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SEMPLIFICAZIONE E REQUISITI PROFESSIONALI L’AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE

SEMPLIFICAZIONE E REQUISITI PROFESSIONALI L’AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE. INCONTRO DI AGGIORNAMENTO E APPROFONDIMENTO VESTONE, 11 Luglio 2013. REGIONE LOMBARDIA Legge Regionale 27 febbraio 2012 n. 3 CORTE COSTITUZIONALE Sentenza 20 maggio 2013 n. 98. ARTICOLI IMPUGNATI

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SEMPLIFICAZIONE E REQUISITI PROFESSIONALI L’AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE

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  1. SEMPLIFICAZIONE E REQUISITI PROFESSIONALI L’AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE INCONTRO DI AGGIORNAMENTO E APPROFONDIMENTO VESTONE, 11 Luglio 2013

  2. REGIONE LOMBARDIA Legge Regionale 27 febbraio 2012 n. 3 CORTE COSTITUZIONALE Sentenza 20 maggio 2013 n. 98 ARTICOLI IMPUGNATI art. 2 comma 2 e Art. 19 Articoli che obbligano gli artigiani che vendono gli alimenti di produzione sul posto e gli operatori di attività di somministrazione a dimostrare la conoscenza della lingua italiana. ARTICOLI DICHIARATI LEGITTIMI Art. 3 comma 4 Ogni attività che comporta trattamenti sul corpo, con esclusione delle discipline bionaturali, si configura quale attività di estetista. Per l’esercizio dell’attività di estetista occorre l’abilitazione professionale che non può essere sostituita da altri titoli; per l’esercizio dell’attività di discipline bionaturali non è necessario alcun titolo abilitativo, ma è sufficiente la presentazione della SCIA e l’iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio, in quanto, come dice il d.d.u.o 29/5/2012 n. 4669, l’iscrizione al Registro delle discipline bionaturali non è condizione necessaria per l’esercizio dell’attività. Le attività che rientrano in questa sfera sono esclusivamente quelle indicate nell’articolo 2 della legge regionale 2/2005, che non rientrano nelle attività sanitarie né in quelle di estetista, per le quali permane la efficacia dei titoli professionali che le specifiche leggi prevedono. ARTICOLO DICHIARATO ILLEGITTIMO

  3. REGIONE LOMBARDIA Legge Regionale 27 febbraio 2012 n. 3 CORTE COSTITUZIONALE Sentenza 20 maggio 2013 n. 98 ARTICOLI IMPUGNATI Art. 14 Prevede i criteri transitori per rilascio e rinnovo delle concessioni dei posteggi di commercio su aree pubbliche subordinando il rinnovo anche al pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie, iscritte a titolo definitivo, nei confronti del comune. La materia, peraltro ascrivibile alla tutela della concorrenza, è già stata regolamentata con l’Intesa della Conferenza Unificata Stato-Regioni del 5 luglio 2012. ARTICOLO DICHIARATO ILLEGITTIMO Art. 18 L’esperienza lavorativa ai fini della dimostrazione del possesso del requisito professionale per attività di commercio su aree pubbliche e di somministrazione dev’essere comprovato non solo dall’iscrizione all’INPS ma anche dall’attestazione degli adempimenti contributivi minimi. Tale ulteriore requisito è un elemento restrittivo e non è previsto dalla legge statale. ARTICOLO DICHIARATO ILLEGITTIMO

  4. REGIONE LOMBARDIA Legge Regionale 30 aprile 2009 n. 8 modificata con Legge Regionale 27 febbraio 2012 n. 3 IMPRESE ARTIGIANE VENDITA ALIMENTARI PER IL CONSUMO SUL POSTO L’avvio dell’attività di vendita da parte delle imprese artigiane di prodotti alimentari di propria produzione per il consumo immediato è soggetto alla programmazione comunale nelle aree da sottoporre a tutela per motivi imperativi di interesse generale. L’avvio dell’attività è soggetta a preventiva comunicazione.

  5. REGIONE LOMBARDIA Legge Regionale 30 aprile 2009 n. 8 modificata con Legge Regionale 27 febbraio 2012 n. 3 IMPRESE ARTIGIANE VENDITA ALIMENTARI PER IL CONSUMO SUL POSTO CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA (art. 2 comma 4bis LR 8/2009 introdotto da art. 19 LR 3/2012) Il soggetto, titolare o delegato, che esercita effettivamente l’attività deve dimostrare la conoscenza della lingua italiana attestata da: * certificatodi conoscenza della lingua italiana Certificazione Italiano Generale (CELI) * attestatoche dimostri il conseguimento di titolo di studio presso una scuola italiana o la frequenza, con esito positivo, di un corso professionale per il commercio alimentare/somministrazione * superamentodi un corso di formazione presso la CCIAA o comunque un corso istituito o riconosciuto dalle regioni (qualora istituiti). OBBLIGHI Obbligatorio esporre gli orari e l’elenco delle materie prime utilizzate. Tutte le informazioni commerciali e i prezzi degli alimenti devono essere esposti anche in lingua italiana. Se le indicazioni sono esposte in più lingue, devono avere i medesimi caratteri di visibilità.

  6. COMMERCIO AL DETTAGLIO SETTORE ALIMENTARE REQUISITI PROFESSIONALI * Corso professionaleper il commercio/somministrazione istituito o riconosciuto da regioni * Esperienza professionale(almeno 2 anni negli ultimi 5), in proprio o presso attività di vendita alimenti o di somministrazione, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell’imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata da iscrizione all’INPS * Diplomadi scuola secondaria superiore o di laurea o di altra scuola a indirizzo professionale a condizione che il corso di studi preveda materie attinenti commercio, preparazione o somministrazione di alimenti * Iscrizione al REC(circolare 3656/C p.to 2.1.8)

  7. COMMERCIO AL DETTAGLIO SETTORE ALIMENTARE DELEGATO * Possibilità di nomina di un delegato sia per ditte individuali che per società (art. 71 comma 6bis D.lgs. 59/2010) * Il delegato non ha obbligo di presenza e può svolgere tale funzione per più società o punti vendita (circolare 3656/C p.to 1.4.3 e Risoluzione Ministeriale 50011 del 26.3.2013) CASI PARTICOLARI Non è necessario il requisito professionale per la vendita nei confronti di una cerchia determinata di persone quali gli spacci interni (circolare 3656/C p.to 2.1.1)

  8. SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE • REQUISITI PROFESSIONALI • * Corso professionaleper il commercio/somministrazione istituito o riconosciuto da regioni • * Esperienza professionale(almeno 2 anni negli ultimi 5) • * Diplomadi scuola secondaria superiore, di laurea o di altra scuola a indirizzo professionale • * Iscrizione al REC(circolare 3656/C p.to 2.1.8) • CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA • (art. 67 comma 2bis LR 6/2010 introdotto da art. 19 LR 3/2012) • Il soggetto, titolare o delegato, che esercita effettivamente l’attività deve dimostrare la conoscenza della lingua italiana attestata da: • * Certificato di conoscenza della lingua italiana Certificazione Italiano Generale (CELI) • * Attestato che dimostri il conseguimento di titolo di studio presso una scuola italiana o la • frequenza, con esito positivo, di un corso professionale per il commercio • alimentare/somministrazione • * Superamento di un corsodi formazione presso la CCIAA o comunque un corso istituito o • riconosciuto dalle regioni (qualora istituiti)

  9. SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE • DELEGATO • * Possibilità di nomina di un delegato sia per ditte individuali che per società (art. 71 comma 6bis D.lgs. 59/2010) • * Il delegato non ha obbligo di presenza e può svolgere tale funzione per più società o punti vendita (circolare 3656/C p.to 1.4.3 e Risoluzione Ministeriale 50011 del 26.3.2013) • * Il TULPS negli artt. 8 e 93 prevede l’obbligo della “rappresentanza” quando una ditta individuale è titolare di più autorizzazioni, in quanto l’esercizio dev’essere condotto direttamente. In tal caso il titolare può nominare un proprio rappresentante, che garantisce la presenza nell’esercizio. Quando rappresentanza e delegato coincidono nella stessa persona, vi è l’obbligo di presenza da parte del delegato. • CASI PARTICOLARI • Non è necessario il requisito professionale per la somministrazione nei confronti di una cerchia determinata di persone: attività ricettive, mense aziendali, dipendenti di enti pubblici, scuole, ospedali, comunità religiose, stabilimenti militari, mezzi di trasporto pubblici (circolare 3656/C p.to 2.1.1) • OBBLIGHI • Tutte le informazioni commerciali e i prezzi degli alimenti devono essere esposti anche in lingua italiana. Se le indicazioni sono esposte in più lingue, devono avere i medesimi caratteri di visibilità.

  10. RIVENDITE DI QUOTIDIANI E PERIODICI (D.lgs. 170/2001) NESSUNA DISPOSIZIONE HA ESPRESSAMENTE ABROGATO IL D.LGS. 170/2001 MA L’articolo 31 del DL 201/2011 prevede il principio di libertà di apertura di esercizi commerciali ritenendo inapplicabili contingenti, limiti territoriali o altri vincoli esclusi quelli connessi alla salute, all’ambiente e ai beni culturali L’articolo 34, comma 6, lettera d) del DL 201/2011 abroga ogni restrizione che limiti l'esercizio di una attività economica ad alcune categorie o preveda il divieto, nei confronti di alcune categorie, di commercializzazione di taluni prodotti L’articolo 1, commi 1 e 4, del DL 1/2012 (conv. legge 27/2012) stabilisce che le Regioni e i Comuni si adeguano a tali principi e regole entro il 31 dicembre 2012 e che, da tale data, norme e disposizioni contrarie sono abrogate La sentenza del Consiglio di Stato n. 1945 del 9 aprile 2013 specifica che non vi è dubbio che l’attività di distribuzione e vendita di giornali e riviste sia da annoverare tra le attività comuni aperte alla libera concorrenza previste dal D.lgs. 114/98

  11. RIVENDITE DI QUOTIDIANI E PERIODICI (D.lgs. 170/2001) PERTANTO PUNTI VENDITA ESCLUSIVI: i Comuni devono rivedere i propri Piani di Localizzazione applicando i principi della libera concorrenza, senza vincoli salvo in “apposite zone” dove si possono “vincolare” le aperture e i trasferimenti di tali attività solo in base ad accertati motivi imperativi d’interesse generale PUNTI VENDITA NON ESCLUSIVI: sono liberalizzati senza bisogno di provvedimenti

  12. DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA (D.lgs. 159/2011 come modificato dal D.lgs. 218/2012) I NUOVI CONTROLLI INTRODOTTI DAL D.LGS. 159/2011 COME MODIFICATO DAL D.LGS. 218/2012 La PA deve acquisire la documentazione antimafiaprima di rilasciare licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio (art. 83 D.lgs. 159/2011) La documentazione antimafia è costituita da: comunicazione antimafia e informazione antimafia (art.84) La comunicazione antimafia consiste nell'attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67. L'informazione antimafiaconsiste nell'attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67, nonché, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 91, comma 7, nell'attestazione della sussistenza o meno di eventuali tentativi d’infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate indicati nel comma 4

  13. DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA (D.lgs. 159/2011 come modificato dal D.lgs. 218/2012) LA DEFINIZIONE: La comunicazione antimafia consiste nell’attestare la sussistenza o meno delle cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all’art. 67 D.lgs. 159/2011 La comunicazione antimafia non può essere rilasciata se il soggetto ha in essere * provvedimenti definitivi dell’applicazione delle misure di prevenzione di cui all’art. 5 D.Lgs159/2011 * condanne con sentenza definitiva o confermata in appello per delitti consumati o tentati da art. 51 comma 3bis CPP MODALITÀ: * la comunicazione antimafia è rilasciata dal Prefetto (art. 88) * la comunicazione antimafia può essere sostituita dall’autocertificazione dell’interessato attestante che nei propri confronti non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 (art. 89) In particolare l’autocertificazione è resa dall’interessato: * in caso di presentazione S.C.I.A. * per attività sottoposte a silenzio assenso da tabella C del DPR 26 aprile 1992, n. 300 e modifiche VALIDITÀ: 6 mesi. Termini per il rilascio dei provvedimento antimafia: adozione provvedimento finale 45 gg, prorogabili di 30 gg per verifiche complesse (di cui dev’essere informata la PA richiedente)

  14. RIORDINO DELLA DISCIPLINA RIGUARDANTE GLI OBBLIGHI DI PUBBLICITÀ, TRASPARENZA E DIFFUSIONE D’INFORMAZIONI DA PARTE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (D.lgs. n. 33/2013 in vigore dal 20 aprile 2013) OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE RELATIVI AI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI ART. 35 Nell’articolo sono definite per tipologia di procedimento le informazioni da inserire nel sito Nell’allegato D del decreto c’è una tabella di sintesi della struttura delle informazioni sui siti istituzionali STRUMENTO UTILE: Bussola della trasparenza dei siti web SITO: www.magellanopa.it/bussola

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