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IL PATTO DI FAMIGLIA

IL PATTO DI FAMIGLIA. Profili civilistici del patto di famiglia.

Lucy
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IL PATTO DI FAMIGLIA

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Presentation Transcript


  1. IL PATTO DI FAMIGLIA

  2. Profili civilistici del patto di famiglia

  3. Oggetto del presente intervento è la normativa civilistica e fiscale sul Patto di Famiglia in seguito alla legge n. 55, 14 febbraio 2006, recante “Modifiche al codice civile in materia di Patto di Famiglia”, entrata in vigore il 16 marzo 2006

  4. Sotto il profilo civilistico si analizzeranno: La normativa di riferimento La natura del patto di famiglia La forma del patto di famiglia La compatibilità con le disposizioni dettate in materia di impresa familiare e il rispetto delle differenti tipologie societarie Il requisito soggettivo del patto Il requisito oggettivo del patto I vizi del consenso Lo scioglimento del contratto La conciliazione

  5. La Commissione Europea sulla quaestio: a) Con la Raccomandazione n. 94/1069 del 7 dicembre 1994 invitava gli Stati membri ad adottare misure per facilitare la successione nelle piccole e medie imprese al fine di assicurarne la sopravvivenza e il mantenimento dei livelli occupazionali b) Con la Comunicazione 98/C 93/02 del 1998, relativa alla trasmissione delle piccole e medie imprese, segnalava i patti di impresa e gli accordi di famiglia come misure per migliorare la continuità delle imprese Nel novero delle misure individuate per migliorare la continuità delle imprese, la Commissione segnalava i patti di impresa e gli accordi di famiglia già in parte utilizzati in alcuni paesi (come ad esempio, la Spagna) e comunque riconosciuti come “alternativa debole” rispetto ai patti di successione. Con questa Comunicazione, la Commissione invitava quegli Stati membri in cui i patti successori erano espressamente vietati dall’ordinamento interno ad introdurre i patti di impresa e gli accordi familiari visto che l’assenza di simili istituti rendeva inutilmente complicata “… una sana gestione patrimoniale …” Normativa di riferimento

  6. La stessa Comunicazione evidenzia come nell’ambito della trasmissione di un’impresa debbano essere specificatamente trattati aspetti di natura contabile, giuridica, fiscale e finanche finanziaria che richiedono il coinvolgimento di differenti figure professionali. In via propositiva la comunicazione ribadisce che i servizi di cui l’imprenditore non potrebbe fare a meno laddove intendesse trasferire l’impresa potrebbero concernere essenzialmente tre ambiti strategici: la stabilità dell’impresa una volta trasmessa alla generazione successiva, il regime pensionistico dell’imprenditore cedente, le opportunità per l’imprenditore che subentra al primo. Normativa di riferimento

  7. La Commissione ribadisce che dalla prassi riscontrata il successo della trasmissione dell’impresa si è ottenuto in presenza di due dati significativi: a)la preparazione della trasmissione da parte del cedente con largo anticipo b)la familiarità con la struttura da parte del cessionario Pertanto nell’ambito dell’operazione assume un ruolo rilevante il procedimento valutativo del complesso aziendale che potrà effettuarsi tramite l’utilizzo di metodi basati, tra l’altro, sul valore intrinseco, sul reddito, sul rendimento dell’investimento, sui flussi di cassa, sul valore di mercato Normativa di riferimento

  8. Alla luce delle indicazioni emerse negli atti normativi della Commissione, il legislatore nazionale, con la L. 14.2.2006 n. 55 recante “Modifiche al codice civile in materia di patti di famiglia” ha inserito un nuovo capo V bis nel titolo IV del libro II del codice civile prevedendo sette nuove disposizioni (art. 768 bis – 768 octies) concernenti la sistemazione dell’assetto patrimoniale dell’imprenditore attraverso il c.d. patto di famiglia Normativa di riferimento

  9. Ai sensi dell’art. 768 bis “E’ patto di famiglia il contratto con cui, compatibilmente con le disposizioni in materia di impresa familiare e nel rispetto delle differenti tipologie societarie, l’imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l’azienda e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote ad uno o più discendenti” Il patto di famiglia si qualifica come atto inter vivose infatti: l’effetto traslativo avviene nell’immediatezza e contestualmente al patto (ad es. si noti la differenza con quanto è previsto dall’art. 587 c.c. per il testatore la cui disposizione sarà efficace “ … per il tempo in cui avrà cessato di vivere …” non è contemplata la facoltà di revoca da parte del disponente, come ad es. viene previsto per le disposizioni testamentarie; Natura del patto di famiglia

  10. Il patto di famiglia è espressamente definito come contratto Si presenta come un negozio bilaterale: parti del contratto sono il disponente e i discendenti assegnatari della azienda o delle partecipazioni societarie; per il coniuge e gli altri legittimari non assegnatari è prevista la partecipazione alla stipulazione. Natura del patto di famiglia

  11. Si deve comunque segnalare che secondo parte della dottrina il contratto è plurilaterale in quanto potrebbero essere considerate parti l’imprenditore, l’assegnatario, il coniuge e i legittimari, per altri, invece, il contratto si presenta specificamente come trilaterale (disponente, discendente, legittimari). La tesi si fonda sull’interpretazione letterale dell’art. 768 quater per cui “ … al contratto devono partecipare anche il coniuge e tutti coloro che sarebbero legittimari …” Natura del patto di famiglia

  12. Si tratta di un contratto ad effetti traslativi immediati e non con effetti posticipati al tempo in cui il disponente avrà cessato di vivere Natura del patto di famiglia

  13. Sulla base di una semplice interpretazione letterale dell’art. 768 bis si propende per riconoscere al patto di famiglia natura di atto a titolo gratuito, almeno per quanto riguarda il disponente Natura del patto di famiglia

  14. Potrebbe essere definito contratto a causa mista poiché alla causa di liberalità che contraddistingue il trasferimento di azienda o partecipazioni a favore degli assegnatari accede una causa solutoria relativa alla liquidazione anticipata dei diritti degli altri legittimari (negotium mixtum cum donatione) Natura del patto di famiglia

  15. Il patto potrebbe essere anche qualificato come donazione modale ex art. 793 c.c., dove il modus, posto a carico dell’assegnatario e a favore dei legittimari esclusi, è rappresentato dalla liquidazione della somma che sarebbe ad essi spettata al momento dell’apertura della successione dell’imprenditore Natura del patto di famiglia

  16. Ai sensi dell’art. 768 ter c.c. “Il contratto deve essere concluso per atto pubblico a pena di nullità” Anche se il codice civile non precisa alcunché sul punto, la legge notarile, nel caso di donazioni, richiede espressamente l’assistenza dei testimoni Pur condividendo il patto di famiglia alcuni tratti della donazione modale è disciplinato come un atto a sé, pertanto non si ritiene necessario l’intervento dei testimoni Forma del patto di famiglia

  17. Il trasferimento dell’azienda o delle quote

  18. Qualora oggetto del patto sia il trasferimento di un’azienda alla quale collaborino anche familiari diversi da quelli che risultano assegnatari della medesima: Dovrà essere riconosciuto il diritto al mantenimento in proporzione alla qualità e quantità del lavoro prestato all’interno dell’impresa e il diritto di partecipazione agli utili e agli incrementi per i familiari non assegnatari che continuano a collaborare nell’impresa familiare La somma liquidata dall’assegnatario ai legittimari dovrebbe restare distinta dai diritti patrimoniali in oggetto Trasferimento d’azienda

  19. Andrà considerata la disciplina dell’impresa familiare nella sua interezza: e dunque, tenendo conto che parte della dottrina lo ritiene applicabile nei trasferimenti a titolo gratuito dovrebbe essere riconosciuto il diritto di prelazione ai familiari-collaboratori. Va infatti notato che l’art. 768 bis reca l’avverbio “compatibilmente” alle disposizioni in materia di impresa familiare, quasi a significare che laddove si intenda stipulare un patto sia da considerare la relativa disciplina senza effettuare distinzioni Trasferimento d’azienda

  20. Parrebbe dunque che il legislatore in presenza di un’impresa familiare già avviata abbia inteso privilegiare i familiari – collaboratori che in quella abbiano prestatto la propria attività A titolo esemplificativo e aderendo alla tesi su esposta,si può ipotizzare quanto segue: a) se nell’impresa del disponente collaborano solamente i discendenti – assegnatari, nulla quaestio b) se nell’impresa collaborano familiari che al contrario non siano i discendenti a cui ’imprenditore intenda trasferire l’azienda, la stipulazione di un patto dovrebbe comportare la definitiva rinuncia a far valere il diritto di prelazione da parte di questi soggetti Trasferimento d’azienda

  21. In caso di trasferimento di partecipazioni, nel patto di famiglia si deve tenere in considerazione sia la disciplina codicistica sia eventuali previsioni contenute nello statuto relativamente al loro trasferimento Trasferimento di partecipazioni

  22. In caso di s.s. e di s.n.c.: Visto l’intuituspersonae su cui si fonda la partecipazione dei soci, per il trasferimento delle quote occorrerà il consenso di tutti i soci come richiesto dall’art. 2252 c.c., sempre che non sia diversamente convenuto Trasferimento di partecipazioni

  23. In caso di s.a.s.: Si derogherà alla regola dell’unanime consenso quando il trasferimento concerna la quota del socio accomandante: in tale ipotesi, salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo, occorrerà il consenso di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale ex art. 2322 c.c. (Secondo alcuni non sarebbe possibile trasferire la quota del socio accomandante, in quanto socio non amministratore) Trasferimento di partecipazioni

  24. In caso di società a base capitalistica: Si deve fare riferimento a quanto disposto nell’art. 2355 bis c.c. nell’ambito della disciplina delle s.p.a., alle previsioni contenute nell’art. 2469 c.c. per quanto concerne la disciplina delle s.r.l. e a quanto disposto dagli artt. 2457 e 2460 c.c. relativamente alla s.a.p.a. e quindi a quanto previsto nello statuto della società per l’ipotesi di trasferimento Trasferimento di partecipazioni

  25. L’imprenditore e il titolare di partecipazioni I discendenti I legittimari che partecipano I legittimari che non partecipano e sopravvenuti Requisito soggettivo del patto di famiglia

  26. Come accennato, si può sostenere che siano parti del contratto l’imprenditore o il titolare di partecipazioni societarie ed uno o più discendenti che beneficiano del trasferimento dell’azienda o delle partecipazioni sociali dal primo detenute La legge prevede altre categorie di soggetti che possano partecipare al contratto o relazionarsi con le parti stesse, anche in un momento successivo a quello della stipulazione del medesimo: coniuge gli altri legittimari dell’imprenditore non assegnatari Requisito soggettivo del patto di famiglia

  27. L’art 768 bis c.c. considera quali possibili disponenti l’imprenditore e il titolare di partecipazioni societarie: Incertezza del significato attribuito dal legislatore al termine di imprenditore, in quanto la legge menziona, all’art. 768 quater c.c., la successione nel patrimonio dell’imprenditore, senza effettuare alcuna distinzione nel senso di cui sopra: si tratta dunque di un significato atecnico Requisito soggettivo del patto di famiglia

  28. Si propende per una lettura estensiva della disposizione con applicazione della normativa anche al trasferimento di partecipazioni non significanti, ancorché non vi sia la possibilità di influire effettivamente sulla gestione dell’impresa: in questo senso depone un’interpretazione letterale della norma che nulla specifica in merito, sebbene alcuni ritengano ammissibile unicamente il trasferimento di partecipazioni che consentano comunque di esercitare un controllo all’interno della compagine sociale Requisito soggettivo del patto di famiglia

  29. I discendenti dell’imprenditore: Sono parte del contratto uno più discendenti dell’imprenditore: Il legislatore ha voluto delimitare il gruppo dei possibili assegnatari ai soli figli e nipoti escludendo coniuge, fratelli e ascendenti dell’imprenditore medesimo Esclusione del coniuge e dei parenti in linea collaterale: viene prediletta la successione in linea retta È possibile l’assegnazione diretta a favore di uno o più nipoti: in tale ipotesi gli altri legittimari trovano tutela attraverso il meccanismo previsto dall’art. 768 quater c.c. Il coniuge non può essere assegnatario del trasferimento mentre può partecipare al contratto in quanto legittimario Requisito soggettivo del patto di famiglia

  30. I legittimari: Ai sensi dell’art. 536 c.c. sono legittimari le persone a favore delle quali la legge riserva una quota di eredità o altri diritti nella successione Come tali vengono indicati il coniuge, i figli legittimi o naturali e gli ascendenti legittimi Requisito soggettivo del patto di famiglia

  31. Ai riservatari le legge prevede l’assegnazione della legittima (parte di patrimonio del de cuius contrapposta alla disponibile) La legittima è differenziata sia nell’entità sia con riferimento al grado di parentela che legava il legittimario al de cuius Ai fini del calcolo della legittima è necessario riunire fittiziamente tutti i beni presenti nel patrimonio del de cuius al momento della morte con quelli fuoriusciti perché donati (collazione) Requisito soggettivo del patto di famiglia

  32. Art. 768 quater c.c. prevede la partecipazione del coniuge e dei legittimari al contratto. La questione è di non poco conto atteso che, come detto, secondo alcuni tali soggetti sono da considerarsi come parti del contratto. Va comunque notato che la norma non specifica le modalità con cui tale partecipazione deve avvenire e le conseguenze derivanti dalla mancata partecipazione di uno o più legittimari (se si ammette la tesi che sono parti la partecipazione è richiesta a pena di nullità del contratto) Requisito soggettivo del patto di famiglia

  33. Risulta necessario approfondire il significato da attribuire all’espressione “devono partecipare” prevista nell’art. 768 quater c.c. e analizzare le differenti situazioni che a essa si possono ricollegare Requisito soggettivo del patto di famiglia

  34. Il problema dell’individuazione dell’intenzione del legislatore è strettamente collegata alla previsione e all’interpretazione del successivo art. 768 sexies dove si fa riferimento a “ … coniuge e altri legittimari che non abbiano partecipato al contratto …”. Si noti che l’articolo in questione è rubricato “Rapporti con i terzi” Requisito soggettivo del patto di famiglia

  35. Interpretazione sistematica: dal combinato disposto degli artt. 768 quater e 768 sexies c.c. sembra evincersi che la locuzione vada intesa nel senso che disponente e assegnatari siano tenuti ad invitare a partecipare al contratto il coniuge e i legittimari Requisito soggettivo del patto di famiglia

  36. In caso di mancato invito il patto non produrrà effetti nei confronti di tali soggetti (i quali potranno agire in riduzione ex art. 557 c.c. o chiedere la collazione, non essendo loro imputabile la mancata convocazione) Requisito soggettivo del patto di famiglia

  37. Qualora nonostante l’invito il legittimario non partecipi, potrà esercitare i diritti successori solo al momento dell’apertura della successione chiedendo agli assegnatari il pagamento della somma corrispondente al valore della legittima aumentata degli interessi legali Requisito soggettivo del patto di famiglia

  38. Se invece si aderisce alla tesi per cui il coniuge e i legittimari sono parti del contratto, i soggetti cui fa riferimento l’art. 768 sexies – terzi appunto rispetto alle parti – sarebbero solamente i c.d. legittimari sopravvenuti al patto Requisito soggettivo del patto di famiglia

  39. Casi particolari: Legittimario incapace di agire o in stato di incapacità legale Possibile conflitto di interessi tra minore e rappresentante legale Distinzione tra inabilitazione e interdizione (partecipazione al patto del curatore o del tutore) Requisito soggettivo del patto di famiglia

  40. Per quel che concerne qualche ipotesi di conflitto di interessi si consideri: a) l’ipotesi in cui rappresentante legale del minore sia anche uno dei legittimari che partecipano al contratto. In questo caso dovrà essere nominato un curatore speciale ex art. 78 c.p.c. b) l’ipotesi del legittimario minorenne con un unico genitore che sia al tempo stesso il soggetto disponente. Il conflitto di interessi è evidente e la tutela del legittimario minorenne si persegue tramite la nomina di un curatore speciale c) se il tutore dell’interdetto o il curatore dell’inabilitato sono anche disponente o legittimario partecipante al patto, la situazione che si verrebbe a creare sarebbe simile e dunque si renderà necessaria la nomina di un curatore speciale Requisito soggettivo del patto di famiglia

  41. Compensazione dei legittimari partecipanti al patto e non assegnatari ex art. 768 quater c.c. Gli assegnatari dell’azienda o delle partecipazioni societarie devono liquidare gli altri partecipanti al contratto, ove questi non vi rinunziano in tutto o in parte, con il pagamento di una somma corrispondente al valore delle quote previste dagli artt. 536 ss.c.c. Vi è il vantaggio per i legittimari di realizzare in via anticipata una somma collegata alla titolarità di un diritto che solo ipoteticamente potrebbero esercitare al momento dell’apertura della successione del disponente Vi è uno svantaggio perché il valore dell’azienda o della partecipazione potrebbe accrescersi significativamente prima dell’apertura della successione Vi è la possibilità di rinunzia totale o parziale da parte dei legittimari I contraenti possono convenire che la liquidazione, in tutto o in parte possa avvenire in natura Requisito soggettivo del patto di famiglia

  42. L’art. 768 quater stabilisce inoltre che: I beni assegnati con lo stesso contratto agli altri partecipanti non assegnatari dell’azienda, secondo il valore attribuito in contratto, sono imputati alle quote di legittima loro spettanti L’assegnazione può essere disposta anche con successivo contratto che sia espressamente dichiarato collegato al primo e purché vi intervengano i medesimi soggetti che hanno partecipato al primo contratto o coloro che li abbiano sostituiti L’ipotesi contemplata si riferisce all’assegnazione di beni in natura (art. 768 quater comma 2) a titolo di datio in solutum da stabilirsi di comune accordo tra le parti e i partecipanti Requisito soggettivo del patto di famiglia

  43. Con il contratto si dovrà dunque determinare: L’ambito di applicazione Il contenuto del patto di famiglia La somma da liquidare in compensazione di legittima, da calcolarsi preferibilmente sulla base di una perizia di stima allegata al contratto I beni in natura e il relativo valore da assegnare ai partecipanti al contratto non assegnatari in alternativa della somma da liquidare in compensazione di legittima Requisito soggettivo del patto di famiglia

  44. L’art. 768 quater c.c. prevede all’ultimo comma che “Quanto ricevuto dai contraenti non è soggetto a collazione o a riduzione” Non c’è distinzione tra quanto ricevuto dagli assegnatari e quanto ricevuto dai partecipanti La disposizione va intesa nel senso di rendere definitiva l’assegnazione effettuata tramite il patto, impedendo che al momento dell’apertura della successione venga destabilizzato l’assetto patrimoniale voluto dall’imprenditore Si rende necessario un coordinamento con quanto previsto dall’art. 768 sexies c.c. Requisito soggettivo del patto di famiglia

  45. L’art. 768 sexies c.c. così dispone: All’apertura della successione dell’imprenditore, il coniuge e gli altri legittimari che non abbiano partecipato al contratto possono chiedere ai beneficiari del contratto stesso il pagamento della somma prevista dal secondo comma dell’art 768 quater, aumentata degli interessi legali. L’inosservanza delle disposizioni del primo comma costituisce motivo di impugnazione ai sensi dell’art 768 quinquies (vizi del consenso). Requisito soggettivo del patto di famiglia

  46. Ipotesi prese in considerazione nella disposizione dell’art. 768 sexies c.c. Legittimari che non abbiano partecipato al patto (non convocati o ancorché convocati che non vi abbiano preso parte) Soggetti che sono divenuti legittimari in un momento successivo alla stipulazione del patto: ipotesi in cui soggetti diversi da quelli che erano legittimari al tempo della stipulazione del patto assumano tale qualifica al momento dell’apertura della successione (c.d. legittimari sopravvenuti) La novella riconosce a questi soggetti la possibilità di rivolgersi ai beneficiari del contratto e chiedere il pagamento di una somma pari alla quota di legittima Requisito soggettivo del patto di famiglia

  47. Destinatari delle richieste dei legittimari sopravvenuti o non partecipanti al patto sono i beneficiari del contratto (coobbligazione solidale) Per beneficiari del contratto si intendono sia l’assegnatario, sia i legittimari partecipanti al patto cui sia stata liquidata una somma a compensazione della legittima Per non esporre i beneficiari a richieste eccessive, si rende necessario ancorare il valore dell’azienda trasferita o delle quote rappresentative dell’impresa al momento in cui il patto è stato concluso Requisito soggettivo del patto di famiglia

  48. L’atto notarile dovrebbe quindi allegare una perizia di stima che come minimo riepiloghi i criteri di valutazione utilizzati, che dovranno consentire la determinazione del fair value e non del market value (in quanto la finalità è la continuità aziendale e non la sua realizzazione sul mercato) Requisito soggettivo del patto di famiglia

  49. Il trasferimento dell’azienda, in tutto o in parte Il trasferimento delle quote, in tutto o in parte Requisito oggettivo del patto di famiglia

  50. Oggetto del trasferimento può essere: L’azienda in tutto o in parte e quindi anche un suo ramo Le quote sociali in tutto o in parte (secondo alcuni, dal tenore letterale della legge si potrebbe evincere che quello preso in considerazione dal legislatore sia unicamente il trasferimento di quote e non di azioni) È di dubbia ricomprensione nell’ambito di applicazione della novella l’ipotesi del trasferimento del diritto di usufrutto sulle quote sociali, mentre sembrerebbe potersi trasferire l’usufrutto sull’azienda Requisito oggettivo del patto di famiglia

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