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Regolamento (CE) 1782/2003

Andrea Rossi Marcelli. Regolamento (CE) 1782/2003. che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno nell’ambito della PAC. Condizionalità – (art. 3) Ogni agricoltore è tenuto a rispettare i criteri di gestione obbligatori di cui all’Allegato III ...

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Regolamento (CE) 1782/2003

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Presentation Transcript


  1. Andrea Rossi Marcelli Regolamento (CE) 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno nell’ambito della PAC • Condizionalità – (art. 3) • Ogni agricoltore è tenuto a rispettare i criteri di gestione obbligatori di cui all’Allegato III ... • La autorità nazionali competenti forniscono agli agricoltori l’elenco dei criteri di gestione obbligatori e le buone condizioni agronomiche e ambientali che devono rispettare.

  2. Direttiva 86/278/CEE Concernente la protezione dell’ambiente, in particolare del suolo, nell’utilizzazione dei fanghi in agricoltura

  3. art. 3 Direttiva 86/278/CEE • I fanghi provenienti dalla depurazione di acque reflue possone essere utilizzati in agricoltura solo conformemente alla presente direttiva - I fanghi delle fosse settiche e sim. possono essere utilizzati in agricolt. nel rispetto delle condizioni che lo Stato m. può ritenere necessarie per la tutela della salute dell’uomo e dell’ambiente - I fanghi diversi dalle tipologie precedenti possono essere utilizzati solo se il loro impiego è regolamentato dallo Stato m.

  4. Decreto legislativo27 gennaio 1992, n. 99 “Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell’ambiente, in particolare del suolo, nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura” Finalità: disciplinare l’uso dei fanghi per evitare effetti nocivi sul suolo, vegetazione, animali e uomo, incoraggiandone la corretta utilizzazione

  5. residui provenienti dagli impianti di depurazione di acque relue domestiche o urbane o da altri impianti di depurazione delle a.r. che presentano una composiz. analoga a quella delle a.r. dom. o urbane inoltre (purché regolamentato dallo Stato membro) residui delle fosse settiche e altri dispositivi analoghi residui provenienti da imp. di depurazione diversi da quelli di cui ai punti precedenti residui derivanti dai processi di depurazione di: acque reflue provenienti esclusivamente da insediamenti civili acque r. provenienti da insediamenti civili e produttivi (con caratteristiche non diverse dai fanghi di cui al punto 1) acque r. prov. esclusivam. da insediamenti produttivi (purché assimilabili al p.to 1) Definizione di fanghi

  6. D.Lgs. 152/99 -art. 3 (definizioni) • Acque reflue domestiche: quelle provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche; • Acque reflue urbane: acque reflue domestiche o il miscuglio di a.r. domestiche, di a.r. industriali ovvero meteoriche di dilavamento ... • Acque reflue industriali: quelle, di qualsiasi tipo, scaricate da edifici od istallazioni in cui si svolgono attività commerciali (anche produttive di servizi) o di produzione di beni, diverse dalle a.r. domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento. art.28 - ... sono assimilate alle a.r. domestiche ... quelle che presentano caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche ed indicate dalla normativa regionale.

  7. Condizioni per l’utilizzazione in agricoltura (art. 3) 1 • sottoposti a trattamento • effetto concimante e/o ammendante e correttivo • non contengano sostanze tossiche e nocive /persistenti /bioaccumulabili in concentrazioni dannose per il terreno, colture, animali, uomo e ambiente

  8. Condizioni per l’utilizzazione (segue) 2 • Concentrazione di uno o più metalli pesanti nel suolo non superi i valori indicati nell’allegato I A 3 • Concentrazione di uno o più metalli pesanti contenuti nei fanghi non superi i valori indicati nell’allegato I B

  9. 4 DOSI(quantità di sost. secca in 3 anni) (1) Conc. metalli pes. nel suolo non super. limiti dell’all. I A (2) Conc. metalli pes. nei fanghi non super. limiti dell’all. I B (3) Conc. metalli pes. non super. a 1/5 di quella dell’all. I B

  10. Fanghi trattati • trattamento biologico, chimico o termico • deposito a lungo termine • altro opportuno trattamento Fanghi sottoposti a: al fine di ridurre in maniera rilevante il loro potere fermentescibile e gli inconvenienti sanitari

  11. Valori massimi di concentrazione di metalli pesanti (mg/kg di ss)

  12. Caratteristiche agronomiche emicrobiologiche dei fanghi (All. IB)

  13. Analisi dei fanghi(All. II B) • Sostanza secca • C organico • Grado di umificaz. • N, P, K totale • Cadmio, Cromo, Mercurio, Nichel, Piombo, Rame, Zinco • Salmonelle Analisi dei terreni(All. II A) Ph C.S.C. Cadmio Mercurio Nichel Piombo Rame Zinco

  14. Divieti (art. 4) • E’ vietata l’utilizzazione dei fanghi se non ricorrono le condizioni di cui all’art. 3 • E’ vietata l’utilizzaz. dei fanghi tossici e nocivi …ecc. – cioè dei fanghi considerati rifiuti pericolosi ai sensi della Direttiva 91/689/CEE e dell’elenco dei rifiuti adottato con Decisione del Consiglio 2000/532/CE modificato da ultimo con Decisione 2001/573/CE (consultare elenco rifiuti di cui alla Direttiva Min.Ambiente 9 aprile 2002)

  15. (art. 4) - E’ vietato applicare i fanghi ai terreni: • allagati, soggetti a esondazioni/inondazioni naturali, acquitrinosi, o con falda acquifera affiorante, o con frane in atto; • con pendii > 15% (limitatamente ai fanghi con ss inferiore al 30%); • con pH < 5; • con c.s.c. < 8 meq/100 gr; • destinati a pascolo, prato-pascolo, foraggere anche in consociaz., nelle 5 settimane che precedono il pascolo o la raccolta del foraggio; (segue)

  16. (segue divieti di applicazione) • destinati all’orticoltura-frutticolt. i cui prodotti sono normalm. a contatto dir. col terreno e consumati crudi, nei 10 mesi precedenti il raccolto e durante il raccolto; • quando è in atto una coltura, ad eccezione delle colt. arboree; • quando esiste un pericolo per la salute degli uomini/animali e/o per la salvaguardia dell’ambiente. • E’ vietata l’applicazione dei fanghi liquidi con la tecnica dell’irrigazione a pioggia

  17. Autorizzazione della Regione (art. 9) Indicare: • tipologia dei fanghi da utilizzare • colture destinate all’utilizzazione • caratteristiche e ubicazione dell’impianto di stoccaggio • caratteristiche dei mezzi usati per la distribuzione dei fanghi

  18. Notifica entro 10 gg a Regione - Provincia - Comune di competenza • Estremi impianto di provenienza dei fanghi • Dati analitici dei fanghi e dei terreni • Identificazione catastale e superficie terreni • Colture in atto e previste • Data prevista per l’utilizzazione del fango • Consenso allo spandimento da chi ha il diritto a esercitare attività agricola sul terreno • Titolo di disponibilità terreni o dichiaraz. sostitutiva di atto di notorietà

  19. per le attività di raccolta, trasporto, stoccaggio e condizionamento iscrizione all’ Albo naz. delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti - ex art.30 D.lgs 22/97 Altre misure di tipo amministrativo (salvo che i fanghi non siano trasportati dallo stesso produttore, es. il gestore dell’impianto di depurazione)

  20. nelle varie fasi di raccolta e trasporto, stoccaggio, condizionamento ed utilizzazione scheda di accompagnamento compilata dal produttore o detentore e consegnata a chi prende in carico i fanghi (art.13); inoltre formulario di identificazione - ex art. 15 D.lgs 22/97). Altre misure di tipo amministrativo

  21. Registri di carico e scarico(art. 14) Il produttore deve annotare sui registri c.s. - ex art. 12 D.lgs 22/97: • i quantitativi di f. prodotto e utilizzato per uso agricolo; • composizione e caratteristiche (all. IB); • tipo di condizionamento; • nomi e indirizzi dei destinatari e i luoghi previsti per l’utilizzazione. Ogni anno deve esserne trasmessa una copia alla Regione ai fini della relazione da inviare al Ministero dell’Ambiente.

  22. Registro di utilizzazione(registro dei terreni)art. 15 Da tenere presso l’utilizzatore (per almeno 6 anni), con pagine numerate e timbrate dall’AA di controllo, con l’annotazione di: • analisi dei terreni; • quantitativi di f. ricevuti e q. utilizzati; • composizione e caratteristiche; • il trattamento subìto; • nominativo o ragione soc. del produttore, trasportatore, trasformatore; • modalità e tempi di utilizzaz. in ciascun appezzamento.

  23. Requisiti qualitativi, norme tecniche e prescrizioni Misure di tipo amministrativo Riepilogo • Autorizzazione/ Notifica • Scheda di accompagnam. + Formulario di identificazione • Registri c. s. • Registro di utilizzaz. • Fanghi trattati • Analisi terreni/ fanghi • Dosi di applicazione • Norme tecniche per raccolta, trasporto, stoccagg, condizionam. distribuzione • Divieti

  24. la presentazione è finita Andrea Rossi Marcelli grazie per l’attenzione Email: rossimarcelli.andrea@minambiente.it Pagina web sui fanghi (in inglese): http://europa.eu.int/comm/environment/sludge/

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