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IL RAPPORTO DI LAVORO (Contratto di lavoro e termine)

Lezione 3 a.a. 2008-2009 Piera Campanella. IL RAPPORTO DI LAVORO (Contratto di lavoro e termine). CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO. Contratto di lavoro subordinato (art. 2094 c.c.). Elementi essenziali. 1. Capacità giuridica speciale (L. n. 977/1967). La questione del lavoro gratuito.

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IL RAPPORTO DI LAVORO (Contratto di lavoro e termine)

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Presentation Transcript


  1. Lezione 3 a.a. 2008-2009 Piera Campanella IL RAPPORTO DI LAVORO(Contratto di lavoro e termine)

  2. CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO Contratto di lavoro subordinato (art. 2094 c.c.) Elementi essenziali 1. Capacità giuridica speciale (L. n. 977/1967) La questione del lavoro gratuito 2. Capacità di agire Onerosità 3. Causa tipica Lavoro contro retribuzione La questione dei contratti associativi Sinallagmaticità Ma v. anche la questione dei contratti speciali 4. Oggetto 5. Forma Elementi accidentali 6. Prova 7. Termine Questione dei contratti a disciplina speciale

  3. CONTRATTI DI LAVORO SUBORDINATO NON STANDARD CONTRATTI DI LAVORO SPECIALI Specialità della causa Contratto di apprendistato rinvio Contratto di formazione e lavoro rinvio Contratto di Inserimento rinvio Fonte: Codice del Lavoro, Giuffré, 2008

  4. SEGUE: CONTRATTI DI LAVORO SUBORDINATO NON STANDARD CONTRATTI DI LAVORO A DISCIPLINA SPECIALE Disciplina in parte diversa dal contratto di lavoro standard (a tempo pieno e Indeterminato) per Peculiarità dell’interesse perseguito dal datore Peculiarità del lavoro oggetto di prestazione Durata del contratto Orario di lavoro Uso indiretto del lavoratore Luogo di esecuzione della prestazione Part-time(rinvio) Contratto a termine (v. infra) Lavoro Somministrato (rinvio) Lavoro domestico (no) Contratto di lavoro ripartito (Job Sharing)(rinvio) Lavoro nelle p.a. (no) Lavoro sportivo (no) Distacco (rinvio) Lavoro a domicilio (no) Lavoro giornalistico (no) Contratto di lavoro negli appalti (rinvio) Contratto di lavoro intermittente (Job on Call) (rinvio) Fonte: Codice del Lavoro, Giuffré, 2008

  5. IL CONTRATTO DI LAVORO A TERMINE FONTI NORMATIVE D.Lgs. n. 368/2001 (come modif. da L. n. 247/07 e L. n. 133/08) Contratto di lavoro subordinato cui sia apposta una scadenza DEFINIZIONE E’ configurato come eccezione alla regola del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (principio reintrodotto con L. 247/2007)

  6. LIMITI (artt. 1 e 10, c. 7) DIVIETI (art. 3) LIMITI E DIVIETI (artt. 1 e 3) 1. Forma scritta a pena di inefficacia 1. Sostituzione scioperanti 2. Salvo diverso accordo sindacale, quando nei 6 mesi precedenti si sia proceduto a licenziamenti collettivi 2. Ragioni tecniche, produttive, organizzative, sostitutive, anche se riferibili alla attività ordinaria del datore di lavoro (v. art. 21 L. 133/2008) 3. Quando vi sia CIG o CIGS per lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto a termine 3. Rispetto delle “clausole di contingentamento” 4. Per datori che non hanno effettuato La valutazione dei rischi

  7. PROROGA: LIMITI (art. 4) PROROGA Solo per contratti fino a 3 anni Per ragioni oggettive riferite alla stessa attività lavorativa, con onere probatorio a carico del datore Con il consenso del lavoratore Una sola volta Per una durata totale non superiore a 3 anni

  8. SANZIONI • Violazione del limite formale: inefficacia della clausola appositiva del termine e il contratto si considera a tempo indeterminato. • Violazione del limite sostanziale e di quello alla proroga, nonché dei divieti: la clausola appositiva del termine è nulla e il contratto: 1) per la tesi prevalente, si trasforma a tempo indeterminato (art. 1419, c. 2, c.c.); 2) per la tesi minoritaria, diviene interamente nullo, se il datore dimostra la volontà ipotetica di non concludere il contratto senza quel termine (art. 1419, c. 1, c.c.). • Per i giudizi in corso alla data di entrata in vigore della L. n. 133/08, la violazione dei limiti sostanziali e della proroga comporta solo un indennizzo tra un minimo di 2.5 e 6 mensilità di retribuzione secondo i criteri dell’art. 8 L. n. 604/1966 (art. 4bis, D.Lgs. n. 368/01, introdotto dall’art. 21, c. 1bis, L. n. 133/08: la norma è stata, però, già impugnata dinanzi alla C. Cost., che dovrà pronunciarsi in merito alla sua legittimità costituzionale).

  9. PROSECUZIONE DI FATTO: CONSEGUENZE (art. 5) PROSECUZIONE DI FATTO DEL RAPPORTO Maggiorazione retributiva giornaliera del 20% per i primi 10 gg. e del 40% oltre Dopo 20 o 30 gg., a seconda di contratto inferiore o superiore a 6 mesi, il contratto si considera a tempo indeterminato dalla scadenza dei termini

  10. RINNOVO: LIMITI ALLA SUCCESSIONE (art. 5) SUCCESSIVE STIPULAZIONI A TERMINE In caso di riassunzione entro 10 o 20 gg. dalla scadenza di un contratto rispettivamente inferiore o superiore a 6 mesi, il secondo contratto si considera a tempo ind. In caso di 2 assunzioni a termine senza soluzione di continuità il secondo contratto si considera dall’inizio a tempo indeterminato

  11. SUCCESSIONE DI PROROGHE E RINNOVI: LIMITI (art. 5) LIMITE COMPLESSIVO Fatte salve diverse disposizioni di contratti collettivi, nazionali, aziendali o territoriali stipulati con le oo.ss. comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, se per effetto di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti il rapporto di lavoro tra lo stesso datore e lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato i 36 mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l’altro, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato (nuovo art. 5, c. 4bis). DEROGA In deroga, un successivo contratto a termine fra gli stessi soggetti può essere stipulato per una sola volta, a condizione che ciò avvenga presso la DPL, con l’assistenza di un rappresentante delle oo.ss. comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, per una durata stabilita da avvisi comuni conclusi da dette oo.ss. (nuovo art. 5, c. 4 bis) INAPPLICABILITA’ DEL LIMITE Le suddette limitazioni non si applicano nei confronti delle attività stagionali definite dal DPR n. 1525/1963, nonché di quelle individuate dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle oo.ss. comparativamente più rappresentative (nuovo art. 5, c. 4 ter).

  12. DISCIPLINA DEL RAPPORTO (artt. 5-9) DISCIPLINA DEL RAPPORTO Non discriminazione (art. 6) Formazione e informazione (artt. 7 e 9) Criteri di computo (art. 8) Diritto di precedenza (nuovo art. 5, commi 4 quater, quinquies, sexies) (v. infra)

  13. DIRITTO DI PRECEDENZA (art. 5) DIRITTO DI PRECEDENZA Diritto di precedenza per il lavoratore che abbia prestato attività lavorativa presso la stessa azienda – con uno o più contratti a termine – per un periodo superiore a 6 mesi, con riferimento alle assunzioni effettuate nei 12 mesi successivi ed alle mansioni già da lui espletate, fatte salve le diverse disposizioni di contratti collettivi, nazionali, aziendali o territoriali stipulati con le oo.ss. comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (nuovo art. 5, c. 4 quarter) Diritto di precedenza per il lavoratore a termine stagionale con riferimento a nuove assunzioni a termine per le medesime attività (nuovo art. 5, c. 4, quinquies) Il diritto di precedenza in ambedue i casi può essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti la propria volontà in tal senso rispettivamente entro 6 mesi e 3 mesi dalla data di cessazione del rapporto e si estingue comunque entro un anno da quella data (nuovo art, 5, c. 4 sexies)

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