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ITG A. POZZO LEZIONI DI ESTIMO Stima delle successioni ereditarie Prof. Romano Oss

ITG A. POZZO LEZIONI DI ESTIMO Stima delle successioni ereditarie Prof. Romano Oss. Si ha successione quando uno o più soggetti ( successori o aventi causa ) subentrano a un altro soggetto ( autore o dante causa ) nella titolarità di diritti o obbligazioni di carattere patrimoniale.

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ITG A. POZZO LEZIONI DI ESTIMO Stima delle successioni ereditarie Prof. Romano Oss

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Presentation Transcript


  1. ITG A. POZZOLEZIONI DI ESTIMOStima delle successioni ereditarieProf. Romano Oss

  2. Si ha successione quando uno o più soggetti (successori o aventi causa) subentrano a un altro soggetto (autore o dante causa) nella titolarità di diritti o obbligazioni di carattere patrimoniale. La successione può avvenire per atto fra vivi (vendita, donazione) o per la morte del dante causa. In genere quando si parla di successione si intende quest’ultimo caso: successione ereditaria La materia è regolata dal Codice Civile agli articoli fra il 456 e il 768 e con l’integrazione della legge di riforma del diritto di famiglia n° 151/1975

  3. La successione riguarda tutti i diritti e le obbligazioni di carattere patrimoniale con esclusione di quelli che si estinguono con la morte del titolare: usufrutto, uso, abitazione … La successione si apre al momento della morte e nell’ultimo domicilio del defunto: his de cuius ereditate agitur Tale momento è importante per la stima dei beni e per la individuazione dei successori. (nati entro 300 giorni dalla morte, figli non ancora nati, ma solo per testamento) Il luogo è importante per stabilire il tribunale competente.

  4. La successione può essere a: titolo universale (eredità) L’erede subentra nella totalità dei rapporti o in una quota parte comprensiva di attività e passività e diventa erede soltanto con l’accettazione. titolo particolare (legato) Il legato subentra nella titolarità di uno o più diritti specifici (proprietà di un bene o di una somma di denaro). Si ha soltanto per disposizione testamentaria e non risponde dei debiti tranne per quelli connessi al bene legato (esempio un mutuo ipotecario)

  5. Accettazione dell’eredità (espressa con atto scritto o tacita con azione che presuppone la volontà di accettare) pura e semplice: l’erede risponde dei debiti anche con il proprio patrimonio personale con beneficio di inventario: l’erede risponde dei debiti soltanto con le attività ricevute (obbligatoria per minori, interdetti, persone giuridiche …) rinuncia: si può rinunciare, ma questa è revocabile

  6. La successione può essere: LEGITTIMA: quando mancano disposizioni testamentarie, avviene in forza di legge, è sempre a titolo universale TESTAMENTARIA: quando le volontà sono espresse in un testamento NECESSARIA: a salvaguardia del patrimonio famigliare e per gli obblighi di solidarietà fra coniugi e parenti in linea diretta detti legittimari a favore dei quali viene riservata una quota del patrimonio detta riserva o quota legittima mentre la parte di patrimonio della quale il testatore può disporre è detta quota disponibile

  7. SUCCESSIONE LEGITTIMA La legge prevede le seguenti categorie di eredi legittimi: il coniuge i figli i genitori i collaterali: fratelli e sorelle altri parenti entro il sesto grado lo Stato L’esistenza di certe categorie di eredi esclude la partecipazione di altre Il coniuge e i figli non sono mai esclusi; i figli escludono ogni altra categoria tranne il coniuge; il coniuge, in assenza di figli, esclude i parenti tranne ascendenti e collaterali; ascendenti e collaterali escludono gli altri parenti; parenti entro il sesto grado escludono lo Stato.

  8. SUCCESSIONE TESTAMENTARIA Il testamento può essere ordinario: olografo scritto per intero, datato e sottoscritto per atto di notaio a sua volta pubblico, in presenza di testimoni, o segreto consegnato al notaio in presenza di testimoni. Speciale: fatto in condizioni di emergenza (epidemie, calamità naturali, a bordo di aerei, navi, in zone di guerra, da prigionieri di guerra)

  9. SUCCESSIONE NECESSARIA La legge protegge alcune categorie di eredi detti legittimari anche contro la volontà del testatore.Sono eredi legittimari: il coniuge, i figli, gli ascendenti legittimi. Categorie quota di riserva quota disponibile un figlio 1/2 1/2 più figli 2/3 1/3 ascendenti 1/3 2/3 coniuge 1/2 1/2 coniuge 1/3 1/3 un figlio 1/3 coniuge 1/4 1/4 più figli 1/2 coniuge 1/2 1/4 ascendenti 1/4

  10. Il patrimonio in base al quale si determinano le quote di riserva e disponibile è definito asse ereditario esso deve comprendere tanto i beni presenti al momento del decesso tanto le donazioni fatte in vita. Se con disposizioni testamentarie o donazioni fatte in vita il defunto ha intaccato la quota di riserva si può avere la successione necessaria con la quale si reintegrano le quote legittime attraverso la riduzione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni fino al limite della quota disponibile. La successione necessaria non è automatica ma disposta dall’autorità giudiziaria su richiesta degli eredi legittimari. La riduzione inizia dalle disposizioni testamentarie e poi si estende alle donazioni iniziando dalla più recente.

  11. RIUNIONE FITTIZIA E STIMA DELL’ASSE EREDITARIO Per stimare l’asse ereditario si deve operare la riunione fittizia dei beni relitti con le donazioni fatte. Stima dei beni relitti (valore di mercato al momento della successione) Determinazione dei debiti Stima delle donazioni COMUNIONE EREDITARIA DALLA SUCCESSIONE ALLA DIVISIONE Se gli eredi sono più di uno si forma fra essi una comunione ereditaria in proporzione alle quote di loro spettanza. La comunione cessa con la divisione. Se durante questo periodo la massa cambia di valore al momento della divisione si deve rifare la stima.

  12. PAGAMENTO DEI DEBITI - COLLAZIONE I coeredi procedono al pagamento dei debiti in ragione delle loro quote in seguito ogni coerede deve rendere conto dei propri debiti verso il defunto o i coeredi e se i debiti non superano il valore della quota vengono imputati. La Collazione è l’obbligo imposto ai figli (legittimi e naturali) e al coniuge di conferire nella massa dividenda tutto ciò che hanno ricevuto dal defunto per donazione diretta (conferimenti in denaro o beni materiali) o indiretta (spese straordinarie, assicurazioni, debiti) Alcune spese sono escluse dalla collazione (sanitarie, istruzione)

  13. STIMA DELLA MASSA DIVIDENDA La massa dividenda è composta dal patrimonio ereditario al netto dei debiti e dei pesi su di esso gravanti. Si compone di: Beni in comunione nonché frutti e interessi prodotti dal momento dell’apertura della successione. Somme di denaro con i relativi interessi relative a beni venduti prima della divisione. Beni immobili donati a soggetti a collazione con relativi frutti dall’apertura della successione. Donazioni soggette a collazione e conferite per imputazione con relativi frutti. Debiti degli eredi verso il defunto con relativi interessi.

  14. FORMAZIONE DELLE QUOTE EREDITARIE La divisione ereditaria comporta l’esecuzione di due operazioni: calcolo delle quote di diritto calcolo delle quote di fatto Il calcolo delle quote di diritto è una semplice operazione contabile, in base alle categorie e al numero degli eredi in concorso si determinano le frazioni di eredità loro spettanti per legge o testamento. Ad ogni quota spetta una frazione equivalente di ogni bene. Poiché non sempre è possibile dividere i beni c’è la necessità di passare alle quote di fatto.

  15. La formazione delle quote di fatto consiste nella costituzione di porzioni di beni ben definiti da assegnare a ogni condividente in modo che ogni quota abbia un valore pari alla quota di diritto. Devono essere rispettate le disposizioni di legge e la volontà del testatore. Nella divisione amichevole vale l’accordo che si raggiunge tra i coeredi. Si può affidare l’incarico a un perito di stimare la massa dividenda e allestire il progetto di divisione. Quando ci siano beni indivisibili di fatto o per legge (collezioni …) o il bene viene assegnato a un erede o viene venduto all’asta. Al coniuge superstite è garantito il diritto di abitazione e uso dei mobili nella casa di residenza famigliare. In ultimo si calcolano i conguagli.

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