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LE REGOLE DELL’ORIGINE PREFERENZIALE Relatori: Luca Moriconi e Marina Zanga

LE REGOLE DELL’ORIGINE PREFERENZIALE Relatori: Luca Moriconi e Marina Zanga. Seminario organizzato da Unione Confcommercio Milano, 27 marzo 2012. Materiale a cura di Marina Zanga. 1. Quali tipi di preferenze tariffarie?. Preferenze bilaterali , reciprocamente concesse alle parti;

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LE REGOLE DELL’ORIGINE PREFERENZIALE Relatori: Luca Moriconi e Marina Zanga

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Presentation Transcript


  1. LE REGOLE DELL’ORIGINE PREFERENZIALERelatori: Luca Moriconi e Marina Zanga Seminario organizzato da Unione Confcommercio Milano, 27 marzo 2012 Materiale a cura di Marina Zanga 1

  2. Quali tipi di preferenze tariffarie? Preferenze bilaterali, reciprocamente concesse alle parti; Preferenze unilaterali, concesse solo dalla Comunità ai paesi terzi, ma non viceversa 2

  3. Paesi con regime tariffario preferenziale bilaterale 3

  4. Prove d’origine per la TURCHIA • Nell’ambito dell’Unione doganale: • A.TR.= NON ATTESTA L’ORIGINE DELLE MERCI , ma l’immissione in libera pratica (dazi assolti). • Esportatore autorizzato per la Turchia = autorizzato alla previdimazione degli A.TR per il rilascio semplificato, con timbro speciale. 4

  5. Prove d’origine per la TURCHIA Nell’ambito dell’Unione doganale: per provare l’origine preferenziale nell’ambito dell’Unione doganale, anche ai fini del cumulo paneuromediterraneo si utilizza la DICHIARAZIONE DEL FORNITORE (analoga a quella del fornitore UE, anche a lungo termine). NB: non è necessario essere autorizzati per rilasciarla. 5

  6. Prove d’origine per la TURCHIA Per i prodotti CECA (carbone e acciaio) e per gli agricoli esistono accordi ad hoc tra CE e Turchia. In questi due ambiti le prove d’origine sono: EUR1, EUR-Med, dichiarazione su fattura. Si può richiedere lo status di esportatore autorizzato. 6

  7. Altri paesi e territori a regime tariffario preferenziale bilaterale Le regole d’origine sono contenute nelle DAC Reg. (CE) 2454/1993 7

  8. Altri paesi e territori a regime tariffario preferenziale unilaterale. Moldova e Kosovo SPG Sistema delle Preferenze Generalizzate ACP Paesi di Africa, Caraibi e Pacifico PTOM Paesi e Territori d’Oltremare 8

  9. Quale origine delle merci? Origine preferenziale È l’origine dichiarata in dogana solo per determinati Paesi e solo su richiesta, per l’applicazione di misure tariffarie preferenziali (riduzione o esenzione daziaria). I documenti base sono: EUR1, EUR-MED, FormA, dichiarazione su fattura Origine non preferenziale È l’origine dichiarata in dogana negli scambi con tutti i paesi terzi per l’applicazione di tutte le misure da tariffa doganale (tariffarie e non tariffarie). Il documento base è il certificato d’origine C.O. 9

  10. A cosa serve l’origine preferenziale? Normativa di base: art. 27 del CDC (Reg. CE 2913/1992) e art. 35 del CDCA (Reg. CE 450/2008). Serve per l’applicazione di misure preferenziali, tariffarie (riduzione o esenzione daziaria) o non tariffarie, previste nell’ambito di accordi stipulati con Paesi Terzi o adottate unilateralmente dalla UE. Consultare la Tariffa doganale TARIC on line per verificare le preferenze tariffarie applicate dall’UE e Market Access Database per quelle nei Paesi terzi. 10

  11. Prodotti originari in ambito preferenziale Prodotti interamente ottenuti (prodotti sottosuolo, vegetali, animali vivi, ecc.) Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati (secondo le condizioni stabilite nei protocolli sull’origine allegati agli accordi) ATTENZIONE! Le regole di trasformazione preferenziali sono DIVERSE da quelle non-preferenziali (solitamente più RESTRITTIVE) 11

  12. Come determinare l’origine preferenziale delle merci: le regole di lista • Contenute nei protocolli sull’origine annessi agli accordi o negli stessi regolamenti comunitari di base (CDC e DAC) • L’elenco degli accordi con i rimandi ai protocolli d’origine è consultabile online dal sito internet della Commissione Europea, divisione: Taxation and Customs Union, sezione: preferential origin - arrangements list 12

  13. Le regole di lista Tre tipologie standard: cambiamento della voce doganale delle materie prime non originarie utilizzate effettuazione di lavorazioni specifiche espressamente descritte nella regola di lista regola del valore: previsione di soglie percentuali di valore che non devono essere superate, riferite alle materie prime non originarie utilizzabili nel processo di trasformazione e calcolate sul prezzo ‘franco fabbrica’ del prodotto finito. 13

  14. CAMBIAMENTO DI VOCE DOGANALE BORSE IN PELLE VD 4202 In Italia vengono assemblati termostati con materie prime 14

  15. LAVORAZIONI SPECIFICHE INDUMENTI PER DONNA (CAMICETTE) VD 6206 15

  16. REGOLA DEL VALORE STRUMENTI DI REGOLAZIONE (TERMOSTATI) VD 9032 In Italia vengono assemblati termostati con materie prime malesi e italiane. I termostati vengono venduti in Svizzera e in Germania. Qual è l’origine dei termostati? 16

  17. Le prove dell’origine preferenziale Certificato di circolazione merci EUR.1 e EUR-MED Certificato d’origine FormA (per SPG) Dichiarazione d’origine su fattura Dichiarazione del fornitore 17

  18. Il certificato di circolazione merci EUR.1 18 Formulario Compilazione e rilascio Rilascio a posteriori Duplicato Validità (4 o 10 mesi) Errori, discordanze, presentazione tardiva

  19. European Community - EC Israel EC Israel Issued retrospectively (rilasciato a posteriori) Duplicate (duplicato) 19

  20. PARTE COMPILATA DALL’ESPORTATORE O DAL DOGANALISTA E FIRMATA E TIMBRATA DALLA DOGANA PARTE COMPILATA E FIRMATA DALL’ESPORTATORE O DA UN RAPPRESENTANTE AUTORIZZATO (DOGANALISTA) 20

  21. Nota: Se il cumulo paneuromediterraneo non viene applicato o non c’è intenzione di applicarlo con altri paesi aderenti si può emettere un ceritificato di circolazione merci EUR.1 anziché il certificato EUR-MED. 21 Origine e valore in dogana

  22. Chi richiede il rilascio e compila il certificato EUR 1 o EUR-MED? L’esportatore o, sotto la sua responsabilità, il suo rappresentante autorizzato (chi cura lo sdoganamento) ATTENZIONE! L’esportatore è responsabile e deve conservare per 3 anni i documenti comprovanti l’origine delle merci NB: i documenti giustificativi sono elencati sul retro dell’EUR1, che rimane in dogana. 22

  23. L’esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. IT/001/BG/10) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale………………………..…… cumulation applied with …………. (name of country/countries) no cumulation applied Luogo, data e firma manoscritta originale dell’esportatore (se non esentato) N.B.: le parti in rosso vanno inserite solo nell’ambito del cumulo paneuromediterraneo La dichiarazione su fattura EUR-MED 23

  24. Chi compila la dichiarazione su fattura • L’esportatore, in fattura o sui documenti di trasporto • Valore fino a 6.000 europer spedizione: rilasciabile autonomamente da qualsiasi esportatore • Valore > 6.000 euro: rilasciabile solo dagli esportatori autorizzati • Attualmente non e’ prevista per la SIRIA • E’ l’unica prova ammessa per la COREA DEL SUD 24

  25. Origine materie prime Lavorazioni effettuate Origine prodotto finito Documenti giustificativi e tracciabilità dell’origine: 25

  26. Origine materie prime Acquisto interno o intracomunitario chiedere dichiarazione del fornitore per origine preferenziale Importazione da paesi extraUE: bollette doganali di importazione con allegate fattura e prove d’origine (EUR1, EUR-MED, FormA, dichiarazione su fattura, dichiarazione del fornitore per Turchia) La tracciabilità dell’origine: dalle materie prime al prodotto finito 26

  27. Materie prime: documenti giustificativi da acquisire e conservare Paese d’origine materie prime Cina (non pref.) Francia (Italia) Tunisia (pref.) • Prove d’origine • materie prime • bolla import, fattura, C.O. • fattura, dichiarazione del fornitore CEE • bolla import, fattura, EUR-MED o dichiaraz.su fattura 27

  28. Lavorazioni effettuate Analisi processi, schede lavorazione Verifica regole di trasformazione per origine preferenziale e non preferenziale Determinazione origine acquisita La tracciabilità dell’origine: dalle materie prime al prodotto finito 28

  29. Lavorazioni effettuate: documenti giustificativi per dimostrare il rispetto delle regole di lista Regola Cambio di voce doganale Lavorazioni specifiche Regola del valore • documenti giustificativi • Descrizioni merce, classificazione TARIC, ecc. • Schede di lavorazione, analisi di laboratorio, ecc. • Scheda valore con tutte le componenti di costo, riferita al prezzo EXW del prodotto finito, fatture di vendita, ecc. 29

  30. Prodotto finito Classificazione tariffaria del prodotto Valutazione origine acquisita Prove d’origine da rilasciare per: vendita interna o intracomunitaria o esportazione La tracciabilità dell’origine: dalle materie prime al prodotto finito 30

  31. Prodotto finito: prove d’origine da rilasciare e documenti giustificativi da conservare Paese di vendita del prodotto finito Cina (non pref.) Francia (Italia) Tunisia (pref.) Messico (pref.) Corea del Sud (pref.) • Prove d’origine • da rilasciare • Certificato d’origine CO • dichiarazione del fornitore CEE • EUR1 o EUR-MED o dich. su fattura (EUR-MED) • EUR1 o dich. su fattura • Dichiarazione su fattura 31

  32. L’esportatore autorizzato Può emettere direttamente la dichiarazione su fattura, per spedizioni di qualsiasi valore, con conseguente abbattimento di tempi e costi Va richiesta l’autorizzazione al competente Ufficio delle Dogane (tempo max del procedimento 60gg.) Occorre garantire l’osservanza delle regole e la conservazione delle prove d’origine per 3 anni Viene attribuito un codice alfanumerico da inserire nella dichiarazione su fattura (es: IT/001/BG/10) Richiedibile all’Ufficio delle Dogane territorialmente competente 32

  33. La dichiarazione del fornitore UE nell’ambito di un regime preferenziale(Reg.CE 1207/2001 modificato da Reg. CE 1617/2006) 33

  34. La dichiarazione del fornitore UE(Reg.CE 1207/2001 modificato da Reg. CE 1617/2006) COMPILARE SOLO PER CUMULO PEM Luogo e data Nome e funzione nella società Firma 34

  35. La dichiarazione a lungo termine(Reg.CE 1207/2001 modificato da Reg. CE 1617/2006) DESCRIZIONE Designazione commerciale corrispondente a quanto indicato nelle fatture, ad esempio codice articolo Nome società CE, paese o gruppo paesi Paese o gruppo paesi interessati Compilare solo per cumulo PEM N.B.: MAX 1 ANNO Luogo e data Nome e funzione, ragione sociale e indirizzo della società Le prove dell'origine negli scambi internazionali 35 Firma

  36. La dichiarazione del fornitore UE per merci non originarie

  37. La dichiarazione del fornitore CEE NOTE 37

  38. Il certificato d’informazione INF4 E’ un certificato che viene richiesto per verificare la correttezza di una dichiarazione del fornitore. (art. 6) 38

  39. E’ composto da 2 parti: la domanda di rilascio che include sul retro una dichiarazione del fornitore e il certificato INF4. Va compilato dal fornitore che ha rilasciato la dichiarazione ai fini dell’origine. Presentato in dogana per l’apposizione del visto nella casella 7. Consegnato al cliente comunitario che lo ha richiesto, il quale a sua volta lo inoltrerà all’autorità doganale che lo ha richiesto. 39

  40. La dichiarazione del fornitore (retro INF4) 40

  41. Un libro pensato per voi Luca Moriconi, Marina Zanga Guida pratica sull’origine delle merci IPSOA, Milano, 2011 Grazie per l’attenzione 41

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