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CONTRATTO DI LAVORO PREMESSA

CONTRATTO DI LAVORO PREMESSA. Una delle principali novità introdotte dalla legge 28 giugno 2012, n. 92 (c.d. Legge Fornero ) consiste nella: - rivisitazione - riduzione numerica delle tipologie contrattuali. CONTRATTO DI LAVORO IN RAPPORTO AL TEMPO.

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CONTRATTO DI LAVORO PREMESSA

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Presentation Transcript


  1. CONTRATTO DI LAVOROPREMESSA • Una delle principali novità introdotte dalla legge 28 giugno 2012, n. 92 (c.d. Legge Fornero) consiste nella: • - rivisitazione • - riduzione numerica • delle tipologie contrattuali

  2. CONTRATTO DI LAVOROIN RAPPORTO AL TEMPO Il contratto di lavoro può essere stipulato sia a: • tempo indeterminato • tempo determinato, mediante l'apposizione di un termine finale di durata.

  3. CONTRATTO DI LAVORO- A TEMPO DETERMINATO Il datore che recede dal contratto a tempo determinato prima della scadenza è tenuto a corrispondere tutte le mensilità mancanti dalla data del licenziamento alla scadenza naturale.

  4. CONTRATTO DI LAVOROA TEMPO DETERMINATO Il datore di lavoro può ricorrere al contratto a termine per ragioni di carattere: • tecnico (es. per assumere a termine personale con professionalità diversa da quella normalmente impiegata in azienda) • produttivo e organizzativo (es. picchi di produzione, ecc.) • sostitutivo (ad esempio per sostituire lavoratori assenti)

  5. CONTRATTO DI LAVOROA TEMPO DETERMINATO Costituiscono eccezioni l’assunzione di: • dirigenti • iscritti a liste di mobilità • disabili • lavoratori che hanno differito il pensionamento • lavoratori del turismo (questi ultimi solo per servizi speciali e fino a tre giorni).

  6. CONTRATTO DI LAVOROLISTE DI MOBILITA' Le liste di mobilità sono liste speciali, istituite dalla Legge n. 223/91, nelle quali vengono inserite le persone licenziate per: - cessazione - trasformazione - riduzione di attività L’iscrizione alle liste di mobilità agevola l’inserimento dei lavoratori licenziati nel mercato del lavoro, favorendo una ricollocazione congrua al profilo professionale dell’utente.

  7. CONTRATTO DI LAVOROLISTE DI MOBILITA' Entro 60 giorni, i lavoratori in possesso della lettera di licenziamento, dovranno presentarsi al Centro per l’Impiego territorialmente competente e chiedere l’iscrizione alle liste di mobilità.

  8. CONTRATTO DI LAVOROA TEMPO DETERMINATO La legge pone il divieto di assumere a termine quando: • il datore intenda sostituire temporaneamente lavoratori in sciopero • quando non abbia effettuato la valutazione dei rischi in azienda • quando nell'unità produttiva si sia fatto ricorso negli ultimi 6 mesi a licenziamenti collettivi, cassa integrazione o riduzioni d'orario.

  9. CONTRATTO DI LAVORO- A TEMPO PARZIALE (PART-TIME) Il contratto di lavoro part-time: • Può essere sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato. • Deve essere redatto in forma scritta • Deve contenere l’indicazione precisa della durata della prestazione lavorativa e dell'orario di lavoro, con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno.

  10. CONTRATTO DI LAVOROA TEMPO PARZIALE Il rapporto a tempo parziale può essere: • orizzontalequando la riduzione d'orario è riferita all’orario giornaliero • verticale quando la prestazione è svolta a tempo pieno ma per periodi predeterminati nella settimana, nel mese e nell'anno • misto quando il rapporto di lavoro a tempo parziale è articolato combinando le modalità orizzontale e verticale.

  11. CONTRATTO DI LAVOROA TEMPO PARZIALE Il lavoro a tempo parziale non va confuso col contratto a termine, che prevede un orario a tempo pieno ma lo svolgimento dell'attività limitata in un determinato periodo temporale.

  12. CONTRATTO DI LAVORO- DI SOMMINISTRAZIONE La Somministrazione di lavoro è una fattispecie complessa di rapporto di lavoro introdotta dal D. lgs. n° 276 del 2003 (legge Biagi), in sostituzione del lavoro interinale, istituito dalla l. n. 196/1997, il c.d. pacchetto Treu, e prevede il coinvolgimento di tre soggetti: • il lavoratore • l'utilizzatore, un'azienda pubblica o privata che necessita di tale figura professionale • il somministratore, un'Agenzia per il lavoro autorizzata dal Ministero del Lavoro che stipula un contratto con un lavoratore

  13. CONTRATTO DI LAVORODI SOMMINISTRAZIONECARATTERISTICHE Tra questi tre soggetti vengono stipulati due diversi contratti: • il contratto di somministrazione di lavoro, concluso tra somministratore e utilizzatore • il contratto di lavoroconcluso tra somministratore e lavoratore.In ogni caso, il rapporto lavorativo instaurato è tra il lavoratore e l'Agenzia per il lavoro, che per legge dovrà retribuire il lavoratore in maniera adeguata alla tipologia di contratto dell'azienda utilizzatrice.

  14. CONTRATTO DI LAVORODI SOMMINISTRAZIONEALTRE CARATTERISTICHE • Il lavoratoreè legato da un rapporto lavorativo con un somministratore, un soggetto autorizzato dalla legge, da parte del Ministero del lavoro, e definita Agenzia per il lavoro. • Il prestatore di lavoro, pertanto viene utilizzato, da un terzo soggetto utilizzatore, in sostanza (azienda), che ne assume tuttavia la direzione ed il controllo. • L'utilizzatore non assume tuttavia il potere disciplinare che rimane riservato al somministratore.

  15. CONTRATTO DI LAVORODI SOMMINISTRAZIONEALTRE CARATTERISTICHE • Al lavoratore spetta una retribuzione non inferiore a quella dei lavoratori dipendenti dal soggetto utilizzatore. Alla corresponsione dei trattamenti retributivi e dei contributi previdenziali sono obbligati in solido il somministratore e l'utilizzatore. • A titolo di sanzione civile la legge prevede che il mancato rispetto delle disposizioni del decreto predetto portano a costituire in capo all'utilizzatore un rapporto di lavoro subordinato ordinario.

  16. CONTRATTO DI LAVORO- DI SOLIDARIETA’ I contratti di solidarietà sono accordi, stipulati tra l'azienda e le rappresentanze sindacali, aventi ad oggetto la diminuzione dell’orario di lavoro al fine di: • mantenere l’occupazione in caso di crisi aziendale e quindi evitare la riduzione del personale (contratti di solidarietà difensivi); • favorire nuove assunzioni attraverso una contestuale e programmata riduzione dell’orario di lavoro e della retribuzione (contratti di solidarietà espansivi).

  17. CONTRATTO DI LAVORODI SOLIDARIETA’ Tipologie: • TIPO A - Contratti di solidarietà per le aziende rientranti nel campo di applicazione della disciplina in materia di CIGS, che abbiano occupato mediamente più di 15 lavoratori nel semestre precedente la data di presentazione della domanda. • TIPO B - Contratti di solidarietà per le aziende non rientranti nel regime di CIGS e per le aziende artigiane, aziende non rientranti nel campo di applicazione della normativa in materia di Cassa Integrazione.

  18. CONTRATTO DI LAVORODI SOLIDARIETA’ TIPO A Tipo A A CHI SPETTA. Spetta a tutto il personale dipendente ad esclusione di: dirigenti; apprendisti; lavoratori a domicilio; lavoratori con anzianità aziendale inferiore a 90 giorni; lavoratori assunti a tempo determinato per attività stagionali. I lavoratori part-time sono ammessi nel solo caso in cui l’azienda dimostri “il carattere strutturale del part-time nella preesistente organizzazione del lavoro”.

  19. CONTRATTO DI LAVORODI SOLIDARIETA’ TIPO A Tipo A • QUANTO SPETTA La norma generale prevede, per le ore di riduzione di orario, un’integrazione pari al 60% della retribuzione persa. La misura dell'integrazione è elevabile fino all’80% della retribuzione persa ai soli lavoratori coinvolti da contratti di solidarietà difensiva.

  20. CONTRATTO DI LAVORODI SOLIDARIETA’ TIPO A Tipo A • DURATA I contratti di solidarietà possono essere stipulati per un massimo di 24 mesi, prorogabili per altri 24 mesi (36 mesi per i lavoratori occupati nelle aree del Mezzogiorno). Per le medesime unità aziendali, un altro contratto di solidarietà, può essere stipulato trascorsi dodici mesi dal termine del precedente accordo.

  21. CONTRATTO DI LAVORODI SOLIDARIETA’ TIPO B Tipo B • QUANTO SPETTA Un contributo pari al 25% della retribuzione persa sia per il lavoratore che per l'azienda. DURATA • Massimo 24 mesi e non può essere concessa nessuna proroga se non vi sia soluzione

  22. CONTRATTO DI LAVORO- APPRENDISTATO L’Apprendistato è considerata la tipologia contrattuale più idonea all’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro.

  23. CONTRATTO DI LAVOROAPPRENDISTATO L’apprendista rientra nell’ambito di applicazione dell’ Assicurazione sociale per l’impiego, l’ammortizzatore sociale che a partire dal 1° gennaio 2013 sostituisce le prestazioni di sostegno al reddito in caso di perdita di occupazione.

  24. L’APPRENDISTATOCARATTERISTICHE Il rapporto di lavoro si basa su un patto fra • datore di lavoro • lavoratore dipendente in base al quale l'apprendista accetta: - condizioni contrattuali peggiori in termini di retribuzione, di durata del rapporto, di ammortizzatori sociali - formazione specializzata tale da garantirgli una cospicua crescita professionale.

  25. L’APPRENDISTATOCARATTERISTICHE L'assunzione di apprendisti richiede la stipula di un contratto di lavoro: - forma scritta - allegato il Piano Formativo Individuale - numero degli apprendisti non superiore quello dei lavoratori dipendenti effettivi. - durata del rapporto di apprendistato non inferiore a due e non superiore a sei anni.

  26. L’APPRENDISTATODISCIPLINA NORMATIVA Attualmente il contratto di apprendistato è l'unico contratto di lavoro con funzione formativa ed è disciplinato attualmente dal D.lgs. n.276 del 2003.

  27. L’APPRENDISTATODISCIPLINA NORMATIVA Tre forme di apprendistato: • Apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione • Apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione tecnico-professionale • Apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione. Ognuna delle tipologie è regolata dalle regioni e dai contratti collettivi.

  28. L’APPRENDISTATODISCIPLINA NORMATIVA Il rapporto di lavoro è di tipo misto comportando: • l'onere in capo al datore di lavoro di una effettiva formazione professionale, sia mediante il trasferimento di competenze tecnico-scientifiche sia mediante l'affiancamento pratico per l'apprendimento di abilità operative • la retribuzione per il lavoro svolto.

  29. L’APPRENDISTATOA) ISTRUZIONE E FORMAZIONE Il contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione è rivolto: • a giovani adolescenti di età compresa tra i 16 e i 18 anni • ha una durata massima di tre anni.

  30. L’APPRENDISTATOB) PROFESSIONALIZZANTE Il contratto di apprendistato professionalizzante è diretto al conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e un apprendimento tecnico-professionale.

  31. L’APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE Caratteristiche: • Riguarda tutti i settori di attività • Destinato a soggetti di età compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni e 364 giorni. • Può durare fino ai 3 anni, a seconda del settore e della qualifica di inquadramento.

  32. L’APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE Caratteristiche: • avere forma scritta, • contenente indicazione della prestazione oggetto del contratto • contenere il piano formativo individuale • indicare la qualifica che potrà essere acquisita

  33. L’APPRENDISTATOPROFESSIONALIZZANTE Il datore di lavoro non può recedere anticipatamente dal contratto di apprendistato in assenza di: - una giusta causa - giustificato motivo

  34. L’APPRENDISTATOPROFESSIONALIZZANTE Caratteristiche: • Previsione di un monte ore di formazione di almeno centoventi ore per anno • Rinvio ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale • Riconoscimento sulla base dei risultati conseguiti della qualifica professionale conseguita con la registrazione della formazione effettuata nel libretto formativo • Presenza di un tutore aziendale

  35. L’APPRENDISTATOC) DIPLOMA O ALTA FORMAZIONE Contratto di apprendistato per: • l'acquisizione di un diploma • percorsi di alta formazione • specializzazione tecnica superiore Per l'attivazione dei profili formativi le Regioni e Province autonome devono coinvolgere anche le Università.

  36. CONTRATTO DI LAVORO- A PROGETTO Elementi caratterizzanti del rapporto di lavoro a progetto: • il progetto o programma o fasi di esso • l’autonomia del collaboratore in funzione del risultato • il coordinamento con il committente • la durata che deve essere determinata o determinabile • l’irrilevanza del tempo impiegato per l’esecuzione della prestazione • l’assenza di un vincolo di subordinazione

  37. CONTRATTO DI LAVOROA PROGETTO. CARATTERISTICHE • Requisiti di forma, deve essere stipulato, ai fini della prova, in forma scritta • l’indicazione del corrispettivo e dei criteri per la sua determinazione • tempi e le modalitàdi pagamento • disciplina dei rimborsi spese • misure per la tutela e la sicurezza del collaboratore a progetto La normativa del Contratto a Progetto non riguarda i rapporti di lavoro con la pubblica amministrazione.

  38. CONTRATTO DI LAVOROA PROGETTO. CRITICITA’ • Il compenso è spesso legato, in tutto o in parte, al raggiungimento degli obiettivi, e non al monte ore speso nel rapporto di lavoro. In questo senso può non essere corrisposto laddove l'obiettivo non risulti raggiunto. • Possibilità delle parti di determinare liberamente la periodicità della corresponsione del compenso. Il compenso può riguardare anche un anno di lavoro e può essere erogato in una singola tranche, a conclusione del rapporto di lavoro.

  39. CONTRATTO DI LAVOROA PROGETTO. CRITICITA’ • Non vengono corrisposte mensilità ulteriori come la cosiddetta tredicesima, ovvero il trattamento di fine rapporto. • Contiene un compenso lordo comprensivo di tasse, contributi INPS e assicurazione.

  40. CONTRATTO DI LAVOROA PROGETTO. CRITICITA’ • Non prevede l'esclusività del rapporto di lavoro fra datore e lavoratore, salvo diverse previsioni contrattuali. • Può essere rinnovato infinite volte con lo stesso collaboratore: i nuovi progetti o rinnovi non devono essere stipulati per eludere la legge sul lavoro subordinato ed evitare gli oneri di altre forme contrattuali (a tempo determinato o indeterminato).

  41. CONTRATTO DI LAVOROA PROGETTO. CRITICITA’ • In caso di fallimento del datore di lavoro, i lavoratori con contratto a progetto non hanno accesso al fondo nazionale di garanzia con il quale vengono pagati fino a tre mesi di stipendi (lordi) arretrati e la liquidazione ai dipendenti • Compensi mascherati da rimborso spese per eludere le tasse.

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