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PRINCIPI DELL AZIONE AMMINISTRATIVA cerulli, 241-254

Principio di imparzialit?. Art. 97 Cost.Non ? solo divieto di disparit? ma obbligo di ponderare tutti gli interessi coinvoltiPassaggio da un'accezione negativa a una positivaNon ? neutralit? (come quella del giudice) ma potere dovere di considerare tutti gli interessi. Principio del buon andament

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PRINCIPI DELL AZIONE AMMINISTRATIVA cerulli, 241-254

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Presentation Transcript


    1. PRINCIPI DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA (cerulli, 241-254) 3 categorie: principi presupposti: imparzialitŕ, buon andamento, ragionevolezza principi espressamente menzionati: sono economicitŕ, efficacia, pubblicitŕ e trasparenza principi generalmente menzionati: principi dell’ordinamento comunitario

    2. Principio di imparzialitŕ Art. 97 Cost. Non č solo divieto di disparitŕ ma obbligo di ponderare tutti gli interessi coinvolti Passaggio da un’accezione negativa a una positiva Non č neutralitŕ (come quella del giudice) ma potere dovere di considerare tutti gli interessi

    3. Principio del buon andamento Art. 97 Cost. Dovere di cura dell’interesse pubblico nella maniera piů immediata, conveniente e adeguata possibile Da esso si deduce il potere di annullamento e revoca e i loro limiti Principio di continuitŕ (prorogatio)

    4. Principio di ragionevolezza Sistema a cascata dal generico allo specifico: art. 97, ragionevolezza, principi art.1, proporzionalitŕ-precauzione Principio assoluto: non entra in comparazione e non č mai derogabile Deriva dall’eguaglianza, imparzialitŕ e buon andamento

    5. Collegamento con eccesso di potere Una pa richiede un parere facoltativo e non lo esegue Espropriazione di terreno vastissimo per realizzare opera di dimensioni minime (scuola in paese a ridotta crescita demog.) Trattamento diverso di casi simili Assenza di valutazione di ipotesi alternative Sanzione edilizia non irrogabile fino a pronuncia su sanatoria

    6. Principio di economicitŕ conseguimento degli obiettivi legislativamente stabiliti con il minor dispendio di mezzi (anche procedurali) Es.: duplicazioni ingiustificate di pareri e di momenti istruttori, imposizioni di oneri di certificazione non dovuti, ritardo nella concl.proc. Princ.conversione atti amministrativi: pronuncia, adeguatamente motivata, emessa da organo erroneamente convinto di esercitare un potere deliberativo, puň valere come parere se la funzione consultiva č quella che realmente spetta a quell’organo;

    7. Pr.economicitŕ (2) apposizione di un elemento accidentale illegittimo non invalida l’intero procedimento ma s’intende come non apposto; principio di conservazione dell’attivitŕ amministrativa legittima svolta. Economicitŕ non riferita all’attivitŕ economica pubblica ma a tutta l’attivitŕ amm.va s.mangiameli, il principio di legalitŕ e il sistema dei controlli sull’attivitŕ degli enti locali, 28 f.ii.4873,3s.mangiameli, il principio di legalitŕ e il sistema dei controlli sull’attivitŕ degli enti locali, 28 f.ii.4873,3

    8. Principio di efficacia Il principio di efficacia indica il rapporto tra risultati ottenuti e obiettivi prestabiliti ossia la concreta idoneitŕ dell’azione amministrativa a conseguire, in termini pratici, i risultati prefissati in tema di tutela degli interessi pubblici

    9. Principio di pubblicitŕ Il principio di pubblicitŕ impone che l’attivitŕ amministrativa sia sempre conoscibile dall’esterno e che le p.a. debbano operare in modo certo, semplice, chiaro e trasparente, fornendo le informazioni agli interessati e rendendoli edotti circa lo stato di avanzamento dell’azione

    10. Principio di trasparenza Etimologicamente trasparenza implica passaggio (radice tr: trasporto, treno, trasloco, tradimento, traduzione) In questo caso esso indica il passaggio di conoscenza dalla p.a. al cittadino, all’impresa ma anche ad altre p.a.

    11. Distinzione trasparenza/pubblicitŕ La trasparenza costituisce lo stadio finale dei modelli attraverso i quali si puň ricostruire il rapporto tra chi detiene il sapere e chi sta all’esterno: 1) segreto; 2) pubblicitŕ: tutto accessibile tranne alcune materie (concez.oggettiva): messa a disposizione; 3) trasparenza: conoscibilitŕ

    12. Trasparenza come conoscibilitŕ da parte dei non addetti Mettere a disposizione un atto o un insieme di atti non significa aver fatto passare la conoscenza da una parte all’altra Il modo piů rozzo di non far passare la conoscenza č il segreto; vi č un modo piů raffinato che č quello di dare troppe informazioni o informazioni di difficile interpretazione (es. bilanci)

    13. Resumé non tecnique Art. 6, comma 6 lett. D) convenzione di Aarhus Riassunto non tecnico La pa deve tradurre il sapere tecnico in termini intellegibili Comunicazioni sulla comprensibilitŕ dei testi amm.vi e legislativi

    14. Principi del diritto comunitario Versioni precedenti prevedevano introduzione di: imparzialitŕ, proporzionalitŕ, legittimo affidamento e efficienza Si č poi privilegiata la sintesi Il riferimento ai principi di diritto comunitario rende inutile l’esplicazione

    15. Emersione legislativa del quarto livello di fonti Livelli tradizionali di fonti: 1) superprimarie; 2) primarie; 3) secondarie Nuovi livelli: 1) diritto internazionale; 2) diritto comunitario Il livello comunitario viene ora riconosciuto anche come diritto positivo

    16. Norma di completamento Art. 117 Cost. (dopo modifiche 2001) Art. 20 l. n. 59/97 Art. 192 TUEL Art. 1 l. 239/04

    17. Art. II-101 Cost.europea Imparzialitŕ ed equitŕ Termine ragionevole Contraddittorio prima di provv.sfavorevole Accesso pur rispettando riservatezza e segreto professionale Obbligo di motivazione Principi giŕ presenti ma in questo modo eventuali evoluzioni comunitarie vengono recepite nel ns.ordinamento

    18. Principio di proporzionalitŕ I mezzi devono essere giustificati rispetto al fine che si intende perseguire Nel diritto comunitario le restrizioni alla concorrenza (diritto pubblico) devono essere le piů limitate possibili

    19. Principio della buona fede o del legittimo affidamento Buona fede soggettiva (linguaggio comune): erroneitŕ riguardo alla conformitŕ del proprio comportamento alla legge (mi scusi, ero in b.f.) Buona fede oggettiva: coerenza tra atti e comportamenti posti in essere precedentemente e successivamente

    20. Affermazione del principio Fino agli anni ’60 era affermato solo nel diritto privato dal momento che si riteneva l’amministrazione non vincolata ai propri atti e comportamenti precedenti ma sempre obbligata a perseguire l’interesse generale di quel determinato momento

    21. Principio di buona fede o di legittimo affidamento B.f. soggettiva: situazione psicologica di ignoranza o di errore, tutelata, in determinati casi dall’ordinamento giuridico B.f. oggettiva: obbligo di agire conseguentemente al proprio comportamento esteriore “non venire contra factum proprium” (diviene norma di condotta)

    22. Riferimento alla b.f. oggettiva Viene tutelata la “fiducia” del cittadino a che la pa si comporti conseguentemente ai propri comportamenti precedenti Es. se la pa ha rilasciato il permesso di costruire mi aspetto che conceda l’autorizzazione x supermercato; se ha bandito una gara mi aspetto che la porti a termine; se ha stipulato una convenzione mi aspetto che non sia travolta da ulteriore pianificazione urbanistica

    23. Differenza con il diritto privato Il principio di b.f. č nato nel diritto privato ma si riteneva inapplicabile alla pa perché questa deve sempre perseguire l’interesse pubblico del momento in cui agisce. Non avrebbe potuto essere pertanto vincolata ai propri precedenti comportamenti

    24. Tutela dell’affidamento in caso di efficacia retroattiva della legge Es. leggi di incentivazione economica contenenti esenzioni dal pagamento di tributi per un determinato numero di anni per chi esercita una determinata attivitŕ economica o modificazione peggiorativa di trattamento pensionistico Tutela dei cd. diritti quesiti: l’impresa fa affidamento sul comportamento precedente del legislatore

    25. Accezione comunitaria Il diritto a invocare la tutela del legittimo affidamento si estende a chiunque si trovi in una situazione dalla quale risulti che l’amministrazione comunitaria, fornendogli assicurazioni precise, gli abbia suscitato aspettative fondate” (Trib. CE, 8 novembre 2000, T-485/93) Nell’ordinamento comunitario vige il divieto di retroattivitŕ per le prescrizioni giuridiche, sentenze e atti amministrativi della Comunitŕ

    26. Campi di applicazione Annullamento d’ufficio Revoca Responsabilitŕ precontrattuale Recesso unilaterale

    27. Legalitŕ e buona fede La pa deve improntare la propria azione nei cfr. del privato a correttezza e buona fede Bilanciamento tra interesse pubblico perseguito dalla pa e interessi privati coinvolti nel procedimento Es. la pa rilascia il permesso di costruire ma nega l’autorizzazione x supermercato; stipula convenzione e poi la travolge con ulteriore pianificazione urbanistica

    28. Principio di responsabilitŕ La giurisprudenza comunitaria non guarda alla colpa ma alla oggettiva violazione delle regole. Corte Giust. C/275/03 del 10 ottobre 2004 Commissione/Rep.Portoghese (modello responsabilitŕ contrattuale: la pa deve provare la non imputabilitŕ dell’inadempimento/utilizzo errore scusabile)

    29. Principio di precauzione “Principio generale del diritto comunitario che fa obbligo alle autoritŕ competenti di adottare provvedimenti appropriati al fine di prevenire rischi potenziali per la salute pubblica, per la sicurezza e per l’ambiente facendo prevalere le esigenze connesse alla protezione di tali interessi sugli interessi economici” (Tr. CE, T-74/00 26.11.00 Artegodan)

    30. Diritto positivo Cost.francese: art. 5 mod. nel 2004 Art. 1 l. 241/90 Legge n. 308/04 delega ambientale: art. 1, comma 8, lett. F L. 36/01

    31. Accezioni fondamentali Vecchio diritto internazionale: nel dubbio si paralizza; WTO: per paralizzare ci vuole una certezza scientifica Diritto comunitario: nel dubbio si paralizza ma il dubbio deve essere ragionevole (centralitŕ dell’istruttoria)

    32. Principali settori di applicazione Emissioni elettromagnetiche OGM Legislazione alimentare (caso mucca pazza, additivi alimentari) Tutela della salute (immissione in commercio medicinali o pratiche terapeutiche)

    33. 3) RAPPORTI CON DISCIPLINE SPECIALI Lex specialis derogat generalis (es. tu espropriazione, tu sull’edilizia, dec.leg. 259/2003)

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