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La prova del contratto di lavoro

La prova del contratto di lavoro. Direttiva 91/533/CEE Base giuridica art.94 Tce (ex art.100) * Recepimento italiano: d.lgs. n. 152/1997. Campo d'applicazione. qualsiasi lavoratore subordinato che abbia un contratto di lavoro definito dalla legislazione vigente in uno Stato membro

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Presentation Transcript


  1. La prova del contratto di lavoro Direttiva 91/533/CEE Base giuridica art.94 Tce (ex art.100) * Recepimento italiano: d.lgs. n. 152/1997

  2. Campo d'applicazione qualsiasi lavoratore subordinato che abbia un contratto di lavoro definito dalla legislazione vigente in uno Stato membro Esclusioni facoltative degli Stati membri: a) contratti di durata complessiva non superiore ad 1 mese e/o alle otto ore di lavoro settimanale b) contratti di carattere occasionale e/o particolare purché, nel caso specifico, ragioni obiettive giustifichino la sua non applicazione. (in Italia ad es.: familiari e diplomatici)

  3. Contenuti dell’informazione Obbligo generale Il datore di lavoro è tenuto a comunicare al lavoratore subordinato gli elementi essenziali del contratto o del rapporto di lavoro.

  4. Informazioni necessarie a) identità delle parti; b) il luogo di lavoro; c) titolo, grado, qualità o categoria dell'impiego attribuiti al lavoratore, oppure caratteristiche o descrizione sommaria del lavoro; d) la data d'inizio del contratto o del rapporto di lavoro; e) per i contratti di lavoro temporaneo: durata prevedibile del rapporto; f) durata delle ferie retribuite o le modalità di attribuzione/ determinazione; g) durata dei termini di preavviso o le modalità di determinazione; h) l'importo di base iniziale, altri elementi costitutivi, nonché periodicità del versamento di retribuzione a cui ha diritto il lavoratore; i) durata normale giornaliera o settimanale del lavoro; e) menzione dei contratti collettivi applicati

  5. Modifica di elementi del contratto di lavoro • deve essere indicata in un documento scritto che il datore di lavoro deve consegnare al lavoratore al più presto e non oltre un mese dalla modifica. • non è obbligatorio in caso di modifica delle disposizioni legislative, regolamentari, amministrative o statutarie ovvero dei contratti collettivi

  6. Mezzi d'informazione consegna al lavoratore entro due mesi dall'inizio del suo lavoro o entro il termine del contratto se inferiore: a) di un contratto di lavoro scritto e/o b) di una lettera di assunzione e/o c) di uno o più altri documenti scritti e) dichiarazione ad hoc del datore

  7. Informazioni supplementari per i lavoratori impiegati all’estero per più di un mese da comunicarsi prima della partenza a) la durata del lavoro esercitato all'estero; b) la valuta in cui verrà corrisposta la retribuzione; c) eventuali vantaggi in denaro e in natura collegati all'espatrio; d) le condizioni del rimpatrio del lavoratore.

  8. Efficacia della direttiva 91/533 non incide sulle legislazioni nazionali in materia di: - forma del contratto o del rapporto di lavoro, - regime delle prove di esistenza e del contenuto del contratto o del rapporto di lavoro, • norme procedurali applicabili in materia Garanzia di giustiziabilità negli Stati membri: - Gli Stati membri debbono assicurare che il lavoratore leso dalla mancata osservanza degli obblighi derivanti dalla direttiva possa difendere i propri diritti per via legale - Gli Stati membri possono prevedere il preventivo ricorso a organi conciliativi e la previa messa in mora del datore di lavoro, salvo che per il lavoratore che ha un contratto di lavoro temporaneo, o che non è coperto da contratti collettivi che hanno attinenza col rapporto di lavoro.

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