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Infrazione art. 81T.I.CE del Diritto Concorrenziale

Infrazione art. 81T.I.CE del Diritto Concorrenziale. 2006/431/CE: Decisione della Commissione, del 5/10/05, relativa alla procedura di applicazione dell’articolo 81 T.I.CE nei confronti di Automobile Peugeot SA e di Peugeot Nederland NV Relatore: Franceschini Marco. IMPRESE COINVOLTE.

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Infrazione art. 81T.I.CE del Diritto Concorrenziale

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  1. Infrazione art. 81T.I.CE del Diritto Concorrenziale 2006/431/CE: Decisione della Commissione, del 5/10/05, relativa alla procedura di applicazione dell’articolo 81 T.I.CE nei confronti di Automobile Peugeot SA e di Peugeot Nederland NV Relatore: Franceschini Marco 2006/431/CE

  2. IMPRESE COINVOLTE • Automobile Peugeot SA (PSA), è il secondo costruttore d’auto nell’ UE, con una quota di mercato delle vendite, nel 2002, pari al 15.5% • Peugeot Nederland NV (PNE), è l’unico importatore nei Paesi Bassi, è controllato al 100% da PSA, coordina e organizza le importazioni • Concessionari e Agenti rivenditori olandesi, legati per contratto a PSA, tacitamente hanno accettato tali accordi illegali 2006/431/CE

  3. MERCATO RILEVANTE • Mercato delle auto ad uso privato, suddiviso in diversi segmenti • La restrizione alla concorrenza avviene secondo l’oggetto ed è significativa sia considerando il mercatointero, sia considerando il mercato attraverso ognisingolo segmento • non serve adottare una decisione quanto al segmento che deve essere considerato come il mercato rilevante, né stabilire se il mercato delle auto comprenda l’ UE nel suo insieme o se i singoli Stati costituiscano un mercato geografico distinto 2006/431/CE

  4. ACCORDO 1 L’infrazione riguarda l’accordo di distribuzione esclusiva e selettiva delle automobili che disciplina PSA e i suoi concessionari olandesi e si articola in duemisure restrittive alla concorrenza: • Sistema di remunerazione dei concessionari, applicato nel periodo tra 10/01/97 e 10/10/03, consistente in elargizione di bonus calcolati in base al raggiungimento di obiettivi di vendite da effettuare solo sul territorio del concessionario. Tale sistema viene confermato da circolari interne emesse da PSA 2006/431/CE

  5. ACCORDO 2 • Pressioni sui concessionari, che hanno accentuato incidenza del sistema di Bonus discriminatorio, attraverso interventi diretti presso i concessionari o tramite tentativi di limitazione delle esportazioni per mezzo di minacce e di restrizioni sulle consegne dei modelli più esportati Tali pressioni vennero esercitate tramite gli Account Manager Dealernet (AMD), che lavoravano nella funzione vendite della PNE 2006/431/CE

  6. VALUTAZIONE GIURIDICA Oggetto d’infrazione: PSA e PNE hanno adottato una strategia volta a limitare le vendite all’esportazione a partire dai Paesi Bassi Valutazione delle infrazioni delle misure: • Adottata da PSA per restringere le vendite e la concorrenza intramarche. Questo accordo è stato stipulato con acquiescenza tacita dei concessionari, e con loro concorso di volontà in ogni vendita. • La pressione è stata esercitata sui concessionari da PSA attraverso PNE che ha introdotto una disciplina di limitazione delle esportazioni verso gli altri Stati membri (soprattutto verso la Francia) 2006/431/CE

  7. VALUTAZIONE GIURIDICA Argomenti portati a difesa da PSA: • Dimostra il carattere proconcorrenziale del sistema di bonus quantitativo, il cui unico obiettivo era di motivare i concessionari ad aumentare gli sforzi di vendita nel loro territorio, per aumentare quota mercato di PSA nei Paesi Bassi • Sostiene che il livello del bonus erogato dal ’97 al ’03 era troppo modesto per aver influito sul comportamento dei concessionari • Sottolinea che il sistema in causa era indispensabile per fornire incentivazioni economiche per assicurare che i concessionari concentrassero i loro sforzi sui territori contrattuali 2006/431/CE

  8. VALUTAZIONE GIURIDICA Argomenti dell’accusa contro PSA: • Dimostra la volontà di PSA di limitare la concorrenza, e porta come elementi di prova le circolari interne emesse ai suoi concessionari olandesi,dove si esplicitava il carattere discriminatorio del sistema messo in piedi • L’acquisizione del bonus era legato alla sola vendita di auto che venivano immatricolate in Olanda, negando, a chi avesse esportato i mezzi, il diritto di ricevere tale incentivo anche se avesse raggiunto gli obiettivi quantitativi • Dimostra come PNE avesse ridotto le possibilità dei concessionari di eludere il sistema verificando la coerenza tra gli ordinativi e i dati ottenuti dall’organismo di immatricolazione nazionale • Dimostra gli interventi attivati da PSA per dissuadere i concessionari dal vendere autoveicoli a consumatori finali di altri Stati, grazie alle denunce pervenute da cittadini francesi, a causa di enormi ritardi nelle consegne 2006/431/CE

  9. VALUTAZIONE GIURIDICA Impatto quantificato delle misure restrittive: • Dal ’97 si nota una diminuzione delle esportazioni dall’Olanda • Dal ’99 l’ esportazioni si riducono del 50%, e PSA addebita la colpa di tale fenomeno al ruolo svolto dalla minor differenza di prezzi delle auto tra i vari stati Elementi contradditori dell’analisi della PSA: • Non ci sono variazioni di prezzo a livello comunitario • Una nota interna del ’02 di PNE quantifica perdita exp. causate dal sistema di bonus. 2006/431/CE

  10. VALUTAZIONE GIURIDICA Decisione Commissione: dichiara la violazione dell’art. 81, da parte di PSA e PNE, concludendo accordi con concessionari della rete di distribuzione in Olanda aventi per oggetto e per effetto di ostacolare le esportazioni ai consumatori finali, sia di persona che tramite intermediari per il periodo gennaio ’97- settembre ‘03 2006/431/CE

  11. VALUTAZIONE GIURIDICA Elementi considerati nella fissazione dell’ importo dell’ ammenda inflitta: • Gravità e durata infrazione • Comportamento deliberatamente volontario e cosciente di restringere concorrenza • Dissuadere qualsiasi comportamento recidivo 2006/431/CE

  12. VALUTAZIONE GIURIDICA Importo ammenda pari a 49,5 milioni di € per le società PSA e PNE che risultano responsabili in solido Orientamenti per il calcolo sanzione: art 15 trattato CECA del ’98, “trattasi di pratiche che pregiudicano il buon funzionamento del mercato interno, come quelle miranti a compartimentare i mercati nazionali” 2006/431/CE

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