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Le ricadute applicative e organizzative della valutazione del rischio SORVEGLIANZA SANITARIA

Le ricadute applicative e organizzative della valutazione del rischio SORVEGLIANZA SANITARIA. Dott. Adriano Papale. Sorveglianza sanitaria: contenuti del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. MISURE GENERALI DI TUTELA (art.15), comma 1, lettera l Controllo sanitario dei lavoratori;. Il Medico Competente.

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Le ricadute applicative e organizzative della valutazione del rischio SORVEGLIANZA SANITARIA

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  1. Le ricadute applicative e organizzative della valutazione del rischioSORVEGLIANZA SANITARIA Dott. Adriano Papale

  2. Sorveglianza sanitaria: contenuti del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. • MISURE GENERALI DI TUTELA (art.15), comma 1, lettera l • Controllo sanitario dei lavoratori; Il Medico Competente Art. 50 Il Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza . . . c) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;

  3. Sorveglianza sanitaria: contenuti del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. • MISURE GENERALI DI TUTELA (art.15), comma 1, lettera l • Controllo sanitario dei lavoratori; Il Medico Competente L’attività di medico competente deve essere svolta secondo i principi della medicina del lavoro e del codice etico della Commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH) (art. 39 comma 1 D.Lgs. 81/08). Il datore di lavoro assicura al medico competente le condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i suoi compiti garantendone l’autonomia (art. 39 comma 4 D.Lgs. 81/08)

  4. Il Medico Competente OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE ART. 25 Comma 1, lettera b “programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati”

  5. Comunicazione dei rischi • (art. 18, comma 2 D.Lgs. 81/08) • Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e • protezione ed al medico competente informazioni in merito alla natura dei rischi; • Così che sia possibile stabilire le categorie da inserire nei programmi di sorveglianza sanitaria; tali categorie dovranno essere indicate nel documento di valutazione dei rischi con la relativa periodicità degli accertamenti sanitari.

  6. La sorveglianza sanitaria: cos’è • Art. 2 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. Definizioni • Comma 1, lett. m “Insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa” • La Sorveglianza Sanitaria è rappresentata dall'insieme degli accertamenti sanitari, clinici e strumentali, finalizzati alla verifica dello stato di salute e all'accertamento della idoneità del dipendente a specifiche mansioni

  7. Finalità della sorveglianza sanitaria • L’attività di sorveglianza sanitaria deve: • verificare l’accettabilità dei compiti lavorativi per i singoli soggetti, permettendo l’espressione del giudizio di idoneità; • rilevare i soggetti portatori di particolari patologie o costituzionalmente predisposti; • monitorare nel tempo lo stato di salute dei lavoratori; • misurare la prevalenza di malattie tra i lavoratori in funzione dell’età, del sesso, e la loro distribuzione nelle varie mansioni e in funzione dell’anzianità lavorativa.

  8. Svantaggi della sorveglianza sanitaria • reali :in caso di eccesso di visite o di esami strumentali e/o ematochimici oppure di monitoraggio ambientale e biologico qualora non realmente necessari; • apparenti :la sorveglianza sanitaria ha un costo ma, se condotta con il giusto equilibrio lo svantaggio economico può essere solo a breve termine, infatti, favorisce una gestione più razionale del personale e contribuisce a diminuire la probabilità che insorgano malattie professionali o che si verifichino infortuni, con un evidente ritorno economico, in termini di giornate lavorative perse, oneri assicurativi, eventuali indennizzi chiesti direttamente all’Azienda, etc..

  9. La sorveglianza sanitaria: quando • E’ obbligatoria: • (Art. 41, comma 1 D.Lgs.81/08 e s.m.i.) • a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva; • b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.

  10. La sorveglianza sanitaria: quando • E’ proibita: • (art. 41, comma 3 D.Lgs.81/08 e s.m.i.) • a) per accertare stati di gravidanza; • b) negli altri casi vietati dalla normativa vigente • per verificare stati di sieropositività per HIV • che espongano a rischi (radiografie o esami invasivi) se non esiste precisa indicazione clinica • finalizzati a verificare il possesso di particolari requisiti e non correlati ai rischi cui il lavoratore è esposto • su richiesta del datore di lavoro per controllare l’idoneità fisica o le assenze per infermità del lavoratore

  11. La sorveglianza sanitaria comprende • (art. 41, comma 2 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) • visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore e' destinato al fine di valutare la sua idoneita' alla mansione specifica; • Art. 41, comma 2-bisLe visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva, su scelta del datore di lavoro, dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL.

  12. La sorveglianza sanitaria comprende b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneita' alla mansione specifica. Con quale periodicità ?

  13. Periodicità delle visite mediche (art. 41, comma 2 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) • La periodicita' di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale periodicita' puo' assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. • L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, puo' disporre contenuti e periodicita' della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;

  14. La sorveglianza sanitaria comprende c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attivita' lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneita' alla mansione specifica; d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneita' alla mansione specifica; e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.

  15. La sorveglianza sanitaria comprende e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva; e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione.

  16. Alcol e stupefacenti (art. 41, comma 4 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) Nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, le visite di cui al comma 2, lettere a), b), d), e-bis) e e-ter) sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.

  17. VERIFICA DEL DIVIETO DI ASSUNZIONE DI BEVANDE ALCOOLICHE Legge 125 del 30 marzo 2001 Esclusione dal COMPITO LAVORATIVO A RISCHIO e avvio ai previsti percorsi di recupero Test alcolimetrico effettuato dal medico competente o dal medico dell’Organo di Vigilanza MANSIONI A RISCHIO Invio alla commissione medica ex art. 5 dello Statuto dei lavoratori MANSIONI NON A RISCHIO

  18. VERIFICA DI ASSENZA DI ASSUNZIONE DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE D.Lgs.81/08, Intesa Stato Regioni del 30 ottobre 2007 SOGGETTI CON MANSIONE A RISCHIO IDENTIFICATA NELLA NORMATIVA (D.M. 186/90) Visite specialistiche in medicina del lavoro con anamnesi mirata Test di screening su urina Verifica positiva: giudizio di inidoneità temporanea alla mansione Invio ai SERT

  19. Alcol e stupefacenti Articolo 41, comma 4-bis Entro il 31 dicembre 2009, con accordo in Conferenza Stato-regioni, adottato previa consultazione delle parti sociali, vengono rivisitate le condizioni e le modalità per l’accertamento della tossicodipendenza e della alcol dipendenza.

  20. I Protocolli sanitari (art. 41, comma 4 D.Lgs. 81/08) Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente.

  21. Titolo X - rischio biologico Vaccinazioni • Della sorveglianza sanitaria fa parte anche: • la messa a disposizione di vaccini efficaci per quei lavoratori che non sono già immuni all'agente biologico presente nella lavorazione, da somministrare a cura del medico competente;

  22. Sorveglianza sanitaria e “radiazioni ionizzanti” • Sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti a rischio di radiazioni ionizzanti da parte di un medico autorizzato o da parte del medico competente a seconda della esposizione dei lavoratori (D.Lgs 17/03/95 n° 230, D.Lgs 241/2000 e succ. mod.); Esposti cat. A:Medico Autorizzato Esposti cat.B:Medico Autorizzato o Medico Competente

  23. Il Giudizio di idoneità alla mansione specifica • (art. 41, comma 4 D.Lgs. 81/08) • a) idoneita'; • b) idoneita' parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni; • c) inidoneita' temporanea; • d) inidoneita' permanente. • COPIA DEL GIUDIZIO AL LAVORATORE E AL DATORE DI LAVORO

  24. Provvedimenti in caso di inidoneita' alla mansione specifica • (art. 42, comma 1 D.Lgs. 81/08) • Il datore di lavoro attua le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano un'inidoneita' alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, ad altra mansione compatibile con il suo stato di salute.

  25. Ricorso (art. 41, comma 9 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) Avverso i giudizi del medico competente e' ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.

  26. Obblighi dei lavoratori (Art. 20, comma 2, lett. i D.Lgs. 81/08) I lavoratori hanno l’obbligo di sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente d. lgs. 81/08 o comunque disposti dal medico competente Art. 59 - Sanzioni per i lavoratori 1. I lavoratori sono puniti: a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 600 euro per la violazione dell'articolo 20, comma 2, lettere b), c), d), e), f), g), h) e i);

  27. DENUNCIA DI MALATTIA PROFESSIONALE Il sanitario che effettua la diagnosi di una malattia la cui origine professionale è quantomeno sospetta ha l’obbligo di segnalare la patologia a diversi enti  Denuncia di Malattia Professionale all’Asl( ai sensi dell’art 139 del D.P.R. 1124/1965 e L. 833/2000)  Referto all’autorità giudiziaria (Procura della Repubblica) (ai sensi dell’ art. 365 C.P. e 334 C.P.P.) Denuncia alla Direzione Provinciale del Lavoro ( ai sensi dell’art. 139 D.P.R. 1124/1965)  Denuncia all’Inail (ai sensi dell’art. 10 D.L. 38/2000) 

  28. DENUNCIA DI MALATTIA PROFESSIONALE Deve compilare il Primo certificato di Malattia Professionale e consegnarlo al Lavoratore il quale potrà decidere se consegnarlo al Datore di Lavoro o meno In caso di consegna, l’azienda dovrà inviarlo all’Inail congiuntamente al modulo di Denuncia di Malattia Professionale 

  29. Definizione • Per malattia professionale si intende una patologia che si sviluppa a causa della presenza di stimoli nocivi nell’ambiente di lavoro

  30. Dal punto di vista legislativo • Dal 1965 esiste un’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali ed un elenco delle malattie riconosciute con causa professionale • Con decreto ministeriale 9 aprile 2008 (G.U. n. 169 del 21 luglio 2008) sono state pubblicate le "Nuove tabelle delle malattie professionali nell'industria e nell'agricoltura" • Tabella delle malattie professionali nell'industria: 85 • Tabella delle malattie professionali nell'agricoltura: 24

  31. Tabella delle MP nell‘agricoltura - esempio

  32. Dal punto di vista legislativo • E’ possibile ottenere un risarcimento anche per le malattie non presenti in tabella ma per cui sia dimostrabile una chiara correlazione tra patologia e attività lavorativa(SENTENZA della Corte Costituzionale N.179, 1988) Onere della prova a carico del lavoratore

  33. Dal punto di vista legislativo • Il Decreto 27 aprile 2004 ha adottato il nuovo elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia ai sensi e per gli effetti dell’art. 139 del testo unico, approvato con DPR 30 giugno 1965 n. 1124. Nel nuovo elenco si prevedono 3 liste di malattie: • Lista1:malattie la cui origine lavorativa è di elevata probabilità • Lista 2: malattie la cui origine lavorativa è di limitata probabilità • Lista 3: malattie la cui origine lavorativa è possibile

  34. Malattie professionali manifestatesi nel periodo 2001-2005 e denunciate all’INAIL AGRICOLTURA

  35. Malattie professionali manifestatesi nel periodo 2001-2005 e denunciate all’INAIL INDUSTRIA

  36. Malattie professionali riconosciute nell’Unione Europea EUROSTAT, 2003

  37. Altri obblighi del mc per la sorveglianza sanitaria • (art. 25 D.Lgs.81/08): • Istituire, aggiornare e custodire la cartella sanitaria individuale, • Informare il lavoratore sul significato e l'esito delle visite periodiche, • comunicare i giudizi stessi al datore di lavoro per i provvedimenti del caso, • comunicare i risultati anonimi della sorveglianza sanitaria in occasione della riunione periodica della sicurezza.

  38. Altri obblighi del mc per la sorveglianza sanitaria • consegnare al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle con salvaguardia del segreto professionale; • consegnare al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in suo possesso e gli fornisce le informazioni riguardo la necessita' di conservazione;

  39. Tutela della gravidanza, del puerperio e dell’allattamento • La tutela della gravidanza è assicurata da tre norme fondamentalmente: la L. n. 1204/71, il D.P.R. n. 1026/76 e il D.P.R. n. 645/96 • Il Medico Competente dovrà collaborare nell’elaborazione del documento di valutazione dei rischi considerando lo stato di gravidanza e il puerperio da un lato e l’allattamento dall’altro come situazioni di disagio psicofisico e conseguentemente suggerire delle norme di “esclusione” o “non esclusione” da quella specifica mansione e operazione lavorativa.

  40. istituito ed aggiornato dal datore di lavoro che ne cura la tenuta attraverso il medico competente Rischio Cancerogeno - Registro di esposizione • Lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria Iscrizione in un registro degli esposti • attività svolta • agente cangerogeno o mutageno • valore dell'esposizione a tale agente Il responsabile del servizio di prevenzione ed i rappresentanti per la sicurezza hanno accesso a detto registro

  41. AGENTI BIOLOGICI-REGISTRO DEGLI ESPOSTI • I lavoratori addetti ad attività comportanti uso di agenti del gruppo 3 ovvero 4 istituito ed aggiornato dal datore di lavoro che ne cura la tenuta tramite il RSPP Iscrizione in un registro degli esposti • l'attività svolta • agente utilizzato • eventuali casi di esposizione individuale. Il medico competente ed i rappresentanti per la sicurezza hanno accesso a detto registro

  42. PRONTO SOCCORSO AZIENDALE • Art. 18 D.Lgs. 81/08 Obblighi del datore di lavoro e del dirigente • Il datore di lavoro adotta le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori, e in particolare: • a) designa preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;

  43. PRIMO SOCCORSO AZIENDALE • Art. 45 D.Lgs. 81/08 • Il datore di lavoro:organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di pronto soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza; • designa preventivamente i lavoratori incaricati di attuare le misure di primo soccorso • Ai fini delle designazioni il datore di lavoro tiene conto delle dimensioni dell'azienda ovvero dei rischi specifici dell'azienda ovvero dell'unità produttiva. • I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione. Essi devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni ovvero dei rischi specifici dell'azienda ovvero dell'unità produttiva.

  44. PRIMO SOCCORSO AZIENDALE • MINISTERO DELLA SALUTE • DECRETO 15 luglio 2003, n. 388 • Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in • attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre • 1994, n. 626, e successive modificazioni. GU n. 27 del 3-2-2004

  45. DECRETO 15 luglio 2003, n. 388 • Questo decreto classifica le aziende in 3 gruppi, in relazione alla natura delle attività svolte, all’ indice infortunistico di inabilità permanente assegnato dall'INAIL e al numero dei lavoratori: gruppo A, B e C.

  46. Aziende del gruppo A • (oltre ad attività a rischio di incidente rilevante o con particolari caratteristiche di rischio elevato, anche le aziende con più di 5 lavoratori e indice di inabilità permanente superiore a quattro) devono:   • comunicare la loro appartenenza al gruppo A all'ASL competente;   • munirsi di cassetta di pronto soccorso comprendente la dotazione minima indicata nell'allegato 1 al DM 388/03 e di un idoneo mezzo di comunicazione per attivare il sistema di emergenza del sistema sanitario nazionale;   • effettuare la formazione del proprio personale addetto al pronto soccorso (16 ore) con cadenza triennale.

  47. Aziende del gruppo B • (aziende con 3 o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A) devono:   • munirsi di cassetta di pronto soccorso comprendente la dotazione minima indicata nell'allegato 1 al DM 388/03 e di un idoneo mezzo di comunicazione per attivare il sistema di emergenza del sistema sanitario nazionale;   • effettuare la formazione del proprio personale addetto al pronto soccorso (12 ore) con cadenza triennale.

  48. Aziende del gruppo C • (aziende meno di 3 lavoratori che non rientrano nel gruppo A) devono:   • munirsi di pacchetto di medicazione comprendente la dotazione minima indicata nell'allegato 2 al DM 388/03 e di un idoneo mezzo di comunicazione per attivare il sistema di emergenza del sistema sanitario nazionale;   • effettuare la formazione del proprio personale addetto al pronto soccorso (12 ore) con cadenza triennale.

  49. Addetti al Primo Soccorso • Né il D.Lgs. 81 né il DM 388 danno indicazione del numero degli addetti al pronto soccorso. • Il Coordinamento tecnico interregionale della prevenzione nei luoghi di lavoro in collaborazione con il Ministero della Salute relativamente al numero degli incaricati ritiene che il Datore di Lavoro debba provvedere alla "formazione di un numero di lavoratori tale da garantire la copertura di tutti i turni di lavoro e che a tale copertura sia addetto un numero di persone formate che garantisca l "effettiva efficienza e funzionalità del sistema di emergenza in funzione dei rischi specifici valutati per ciascuna azienda o unità produttiva".

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