1 / 13

DISCREZIONALITÀ AMMINISTRATIVA

2. DISCREZIONALITÀ AMMINISTRATIVA. Prof.ssa Margherita Ramajoli. CARATTERE STORICO DELLA DISCREZIONALITÀ. Originariamente era equiparata alla insindacabilità da parte del giudice e quindi ad una scelta non controllabile. Con il trascorrere degli anni

Download Presentation

DISCREZIONALITÀ AMMINISTRATIVA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. 2 DISCREZIONALITÀ AMMINISTRATIVA Prof.ssa Margherita Ramajoli

  2. CARATTERE STORICO DELLA DISCREZIONALITÀ Originariamente era equiparata alla insindacabilità da parte del giudice e quindi ad una scelta non controllabile Con il trascorrere degli anni non coincide più con quella di atto assolutamente libero, ma diviene quella di atto in qualche modo legato • LA DISCREZIONALITÀ

  3. È LA LEGGE A LEGARE LA DISCREZIONALITÀ Il rapporto tra legalità e discrezionalità muta radicalmente la legge non costituisce più solamente il limite esterno all’esercizio del potere, ma anche la fonte di legittimazione del potere stesso L’ATTO DISCREZIONALE È SINDACABILE

  4. DISTINZIONE TRA DISCREZIONALITA’ E INTERPRETAZIONE Anche il prodotto dell’attività di interpretazione può non essere univoco e quindi anche in siffatta ipotesi vi è possibilità di scelta. Tuttavia LA DISCREZIONALITÀ È UN POTERE DI SCELTA che comporta un quid novi rispetto alla situazione preesistente, ponendo lo stesso organo amministrativo la norma per il caso singolo.

  5. DISTINZIONE TRA DISCREZIONALITA’ E AUTONOMIA PRIVATA ANCHE I PRIVATI COMPIONO SCELTE NELLO SVOLGIMENTO DELLA LORO AUTONOMIA Esse sono sottoposte solo a limiti d’ordine negativo Ma ad esse non è imposto alcun fine da perseguire

  6. LA DISTINZIONE TRA ATTIVITA’ DISCREZIONALE E ATTIVITA’ VINCOLATA ATTIVITÀ VINCOLATA DISCREZIONALE è una condizione di libertà, ma non è una LIBERTÀ ILLIMITATA è assoggettata ad una specifica disciplina normativa, tale per cui l’agire risulta integralmente disciplinato E’ una libertà assoggettata ad un vincolo Condizione che è insieme di libertà e di vincolo

  7. DISCREZIONALITÀ E INTERESSE PUBBLICO IL POTERE AMMINISTRATIVO, negli spazi lasciati aperti dalla legge, NON È LIBERO MA VINCOLATO NEL FINE Il fine è l’interesse pubblico fissato dalla legge ciascun interesse pubblico non esiste solitario ma in tanto esiste in quanto vi sianoaltri interessi cui ordinarlo

  8. Necessita’ di stabilire QUALE SIA L’INTERESSE PUBBLICO PRIMARIO Altre volte non è immediato stabilire quale sia l’interesse primario da tutelare In alcune ipotesi il problema è facilmente risolvibile, trattandosi di una questione di interpretazione delle norme attributive del potere in quanto la legge stessa impone di tenere conto di numerosi interessi eterogenei e di vasta dimensione, senza fissare una gerarchia al loro interno

  9. DISTINZIONE TRA INTERESSE PUBBLICO ASTRATTO E INTERESSE PUBBLICO CONCRETO L’INTERESSE PUBBLICO CONCRETO assume un contenuto variabile in relazione alle diverse situazioni di fatto si determina solo progressivamente, attraverso la più completa istruttoria dell’affare, grazie anche all’intervento dei diversi centri di riferimento.

  10. AFFINCHE’ LA DISCREZIONALITA’ NON SI TRADUCA IN UNA SCELTA ARBITRARIA l’amministrazione è tenuta non solo ad una rappresentazione completa ed esatta dei fatti in rapporto ai quali la potestà è esercitata ma anche ad individuare e, successivamente, a ponderare gli interessi meritevoli di tutela in una data circostanza concreta utilizzando in questa operazione tutti i canoni che consentono di ottenere una certa qual oggettività (RAGIONEVOLEZZA, PROPORZIONALITÀ, LOGICITÀ, CONGRUENZA, ECC.)

  11. POTERE DI ACCERTAMENTO TECNICO nel caso di DISCREZIONALITÀ AMMINISTRATIVA c’è un PROCESSO DI GIUDIZIO Tradizionalmente si usa parlare di DISCREZIONALITÀ TECNICA quando l’amministrazione adotta una decisione facendo applicazione di criteri, regole, canoni propri di conoscenze specialistiche diverse dalla scienza giuridica nel caso della cd. discrezionalità tecnica vi è un ben diverso processo di conoscenza

  12. IL PROBLEMA SORGE perché anche la valutazione scientifica non sempre conduce ad un’univoca soluzione, analogamente alla valutazione politica Proprio per il suo carattere di opinabilità, risulta controverso il tipo di sindacato giurisdizionale da applicare nei suoi confronti ATTUALMENTE il sindacato giurisdizionale sugli apprezzamenti tecnici può svolgersi in base alla verifica diretta dell’attendibilità delle operazioni tecniche, sotto il profilo della loro correttezza quanto a criterio tecnico e a procedimento applicativo

  13. IL MERITO AMMINISTRATIVO È l’ambito delle scelte dell’amministrazione rimasto libero la parte del provvedimento non direttamente regolata l’area delle scelte di opportunità la valutazione degli interessi con il suo carattere di politicità

More Related