1 / 98

IL Lavoro nella PA e la Digitalizzazione

Avv. Giampaolo Teodori. IL Lavoro nella PA e la Digitalizzazione. PREMESSA METODOLOGICA Le accezioni di Lavoro nella P.A. ai fini dell’inquadramento sistematico del contributo Il Lavoro inteso come Organizzazione Il Lavoro inteso come svolgimento dell’attività amministrativa

makya
Download Presentation

IL Lavoro nella PA e la Digitalizzazione

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Avv. Giampaolo Teodori IL Lavoro nella PA e la Digitalizzazione

  2. PREMESSA METODOLOGICA Le accezioni di Lavoro nella P.A. ai fini dell’inquadramento sistematico del contributo • Il Lavoro inteso come Organizzazione • Il Lavoro inteso come svolgimento dell’attività amministrativa • Il Lavoro inteso come disciplina dell’instaurazione e della gestione del Rapporto P.A. Dipendenti

  3. Interconnessione tra i concetti quanto agli effetti della “Rivoluzione Digitale” …L’informatica elimina il cartaceo …quindi modifica gli strumenti per attuare le procedure …I quali strumenti modificano a loro volta l’organizzazione del lavoro …Ed anche le procedure interne esterne riguardanti l’instaurazione e lo svolgimento del Rapporto di lavoro

  4. IL LAVORO COME ORGANIZZAZIONE ANALISI DELL’EVOLUZIONE DELLA P.A. DAL ‘90 AD OGGI

  5. UN NUOVO SCENARIO • Il decennio di riforme nella pa hanno cercato di affermare il modello “aziendalistico” di pubblica amministrazione rispetto a quello antitetico c.D. “Burocratico” nato con lo stato liberale.

  6. NUOVA MISSION Nel rispetto dell’ordinamento giuridico, la nuova missione e’ quella di migliorare la qualita’ dei servizi erogati in sostituzione di un legalismo fine a se stesso.

  7. NUOVA MISSION L’art. 97 costituzione afferma i principi di “imparzialita’ ” e di “buon andamento” attuati dalle recenti riforme della pa traducendo tali principi nei moderni concetti di trasparenza e di qualita’ dei servizi, qualita’ da misurarsi in termini di efficacia e di efficienza.

  8. LE RIFORME DEGLI ANNI 90’ (I provvedimenti) • Legge 142/90 sostituita dal nuovo Testo Unico (D.Lgs. 267/2000) • Le legge sul procedimento amministrativo l. 241/90; • L’ordinamento pubblico impiego (L. 421/92, D.lgs 165/2001; • La legge sugli appalti di lavori pubblici (L. 109/94); • Il nuovo testo unico della documentazione amministrativa (DPR 445/2000); • Il nuovo titolo V Cost. e la legge n. 131 di attuazione.

  9. LE RIFORME DEGLI ANNI 90’ (I nuovi principi) • Distinzione tra politica e gestione; • Ampio decentramento di funzioni dal centro alla periferia (sussidiarietà verticale); • Privatizzazione dei servizi (sussidiarietà orizzontale); • Semplificazione normativa (testi unici); • Semplificazione amministrativa (autocertificazione etc.); • Partecipazione del cittadino (principio del giusto procedimento);

  10. LE RIFORME DEGLI ANNI 90’ (I nuovi principi) 9. Miglioramento delle relazioni con il cittadino (Carta dei servizi, URP,sportelli unici ec) 10 pubblicità degli atti nel rispetto del diritto alla riservatezza (privacy) 11 ampia flessibilità nella gestione delle risorse umane; 12 incentivazione nel merito (progressioni di carriera); 13 Innovazione tecnologica e messa in rete della PA

  11. LE RIFORME HANNO CERCATO DI ATTUARE I PRINCIPI COSTITUZIONALI CERCANDO DI CONCILIARE LA CULTURA DEL RISULTATO CON QUELLA DELLA LEGALITÀ Riforma della PA Principi costituzionali (art. 97) Qualità dei servizi (“buon andamento”) ………………………… CULTURA DEL RISULTATO Trasparenza (“imparzialità”) ……………………………. CULTURA DELLA LEGALITA’

  12. QUALITA’DEI SERVIZIpubblico/privato La maggiore attenzione verso la qualità dei servizi da erogare ai cittadini pone l’attenzione verso il raggiungimento dei seguenti risultati: • Soddisfazione dei bisogni e delle attese dei cittadini; • Aumento di produttività ed efficienza; • Recupero di risorse da reinvestire in servizi; • Riduzione degli sprechi e dei costi della burocrazia; • Valorizzazione del personale.

  13. QUALITA’DEI SERVIZIQualità totale • I principi della qualità totale (total quality management) sono: • Perseguire la soddisfazione del cittadino/utente; • Necessità di un miglioramento continuo; • Priorità al processo produttivo; • Coinvolgimento del personale dipendente; • Ruolo del manager

  14. QUALITA’DEI SERVIZInuovo stile direzionale • Nuovo Know how per una proficua direzione del settore; • Nuovo modello organizzativo proteso ai risultati.

  15. ORGANIZZAZIONE BUROCRATICA PER PROCEDURE Accesso per concorso pubblico; Promozioni per anzianità; Responsabilità in base al grado; Risultati grazie al rapporto gerarchico; Sostanziale inamovibilità ORGANIZZAZIONE MAGGIORMENTE PROTESA AI RISULTATI: Accesso per concorso o, nei casi previsti, per nomina fiduciaria (artt. 108 e 110 TUEL); Promozioni per merito; Responsabilità in base al ruolo; Risultati grazie alla capacità direzionale; Ruoli modificabili, nel rispetto dei diritti economici acquisiti. QUALITA’ DEI SERVIZINUOVO STILE DIREZIONALE

  16. Modelli organizzativi Modello burocratico • Prevalente lavoro operativo di routine; • La presenza di processi di lavoro fortemente standardizzati con divisione delle mansioni molto spinta; • Mantenimento di una forte centralizzazione attraverso il peso dato alle relazioni di tipo gerarchico; • Il ruolo fondamentale della tecnostruttura che standardizza il lavoro e consente alla linea manageriale di focalizzarsi sulla supervisione dell’attività e sulla soluzione dei problemi emergenti in chiave di “eccezione”, rispetto alla normale routine. Infatti con il suo intervento l’organizzazione dispone di norme e regole che consentono il controllo del processo operativo e dei comportamenti attraverso la standardizzazione dei compiti, delle procedure e l’analisi e ottimizzazione di tempi e metodi di lavoro.

  17. Modelli organizzativi Modello burocratico La burocrazia riesce a gestire livelli elevati di complessità ma si trova disarmata quando incontra condizioni di incertezza e dinamismo. Emerge in questi casi una crisi di rigidità caratterizzata da difficoltà di adattamento strategico, di coordinamento interno e dalle conseguenze della demotivazione del personale del nucleo operativo. Emergono i circoli viziosi della burocrazia che stabilizzano il funzionamento su livelli bassi di efficacia e di rispondenza alle attese dei soggetti dei quali l’organizzazione dovrebbe servire bisogni e interessi.

  18. Modelli organizzativi Modello decentrato per risultato L’ente viene suddiviso in centri di responsabilità che rispondono al vertice strategico del conseguimento dei risultati riguardanti definiti insiemi di attività; • introduzione di un doppio livello di direzione generale o almeno di coordinamento complessivo che riguardano l’intero ente e le singole unità divisionali • presenza di divisioni che agiscono negli ambiti operativi affidati con livelli di autonomia sufficientemente ampi • Possibilità di sviluppare strategie articolate, con distinzione tra il livello divisionale e quello dell’ente nel suo complesso • L’istituzione di una struttura amministrativa centrale che offre supporto al vertice strategico nel coordinare alcuni aspetti del funzionamento • Sviluppo di sofisticate modalità di controllo sui risultati, soprattutto attraverso il budget.

  19. Modelli organizzativi Modello decentrato per risultato È esposta al rischio di diluire le proprie competenze distintive, o di defocalizzarsi dal proprio ruolo istituzionale Crisi di dispersione di risorse ed energie e di mancata integrazione tra i diversi centri di attività

  20. Modelli organizzativi Modello innovativo per risultato • Assetto strutturale flessibile, organico, imperniato su piccoli gruppi di specialisti ed esperti che costituiscono il cuore dell’ente • Una sistematica collaborazione tra dirigenti, tecnici e specialisti, consulenti interni ed esterni, organizzata con modalità poco formalizzate e orientata a generare contesti nei quali le diverse specializzazioni integrano il loro lavoro per produrre innovazioni e realizzare scopi comuni (tecnostruttura assume la logica di servizi di supporto) • Un orientamento delle unità di staff ad agire come unità di servizio interno • Livelli forti di coinvolgimento degli operatori di tuti i livelli, partecipazione e motivazione.

  21. …La realtà dei fatti è costituita ancora di burocrazia e di scarsa cooperazione intersettoriale All’interno le criticità degli SU e degli URP All’esterno La scarsa diffusione delle Unioni, Consorzi tra Autonomie per gestione servizi in comune

  22. QUALITA’DEI SERVIZIil PEG • Concentrazione delle risorse in pochi obiettivi prioritari, attraverso la specificazione dei programmi e dei progetti; • Controllo dei costi per singole attività del processo di erogazione del servizio; • Controllo di gestione che analizzi l’economicità della gestione: ogni servizio può essere migliorato aumentando il grado di accoglimento della domanda e quindi i ricavi (efficacia) e/o riducendo i costi (efficienza).

  23. QUALITA’DEI SERVIZIla carta dei servizi e le innovazioni e semplificazioni • URP • CARTA DEI SERVIZI con la quale l’ente si impegna a garantire ed offrire prestazioni, predisponendo forme di tutela degli utenti • Firma e posta elettronica • Sportelli unici per le imprese • Autocertificazioni • Unioni di comuni.

  24. QUALITA’DEI SERVIZIFormazione e valorizzazione delle risorse umane • Responsabilizzazione della struttura; • Massima flessibilità • Formazione continua e piena • Utilizzazione dei meccanismi incentivanti.

  25. Gli effetti della Digitalizzazione nell’Organizzazione della PA “Una Pubblica Amministrazione orientata all'utente, cittadino ed impresa, fornitrice di moderni servizi, creatrice di valore <<pubblico>>, con cui sia facile operare.” (dal sito http://www.innovazione.gov.it). Elementi fondamentali: 1- Erogazione servizi 2- Riconoscimento digitale 3- Canali di accesso 4- Enti eroganti 5- Interoperabilità e cooperazione 6- Infrastruttura di comunicazione

  26. I Principi dell’E- Government sanciti dall’Italia e dall’Unione Europea • il servizio universale va garantito ai cittadini e alle aziende; ne deriva la necessità di connettività di buon livello anche per le aree geografiche periferiche e marginali; • la privatezza personale va tutelata e protetta; ne consegue un equilibrio ragionevole tra salvaguardia e mancanza di protezione dei dati personali; • i cittadini vanno tutelati dal pericolo di divario digitale; ne risulta la necessità di formazione diffusa, idonea ai livelli di competenza e di abilità delle persone.

  27. La promozione di progetti di e-government volti allo sviluppo di servizi infrastrutturali e servizi finali all’utenza 1- La definizione di un comune quadro tecnico e metodologico di riferimento 2- La creazione della rete dei Centri Regionali di Competenza (CRC) 3 La prima fase dell’E-Gov Tre linee di azione

  28. La diffusione territoriale dei servizi per cittadini ed imprese (riuso) L’inclusione dei comuni piccoli nell’attuazione dell’ e-government L’avviamento di progetti per lo sviluppo della cittadinanza digitale (e-democracy) La promozione dell’utilizzo dei nuovi servizi presso cittadini e imprese 1- 2- 3- 4- 5- Lo sviluppo dei servizi infrastrutturali locali La seconda fase dell’E-Gov Cinque linee di azione

  29. Le necessità ed i Caratteri dell’Organizzazione del Lavoro nella PA Digitale • Le capacità informatiche del Dipendente: la Formazione • La condivisione interna delle procedure e degli atti • L’interfaccia digitale con il Cittadino Utente con il passaggio da una informatica di mera conoscenza a una di gestione procedurale • L’interfaccia e la condivisione dei dati e dei Sistemi con le altre Amm.ni La Fine del rapporto istituzionale gerarchico Centro-Periferia: l’informatica come garante dell’attuazione del Principio di sussidiarietà

  30. La trasformazione dell’Amministrazione da A. delle procedure e A. dell’impulso …Ove l’attività amministrativa abbia una funzione estrinsecatesi in atti tipici di natura astratta non coinvolgenti nelle fasi intermedie e nelle risultanze finali il passaggio esecutivo attraverso l’Organo amministrativo persona fisica, il lavoro umano, attualmente impegnato negli iter gestionali delle procedure, conoscerà un progressivo declino

  31. Il realizzarsi di nuove Figure Professionali nella PA “minore necessità di Risorse Umane, fatta eccezione per i cosiddetti “gestori” dei sistemi, coloro i quali con profili tecnici di elevata specializzazione sappiano impostare e manutenere i “sistemi” con i quali l’attività amministrativa si svolge.” Il Dirigente Digitalecon funzioni di impulso e direzione delle attività, il quale individua ad esempio in una procedura comparativa per l’affidamento di servizi, i criteri di valutazione dei requisiti di una Ditta oppure gli algoritmi di valutazione delle offerte delle medesime in riferimento a capacità tecniche ed economiche. Il Funzionario Digitaleil quale cura la gestione esecutiva amministrativa del sistema, rende informazioni On Line sui procedimenti in esecuzione, dà svolgimento informatico ai parametri di funzionamento dei sistemi impostati dal Funzionario. I Tecnici dei Sistemi Informatici Senior curano la strutturazione dei sistemi informatici adeguandoli ai caratteri del procedimento amministrativo ed alla tipologia dello stesso (es. se interno o esterno se ad istanza di parte o con inizio d’ufficio) Junior Curano la manutenzione dei sistemi in ordine a procedure informatiche esecutive (es. attivazione disattivazione procedure informatiche in base a termini perentori)

  32. La naturale adattabilità del modello organizzativo per risultato all’E. Gov. La necessità di uno sviluppo strutturato dell’informatizzazione della P.A. La centralità dei concetti di interscambio e condivisione Il Sistema Pubblico di Connettività (SPC) come “autostrada” dei dati e delle informazioni

  33. IL LAVORO INTESO COME SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA

  34. LE NORMATIVE RIGUARDANTI L’ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA DIGITALE Il Decreto Legislativo del 7 marzo 2005, n.82 Codice dell'amministrazione digitale È una specie di Costituzione sulla quale si fonda l’attività amministrativa digitale diritti e doveri della PA verso il Cittadino e viceversa principi operativi e tecnici con cui tali diritti e doveri si devono concretizzare

  35. C.A.D. - La Struttura CAPO I: PRINCIPI GENERALI SEZIONE I: (Definizioni, finalità e ambito di applicazione) Art. 1 (Definizioni) Art. 2 (Finalità e ambito di applicazione) SEZIONE II: (Diritti dei cittadini e delle imprese) Articolo 3 -Diritto all’uso delle tecnologie Articolo 4 -Partecipazione al procedimento amministrativo informatico Articolo 5 -Effettuazione dei pagamenti con modalità Articolo 6 -Utilizzo della posta elettronica certificata Articolo 7 -Qualità dei servizi resi e soddisfazione dell’utenza Articolo 8 -Alfabetizzazione informatica dei cittadini Articolo 9 -Partecipazione democratica elettronica Articolo 10 -Sportelli per le attività produttive Articolo 11 -Registro informatico degli adempimenti amministrativi per le imprese SEZIONE III: (Organizzazione delle pubbliche amministrazioni – Rapporti fra Stato, Regioni e autonomie locali) Articolo 12 -Norme generali per l’uso delle tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni nell’azione amministrativa Articolo 13 -Formazione informatica dei dipendenti pubblici Articolo 14 -Rapporti tra Stato, Regioni e autonomie locali Articolo 15 -Digitalizzazione e riorganizzazione Articolo 16 -Competenze del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di innovazione tecnologica Articolo 17 -Strutture per l’organizzazione, l’innovazione e le tecnologie Articolo 18 -Conferenza permanente per l’innovazione tecnologica Articolo 19 -Banca dati per la legislazione in materia di pubblico impiego

  36. CAPO II: DOCUMENTO INFORMATICO E FIRME ELETTRONICHE; PAGAMENTI, LIBRI E SCRITTURE SEZIONE I: (Documento informatico) Articolo 20 -Documento informatico Articolo 21 -Valore probatorio del documento informatico sottoscritto Articolo 22 -Documenti informatici delle pubbliche amministrazioni Articolo 23 -Copie di atti e documenti informatici SEZIONE II: (Firme elettroniche e certificatori) Articolo 24 -Firma digitale Articolo 25 -Firma autenticata Articolo 26 -Certificatori Articolo 27 -Certificatori qualificati Articolo 28 -Certificati qualificati Articolo 29 -Accreditamento Articolo 30 -Responsabilità del certificatore Articolo 31 -Vigilanza sull’attività di certificazione Articolo 32 -Obblighi del titolare e del certificatore Articolo 33 -Uso di pseudomini Articolo 34 -Norme particolari per le pubbliche amministrazioni e per altri soggetti qualificati Articolo 35 -Dispositivi sicuri e procedure per la generazione della firma Articolo 36 -Revoca e sospensione dei certificati qualificati Articolo 37 -Cessazione dell’attività SEZIONE III: (Contratti, pagamenti, libri e scritture) Articolo 38 -Pagamenti informatici Articolo 39 -Libri e scritture

  37. CAPO III: -FORMAZIONE GESTIONE E CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI Articolo 40 -Formazione di documenti informatici Articolo 41 -Procedimento e fascicolo informatico Articolo 42 -Sviluppo dei sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni Articolo 43 -Riproduzione e conservazione dei documenti Articolo 44 -Requisiti per la conservazione dei documenti informatici CAPO IV -TRASMISSIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI Articolo 45 -Valore giuridico della trasmissione Articolo 46 -Dati particolari contenuti nei documenti trasmessi Articolo 47 -Trasmissione dei documenti attraverso la posta elettronica nelle pubbliche amministrazioni Articolo 48 -Posta elettronica certificata Articolo 49 -Segretezza della corrispondenza trasmessa per via telematica CAPO V -DATI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E SERVIZI IN RETE SEZIONE I (Dati delle pubbliche amministrazioni) Articolo 50 -Disponibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni Articolo 51 -Sicurezza dei dati Articolo 52 -Accesso telematico ai dati e documenti delle pubbliche amministrazioni Articolo 53 -Caratteristiche dei siti Articolo 54 -Contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni Articolo 55 -Consultazione delle iniziative normative del Governo Articolo 56 -Dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi al giudice amministrativo e contabile Articolo 57 -Moduli e formulari

  38. SEZIONE II (Fruibilità dei dati) Articolo 58 -Modalità della fruibilità del dato Articolo 59 -Dati territoriali Articolo 60 -Base di dati di interesse nazionale Articolo 61 -Delocalizzazione dei registri informatici Articolo 62 -Indice nazionale delle anagrafi SEZIONE III (Servizi in rete) Articolo 63 -Organizzazione e finalità dei servizi in rete Articolo 64 -Modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni Articolo 65 -Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica SEZIONE IV (Carte elettroniche) Articolo 66 -Carta d’identità elettronica e carta nazionale dei servizi CAPO VI -SVILUPPO, ACQUISIZIONE E RIUSO DI SISTEMI INFORMATICI NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI Articolo 67 -Modalità di sviluppo ed acquisizione Articolo 68 -Analisi comparativa delle soluzioni Articolo 69 -Riuso dei programmi informatici Articolo 70 -Banca dati dei programmi informatici riutilizzabili CAPO VII -REGOLE TECNICHE Articolo 71 -Regole tecniche CAPO VIII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE, FIINALI E ABROGAZIONI Articolo 72 -Norme transitorie per la firma digitale Articolo 73 -Aggiornamenti Articolo 74 -Oneri finanziari Articolo 75 -Abrogazioni Articolo 76 -Entrata in vigore del codice

  39. I nuovi diritti • Diritto all’uso delle tecnologie • Diritto all'accesso e all'invio di documenti digitali • Diritto ad effettuare qualsiasi pagamento in forma digitale • Diritto a ricevere qualsiasi comunicazione pubblica per e-mail • Diritto alla qualità del servizio e alla misura della soddisfazione • Diritto alla partecipazione • Diritto a trovare on-line tutti i moduli e i formulari validi e aggiornati

  40. Diritto all’uso delle tecnologie Art.3 I cittadini e le imprese hanno diritto a richiedere ed ottenere l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nei rapporti con le pubbliche amministrazioni centrali e con i gestori di pubblici servizi statali nei limiti di quanto previsto nel presente decreto. Deve essere sempre e dovunque disponibile un canale digitale sicuro, certificato e con piena validità giuridica che permetta al cittadino o all’impresa di dialogare con la PA dal proprio computer

  41. Diritto all’accesso e all’invio di documenti digitali Art.4 La partecipazione al procedimento amministrativo e il diritto di accesso ai documenti amministrativi sono esercitabili mediante l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione secondo quanto disposto dagli articoli 59 e 60 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2004, n. 445. Ogni atto e documento può essere trasmesso alle pubbliche amministrazioni con l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione se formato ed inviato nel rispetto della vigente normativa. Tutte le amministrazioni devono organizzarsi per rendere disponibili agli interessati documenti, atti e procedimenti, in modo sicuro e trasparente, in formato digitale.

  42. Diritto ad effettuare qualsiasi pagamento in forma digitale Art.5 A decorrere dal 1° gennaio 2006 le pubbliche amministrazioni centrali con sede nel territorio italiano consentono l’effettuazione con l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione dei pagamenti ad esse spettanti, a qualsiasi titolo dovuti. I cittadini e le imprese avranno il diritto di effettuare in modo sicuro qualsiasi pagamento verso le pubbliche amministrazioni centrali attraverso le tecnologie informatiche e telematiche. Nessun passaggio materiale di denaro, nessuna fila

  43. Diritto a ricevere qualsiasi comunicazione pubblica per e-mail Art.6 Le pubbliche amministrazioni centrali utilizzano la posta elettronica certificatadi cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68,per ogni scambio di documenti e informazioni con i soggetti interessati che ne fanno richiesta e che hanno preventivamente dichiarato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle pubbliche amministrazioni regionali e locali salvo che non sia diversamente stabilito.

  44. Diritto alla qualità del servizio e alla misura della soddisfazione Art.7 Le pubbliche amministrazioni centrali provvedono alla riorganizzazione ed aggiornamento dei servizi resi; a tal fine sviluppano l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, sulla base di una preventiva analisi delle reali esigenze dei cittadini e delle imprese, anche utilizzando strumenti per la valutazione del grado di soddisfazione degli utenti. Entro il 31 maggio di ciascun anno le pubbliche amministrazioni centrali trasmettono al Ministro per la funzione pubblica e al Ministro per l’innovazione e le tecnologie una relazione sulla qualità dei servizi resi e sulla soddisfazione dell’utenza. I cittadini e le imprese hanno diritto a servizi pubblici di qualità e che rispondano alle loro reali esigenze. Le pubbliche amministrazioni devono organizzare i servizi in modo da controllarne periodicamente la qualità e la soddisfazione dell'utenza.

  45. Diritto alla partecipazione Art.8 Lo Stato favorisce ogni forma di uso delle nuove tecnologie per promuovere una maggiore partecipazione dei cittadini, anche residenti all’estero, al processo democratico e facilitare l’esercizio dei diritti politici e civili sia individuali che collettivi. E - VOTING

  46. Diritto a trovare on-line tutti i moduli e i formulari validi e aggiornati Art.58 Le pubbliche amministrazioni provvedono a definire e a rendere disponibili anche per via telematica l’elenco della documentazione richiesta, i moduli e i formulari validi ad ogni effetto di legge, anche ai fini delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e delle dichiarazioni sostitutive di notorietà. Trascorsi ventiquattro mesi dall’entrata in vigore del presente decreto i documenti rilevanti per il procedimento, i moduli o i formulari che non siano stati pubblicati sul sito e che non siano stati resi noti non possono essere richiesti ed i relativi procedimenti possono essere conclusi anche in assenza dei suddetti documenti. Entro due anni i cittadini e le imprese avranno diritto a trovare in rete tutti i moduli e i formulari e tutti i documenti rilevanti per qualsiasi pratica verso le pubbliche amministrazioni.

  47. Strumenti di attuazione • La posta elettronica certificata • La firma digitale • I documenti informatici • I siti Internet delle PA • Le carte elettroniche • Il protocollo informatico

  48. La posta elettronica certificata “Si tratta di una e-mail che garantisce ora e data di spedizione e di ricezione, provenienza (con una firma elettronica) e integrità del contenuto. D'ora in poi vale quanto una raccomandata con ricevuta di ritorno, costituisce una prova certa, costa molto meno e si può fare da casa.” (dal sito: http://www.padigitale.it). Risponde ai requisiti delineati nell’art.14 del DPR 445/2000 Il 28 gennaio 2005 è stato approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri lo schema di regolamento sulla posta elettronica certificata (PEC).

  49. La firma digitale “È una firma elettronica che garantisce con sicurezza l'identificazione di chi firma e la sua volontà di firmare. Questa firma può sostituire per sempre sigilli, punzoni, timbri e dà validità giuridica a qualsiasi attestazione nei rapporti tra privati, tra privati e pubbliche amministrazioni e tra amministrazioni. Per rendere più sicura la firma elettronica questa deve essere certificata da un ente certificatore che risponda ai requisiti di legge e che si faccia garante dell'affidabilità della firma. Il codice regola tale certificazione in modo da conferire massima sicurezza alla firma elettronica, meglio di quanto ora avviene con la firma autografa.” (dal sito http://www.padigitale.it).

  50. I documenti informatici DOCUMENTO INFORMATICO: la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti • Non sottoscritto • Sottoscritto con firma elettronica • …l'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di autentificazione informatica • …ogni mezzo elettronico di identificazione che si affianca alla firma elettronica forte il cui esempio principale è rappresentato dalla firma digitale propriamente detta, che rimane pienamente efficace.Le principali differenze tra le due firme riguardano principalmente il grado di sicurezza relativo alla possibilità di accertare la provenienza e l'autenticità del documento elettronico collegato • 3.Sottoscritto con firma digitale: è la firma per i doc.ti e i provv.dti della PA • è un particolare tipo di firma elettronica qualificata basata su un sistema di chiavi asimmetriche a coppia, una pubblica e una privata, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici;

More Related