giacché implica che ci si concentri sull’individuazione delle situazioni inabilitantiprima e più che sui soggetti disabili

  44. Questione concettuale aperta L’adozione del linguaggio dei diritti per esprimere le istanze di non discriminazione e di empowerment delle persone con disabilità è di per sé sufficiente ad allontanare i rischi del paternalismo?

  45. Il linguaggio dei diritti può strutturare gli interventi e favorire l’esigibilità di quanto previsto dalle norme, ma non può essere l’unico punto di riferimento per la messa a punto di un sistema sociale che sia di supporto sistemico alla persona ed ai suoi molteplici contesti di appartenenza • Il linguaggio dei diritti può evidenziare nei soggetti interessati la vulnerabilità rispetto ad azioni discriminatorie, ma il modo in cui il contenuto di tali diritti debba configurarsi e le ragioni di tali diritti non dipendono dai diritti medesimi

  46. Preliminare all’affermazione dei diritti e necessaria per la loro effettività è la teoria della giustizia a cui una società, le sue istituzioni e le sue politiche intendono ispirarsi

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