1 / 27

DECRETO “BRUNETTA”

DECRETO “BRUNETTA”. Decreto Legge n. 112 del 25/06/2008 convertito in Legge n. 133 del 06/08/2008. DISPOSIZIONI URGENTI. Il D.L. 112/2008 è stato pubblicato sulla G.U. n. 147 del 25 giugno 2008 ed è entrato in vigore nello stesso giorno. ASSENZE PER MALATTIA Articolo 71.

billie
Download Presentation

DECRETO “BRUNETTA”

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. DECRETO “BRUNETTA” Decreto Legge n. 112 del 25/06/2008 convertito in Legge n. 133 del 06/08/2008

  2. DISPOSIZIONI URGENTI • Il D.L. 112/2008 è stato pubblicato sulla G.U. n. 147 del 25 giugno 2008 ed è entrato in vigore nello stesso giorno.

  3. ASSENZE PER MALATTIAArticolo 71 • 1° comma – Trattamento economico • 2° comma – Modalità di giustificazione dell’assenza • 3° comma – Controlli da disporre • 4° comma – Calcolo dei permessi retribuiti • 5° comma – Trattamento Economico Accessorio • 6° comma – Imperatività della Norma

  4. 1° comma Trattamento Economico • Nei primi dieci giorni viene corrisposto il solo trattamento economico fondamentale, con esclusione di ogni emolumento accessorio comunque denominato, anche a carattere fisso e continuativo. • La qualificazione delle voci retributive è determinata dal contratto collettivo di riferimento.

  5. 1° commaTrattamento Economico • La decurtazione retributiva ha carattere permanente. • Opera per ogni episodio di assenza, anche di un solo giorno. • Opera per tutti i primi dieci giorni e pur in presenza di periodi di assenza per malattia retribuiti contrattualmente al 100%.

  6. 1° commaTrattamento Economico • I dieci giorni non rappresentano il contingente massimo nell’anno solare esaurito il quale si applicano le regole contrattuali; la decurtazione opera ogni qualvolta inizia un nuovo periodo di assenza nell’anno. • L’assenza per malattia che si protrae oltre il decimo giorno non consente la corresponsione della retribuzione contrattuale a partire dal primo giorno, il trattamento economico dei primi dieci giorni rimane decurtato.

  7. 1° commaTrattamento Economico • La protrazione dell’assenza oltre il decimo giorno non fa maturare, fin dal primo giorno, il venir meno della decurtazione. • Se il CCNL prevede già una decurtazione retributiva, rapportata alla durata delle assenze, la nuova disciplina si sovrappone. Esempio: nel periodo dei tre mesi di malattia con riduzione al 90%, i primi 10 gg. subiscono la decurtazione.

  8. 1° commaTrattamento Economico • Il D.L. 112/2008 non ha apportato modificazioni alla modalità di gestione delle assenze per visite specialistiche, terapie ed accertamenti diagnostici.

  9. 1° commaTrattamento Economico • Il dipendente può ricorrere ai seguenti istituti contrattuali: • permessi brevi, soggetti a recupero; • permessi per documentati motivi personali; • assenza per malattia, giustificata da certificazione medica, se ne ricorrono i presupposti; • ferie.

  10. 1° commaTrattamento Economico • Il ricorso all’uno o all’altro istituto dipende dalla valutazione del dipendente. • In ogni caso il ricorso all’assenza per salute comporta l’applicazione del nuovo regime riduttivo.

  11. 1° commaTrattamento Economico • Resta fermo il trattamento più favorevole previsto dal CCNL – Scuola • nel caso di ricovero ospedaliero e successivo periodo di convalescenza (art. 17, c. 8 lett. A); • malattie dovute a infortunio sul lavoro (art. 20, comma 1) previo accertamento INAIL; • malattie dovute a causa di servizio (art. 20, comma 2).

  12. 1° commaTrattamento Economico • Nel caso di gravi patologie che richiedono terapie salvavita, la nuova normativa ha salvaguardato le assenze relative a : - ricoveri ospedalieri (pubblici o privati); - day hospital; - conseguenze certificate delle terapie salvavita.

  13. 1° commaTrattamento Economico • A titolo di mero esempio ricordiamo che in alcuni CCNL sono state fornite alcune esemplificazioni del significato di “grave patologia” anche se, per la tutela della privacy del lavoratore/paziente, il dato non sarà mai evidenziato nelle certificazioni sanitarie: • - emodialisi • - chemioterapia • - infezione HIV-AIDS • - vedere anche il D.M. Sanità n. 329 del 28/05/1999

  14. 1° commaTrattamento Economico • Non rientrano nelle norme di salvaguardia le prestazioni rese in regime di urgenza dai servizi di Pronto Soccorso.

  15. 1° commaTrattamento Economico • L’art. 77 del C.C.N.L. Scuola 29/11/2007 determina la struttura della retribuzione: • Trattamento fondamentale: • Stipendio tabellare per posizioni stipendiali • Posizioni economiche orizzontali • Eventuale assegno “ad personam”

  16. 1° commaTrattamento Economico • Trattamento accessorio: • Retribuzione professionale docenti • Compenso per funzioni strumentali • Compenso ore eccedenti e attività aggiuntive • Indennità di Direzione dei D.s.g.a. • Compenso individuale accessorio ATA • Compenso per incarichi ed attività ATA • Indennità e compensi retribuiti con il F.I.S. • Altre indennità previste dal contratto o altre Leggi

  17. 2° commaGiustificazione dell’assenza • La certificazione medica è obbligatoria per tutte le assenze. • A partire dal terzo evento di malattia nell’anno solare, indipendentemente dalla durata dello stesso, la certificazione medica deve essere rilasciata da medici convenzionati con il S.S.N. o da strutture sanitarie pubbliche. • In ogni caso, le assenze di durata superiore a dieci giorni, indipendentemente dal fatto che si tratti di 1°, 2° 3° ecc. evento di malattia, la certificazione medica deve essere rilasciata da medici convenzionati con il S.S.N. o da strutture sanitarie pubbliche.

  18. 2° commaGiustificazione dell’assenza • Un esempio per chiarire: • Il dipendente si assenta 1 giorno per la prima volta nell’anno solare per cure dentistiche • La certificazione dell’assenza può essere rilasciata dallo stesso medico dentista

  19. 2° commaGiustificazione dell’assenza • Il dipendente si assenta 1 giorno per la terza volta nell’anno solare per cure dentistiche • La giustificazione dell’assenza deve essere rilasciata da medici convenzionati con il S.S.N. o da strutture sanitarie pubbliche

  20. 3° commaControlli dell’Amministrazione • L’amministrazione deve obbligatoriamente richiedere la visita fiscale anche nelle ipotesi di prognosi di un solo giorno. • Nel caso di assenza per visita specialistica, l’Amministrazione, per non incorrere nell’ingiustificato aggravio di spesa per lo Stato, valuterà di volta in volta la necessità o meno di richiedere la visita fiscale.

  21. 3° commaControlli dell’Amministrazione • Il lavoratore non può assentarsi dalla propria abitazione dalle ore 08,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 20,00. • Il lavoratore può assentarsi durante le fasce orarie solo per seri e fondati motivi, che devono essere segnalati all’Amministrazione in tempo utile.

  22. 4° commaCalcolo orario dei permessi • I Permessi retribuiti di cui all’art. 15 del CCNL Scuola dovranno essere conteggiati a ore. (Inf.:15;Pri:12;Sec:9;ATA:18)

  23. 4° commaTrattamento Permessi • In sede di conversione (Legge n. 133/08) sono state apportate modifiche alla tematica dei permessi per i portatori di handicap (Legge 104/92): è stato sostituito il riferimento all’art. 33, comma 3, con il riferimento al comma 6 del medesimo articolo.

  24. 4° commaTrattamento Permessi • I portatori di handicap grave possono fruire alternativamente nel corso del mese di: • tre giorni di permesso (a prescindere dall’orario giornaliero); • due ore di permesso al giorno (per ciascun giorno lavorativo del mese).

  25. 5° commaTrattamento Economico Accessorio ECCEZIONI • Fanno eccezione le assenze per congedo di maternità (ex astensione obbligatoria), compresa l’interdizione anticipata, congedo di paternità, i permessi per lutto, le assenze per citazioni a testimoniare e quelle per espletare la funzione di giudice popolare.

  26. 5° commaTrattamento Economico Accessorio ECCEZIONI • Le assenze previste dall’art. 4, comma 1, Legge 53/2000, richiamate dal comma 2 dell’art. 15 del CCNL Scuola 29/11/2007 (permessi per gravi motivi personali o familiari).

  27. 5° commaTrattamento Economico Accessorio ECCEZIONI I permessi previsti dall’art. 33, comma 6,della Legge 104/1992, limitatamente ai soli dipendenti portatori di handicap grave: tre giorni mensili di permesso o in alternativa due ore giornaliere senza limite massimo.

More Related