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Scopo del corso

Sicurezza sul Lavoro per Preposti (Aspetti rilevanti della Normativa Italiana di Sicurezza e Salute sul Lavoro per le funzioni di Coordinamento). Scopo del corso.

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  1. Sicurezza sul Lavoro per Preposti(Aspetti rilevanti della Normativa Italiana di Sicurezza e Salute sul Lavoro per le funzioni di Coordinamento)

  2. Scopo del corso Comprendere i fondamenti della legge italiana D.Lgs 81/08 ed i processi inerenti la Sicurezza predisposti in Azienda da tener presenti ed applicare nell’esercizio delle funzioni di supervisione per garantire la Sicurezza e la Salute dei lavoratori. • Gli obblighi di legge verranno delineati ed interpretati • come strumenti disponibili per la struttura organizzativa, • atti a gestire, migliorare e tenere sotto controllo gli aspetti di • Sicurezza sul lavoro in Azienda. • I criteri di prevenzione in materia di Sicurezza, si attuano • mediante una efficace organizzazione del lavoro, • una organizzazione strutturata della sicurezza (es: sistemi di • gestione della sicurezza), la gestione dei cambiamenti e • l’attuazione dei metodi che il personale con ruoli di • supervisione deve essere in grado di implementare .

  3. OSSERVANZA DEI REQUISITI DI LEGGE • Nel presente materiale formativo, sono richiamati ed evidenziati requisiti e prescrizioni di legge che dovranno essere osservati da parte di chi lo frequenta quando risultino applicabili durante lo svolgimento delle proprie mansioni. • In ottemperanza a quanto previsto dalle vigenti leggi (D. Lgs. 81/08 art. 20 "Obblighi dei lavoratori“) durante lo svolgimento delle proprie mansioni, il lavoratore opportunamente formato ed informato, ha l’obbligo di attenersi alle disposizioni impartite dal Datore di Lavoro e previste nelle procedure di lavoro in relazione all’attività svolta. • Il D.Lgs. 231/2001 ha introdotto la responsabilità amministrativa della societàin relazione ad alcuni reati commessi nell’interesse e/o a vantaggio della Società stessa. Tra i reati presenti nel decreto vengono annoverati anche l’omicidio colposo e le lesioni colpose verificatisi in violazione a normativa posta a tutela della salute sicurezza ed igiene sul lavoro. Pertanto, oltre all’osservanza di tutti gli adempimenti di cui ai punti precedenti, il lavoratore dovrà eseguire i propri compiti anche nel pieno rispetto delle regole interne predisposte ed adottate dalla Società, in relazione al suddetto decreto.

  4. Argomenti del corso Concetto di Sicurezzae Prevenzione sul Lavoro • Soggetti ed organismi definiti dal D.Lgs. 81/08 • Gli obblighi e le prescrizioni che si applicano ai soggetti di • cui al punto precedente • Attivita`, procedimenti e processi aziendali da predisporre, • attuare e controllare in materia di Sicurezza e Salute sul • lavoro con particolari riferimenti ai ruoli di Supervisione • Il quadro sanzionatorio previsto per i vari soggetti in caso • di inosservanza degli obblighi e delle prescrizioni di • Sicurezza in base a quanto disposto dal D.Lgs 81/08

  5. Aspetti generali di sicurezza sul lavoroDati Un pregiudizio ricorrente è di intendere la Sicurezza e quindi le attività o le richieste atte a garantirla , come un fattore limitante per i risultati operativi. Ogni anno, infatti, in Italia, a causa di infortuni sul lavoro, circa 1.300 persone perdono la vitae 18 milioni di giornate di lavoro vengono perdute, con un costo complessivo per il nostro Paese superiore ai 40 miliardi di Euro tra interventi sanitari, indennizzi e mancata produzione FONTE: INAIL – Direzione regionale Veneto e dall’Agenzia per il Lavoro UMANA 19/07/06

  6. MALATTIE PROFESSIONALI in Italia • Con l’entrata in vigore del D.Lgs 81/08 devono essere valutati tutti i rischi possibili per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari (possibili cause di malattie professionali), tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’accordo europeo dell’8 ottobre 2004

  7. MALATTIE PROFESSIONALI in Italia

  8. MALATTIE PROFESSIONALI in Italia

  9. Aspettigeneralidisicurezzasullavoro –Costi- Costi Diretti 1- Infortuni: retribuzione del giorno in cui avviene l’infortunio, retribuzione dei primi 3 gg. in franchigia, integrazione indennità assicurazioni sociali, costo premio di assicurazione obbligatoria INAIL, aumento premi INAIL in considerazione dell’andamento infortunistico . 2- Riconoscimento di Malattia Professionale e Indennizzi; 3- Servizio di Prevenzione e Protezione; 4- Attività di Prevenzione (Es Ig, Industriale/Consulenza )-Acquisto installazione Dispositivi per la protezione collettiva ed individuale Costi Indiretti 1- Infortuni e Malattie professionali: influiscono sulla contabilità e l’ immagine aziendale anche se non quantificabili (Minor produttività, fermo attività, agitazione personale, indagini giudiziarie) 2- Gestione/Manutenzione impianti di Sicurezza ; 3- Formazione/Informazione del Personale

  10. Aspettigeneralidisicurezzasullavoro –Goal - Una corretta interpretazione del concetto di Sicurezza, consiste nell’inquadrarla come un investimento al pari di un premio assicurativo a tuteladell’ interesse aziendale . In questo senso, la Sicurezza deve essere indirizzata a : • Eliminare e controllare situazioni che possono rilevarsi pericolose per la Sicurezza e Salute dei dipendenti (anche solo potenzialmente) 2. Minimizzare i costi (Diretti ed Indiretti)

  11. Aspetti generali di sicurezza sul lavoro –Goal - 3. Favorire il carattere partecipativo alle problematiche di Sicurezza da parte dei lavoratori. La sicurezza sul posto di lavoro si costruisce soprattutto con il contributo dei lavoratori. Le osservazioni individuate e proposte dai lavoratori, vagliate dal dipartimento di prevenzione e protezione, dal datore di lavoro, permettono l’individuazione di soluzioni migliorative dei livelli di sicurezza sul posto di lavoro. Tali obiettivi vanno perseguiti mediante a) la tecnica; b) l’adempimento a procedure, comportamenti e processi in osservanza delle disposizioni di legge .

  12. Aspettigeneralidisicurezzasullavoro –Leggi- L’EVOLUZIONE DEL QUADRO NORMATIVO • Una prima normativa antinfortunistica organica ( DPR 547/55 Prevenzione Infortuni, DPR 164/56 Prev. Infortuni nelle costruzioni, DPR 303/56 Ig. del Lavoro etc) fu varata negli anni 50. Si introdussero concetti di centralità della salute del lavoratore, prevenzione, rischio professionale e tutela Oggettiva (a carico del datore di Lavoro). • Evoluzione del lavoro (Statuto dei Lavoratori legge 300/70) e necessità di un adeguamento normativo. • Negli anni 80-90 si affermano concetti di partecipazione, coordinamento e cooperazione (dir. CEE). Alla “tutela di I livello (Oggettiva) si aggiunge una tutela Soggettiva di II livello che consiste di partecipazione e sinergia tra tutti i soggetti interni, esterni e autonomi coinvolti nella attivita` lavorativa (D.Lgs 626/94 e 494/96,)

  13. Il D.Lgs 81/08 • Il 15 maggio 2008 è entrato in vigore il D.Lgs 81/08, conosciuto anche come Testo Unico per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro. • Le disposizioni contenute nel presente decreto legislativo costituiscono attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, denominata “legge Delega” che ha previsto il riordino e il coordinamento della normativa vigente in un unico testo normativo.

  14. Le novità introdotte dalla legge Delega 1. Estensione dei destinatari delle norme antinfortunistiche (collaboratori impresa familiare, lavoratori autonomi, i volontari, i praticanti, i lavoratori domestici, i portieri, i custodi, i tirocinanti); 2. Nei contratti di appalto devono essere specificati gli oneri della sicurezza; 3. Coordinamento della sicurezza del Committente con l’elaborazione del Documento Unico (DUVRI) 4. Responsabilità amministrativa delle imprese

  15. D.Lgs 81/08: quali leggi ha abrogato? • il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 • il decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956 n. 164 • il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, fatta eccezione per l’articolo 64 ISPEZIONI (relativo ai compiti e doveri degli ispettori del lavoro) • il decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277 • il decreto legislativo 19 settembre1994, n. 626 • il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493 • il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 • Il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 187 • l’articolo 36 bis, commi 1 e 2 del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 5 agosto 2006 n. 248 • gli articoli: 2, 3, 5, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 123 • ogni altra disposizione legislativa e regolamentare nella materia disciplinata dal decreto legislativo medesimo incompatibili con lo stesso.

  16. Il Decreto legislativo N. 81/08 Il decreto nel suo complesso non comporta che modifiche limitate alla norma precedente, essendo principalmente mirato ad una impostazione diversa, rispetto al passato, del modo di affrontare le problematiche di Sicurezza sul lavoro. Le innovazioni tendono, infatti, ad istituire nell’azienda un Sistema di gestione permanente ed organico diretto ad individuare, valutare, ridurre e controllare permanentemente i fattori di rischio per la salute e la Sicurezza dei lavoratori, mediante la definizione dei : Soggetti aziendali sulle tematiche di Sicurezza, dei relativi obblighi e sanzioni quando non previsti dalle normative precedenti Processi di Sicurezza quali la programmazione delle attivita' di prevenzione, in coerenza a principi e misure predeterminati, la informazione, formazione e consultazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti, l'organizzazione di un servizio di prevenzione (SPP)

  17. Responsabilità Amministrativa delle Imprese L’art. 30 del D. Lgs 81/2008 introduce la responsabilità amministrativa della società in caso di infortunio o malattia professionale riprendendo l'art. 25-septies del D. Lgs 231/2001 in cui si fa riferimento ai reati di "Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro“; L’adozione di modelli organizzativi ai sensi del D.Lgs 231/2001 esimenti da responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica. Per essere efficace il modello deve contenere: a) un organigramma funzionale ai sensi del D.Lgs 231/2001; b) un idoneo sistema di controllo sull’attuazione del modello; c) obbligo del riesame in caso di accertamento di violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni o in occasione di mutamenti nell’organizzazione e nell’attività dell’ente, in relazione al progresso scientifico e tecnologico. I modelli da adottare devono essere conformi a quelli previsti dalle linee guida UNI e INAIL del 28/01/2001 e dalla norma OHSAS 18001:2007.

  18. Soggetti ed Organismi definiti dal D.Lgs. 81/08 Il Decreto, non e’ inteso a fornire solo indicazioni di dettaglio su COSA tecnicamente debba essere realizzato a garanzia della Sicurezza in Azienda, punta invece a chiarire COME organizzare le attivita` di PREVENZIONE definendo la METODICA ed i PROCESSI (SGS) che i seguenti protagonisti sono chiamati ad implementare: • Il Datore di lavoro • Il Dirigente • Il Preposto (SPV) • Il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) e l’RSPP • Il Lavoratore • Il Medico Competente • Il Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza (RLS) • Progettisti, Fabbricanti, Fornitori e Installatori

  19. Le figure PREVISTE dal D.Lgs n. 81/08

  20. Il Datore di Lavoro DEFINIZIONE (D.Lgs 81/08, Titolo I, Capo I, art.2 comma b)  Il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. CODICE CIVILE (Art. 2087) L’ imprenditore è tenuto ad adottare nell’ esercizio dell’ impresa le misure che secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.

  21. OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO NON DELEGABILI • Articolo 17 • Obblighi del datore di lavoro non delegabili Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività: • a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’articolo 28; • b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

  22. SANZIONI (D.Lgs 81/08 articolo 55) S.1 per il datore di lavoro arresto da 4 a 8 mesi e ammenda da 5.000,00 a 15.000,00 € S.2 datore e dirigente: arresto da 4 a 8 mesi ammenda da 1.500,00 a 6.000,00 € S.3 datore e dirigente: arresto da 3 a 6 mesi ammenda da 3000,00 a 10.000,00 € S.4 datore e dirigente: sanzione amministr. da 1000,00 a 3.000,00 € Il Datore : Compiti e Sanzioni • COMPITI • Definisce compiti e responsabilità • Istituisce il Servizio Aziendale di Prevenzione e Protezione • Individua linee di azione, strumenti operativi, metodi di • controllo • Programma le attivita` di prevenzione e protezione e • formazione ALCUNI DEI SUOI COMPITI POSSONO ESSERE DELEGATI

  23. Obblighi generali del Datore • elaborazione del documento valutazione rischi (art. 17 comma 1a)S.1 • designazione del RSPP (art. 17 comma 1b)S.1 • nomina medico competente (art. 18 comma 1a)S.3 • misure per la sicurezza e la salute dei lavoratori – ulteriori S.2 • misure di tutela (art.18) • consultazione del RLS (art. 18 comma 1s)S.3 • collaborazione medico competente consultazione S.1 • del R.L.S. riguardo la valutazione (art. 29 comma 1 e 2) • verifica della professionalità delle imprese appaltatrici o con S.3 • contratto d’opera (art. 26 comma 1a) • cooperazione e coordinamento per la prevenzione nel caso S.2 • operino ditte appaltatrici o con contratto d’opera • (art. 26 comma 2a,b e 3)

  24. La Valutazione dei Rischi (1/5) PERICOLO: Proprietà o qualità intrinseca di una determinata entità avente il potenziale di causare danni. RISCHIO: Probabilità che sia raggiunto il limite potenziale di danno nelle condizioni di impiego e/o esposizione. VALUTAZIONE dei RISCHI (VdR): Procedimento atto a valutare l’entità del rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori , derivante dal verificarsi di un pericolo sul luogo di lavoro nell’ espletamento delle loro mansioni. Dalla VdR, che deve essere ripetuta periodicamente – nelle aziende che abbiano dipendenti, almeno una volta l'anno, e comunque ogni volta che vengano introdotte significative variazioni nelle procedure di lavoro - deve seguire un comportamento coerente, che sia sempre rivolto a eliminare i pericoli, o quantomeno a ridurne il rischio.

  25. La Valutazione dei Rischi (2/5) La VdR è un processo di continuo miglioramento cui devono partecipare attivamente varie figure : il datore di lavoro, i lavoratori (l'uno e gli altri tramite loro rappresentanti , nei casi previsti dalla legge); dove previsto , inoltre , deve essere parte attiva il medico del lavoro che svolge il controllo sanitario in azienda. La VdR deve comportare come conseguenza quella di adottare misure di prevenzione che siano proporzionate al pericolo , progettate e verificate: credere di essere protetti, senza esserlo a sufficienza, può condurre a manovre più rischiose di quelle che compiremmo in assenza di protezioni. Va tenuto conto sia degli incidenti realmente avvenuti, che dei "mezzi incidenti", quando l’incidente è stato evitato per un pelo, o per miracolo: non sapendo a quanti miracoli ognuno ha diritto, occorre far tesoro delle occasioni in cui ci è andata bene.

  26. La Valutazione dei Rischi (3/5) La VdR non va quindi considerata come un intervento volto a rilevare le inadempienze alle norme di sicurezza vigenti ed eventualmente presenti in azienda, bensì una base per ricavare utili indicazioni atte a realizzare il programma di sicurezza e definire le misure di prevenzione e protezione mirate ad assicurare sicurezza e salute sul luogo di lavoro. Il documento di Valutazione dei Rischi deve essere lo strumento operativo, che definisce in dettaglio gli elementi necessari alla pianificazione degli interventi atti ad identificare le soluzioni idonee per la sicurezza dei lavotarori.

  27. La Valutazione dei Rischi (4/5) • Essa è un’operazione complessa che richiede per ogni ambiente e mansione considerata, una serie di operazioni, conseguenti tra loro : • l’identificazione dei pericoli presenti nel ciclo lavorativo • la definizione dei conseguenti potenziali rischi di • esposizione in relazione allo svolgimento delle • lavorazioni, sia per quanto attiene ai rischi per la • sicurezza che la salute • la stima dell’ entità dei rischi di esposizione • connessi con le situazioni di interesse prevenzionistico • individuate

  28. La Valutazione dei Rischi (5/5) I rischi lavorativi sono classificati in 3 grandi categorie: • Rischi per la sicurezza dovuti a pericoli di natura antinfortunistica • Strutture • Macchine • Impianti • Sos.pericolose • Incendio/Espl. b) Rischi per la salute dovuti a pericoli di natura igienico ambientale • Agenti chimici • Agenti fisici • Agenti biologici c) Rischi per la Sicurezza e la salute di tipo cosiddetto trasversale • Organizzazione del lavoro • Fattori psicologici • Condizioni di lavoro difficili • Fattori ergonomici

  29. Il Dirigente - Definizione (D.lgs 81/08 art.2 comma 1d) «dirigente»: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa;

  30. Il Dirigente Lavoratore subordinato , con dipendenza gerarchica dal datore di lavoro , ma con elevato grado di professionalità ed autonomia, che gli conferiscono potere decisionale e direttivo,ampiezza di funzioni e potere di spesa,tali da influire sulla conduzione di un’intera azienda o su di un suo ramo autonomo . • Le sanzioni previste per il dirigente (Art. 55) sono le • stesse previste per il Datore tranne quelle inerenti • gli obblighi esclusivamente a carico del Datore stesso. • Nel seguito si omettono gli obblighi del dirigente • dato che verranno evidenziati quelli del datore e del • preposto.

  31. Il Preposto – Definizione (D.lgs 81/08 art.2 comma 1e)  «preposto»: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;

  32. Il Preposto - Compiti • Il Preposto sovrintende alle attivita` cui sono addetti i lavoratori subordinati anche con il compito – non esclusivo – di pretendere che essi si avvalgano delle misure di sicurezza fornite dall’imprenditore conformemente alle norme vigenti o, comunque, indispensabili a causa del tipo di lavorazione specifica e in relazione agli sviluppi delle nozioni tecniche. • La Corte di Cassazione ha più volte emesso sentenze nelle quali si evince che in assenza del Preposto la funzione viene indirettamente ricoperta dal lavoratore generalmente riconosciuto come più esperto o con funzioni di collaboratore del preposto o coordinatore delle attività lavorative. (questo ora nel nuovo TU e’ stato esplicitato vedi slide successiva)

  33. Il Preposto – Esercizio di fatto di poteri direttivi • L’art. 299 del D.Lgs 81/08 stabilisce che: Le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e) (il preposto) gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti.

  34. Il Preposto – Compiti COMPITI • Sovrintendere alle attivita` lavorative svolte dai lavoratori • subordinati o equiparati • Vigilare a che i lavoratori osservino le misure e usino i dispositivi • di sicurezza e gli altri mezzi di protezione e si comportino in • modo da non creare pericoli per se e per gli altri • Verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; • Collaborare con il Datore di Lavoro e fargli presente eventuali • carenze in tema di Prevenzione riscontrate sul luogo di lavoro

  35. Il Preposto – la formazione • I preposti ricevono a cura del datore di lavoro e in azienda, un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. • I contenuti della formazione di cui al precedente periodo comprendono: a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; b) definizione e individuazione dei fattori di rischio; c) valutazione dei rischi; d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione. L’art.37 comma 2 del D.Lgs 81/08 stabilisce cheLa durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui sopra sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dall’entrata in vigore del presente decreto legislativo.

  36. A arresto da uno a tre mesi o ammenda da 500,00 a 2.000,00 € B arresto fino ad un mese o ammenda da 300,00 a 900,00 € Il Preposto Altri compiti - Sanzioni • Vigilare sull’uso dei Dispositivi di Protezione Individuali • Verificare se nelle fasi di produzione si presentino rischi • imprevisti e prendere le opportune cautele • Attuare il piano di manutenzione delle macchine e predisporre • verifiche e controlli sulle stesse per garantirne la perfetta efficienza • Rendere edotti i lavoratori dei rischi cui sono soggetti Il preposto svolge compiti di Controllo e Sorveglianza , con corrispettivi poteri organizzativi e disciplinari. È responsabile di attuare le misure di Sicurezza decise dal Datore e organizzate dai Dirigenti per il concreto svolgimento dell’attivita` lavorativa. SANZIONI (D.lgs 81/08 art.56)

  37. Aggiornamento misure di prev. in relazione ai mutamenti tecnologici A Fornitura D.P.I. A Verifica che i lavoratori abbiano ricevuto informazioni adeguate A Adozione misure di controllo della gestione dell’emergenza  A Astensione dal chiedere ai lavoratori il rientro al lavoro in situazioni di pericolo A Verifica che le misure adottate non possano provocare danni a persone o all’ambiente esterno A Adozione di misure necessarie alla prevenzione incendi ed evacuazione A Affidamento dei compiti tenendo conto delle capacità lavorative dei lavoratori B Richiesta dell’osservanza da parte dei lavoratori delle norme di sicurezza B Richiesta dell’osservanza da parte del medico competente dei suoi obblighi B Informazione dei lavoratori su eventuali rischi e relative misure di protezione B Disponibilità alla verifica dell’applicazione delle norme di sicurezza da parte dei lavoratori attraverso il rappresentante per la sicurezza B Obblighi di informazione sui rischi nei luoghi di lavoro in caso di contratto di appalto e contratto d’opera (articolo 26, comma 1. b) B Promozione della cooperazione (articolo 26, comma 2a e 2b) B Cooperazione e coordinamento attività di prevenzione (art.26, comma. 3) A Obblighi generali Preposto

  38. Il Preposto – Considerazioni in base all’art. 299 del D.Lgs 81/08 Il Preposto pur avendo ridotte autonomie decisionali, in quanto addetto prevalentemente al controllo del corretto svolgimento di determinate fasi lavorative, osservando ed attuando quanto previsto e predisposto dal datore di lavoro e dai dirigenti, di fatto, si trova ad occupare una posizione di comando nei confronti dei lavoratori a subordinati ed organizzati. All’interno dell’organizzazione aziendale e in materia di sicurezza, la figura del preposto assume quindi particolare rilievo pratico considerato che egli opera nell’ambiente di lavoro e meglio conosce –sotto il profilo operativo– i rischi ed i pericoli connessi alle attivita` lavorative. Significativa una recente sentenza ( Suprema Corte Cassazione sezione III penale, 27/01/99 n.1142, P.M. Cellino) “ le funzioni piu` significative , la cui inosservanza ha rilievo penale , si ricavano agevolmente dal contenuto sanzionatorio dell’art. 56, D.Lgs. 81/08”

  39. Il Lavoratore - Definizione (D.lgs 81/08 art.2 comma 1a)  «lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell‘organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.

  40. I Lavoratori Il D.Lgs 81/08 attribuisce diritti e doveri ai lavoratori in tema di sicurezza. I doveri comportano responsabilità a rilevanza amministrativa e penale, nei casi più gravi, sancite dall’art.59. -(Art. 20, comma 1)- Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione ed ai mezzi forniti dal datore di lavoro • DIRITTI DEI LAVORATORI • Diritto di allontanarsi dal posto di lavoro in caso di pericolo • grave ed immediato (art. 44, comma 1) • Diritto di prendere misure idonee alla sicurezza propria o del • posto in cui operano in caso di pericolo grave ed immediato, • qualora non sia possibile contattare il superiore gerarchico • Diritto di essere formati senza oneri. (Art.37, comma 12)

  41. La Formazione dei lavoratori • QUANDO LA FORMAZIONE ?La formazione ha momenti prestabiliti : • assunzione; • trasferimento ad altre mansioni; • impiego di nuove attrezzature. • In ogni caso la formazione va ripetuta periodicamente. • La formazione deve riguardare il tema della sicurezza e salute in • azienda in rapporto al lavoro svolto, ambiente di lavoro ove si opera e • commisurata ai rischi indicati nel documento di valutazione dei rischi. • La formazione deve essere ampia ed analitica per : • il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (art 37,comma 10) • le squadre che gestiscono l’emergenza(art. 22, comma 5) ; • i lavoratori che usano attrezzature particolari, (articoli 77, comma 4 let \fss); • le persone che usano i DPI (art. 77 comma 4a), con relativo addestramento • ilavoratori la cui attività comporti la movimentazione manuale dei • carichi (art. 169) ; • i lavoratori che usano i VDT (art. 177); • i lavoratori esposti ad agenti cancerogeni (art.239) e biologici (art. 278)

  42. La Formazione dei lavoratori • Dalla Valutazione del Rischio di ogni singola mansione ne conseguono azioni di miglioramento, per la mitigazione dei fattori di rischio, che coinvolgono sia aspetti di prevenzione che di protezione. • Tipici esempi di aspetti relativi alla prevenzione sono: • Organizzazione del lavoro • Formazione ed informazione • Procedure di lavoro • Tipici esempi di aspetti relativi alla protezione sono: • Utilizzo DPI personali e/o collettivi • Schermi di protezione • Delimitazione delle aree a rischio

  43. Informazione dei lavoratori • I lavoratori hanno diritto ad essere informati su: • rischi per la salute e la sicurezza legati all’attività svolti in • azienda (art. 36) • misure ed attività di prevenzione (art. 36) • rischi specifici legati al ruolo del lavoratore (art. 36) • procedure di emergenza ed i nomi delle persone • componenti le squadre che gestiscono l’emergenza (art. 36) • attrezzature di lavoro, i DPI (art. 73 e 77) • lavorazioni che comportino movimentazione manuale dei • carichi (MMC) (art. 169) • attività che comportino l’uso dei videoterminali (art. 177) • rischi di esposizione ad agenti biologici e cancerogeni • (art. 278,239) • diritto ad essere informati sui risultati degli accertamenti • sanitari (art. 17)  

  44. obblighi relativi alla informazione (art. 36) S.3 obblighi relativi alla formazione (art. 37) S.2 Sanzioni relative alla Formazione e all’Informazione dei lavoratori Sanzioni Datore di Lavoro • Preposto obblighi relativi alla informazione (art. 36)B obblighi relativi alla formazione (art. 37)B

  45. SANZIONI PREVISTE Ammenda da 200,00 a 600,00€Arresto fino ad 1 mese Doveri dei lavoratori (1/1) • Osservare le disposizioni e le istruzioni ricevute dal datore di • lavoro, dai dirigenti e dai preposti per assicurare la protezione • individuale e collettiva. • Utilizzare i macchinari, le attrezzature, gli utensili, le sostanze • pericolose, i mezzi di trasporto, i DPI in modo corretto • usare le attrezzature conformemente alla formazione – • informazione e addestramento ricevuto (art. 73) • usare i DPI secondo la formazione ricevuta (art. 78) • segnalare incidenti legati all’uso di agenti biologici • accettare la nomina di componente delle squadre di emergenza

  46. Il Rappr. dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) Tale figura ha il compito di interagire col Datore sui temi della sicurezza e salute del lavoro attraverso l’ esercizio del potere di controllo e consultazione (art. 47). Ha a disposizione un monte annuo di 40 ore per svolgere la propria attività (accordi interconfederali) CRITERI PER LA NOMINA DEL RLS • Aziende fino a 15 dipendenti: • L’RLS è eletto dai lavoratori al loro interno • Può essere individuato a livello territoriale per rappresentare • più aziende • Può essere eletto o designato nell’ambito delle • rappresentanze sindacali, se esistenti • Aziende con più di 15 dipendenti: • L’ RLS è eletto o designato nell’ambito delle rappresentanze • sindacali In assenza di rappresentanze sindacali, è eletto tra i lavoratori

  47. Diritti del RLS Diritto di consultazione • E’ consultato in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell’azienda. • E’ consultato nella designazione degli addetti al servizio di prevenzione e di quelli delle squadre che gestiscono l’emergenza (evacuazione, incendio, primo soccorso) • E’ consultato in merito alla organizzazione della formazione Diritto di informazione • sulla documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e sulle misure di prevenzione adottate • sulle lavorazioni a rischio,sulle malattie professionali e infortuni, sui macchinari e sugli impianti • sull’organizzazione dei luoghi di lavoro • sui dati provenienti dai servizi di vigilanza

  48. Diritti del RLS • Diritto di accesso • ai luoghi in cui si svolgono le lavorazioni • a tutta la documentazione aziendale necessaria per lo svolgimento del suo ruolo • al documento sulla valutazione dei rischi • al piano di sicurezza • al registro degli infortuni A tal proposito la Legge 3 Agosto 2007 , n. 123 ha così sostituito il comma 5 dell’art.19 del D.Lgs 626/94: "5. Il datore di lavoro e' tenuto a consegnare al rappresentante per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, nonche' del registro degli infortuni sul lavoro di cui all'articolo 4, comma 5, lettera o).“ Ora tale attribuzione è stabilita dall’Art. 50 comma 4 del D.lgs 81/08

  49. Diritti del RLS Diritto di partecipazione • promuove l’individuazione, l’elaborazione e l’attuazione delle misure di prevenzione • fa osservazioni nei momenti in cui ci sono visite delle autorità competenti • partecipa alle riunioni periodiche del servizio di prevenzione • fa proposte sull’attività di prevenzione • avverte il responsabile degli eventuali rischi individuati nell’azienda

  50. Diritti del RLS • Diritto di ricorrere alle autorità competenti nel caso • in cui egli ritenga che le misure di prevenzione ed i • mezzi adottati non siano idonei a garantire la sicurezza • e la salute nei luoghi di lavoro • Diritto a disporre del tempo necessario per lo svolgimento delle sue attività senza perdita di retribuzione • Diritto a non subire pregiudizio a causa dello svolgimento dei suoi compiti • Diritto alla formazione adeguataL’art. 37 del D.Lgs 81/08 ha stabilito gli ambiti su cui deve vertere la formazione. La durata minima dei corsi per il RLS è di 32 ore. Non sono previste responsabilità per l’ RLS che non è soggetto a sanzioni penali o amministrative. Viene comunque sancito l’obbligo al rispetto del segreto industriale relativamente al documento di Valutazione dei Rischi

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