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IL MANTENIMENTO DEI FIGLI NEL SISTEMA DELL’AFFIDAMENTO CONDIVISO

IL MANTENIMENTO DEI FIGLI NEL SISTEMA DELL’AFFIDAMENTO CONDIVISO. Art. 155 c.c., IV comma:

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IL MANTENIMENTO DEI FIGLI NEL SISTEMA DELL’AFFIDAMENTO CONDIVISO

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  1. IL MANTENIMENTO DEI FIGLI NEL SISTEMA DELL’AFFIDAMENTO CONDIVISO Art. 155 c.c., IV comma: “Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario , la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità da determinare considerando: • Le attuali esigenze del figlio; • Il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori; • I tempi di permanenza presso ciascun genitore; • Le risorse economiche di entrambi i genitori; • La valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore…”

  2. Quadro normativo di riferimento • Art. 30 cost.: “..E’ dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli anche se nati fuori dal matrimonio..”; • Art. 147 c.c.: “..Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l’obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli..” • Art. 148 c.c.: “..I coniugi devono adempiere l’obbligazione prevista nell’articolo precedente in proporzione alle rispettive sostanze e secondo le loro capacità di lavoro professionale o casalingo”

  3. Diritto fondamentale della persona costituzionalmente garantito (Cass. n. 7713 del 2000 – Lesione del diritto come danno esistenziale e alla vita di relazione) • Dovere in senso ampio, non solo “bisogno alimentare” (Cass. n. 12076 del 2013 – Mantenimento come predisposizione di stabile organizzazione domestica idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione) • Diritto/dovere posto a carico di entrambi i genitori secondo un criterio di proporzionalità (Ciascun genitore provvede al mantenimento in base alle proprie risorse economiche e capacità di lavoro. Complesso patrimoniale della persona) • Obbligo gravante sui genitori per il solo fatto della procreazione (Anche figli maggiorenni, aventi diritto 155 quinquies sino al raggiungimento dell’autosufficienza economica. Versamento diretto dell’assegno laddove ritenuto opportuno dal giudice – Trib. Padova, ord. 29.1.13; Trib. Varese 22.7.11; Trib. Marsala 26.2.07; Trib. Messina 5.5.06) Legittimità intervento volontario figlio maggiorenne nel giudizio di separazione (Cass. civ., Sez. I, n. 4296 del 2012)

  4. Art. 155c.c., IV comma: “Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario , la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità da determinare considerando: • Le attuali esigenze del figlio; • Il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori; • I tempi di permanenza presso ciascun genitore; • Le risorse economiche di entrambi i genitori; • La valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore…”

  5. Quale accordo? • No per escludere l’obbligo di mantenimento di un genitore; • No per limitare la durata del mantenimento; • No per derogare alla regola della proporzionalità; • No per assegno omnicomprensivo (Cass., Sez. I, n. 9372 del 2012) • Sì per determinare le modalità di adempimento (m. diretto; suddivisione per capitoli di spesa; m. misto; m. in unica soluzione – Cass. civ. n. 9500/87, Cass. civ. n. 11343/04, Trib. Reggio Emilia 26.3.2007)

  6. Criteri di ripartizione/determinazione del mantenimento Natura polivalente: sia per l’an, sia per il quantum dell’assegno. • Attuali esigenze del figlio: criterio automatico; • Tenore di vita del figlio: criterio orientativo; • Tempi di permanenza presso ciascun genitore: conseguenza della regola del m. diretto; • Risorse economiche di ciascun genitore: poste attive – poste passive (costi abitativi, costi viaggio, oneri figli generati da altra relazione) [Cass. civ. n. 4551/12; Cass. civ. n. 23090/13]; • Valenza compiti domestici e di cura: rilevanza del sacrificio in termini di risorse personali e di tempo. In più, valenza economica dell’assegnazione casa coniugale (art. 155 quater c.c. – componente in natura dell’obbligo di mantenimento) [Cass. civ. n. 4203/06]

  7. Le spese straordinarie • Contribuzione aggiuntiva. Giurisprudenza: • Spese straord.: carattere eccezionale e non prevedibile. Periodicità, gravosità, necessità delle spese [Cass. civ. n. 16664/12]; • Modalità di adempimento: diretto/indiretto; • Suddivisione: percentuali paritarie o distinte; • Assegno omnicomprensive: esclusione [Cass. civ. n. 9372/12]; • Necessità di accordo preventivo? [incerta prassi giurisprudenziale] Protocolli d’intesa presso alcuni Tribunali.

  8. Art. 155 c.c. IV comma “ciascuno dei genitori provvede al mantenimento del figlio in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità..” • Mantenimento Diretto: regola generale; • Assegno: funzione riequilibratrice.

  9. Tribunale Catania 25 Settembre 2009 “il mantenimento diretto dei figli svolge la proficua funzione di far partecipare attivamente e concretamente alla vita della prole anche il genitore con questa non stabilmente convivente e ciò in linea con la riforma introdotta dalla l. 54/06 che, volendo assicurare, anche dopo la separazione, la continuità del ruolo genitoriale ha previsto, all’art. 155 c.c., che la corresponsione di un assegno periodico sia imposta solo ‘ove necessaria’ al fine di realizzare il principio di proporzionalità” Posizione Minoritaria

  10. Cass. civ., I Sez., 18 Giugno 2006, n. 18187 • Tutela dell’interesse esistenziale del minore e tutela dell’interesse materiale; • Affido condiviso e mantenimento diretto: non opera l’automaticità; • Potere discrezionale del giudice.

  11. Negazione della bigenitorialità in campo economico [A] Principio del collocamento prevalente presso uno dei genitori: • Cass., Sez. I, 4.11.2009, n. 23411; • Cass., Sez. I, n. 22502 del 2010; • Corte d’Appello Catania, 21.04.2009 • Tribunale Messina, sez. I, 27.11.2012; • Tribunale Bari, 01.02.2008;

  12. Negazione della bigenitorialità in campo economico [B] Mantenimento diretto non è regola generale: La conflittualità esclude il m. diretto. • Cass. civ. del 20.01.2012 n. 785: “L’art. 155 riformato (…) dispone che ‘ il giudice fissi altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento…’, così conferendo allo stesso giudice un’ampia discrezionalità (…)” Eliminazione mantenimento diretto e conflitti: “l’accentuata litigiosità dei genitori, quale circostanza idonea a sollevare ulteriori conflitti in un contesto che al contrario esige una condotta pienamente collaborativa”

  13. Negazione della bigenitorialità in campo economico [C] Mantenimento ed esigenze del minore • Cass. civ., Sez. I, n. 15566/11; • Corte d’Appello Perugia, 18.08.2010 n. 336: “il genitore non collocatario non può essere esonerato dal suo obbligo di mantenimento dei figli a motivo delle tre cene settimanali e dei fine settimana (tutti) in cui tiene con sé i minori, non riducendosi a queste le esigenze dei figli che necessitano anche di una casa, riscaldamento, vestiario, istruzione, occasioni di vita sociale e di quant’altro necessario al loro mantenimento, istruzione educazione”

  14. Negazione della bigenitorialità in campo economico [C] Mantenimento ed esigenze del minore • Trib. Foggia, febbraio 2013: mantenimento in forma diretta quando il genitore indica le voci di spesa di cui intende farsi carico. Non ostativa la convivenza prevalente;

  15. Mantenimento diretto: giurisprudenza minoritaria • Tribunale Bologna, ord.za g.i., 18.01.2010: “ritenuto che il fatto sopravvenuto della perdita del lavoro (il sig. X è stato licenziato per soppressione del posto di lavoro, art. 3 l. 604/66) giustifica la revoca dell’attuale contributo ordinario, avuto altresì riguardo all’apprezzabile durata dei tempi di permanenza del minore presso il padre (sia pure non uguale a quella della permanenza presso la madre) resta pertanto l’obbligo di entrambi i genitori di contribuire in via diretta al mantenimento del figlio”

  16. Mantenimento diretto: giurisprudenza minoritaria(continua) • Tribunale Catania, 25.09.2009, il mantenimento diretto ha • “la proficua funzione di far partecipare attivamente e concretamente alla vita del figlio anche il genitore con questi non stabilmente convivente” e più oltre: “è opportuno indicare le voci di spesa attraverso cui realizzare il mantenimento diretto del coniuge non collocatario (sicché per sottrazione si individuano le voci a carico dell’altro)”

  17. Mantenimento diretto: quantificazione • Tribunale Catania, 21.04.2006 “appare congruo, in relazione alle esigenze dei figli, al tenore di vita dagli stessi goduto, ai tempi di permanenza presso ciascun genitore, alle risorse economiche di entrambi e alla valenza dei compiti domestici e di cura da essi assunti (e in particolare, dalla madre, presso la quale i figli sono collocati), nonché al godimento di fatto della casa familiare (in comproprietà fra le parti) da parte della F., disporre che il T. versi alla moglie, per il mantenimento dei figli minori, un assegno mensile pari ad euro 250,00 e che provveda alla contribuzione diretta (mediante l’acquisto di beni o servizi per le esigenze dei minori) per euro 150,00”

  18. Caso particolare: contribuzione diretta d’ufficio • Cass. civ. n. 20139 del 3 settembre 2013: condanna d’ufficio al pagamento di metà rata mutuo - Modalità di adempimento dell’obbligo di mantenimento.

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