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PRINCIPI GENERALI DELL’ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

PRINCIPI GENERALI DELL’ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA. persegue i fini determinati dalla legge. retta da criteri di. efficacia. economicità. pubblicità. trasparenza.

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PRINCIPI GENERALI DELL’ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

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  1. PRINCIPI GENERALI DELL’ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA • persegue i fini determinati dalla legge • retta da criteri di • efficacia • economicità • pubblicità • trasparenza • retta dai principi dell’ordinamento comunitario (“diritto ad una buona amministrazione” sancito dalla Carta dei diritti dell’Unione Europea) • i principi e i criteri dell’azione amministrativa devono essere curati anche dai privati preposti all’esercizio di attività amministrative (art. 1, comma 1 ter) (art. 1, comma 1)

  2. Le fasi del procedimento amministrativo • avvio (può avvenire attraverso un istanza di parte oppure d’ufficio) • istruttoria (acquisizione di dati ed elementi tecnici relativi all’interesse). È governata dal principio di imparzialità, valorizza la partecipazione al procedimento, assicurando il contributo e il confronto dialettico fra gli interessati in vista della adozione del provvedimento finale • decisoria (la fase in cui si prende la decisione ovvero viene decisa la volontà dell’amministrazione) • integrativa dell’efficacia o controllo preventivo di legittimità (La P.A. provvede al completamento burocratico del provvedimento attraverso operazioni di controllo, visti, comunicazioni, pubblicazioni, notificazioni) (art. 1, comma 2)

  3. ATTI NON AUTORITATIVI - la P.A. agisce in conformità al diritto privato - sono fatte salve le diverse disposizioni di legge (art. 1, comma 1 bis)

  4. DIVIETO PER LA P.A. la P.A. non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell’istruttoria il procedimento amministrativo è il complesso di atti o operazioni tra loro funzionalmente collegati e preordinati all'adozione, da parte dell'Amministrazione, di un atto amministrativo (art. 1, comma 2)

  5. CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO procedimento avviato d’ufficio procedimento avviato a seguito di istanza obbligo di conclusione per la P.A. con l’adozione di un provvedimento espresso (art. 2, comma 1)

  6. TERMINE DEL PROCEDIMENTO NELLE PP.AA. STATALI proposta del Ministro competente, di concerto col Ministro della Funzione Pubblica adozione di regolamenti ex art. 17, comma 1, della legge 400/1988 fissazione dei termini di conclusione dei procedimenti di competenza, se non previsti direttamente dalla legge (art. 2, comma 2, prima parte)

  7. TERMINE DEL PROCEDIMENTO NEGLI ENTI PUBBLICI NAZIONALI ordinamenti degli Enti Pubblici nazionali previsione dei termini di conclusione dei procedimenti di competenza (art. 2, comma 2, seconda parte)

  8. MODULAZIONE DEI TERMINI • il profilo che caratterizza la singola organizzazione amministrativa fa modulare il termine in base alla loro sostenibilità • si tiene conto della natura degli interessi pubblici tutelati • la decorrenza va dall’inizio d’ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte • se il termine non è fissato dalla legge, dal regolamento o dall’ordinamento, è di 90 giorni (art. 2, comma 2, terza parte, e comma 3)

  9. ACQUISIZIONE DI VALUTAZIONI TECNICHE • previsione per legge o regolamento dell’acquisizione di valutazioni tecniche di organi o enti per l’adozione di un provvedimento il termine di conclusione del procedimento è sospeso fino alla loro acquisizione, non oltre i 90 giorni • acquisizione relativa a fatti, stati e qualità non attestati in documenti già in possesso della P.A. o non direttamente acquisibili presso altre PP.AA. sospensione dei termini, per una sola volta • si applicano le disposizioni di cui al 2° comma dell’art. 14 in materia di conferenza di servizi (art. 2, comma 4)

  10. PROPOSIZIONE DEL RICORSO AVVERSO IL SILENZIO (art. 21 bis legge 1034/1971) • devono essere decorsi • i termini di legge • i termini di regolamento • i termini determinati dalla P.A. • 90 giorni, se la P.A. non ha fissato un termine entro il quale il procedimento deve concludersi • sono fatti salvi i casi di silenzio assenso • per la proposizione non occorre la diffida alla P.A. inadempiente • il ricorso può essere proposto dal verificarsi dell’inadempienza, fin tanto che questa perdura, e comunque non oltre un anno dalla scadenza dei termini ed il giudice amministrativo può conoscere della fondatezza dell’istanza • se ne ricorrono i presupposti, può essere riproposta l’istanza di avvio del procedimento (art. 2, comma 5)

  11. MOTIVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO • obbligo di motivazione per tutti i provvedimenti amministrativi • l’obbligo vale anche per i provvedimenti riguardanti: - l’organizzazione amministrativa - i pubblici concorsi - il personale • sono esclusi dall’obbligo gli atti normativi e a contenuto generale • motivazione “per relationem”: va indicato e reso disponibile anche l’atto richiamato • obbligo di indicazione del termine e dell’autorità cui eventualmente ricorrere (art. 3)

  12. USO DELLA TELEMATICA - scopo di conseguire maggiore efficienza per le PP.AA. - incentivazione del suo uso • nei rapporti interni • tra le diverse PP.AA. • tra la singola P.A. e i privati (art. 3 bis)

  13. UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - stabilita con legge o con regolamento per ciascun tipo di procedimento - in mancanza di espressa disposizione normativa, è determinata dalla singola P.A. per ciascun tipo di procedimento di propria competenza - l’unità è responsabile • dell’istruttoria • degli altri adempimenti procedimentali • dell’adozione del provvedimento finale (art. 4)

  14. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO il dirigente dell’unità organizzativa assegna a sé oppure ad altro dipendente addetto all’unità - la responsabilità dell’istruttoria - ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento - eventualmente, anche l’adozione del provvedimento finale (art. 5, comma 1) il dirigente dell’unità organizzativa è considerato responsabile del singolo procedimento fino a che non effettui l’assegnazione ad altro dipendente addetto alla stessa unità organizzativa (art. 5, comma 2)

  15. ELEMENTI DA COMUNICARE • ai soggetti nei cui confronti il provvedimento finale è destinato a produrre effetti • ai soggetti che per legge devono intervenire nel procedimento • a soggetti diversi dai precedenti, individuati o facilmente individuabili, qualora dal provvedimento possa loro derivare pregiudizio - unità organizzativa competente - nominativo del responsabile del procedimento (art. 5, comma 3)

  16. COMPITI DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO • valutazione istruttoria di quanto è rilevante per emanare il provvedimento (condizioni di ammissibilità, requisiti di legittimazione, presupposti) • accertamento d’ufficio dei fatti, compimento di atti istruttori (anche accertamenti tecnici, ispezioni, ordini di esibizione documentale) • proposizione o, nel caso sia l’organo competente, indizione delle conferenze di servizi • comunicazioni, pubblicazioni, modificazioni previste da leggi o regolamenti • adozione del provvedimento finale, se competente • trasmissione degli atti all’organo competente all’adozione del provvedimento finale. Obbligo per quest’ultimo di motivare, nel provvedimento finale, le valutazioni difformi rispetto alle risultanze istruttorie del responsabile (art. 6)

  17. OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO • ai soggetti nei cui confronti il provvedimento finale è destinato a produrre effetti • ai soggetti che per legge devono intervenire nel procedimento • a soggetti diversi dai precedenti, individuati o facilmente individuabili, qualora dal provvedimento possa loro derivare pregiudizio • non devono sussistere esigenze di celerità del procedimento che impediscano la comunicazione (ad esempio procedimenti elettorali o ordinanze sindacali di urgenza) • anche prima della comunicazione di avvio del procedimento, la P.A. può adottare provvedimenti cautelari (casi di ordinanze, misure di salvaguardia) (art. 7)

  18. MODALITÀ E CONTENUTI DELLA COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO la comunicazione deve essere personale e deve indicare - la P.A. competente - l’oggetto del procedimento che è stato promosso - l’ufficio e la persona responsabile del procedimento - la data entro la quale deve concludersi il procedimento - i rimedi esperibili in caso di inerzia dell’amministrazione - la data di presentazione dell’istanza, se l’iniziativa è di parte - l’ufficio ove si possono visionare gli atti devono essere adottate forme di pubblicità idonee, se per numero dei destinatari la comunicazione non è possibile o gravosa l’omessa comunicazione di elementi da indicare può essere eccepita solo dai soggetti nel cui interesse è prevista la loro comunicazione (art. 8)

  19. SOGGETTI FACOLTIZZATI AD INTERVENIRE NEL PROCEDIMENTO - soggetti portatori di interessi pubblici o privati - portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati necessità che derivi loro un potenziale pregiudizio dal provvedimento (art. 9)

  20. DIRITTI DEI PARTECIPANTI AL PROCEDIMENTO ne sono titolari i soggetti nei cui confronti esiste l’obbligo di comunicazione da parte della P.A. e i soggetti facoltizzati ad intervenire • possibilità di prendere visione degli atti del procedimento, salvi i casi di esclusione dall’accesso ex art. 24 • possibilità di presentare memorie scritte e documenti (devono essere obbligatoriamente valutate dalla P.A., se pertinenti al procedimento) (art. 10)

  21. PROCEDIMENTO AD ISTANZA DI PARTE – MOTIVI OSTATIVI AL SUO ACCOGLIMENTO - il responsabile del procedimento (o il dirigente dell’unità organizzativa) comunica all’istante i motivi ostativi - la comunicazione va fatta prima dell’adozione del provvedimento negativo ed interrompe i termini per concludere il procedimento - entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione la parte può presentare per iscritto osservazioni, anche corredate da documenti. Se non accolte, se ne dà ragione nel provvedimento finale - i termini per concludere il procedimento iniziano nuovamente dalla presentazione delle osservazioni o, in assenza, dopo 10 giorni dalla comunicazione inviata dal responsabile - inapplicabilità di queste disposizioni alle procedure concorsuali e ai procedimenti previdenziali e assistenziali (art. 10 bis)

  22. ACCORDI INTEGRATIVI O SOSTITUTIVI DEL PROVVEDIMENTO • accordi con gli interessati, in accoglimento di loro osservazioni e proposte, per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale o per sostituirlo, a fine di pubblico interesse. • eventuale fissazione, da parte del responsabile del procedimento, di calendario di incontri con il destinatario ed eventuali controinteressati • accordo per atto scritto, a pena di nullità, salva diversa previsione legislativa. Applicazione dei principi civilistici su obbligazioni e contratti, se compatibili • recesso unilaterale della P.A. per sopravvenuti motivi di pubblico interesse. Indennizzo al privato per eventuali pregiudizi patiti • prima dell’accordo, per garanzia dell’imparzialità e del buon andamento dell’azione amministrativa, occorre una determinazione dell’organo competente all’adozione del provvedimento • competenza del TAR sulle controversie in materia di accordi (art. 11)

  23. ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI P.A. • sovvenzioni • contributi • sussidi • ausili finanziari • vantaggi economici in generale • ENTI PUBBLICI • ENTI PRIVATI PERSONE FISICHE - predeterminazione - pubblicazione criteri e modalità, la cui osservanza deve risultare dai singoli provvedimenti di intervento (art. 12)

  24. AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE NORME SULLA PARTECIPAZIONE • le disposizioni sulla partecipazione non si applicano alla emanazione di atti della P.A. - NORMATIVI - AMMINISTRATIVI GENERALI - DI PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE • non si applicano altresì ai procedimenti delle seguenti materie - TRIBUTARIA - LEGGE 82/1991 (collaboratori di giustizia) - DLGS 119/1993 (cambiamento delle generalità per i collaboratori di giustizia) (art. 13)

  25. CONFERENZA DI SERVIZI - PRINCIPIO GENERALE opportunità di esaminare contestualmente più interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo la P.A. procedente indice di regola una conferenza di servizi (previo accordo tra le PP.AA. coinvolte, è convocata e svolta avvalendosi degli strumenti informatici) (art. 14, commi 1 e 5 bis)

  26. CONFERENZA DI SERVIZI - OBBLIGATORIETÀ la P.A. procedente (quella che deve emanare l’atto relativo al procedimento di competenza) deve acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi di altre PP.AA. e non li ottiene, entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta da parte della P.A. competente • la P.A. procedente deve indire la conferenza di servizi • se la P.A. interpellata per emanare l’assenso non lo fornisce entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta • se entro lo stesso termine interviene il dissenso di una o più delle PP.AA. interpellate (art. 14, comma 2)

  27. CONFERENZA DI SERVIZI - FACOLTATIVITÀ esame contestuale di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesimi attività o risultati indizione da parte della P.A. che cura l’interesse pubblico prevalente richiesta di indizione possibile per ogni P.A. coinvolta (art. 14, comma 3)

  28. CONFERENZA DI SERVIZI – FACOLTATIVITÀ (segue- ) attività del privato soggetta a atti di consenso di più PP.AA. convocazione della conferenza di servizi ad opera della P.A. competente ad adottare il provvedimento finale, anche su richiesta del privato interessato (art. 14, comma 4)

  29. CONFERENZA DI SERVIZI PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI LAVORI PUBBLICI • convocazione da parte del concedente • convocazione da parte del concessionario, previo consenso del concedente, cui spetta il diritto di voto • sono fatte salve le leggi regionali in materia di valutazione di impatto ambientale (art. 14, comma 5)

  30. CONFERENZA PRELIMINARE - progetti di particolare complessità - progetti di insediamenti produttivi - motivata richiesta dell’interessato documentata da progetto preliminare o, in assenza, da studio di fattibilità verificare le condizioni per ottenere gli atti di consenso alla presentazione dell’istanza o del progetto definitivo - costi a carico del richiedente - la conferenza si pronunzia entro 30 giorni dalla richiesta (art. 14 bis, comma 1)

  31. CONFERENZA PRELIMINARE - segue - conferenza per opere pubbliche e di interesse pubblico: valutazione del progetto preliminare • indica quali sono le condizioni richieste dalla normativa per ottenere, sul progetto definitivo, - intese - pareri - concessioni - autorizzazioni - licenze - nulla osta - assensi • in quella sede si pronunziano le PP.AA. preposte alle seguenti tutele - ambiente - paesaggio/territorio - patrimoniostorico/artistico - salute/pubblica incolumità • in assenza di preclusioni, entro 45 giorni vengono indicati condizioni ed elementi per ottenere, col progetto definitivo, i consensi (art. 14 bis, comma 2)

  32. CONFERENZA PRELIMINARE - RICHIESTA DI V.I.A. • la conferenza si esprime entro 30 giorni dalla conclusione della fase preliminare di definizione dei contenuti dello studio d’impatto ambientale • in assenza di conclusione nei 90 giorni dalla richiesta dell’interessato (progetti di particolare complessità e insediamenti produttivi), obbligo di pronunzia nei 30 giorni successivi • in sede di conferenza, la P.A. competente alla V.I.A. - si esprime sulle condizioni per l’elaborazione del progetto e dello studio di I.A. - esamina le principali alternative (compresa quella “zero”) - verifica l’esistenza di elementi di incompatibilità; se non sussistono, indica le condizioni per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, gli atti di consenso - in caso di dissenso espresso da una P.A. preposta alla tutela ambientale, paesaggistica, ecc., in caso di opera interregionale, rimette la decisione agli organi indicati all’art. 14 quater, comma 3 (art. 14 bis, commi 3 e 3 bis)

  33. CONFERENZA PRELIMINARE – MODIFICHE O INTEGRAZIONI SUCCESSIVE - nei progetti di particolare complessità - nei progetti di insediamenti produttivi - nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico - nel caso in cui sia richiesta la V.I.A. la conferenza si esprime allo stato degli atti a disposizione. Le indicazioni fornite in sede di conferenza sono modificate o integrate, motivatamente, solo in presenza di significativi elementi emersi successivamente nel procedimento, anche a seguito di osservazioni dei privati sul progetto definitivo (art. 14 bis, comma 4)

  34. CONFERENZA PRELIMINARE - segue- casi di conferenza per opere pubbliche e di interesse pubblico il responsabile unico del procedimento - trasmette alle PP.AA. il progetto definitivo, redatto secondo le indicazioni fornite dalla stessa PP.AA. in sede di conferenza preliminare - convoca la conferenza tra il 30° e il 60° giorno successivi alla trasmissione (ex art. 14, 2° comma) - in caso di appalto concorso o concessione di LL.PP., la P.A. aggiudicatrice convoca la conferenza di servizi sulla base del solo progetto preliminare (art. 14 bis, comma 5)

  35. LAVORI DELLA CONFERENZA DI SERVIZI - convocazione della prima riunione entro 15 giorni dall’indizione (30 giorni, in caso di istruttoria particolarmente complessa) - determinazioni per l’organizzazione dei lavori assunte a maggioranza dei presenti - possibilità per le PP.AA. di richiedere un differimento della prima riunione, non superiore ai 10 giorni - nella prima riunione viene fissato il termine per l’adozione della decisione conclusiva ed i lavori della conferenza non possono superare i 90 giorni, salvo che venga richiesta la V.I.A., ai sensi del comma 4. Spirato inutilmente il termine, la P.A. procedente provvede (art. 14 ter, commi da 1 a 3)

  36. LAVORI DELLA CONFERENZA DI SERVIZIcasi di obbligatorietà della V.I.A. - nel caso venga richiesta la V.I.A, la conferenza si esprime dopo la sua acquisizione - il termine per la conclusione dei lavori (massimo 90 giorni) viene sospeso per non oltre 90 ulteriori giorni, fino all’acquisizione della V.I.A - se la V.I.A. non interviene, la P.A. competente si esprime in sede di conferenza, che si conclude entro i 30 giorni successivi al termine di conclusione dei lavori - a maggioranza, può essere concessa una proroga di 30 giorni, se necessari approfondimenti istruttori - se è già intervenuta la V.I.A., si applicano alle sole PP.AA. preposte alla tutela della salute, del patrimonio storico-artistico e della pubblica incolumità le disposizioni su • motivato dissenso (articolo 14 quater, comma 3) • pareri obbligatori (articolo 16, comma 3) • valutazioni tecniche (articolo 17, comma 2) (art. 14 ter, commi 4 e 5)

  37. LAVORI DELLA CONFERENZA DI SERVIZI - segue - • per ogni P.A. partecipa - un unico rappresentante - legittimato dall’organo competente - espressione vincolata della volontà della P.A. • se il rappresentante non esprime definitivamente la volontà della P.A., si considera acquisito l’assenso • la P.A. deve adottare una determinazione motivata - all’esito dei lavori della conferenza - comunque non oltre i 90 giorni - valutate le risultanze della conferenza - tenendo conto delle posizioni prevalenti (art. 14 ter, commi 6, 6 bis e 7)

  38. LAVORI DELLA CONFERENZA DI SERVIZI - segue - • possibilità di richiedere ai proponenti dell’istanza o ai progettisti chiarimenti o documentazione ulteriore • per una sola volta • in caso di mancata risposta entro 30 giorni, si esamina il provvedimento in sede di conferenza di servizi (art. 14 ter, comma 8)

  39. LAVORI DELLA CONFERENZA DI SERVIZI - segue - • il provvedimento finale: - è emesso a cura della P.A. proponente - deve essere conforme alla determinazione conclusiva del procedimento - sostituisce ogni atto di assenso comunque denominato delle P.A. presenti alla conferenza, o assenti ma ad essa invitate, - in caso di opere sottoposte a V.I.A. è pubblicato su quotidiano a diffusione nazionale e sulla G.U. (o sul bollettino regionale in caso di V.I.A. regionale) • dalla data di pubblicazione sulla G.U. decorrono i termini per eventuali impugnazioni giurisdizionali da parte degli interessati (art. 14 ter, commi 9 e 10)

  40. DISSENSO IN SEDE DI CONFERENZA - EFFETTI - i rappresentanti delle PP.AA. devono manifestare l’eventuale dissenso, a pena di inammissibilità - se regolarmente convocati alla conferenza di servizi - in quella sede - con congrue motivazioni - purché il dissenso non riguardi questioni non oggetto della conferenza - con specifica indicazione delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell’assenso (art. 14 quater, comma 1)

  41. DISSENSO IN SEDE DI CONFERENZA - EFFETTI - segue in caso di motivato dissenso espresso da una P.A. competente alla tutela - ambientale - paesaggistico - territoriale - della pubblica salute e incolumità la P.A. procedente rimette la decisione, entro 10 giorni - al Consiglio dei Ministri (dissenso tra PP.AA. statali) - alla conferenza Stato-Regioni (dissensi tra PP.AA. statali e regionali o tra PP.AA. regionali) - alla conferenza unificata (dissensi tra PP.AA. statali o regionali e enti locali o tra enti locali) la discussione è assunta entro 30 giorni, prorogabili di un periodo non superiore ai 60 giorni da parte del Presidente del Consiglio o della conferenza, in caso di istruttoria complessa (art. 14 quater, comma 3)

  42. DISSENSO IN SEDE DI CONFERENZA - EFFETTI - segue motivato dissenso espresso da una Regione o Provincia in materia di propria competenza • la P.A. procedente rimette la determinazione sostitutiva, entro 10 giorni, alla - conferenza Stato-Regioni (dissenso tra PP.AA. statali e regionali o tra regionali) - conferenza Unificata (dissenso tra Regioni o Provincia autonoma o un ente locale la decisione è assunta entro 30 giorni, prorogabili di un periodo non superiore ai 60 giorni da parte del presidente della Conferenza, in caso di istruttoria complessa (art. 14 quater, comma 3 bis)

  43. DISSENSO IN SEDE DI CONFERENZA - EFFETTI - segue - se la conferenza (Stato–Regioni o unificata) non decide entro il termine massimo previsto (30 giorni + 60 giorni) su iniziativa del Ministro per gli Affari Regionali viene assunta una determinazione sostitutiva entro 30 giorni - dal Consiglio dei Ministri - dalla competente Giunta Regionale o Provincia Autonoma TN/BZ, per materia non attribuita alla competenza statale. Se la giunta non provvede entro il previsto termine di 30 giorni, decide il Consiglio dei Ministri (art. 14 quater – comma 3 ter)

  44. DISSENSO IN SEDE DI CONFERENZA - EFFETTI - segue - dissenso tra amministrazioni regionali - esistenza di intese tra le medesime Regioni, ratificate da leggi regionali, per comporre i dissensi - eventuale individuazione di organi comuni per assumere la determinazione sostitutiva - sono fatte salve le prerogative delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome TN/BZ (art. 14 quater – commi 3 quater e 3 quinquies)

  45. CONFERENZA DI SERVIZI IN MATERIA DI FINANZA DI PROGETTO nel caso di conferenza di servizi per l’approvazione del progetto definitivo, qualora siano applicabili le procedure di cui agli artt. 37 bis e segg. della legge 109/1994 (la c.d. legge quadro in materia di lavori pubblici) sono convocati alla conferenza, senza diritto di voto - gli aggiudicatari di concessione - le società di progetto (società costituita in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile che diventa la concessionaria subentrando nel rapporto di concessione all'aggiudicatario senza necessità di approvazione o autorizzazione ) (art. 14 quinquies)

  46. ACCORDI FRA PP.AA. - anche fuori delle ipotesi di conferenza di servizi - possibilità di accordarsi per collaborare ad attività di interesse comune - atto scritto - principi del codice civile per obbligazioni e contratti - controlli analoghi a quelli dei provvedimenti che sostituiscono - giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (art . 15)

  47. ATTIVITÀ CONSULTIVA - organi consultivi delle PP.AA. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi ed associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale - rendono i pareri obbligatori entro 45 giorni dalla ricezione della richiesta - comunicazione obbligatoria del termine di resa del parere, se facoltativo - facoltà per la P.A. richiedente di procedere comunque, se l’organo consultivo non comunica il parere o non rappresenta esigenze istruttorie - inapplicabilità di questi obblighi e termini per i pareri delle PP.AA. che tutelano ambiente, paesaggio, territorio, salute - consentita una sola interruzione in caso di esigenze istruttorie, con resa del parere entro 15 giorni dalla ricezione degli elementi istruttori (art. 16)

  48. VALUTAZIONI TECNICHE • previsto da disposizione espressa (legge o regolamento) l’obbligo di acquisire le valutazioni di organi o enti appositi prima di adottare un provvedimento • l’organo o ente non provvede o non rappresenta esigenze istruttorie di competenza della P.A. procedente entro i termini previsti o, in mancanza, entro 90 giorni il responsabile del procedimento richiede le valutazioni tecniche - ad altri organi della P.A. o enti pubblici qualificati - ad istituti universitari • inapplicabilità alle valutazioni prodotte dalle PP.AA. che tutelano ambiente, paesaggio, territorio, salute - possibilità di una sola interruzione in caso di esigenze istruttorie, con resa del parere entro 15 giorni (art. 17)

  49. AUTOCERTIFICAZIONE • adozione delle misure organizzative idonee a garantire le disposizioni sull’autocertificazione e sulla presentazione alla P.A. di atti e documenti (legge 4 gennaio 1968 nr. 15) entro 6 mesi dall’entrata in vigore della 241/1990 (2 settembre 1990) • obbligo per il responsabile del procedimento di acquisire documenti che attestano fatti, qualità e stati soggettivi - già in possesso della P.A. (procedente o altra) - qualora dichiarato dall’interessato (la P.A. procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca di documenti) • obbligo per il responsabile del procedimento di accertare fatti, stati e qualità che la P.A. (procedente o altra) è tenuta a certificare (art. 18)

  50. DENUNZIA DI INIZIO ATTIVITÀ la dichiarazione dell’interessato, corredata, anche per mezzo di autocertificazioni, delle certificazioni e attestazioni normativamente richieste sostituisce • ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato • sono comprese le domande per iscrizioni in albi e ruoli richieste per l’esercizio di attività imprenditoriale, commerciale, artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento dei requisiti e presupposti di legge o di atti amministrativi a contenuto generale (art. 19, primo comma, prima parte)

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