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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO SANITA’ PRIVATA 2002 2005

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO SANITA’ PRIVATA 2002 2005. LE NOVITA’ DEL NUOVO CCNL SCHEDE ILLUSTRATIVE. Disposizioni generali. Norme di garanzia dei servizi minimi essenziali - Art. 5 -

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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO SANITA’ PRIVATA 2002 2005

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  1. CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO SANITA’ PRIVATA2002 2005 LE NOVITA’ DEL NUOVO CCNL SCHEDE ILLUSTRATIVE

  2. Disposizioni generali

  3. Norme di garanzia dei servizi minimi essenziali - Art. 5 - • Sono recepite tutte le disposizioni concernenti la normativa – Legge 146 del 1990 modificata dalla Legge 83 del 2000 – regolatrice la materia dei servizi minimi essenziali in caso di sciopero. • A livello di contrattazione aziendale, sono definiti i contingenti di personale

  4. Il trattamento economico

  5. INCREMENTI SALARIALI • Retribuzione tabellare ( art. 50) • Sulla retribuzione base, gli incrementi consentono di mantenere il potere d’acquisto delle retribuzioni rispetto ai tassi di inflazione programmata e reale per il biennio 2002/2003. (TAB.1) • L’incremento medio mensile è di 109 euro • Dal 31.12.2003, l’indennità integrativa speciale (contingenza) viene conglobata nello stipendio base (ART.55)

  6. I NUOVI TABELLARI

  7. DS: Il nuovo livello economico della categoria D

  8. Una tantum Art. 53Tali somme,già al netto dell’I.V.C, saranno percepite dal personale in servizio alla data di sottoscrizione ed erogate nella seguente misura:50% (AIOP ARIS) entro marzo 50% entro maggio 2005

  9. Il premio di incentivazione- art. 65 - • Pur rimanendo le stesse regole per il calcolo e l’erogazione del premio di incentivazione, l’importo complessivo è incrementato da Euro 411 a Euro 450. • La quota aggiuntiva (o ridotta) passa da Euro 13, 69 a 15,00

  10. Le indennità

  11. quelle che già ci sono…………. • Art. 61 lett. c) – • Per il servizio in turno notturno l’importo erogato per ogni ora prestata è ridefinita in EURO 2,74 (passando da L. 4.500 a 5.300) • Per il servizio in turno festivo l’importo erogato è ridefinito in EURO 17,82 (passando da L. 30.000 a 34.500) e, per prestazioni inferiori alla metà dell’orario – con un minimo di due ore -, l’importo sarà di EURO 8,91 (da L. 15.000 a 17.250) I NUOVI VALORI DECORRONO DAL 31.12.2003

  12. indennità di funzione di coordinamento(dal CCNL II° BIENNIO 2000/2001)art 62 • E’ riconfermata una indennità per la funzione di coordinamento nella misura fissa mensile lorda di EURO 129,11 (per 13 mensilità): • Al personale sanitario ed assistenti sociali, inquadrato in D alla data del 1°/09/01, per il periodo di affidamento dell’incarico di coordinamento e di conseguenza revocabile; • Alle stesse figure professionali inquadrate in D alla data del 31/08/2001 e che svolgevano funzione di coordinamento, nonché le caposala munite di titolo, l’indennità non è revocabile; • In sede aziendale, potrà concordarsi, in aggiunta alla parte fissa, un’ulteriore parte variabile nella misura massima di Euro 129,11 mensile

  13. Art. 63 • L’ indennità specifica relative al profilo di infermiere generico è rideterminata in una somma unica annua di EURO 516,45. • Le già previste indennità per le figure di caposala, capostetrica, coordinatore personale infermieristico e con 20, 25 anni di anzianità, sono riallocate nelle nuove posizioni economiche DS, DS1, DS2

  14. indennità specificheArt 63 • E’ estesa l’indennità di EURO 516,45 annue alle figure professionali: • Puericultrice • massaggiatore e massofisioterapista non inquadrati nella categoria D • infermiere psichiatrico con 1 anno di corso

  15. quelle nuove………… Indennità per assistenza domiciliare Art. 61 • Si riconosce al personale del ruolo sanitario, nonché agli ausiliari specializzati, agli OTA, agli OSS, che prestano, in via diretta, assistenza domiciliare, un’indennità giornaliera: • Euro 2,58 (L. 5.000) per le figure appartenenti alle categorie A, B e p.e. B1 • Euro 5,16 (L. 10.000) per tutte le altre

  16. Lavoro straordinario e supplementare - art. 59 - • Il tetto annuo di lavoro straordinario e supplementare non può superare le 180 ore • Oltre il limite delle 120 ore, l’utilizzo sarà previa intesa con le Rappresentanze sindacali • La quota di retribuzione oraria ,sia per lo straordinario che per il supplementare, è pari al 20% della quota oraria della retribuzione in atto

  17. Il sistema delle relazioni sindacali

  18. Rispetto e distinzione dei ruoli e delle responsabilità tra le parti • Sistema finalizzato a contemperare l’interesse dei lavoratori e delle lavoratrici per migliorare le condizioni di lavoro e per la valorizzazione professionale con l’esigenza di aumentare l’efficacia e l’efficienza dei servizi erogati alla collettività

  19. Articolazione del sistema delle relazioni sindacali- art. 6 - • Contrattazione collettiva • A livello nazionale • Integrativa a livello aziendale e livello regionale • Sistema di partecipazione • informazione (preventiva e successiva) • Comitati paritetici: • Pari opportunità • Fenomeno del mobbing

  20. CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA- art. 7 - • A livello regionale (oltre a quelle già previste) • Linee di indirizzo sugli ulteriori criteri per le progressioni di cui all’art. 47 – l’intesa dovrà essere definita entro 90 giorni dalla data di sottoscrizione del ccnl • Linee di indirizzo per sostegno alla contrattazione di livello aziendale collegata all’eventuale reperimento di risorse economiche non destinate alla copertura delle prestazioni sanitarie • Promozione e attivazione ECM

  21. A livello aziendale (oltre che per quanto già previsto) dovranno definirsi accordi: • modalità applicative per le progressioni orizzontali previste dall’art. 47 e secondo le linee di indirizzo formulate a livello regionale. • e sulle seguenti materie: • Contingenti di personale per i minimi essenziali in caso di sciopero • L’orario di lavoro • Regolamento Banca delle ore • Criteri e tipologie dei rapporti di lavoro part time • Programmazione turni di ferie • Programmi annuali e pluriennali formazione ed ECM • Modalità di fruizione diritto allo studio • Criteri utilizzo lavoro straordinario e supplementare in caso di superamento dei limiti

  22. INFORMAZIONE Art. 8 • A livello nazionale (oltre a quanto già previsto) • L’andamento occupazionale in termini qualitativi e quantitativi • Elementi sul grado di utilizzo delle diverse forme di rapporto di lavoro • A livello regionale • A livello aziendale • Preventiva sulle materie su cui interviene la contrattazione integrativa • Quali quantitativa sull’andamento dell’utilizzo dei rapporti di lavoro c.d. atipici

  23. Comitati delle pari opportunità art. 9 • Istituzione di Comitati paritetici per la pari opportunità uomo – donna presso ogni struttura sanitaria con più di 500 dipendenti; a livello provinciale per le strutture con un numero inferiore • Svolgono compiti: • Raccolta dati • Formulazione di proposte sulle materie oggetto di contrattazione integrativa • Iniziative volte all’attuazione Direttive U.E.

  24. Comitato paritetico sul fenomeno del mobbingArt. 10 • Istituzione di Comitati paritetici al fine di contrastare il fenomeno del mobbing attraverso attività di prevenzione costituita anche da momenti formativi idonei ad affermare una cultura organizzativa che comporti una maggiore consapevolezza della gravità e delle conseguenze del fenomeno

  25. Codice di condotta contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro • Il CCNL recepisce le direttive comunitarie in tema di adozione di codici di comportamento atti a prevenire e combattere comportamenti lesivi della dignità personale di donne e uomini negli ambiti lavorativi. A tal fine è stato condiviso uno schema tipo di codice di condotta da offrire alle parti contraenti a livello decentrato che dovrà essere, a sua volta, recepito ed adottato.

  26. Il rapporto di lavoro

  27. Orario di lavoro- art. 18 - Le novità • La durata media dell’orario di lavoro non può superare le 48 ore per ogni periodo di sette giorni; la media sarà riferita ad un periodo di dodici mesi sempre calcolato dalla data di sottoscrizione del ccnl. Entro ventiquattro mesi dalla data di sottoscrizione, si effettuerà la verifica dell’applicazione con le OO.SS. • Il lavoratore ha diritto ad undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore; diversa articolazione dovrà essere definita in sede di contrattazione aziendale

  28. Lavoro notturno Art. 19 • Recepimento, in termini di tutela e di doveri del datore di lavoro, del Decreto Legislativo 66 del 2003 • Deroga alle disposizioni di cui agli artt. 12 (modalità e organizzazione del lavoro notturno e obblighi di comunicazione) e 13 (durata del lavoro notturno) del D.L.vo 66/03 in sede di contrattazione aziendale

  29. Banca delle ore- art. 20 - Con regolamento da definirsi in sede di contrattazione aziendale, si costituisce la banca delle ore attraverso la richiesta da parte del lavoratore dell’accantonamento delle ore di lavoro straordinario. • Restano a disposizione del lavoratore per l’anno di maturazione ed il semestre successivo • Sono evidenziate in busta paga • Fruite entro il mese successivo dalla richiesta in forma di riposo compensativo (da un minimo di due ore a intera giornata) • Le ore richieste e non godute sono retribuite, su richiesta • Le maggiorazioni sono immediatamente corrisposte

  30. Rapporto di lavoro a tempo parziale- art. 21 - Le novità • Le ore supplementari giornaliere sono remunerate con una maggiorazione del 15% della retribuzione oraria globale • Le modalità della eventuale variazione di collocazione temporale della prestazione devono essere esplicitate in un apposito patto scritto nella quale potrà essere concordata la clausola di ripensamento. Il lavoratore potrà farsi assistere da un rappresentante sindacale di sua fiducia. • La variazione è compensata con una maggiorazione del 15% della paga oraria

  31. I rapporti di lavoro atipici

  32. I contratti di inserimento- art. 22 - • Si fa riferimento all’Accordo interconfederale • Sostituiscono i Contratti di formazione e lavoro • Percorsi formativi differenziati • 9 mesi per l’inserimento nelle posizioni della categoria A • 14 mesi per l’inserimento nelle posizioni della categoria B • 18 mesi per l’inserimento nelle posizioni della categoria C

  33. Rapporti di lavoro a tempo determinato- art. 23 - Le novità • La proroga del contratto a t.d. è ammessa con il consenso del lavoratore e per la medesima attività lavorativa • Si riaffermano le causali per le quali è ammesso il ricorso al tempo determinato • Si riafferma la percentuale massima del 30%, con la sola esclusione per le ferie e le sostituzioni per conservazione del posto e divieto di utilizzo per sopperire carenze stabili di organico

  34. Somministrazione di lavoro a tempo determinato- art. 24 - • Sostituisce il rapporto di lavoro temporaneo • L’utilizzo avviene tramite agenzie di somministrazione debitamente autorizzate • Il limite massimo del ricorso a tale forma è del 20%.

  35. Clausola finale ai rapporti di lavoro - art. 25 - • La percentuale massima di ricorso ai contratti di somministrazione a tempo determinato e ai contratti di lavoro a tempo determinato non può superare il 40% del numero dei dipendenti in servizio a tempo indeterminato • Costituzione a livello regionale di osservatori paritetici per verificare la possibilità, nell’ambito della percentuale del 40%, di consolidare una quota di rapporti di lavoro pari al 3%.

  36. Il telelavoro- art. 26 - • Si possono instaurare rapporti di telelavoro • Si recepisce la regolamentazione di cui all’Accordo interconfederale del 9 giugno 2004

  37. I diritti

  38. I permessi- art. 31 - Le novità • Retribuiti • Per sostenere esami compresi i corsi universitari • In caso di documentata grave infermità coniuge, conviventi, tre giorni lavorativi all’anno • Art. 14 (controlli prenatali) c.1 e 2 del Decreto Legislativo 151/01 • Non retribuiti • Assenza per la durata massima di due anni ed una sola volta nell’arco della vita lavorativa per i casi previsti dall’art. 4, cc. 2 e 4, della Legge 53/2000 • Per congedi preadottivi • Congedi per la formazione – artt. 5 e 6 L. 53/2000

  39. I congedi per i genitori- art. 31 punto 3) • Si recepisce totalmente la nuova normativa prevista dal Decreto Legislativo 151/2001 • In caso di parto plurimo, i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore aggiuntive possono essere fruite anche dal lavoratore padre • Durante il periodo della gravidanza e per tutta la durata del periodo di allattamento, in caso di accertato rischio per la salute, la Direzione provvede al temporaneo impiego ad altra attività – previo consenso della lavoratrice -

  40. Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psico fisiche(art. 32)Tutela dei dipendenti con disabilità(art. 33) • Per entrambe le tutele si prevede che il datore di lavoro, laddove richiesto, verifichi la possibilità di adibire il lavoratore a compiti diversi dal quelli abituali, quando tale misura sia individuata dalla struttura che gestisce il progetto di recupero/riabilitazione come supporto della terapia in atto

  41. L’E.C.M.- art. 35 - • Le strutture sanitarie si impegnano a favorire l’acquisizione dei crediti formativi, privilegiando anche l’adozione di metodologie e strategie che siano capaci di implementare l’attività di formazione in ambito possibilmente aziendale ed interaziendale. • Si garantisce l’acquisizione dei crediti nei limiti del monte orario previsto all’art. 34 • Criteri e modalità di applicazione sono definiti in contrattazione aziendale

  42. Le assenze per malattia- art. 42 - La novità • In caso di patologie gravi che richiedono terapie salvavita, i giorni di ricovero ospedaliero – compreso il day hospital – nonché i giorni di assenza dovuti alle citate terapie, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza • Le aziende, favoriscono articolazioni di orario diverse nei confronti dei soggetti interessati.

  43. Il sistema di classificazione

  44. Il nuovo contratto prosegue il percorso di riconoscimento e valorizzazione delle figure professionali, iniziato con la modifica del sistema di classificazione nel quadriennio 1998 – 2001. L’acquisizione di nuove conoscenze e competenze, l’affermazione di modelli organizzativi capaci di rispondere alle esigenze di tutela dei cittadini e di garanzia del diritto alla salute, rappresentano i criteri che hanno ispirato la dinamicità delle modifiche del sistema di classificazione.

  45. Norma di qualificazione e progressione professionale- art. 39 - • A livello regionale sono definite linee di indirizzo per ulteriori elementi di valutazione, che apprezzano la professionalità e le competenze e che tengano conto della esperienza acquisita, delle attitudine e delle potenzialità. • A livello di contrattazione aziendale, si definiranno criteri e modalità di applicazione per le progressioni orizzontali, secondo le linee di indirizzo concordate a livello regionale. • Verifica annuale

  46. Gli inquadramenti nel sistema di classificazione- art. 51 - Le novità nella categoria A (decorrenze dalla data di sottoscrizione del CCNL) • Nella posizione A2 è inquadrato il personale proveniente dalla p.e. A1 con una anzianità di tre anni di servizio nella stessa struttura • Nella posizione A3 gli AUSILIARI SPECIALIZZATI all’assistenza alle persone • A1, A2, A3, A4, sono posizioni economiche di sviluppo con le modalità di cui all’art. 47

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