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Affidamento condiviso.

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Affidamento condiviso.

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Presentation Transcript


  1. Affidamento monogenitoriale: regola generale applicata in precedenza. Il Magistrato è tenuto ad individuare quale tra i due sia il genitore più idoneo ed adottare ogni altro provvedimento relativo alla prole, con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale della prole stessa. Compito del Magistrato è di individuare il genitore più idoneo a ridurre i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo possibile della personalità del minore. Il coniuge cui sono affidati i figli, salvo diversa disposizione del Giudice, ha l’esercizio esclusivo della potestà genitoriale. Le decisioni di maggiore interesse sono comunque adottate da entrambi i coniugi; il genitore non affidatario ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al Giudice quando ritenga che sono state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.

  2. Affidamento congiunto o alternato: previsto in precedenza soltanto dalla legge del divorzio (art. 6 L. 898/70) laddove si legge che il Tribunale dichiara a quale genitore i figli sono affidati e, ove il Tribunale lo ritenga utile all’interesse dei minori, anche in relazione all’età degli stessi, può essere disposto l’affidamento “congiunto” o “alternato”. Il legislatore ha previsto questo regime di affidamento nel procedimento di divorzio, in cui si presumono stemperate le conflittualità esistenti tra i coniugi al momento dell’evento-separazione. L’affidamento “congiunto” è applicabile soltanto se c’è una vera capacità di comunicazione, dialogo, condivisione genitoriale. In tale regime non vi sono dettagli di frequentazione, si prevede soltanto espressamente il luogo ove vivrà il minore (cioè con l’uno o l’altro genitore) ma nulla in merito alle modalità di visita del genitore non convivente proprio perché si ritiene il minore affidato ad entrambi. Nulla si prevede espressamente per la entità della contribuzione al minore.

  3. Affidamento condiviso. Il precedente articolo 155 c.c. è sostituito dal seguente: (provvedimento riguardo ai figli)- “Anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale…..” La potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggior interesse per i figli relative all’istruzione, all’educazione e alla salute sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.

  4. Cosa rappresenta il regime di affidamento condiviso? L’esercizio congiunto della potestà dovrebbe rendere realizzabile il principio cardine di questa nuova normativa, cioè che anche in caso di separazione e/o divorzio dei genitori, il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi nonché di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Il criterio di decisione in ordine all’affidamento è quindi modificato nel senso che il Giudice, per realizzare queste finalità, adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di essa. Valuta prima di tutto la possibilità che i figli minori restino affidati e determina tempi e modalità della loro presenza presso ciascun genitore.

  5. Quando non è applicabile l’affidamento condiviso? E’ previsto dalla norma che il Giudice può disporre l’affidamento ad uno solo dei genitori qualora ritenga che l’affidamento all’altro sia contrario all’interesse del minore; ciò con provvedimento motivato. Ipotesi: esistenza di patologie gravi e di tipo psichiatrico a carico di uno dei genitori; esistenza di procedimenti penali riguardanti reati familiari quali maltrattamenti violenza ed altro aventi quali parti offese il coniuge o i figli; lontananza di residenza; un conflitto così acceso tra i genitori da non consentire alcuna forma di dialogo. In questo ultimo caso, però vi sono dei Magistrati che comunque stabiliscono il regime condiviso quasi “imponendo” un dialogo che non c’è e probabilmente non vi sarà mai.

  6. INCIDENZA DEL CONDIVISO SULLE QUESTIONI PATRIMONIALI Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti (che il Giudice comunque valuta) ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito. Il Giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico (al fine di realizzare il principio di proporzionalità) da determinare considerando: le attuali esigenze del figlio in costanza di matrimonio tra i due genitori; i tempi di permanenza dei figli presso l’uno o l’altro genitore; le risorse economiche dei genitori; la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. Raggiunta la maggiore età, il Giudice, valutate le circostanze, può disporre il pagamento dell’assegno al figlio stesso. In relazione al godimento della casa coniugale il Giudice lo attribuisce tenendo in via prioritaria conto dell’interesse dei figli. Ne tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori considerando l’eventuale titolo di proprietà. Il diritto al godimento viene meno nel caso che l’assegnatario non abiti o cessi di abitare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio.

  7. ASPETTI SANZIONATORI DELLA NORMATIVA I genitori hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli e l’attribuzione dell’esercizio della potestà genitoriale nonché le disposizioni in ordine al contributo economico. Su richiesta di una delle parti, poi, in caso di gravi inadempienze o di atti che arrechino pregiudizio al minore o ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento, il Giudice convoca le parti e adotta i provvedimenti opportuni;egli può modificare i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente: 1)- ammonire il genitore inadempiente; 2)- disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore; 3)- disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti dell’altro; 4)- condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende. Disposizioni penali 1. In caso di violazione degli obblighi di natura economica si applica l’articolo 12-sexies della legge 1° dicembre 1970, n. 88. 12 sexies. (1) – Al coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione dell’assegno dovuto a norma degli articoli 5 e 6 della presente legge si applicano le pene previste dall’articolo 570 del codice penale.

  8. MEDIAZIONE FAMILIARE La legge del condiviso prevede una messa a disposizione dei coniugi di uno strumento quale la mediazione familiare che consiste nell’incaricare un terzo di riorganizzare le relazioni tra i due genitori e questo terzo si adopera affinché i genitori elaborino in prima persona un programma di separazione soddisfacente per sé e per i figli. Si ripristina in questo contesto la comunicazione tra i due genitori ai fini della gestione del conflitto e della scelta di soluzioni più adatte alla loro specifica situazione per tutti quegli aspetti che riguardano la relazione affettiva ed educativa con i figli. CARATTERISTICHE DELLA MEDIAZIONE - Strumento di negoziazione dei conflitti - Senza soluzione predeterminata - Soluzione spinta dal basso (bottom up) - Spazio – non intervento - Terzo neutrale qualificato: non autorità - Soggetti con competenze – protagonisti - Opportunità di confronto confidenziale - Ricostruzione di relazioni interpersonali

  9. SINDROME DA ALIENAZIONE GENITORIALE IL MOBBING DEI FIGLI CONTRO I GENITORI SEPARATI Il dr. Gardner definisce “sindrome da alienazione parentale” (parental alienation sindrome – Pas), quel comportamento di uno o più figli che, nel contesto del conflitto tra i genitori, diventa ipercritico e denigratore nei confronti di uno dei due, talvolta influenzato o indottrinato adeguatamente dall’altro. Il conflitto è quindi realizzato non da un genitore contro l’altro, ma dal figlio, o dai figli verso uno dei genitori (solitamente quello non convivente e non affidatario). SEGNI DISTINTIVI DELLA PAS a) il figlio cambia atteggiamento dopo l’affidamento provvisorio e senza una ragione plausibile; b) le critiche/accuse all’altro genitore appaiono inconsistenti, esagerate, contraddittorie o contraddette dai fatti; c) le critiche/accuse all’altro genitore appaiono stereotipate, identiche al pensiero di uno dei genitori verso l’altro; d) le critiche/accuse sono estranee all’ambito di esperienza di un bambino; (la formulazione di critiche/accuse contiene informazioni che solo l’altro genitore può aver fornito); e) il bambino vive ansia e paura nell’incontrare l’altro genitore in assenza di ragioni concrete; f) il bambino si preoccupa di tutelare, senza una ragione specifica, un genitore rispetto all’altro; g) mostrerà inoltre un certo legame a favore dell’eventuale nuovo compagno del genitore rispetto all’altro genitore biologico; h) si ravvisa la presenza di “razzismo familiare” (noi siamo brava gente, mentre tuo padre…); i) si ritiene che un genitore sia solo vittima, mentre l’altro è colpevole.

  10. TERAPIE Come qualunque altra patologia, anche la PAS può presentarsi, nel momento diagnostico, con differenti livelli di gravità (PAS di grado lieve; di grado moderato; di grado grave) a seconda dell’intensità e dell’efficacia della programmazione. E’ responsabilità del terapeuta scegliere l’approccio adeguato: a seconda di quanto appropriata sarà (o meno) la terapia scelta, la PAS potrà infatti evolvere: -         nel senso risolutivo (scomparsa dei sintomi e remissione completa); -         nel senso migliorativo (con sollievo sintomatologico e remissione parziale); -         nel senso di una stabilizzazione (in costanza di gravità della sintomatologia); -         nel senso peggiorativo (aggravamento della patologia, fino allo stato di “morte vivente” della relazione fra genitore alienato e figlio). L’arma migliore, come per qualunque patologia, risiede però nella prevenzione.

  11. GLI ORDINI DI PROTEZIONE FAMILIARE Introdotti con la legge 4 aprile 2001 n. 154 inserita nel codice civile sotto l’espressione “Ordine di protezione contro gli abusi familiari” composto dai nuovi articoli 342 bis e ter c.c.. La novella ha riguardato il testo dei codici di procedura civile (art. 736 bis) e penale (art. 282 bis). Funzione: rimedio che consente di porre fine alle sofferenze dei soggetti deboli del nucleo familiare. Caratteristiche: Adeguatezza Gradualità = nel tipo di misura nella sua durata nelle modalità di attuazione Durata = massimo 6 mesi prorogabile per gravi motivi

  12. TIPOLOGIE 1) Ordine di cessazione della condotta Impone al destinatario di astenersi dal compimento di abusi. L’ordine del Giudice consiste nel divieto di comportamenti determinanti. L’eventuale trasgressione è punibile come reato. Si considera che i divieti ampi o scarsamente definiti possono ridurre eccessivamente la libertà personale senza contribuire all’effettiva protezione della vittima. 2)Allontanamento dalla casa familiare Rimedio civilistico fortemente innovativo; sospendendo la coabitazione si pone come un intervento rapido ed efficace. Concetto di casa familiare: luogo di residenza della famiglia nucleare, se la famiglia usufruisce di due immobili in due periodi dell’anno diversi l’ordine può riguardare entrambi gli immobili. Permanenza di tutti i rapporti preesistenti in termini di proprietà, titolarità del diritto reale o del contratto di locazione. La persona allontanata può portare con sé solo i propri effetti personali, ma non i beni anche se sono di sua esclusiva proprietà. Le esigenze di protezione della vittima devono essere contemperate con il diritto della persona a fare visita ai propri figli. Limite di tale principio : il Giudice può emettere l’ordine di allontanamento in caso di violazioni o abuso dell’esercizio della genitorialità da cui deriva un grave pregiudizio per il figlio. In questo caso vi è un limite nella frequentazione o addirittura una sospensione della frequentazione. Applicabilità artt. 330 c.c. e 333 c.c.

  13. 3) Divieto di frequentazione di luoghi Finalità = inibire l’accesso e la frequentazione ad alcuni luoghi ove la vittima esplica abitualmente la propria attività lavorativa o la sua vita familiare o sociale. Creare una sfera di protezione avente ad oggetto i luoghi della vita quotidiana. Specificità della misura : è indispensabile che i luoghi vengano individuati con precisione nel decreto. Elenco dei luoghi : sede di lavoro. Casa familiare della famiglia di origine. Sede scolastica dei figli. Eccezione : il responsabile deve frequentare i luoghi indicati per ragioni legate alla propria attività lavorativa. Dovranno essere prese opportune cautele per evitare che ciò possa offrire all’aggressore l’occasione per reiterare il proprio comportamento (es. alternanza degli orari).

  14. Organi di ausilio Intervento dei Servizi Sociali territorialmente competenti. Intervento dei centri di mediazione familiare e di Associazioni a scopo sociale (sostegno e accoglienza delle vittime degli abusi).

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