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SOCIOLOGIA DEL DIRITTO

Treves-Negrelli. 2. SOCIOLOGIA DEL DIRITTO. Due problemi specifici:il problema della societ

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    1. Treves-Negrelli 1 SOCIOLOGIA DEL DIRITTO Oggetto di studio: I RAPPORTI TRA DIRITTO E SOCIETŔ Diversi termini anglosassoni: ? LAW AND SOCIETY ? LAW AND SOCIOLOGY ? LAW AND SOCIAL SCIENCES ? ECONOMY AND LAW

    2. Treves-Negrelli 2

    3. Treves-Negrelli 3

    4. Treves-Negrelli 4 I PRECURSORI MAESTRI DEL GIUSNATURALISMO Thomas HOBBES stato di natura inteso come “uno stato di guerra e non di guerra semplicemente, ma di guerra di ciascuno contro tutti gli altri” (De Cive, 1642).

    5. Treves-Negrelli 5 HOBBES Postulato fisiologico Uomini come macchine appetitive, semoventi e autocontrollate (Leviatano). Tendenza generale degli uomini a perseguire potere sugli altri (alcuni per il desiderio innato di potere e piacere sempre maggiori; altri per mantenere il livello attuale). Postulato sociale Tendenza degli uomini a vivere comodamente. Ma obbligo a entrare in competizione: societŕ instabile e frammentaria perché il comportamento di chi ha desideri smodati costringe i rimanenti ad entrare in lotta per il potere sugli altri.

    6. Treves-Negrelli 6 I PRECURSORI MAESTRI DEL GIUSNATURALISMO John LOCKE stato di natura inteso come “uno stato di perfetta libertŕ di regolare le proprie azioni e di disporre dei propri possessi e delle proprie persone come si crede meglio entro i limiti della legge di natura” (Two Treatises of Government, 1680)

    7. Treves-Negrelli 7 John LOCKE Diritto naturale dell’individuo alla proprietŕ: “The great and chief end, therefore, of men uniting into commonwealths, and putting themselves under government, is the preservation of their property. To which in the state of nature there are many things wanting” (ST, sez. 124).

    8. Treves-Negrelli 8 John LOCKE Concetto di proprietŕ: “Man…hath by nature a power…to preserve his property – that is, his life, liberty, and estate, against the injuries and attempts of other men” (ST, sez. 87).

    9. Treves-Negrelli 9 John LOCKE Concetto di stato di natura: “a state of perfect freedom to order their actions, and dispose of their possessions and persons as they think fit, within the bounds of the law of Nature, without asking leave or depending upon the will of any other man” (ST, sez. 4).

    10. Treves-Negrelli 10 John LOCKE 1) In origine, in base sia alla ragione naturale sia alla Bibbia, la terra e i suoi frutti sono stati dati in comune a tutti gli uomini: “God, as King David says (Psalm 115.16), “has given the earth to the children of men”, given it to mankind in common” (ST, sez. 25).

    11. Treves-Negrelli 11 John LOCKE 2) Come si giunge quindi alla appropriazione individuale? * Postulato I: gli uomini hanno diritto a conservare la propria vita: “Men…have a right to their presevation, and consequently to meat and drink and such other things as nature affords for their preservation” (ST, sez. 25). “The earth and all is therein is given to men for the support and comfort of their being. And though all the fruits it naturally produces, and beasts it feeds, belong to mankind in common, as they are produced by the spontaneous hand of nature; and nobody has originally a private dominion exclusive of the rest of mankind in any of them, as they are thus in their natural state; yet being given for the use of men, there must of necessity be a means to appropriate them some way or other before they can be of any use, or at all beneficial, to any particular men” (ST, sez. 26).

    12. Treves-Negrelli 12 John LOCKE * Postulato II: il lavoro dell’uomo come proprietŕ personale, mezzo e diritto individuale di appropriazione del prodotto della terra: “Though the earth and all inferior creatures be common to all men, yet every man has a property in his own person. This nobody has any right to but himself. The labour of his body and the work of his hands, we may say, are properly his. Whatsoever, then, he removes out of the state that nature hath provided and left it in, he hath mixed his labour with it, and joined to it something that is his own, and thereby makes it his property. It being by him removed from the common state Nature placed it in, it hath by this labour something annexed to it that excludes the common right of other men” (ST, sez. 27).

    13. Treves-Negrelli 13 John LOCKE 3) Questo diritto naturale di proprietŕ individuale č giustificato, se rispetta almeno tre limiti: a) Se si lasciano “beni sufficienti, e altrettanto buoni” in comune per gli altri: “ For this labour being the unquestionable property of the labourer, no man but he can have a right to what that is once joined to, at least where there is enough, and so good left in common for others” (ST, sez. 27)

    14. Treves-Negrelli 14 John LOCKE b) Che niente vada sciupato o distrutto: “As much as any one can make use of to any advantage of life before it spoils, so much he may by his labour fix a property in. Whatever is beyond this is more than his share, and belongs to others. Nothing was made by God for man to spoil or destroy” (ST, sez. 31.). c) appropriazione limitata alla misura che un uomo puň procurarsi col proprio lavoro: “And, indeed, it was a foolish thing, as well as dishonest, to hoard up more than he could make use of” (ST, sez. 46).

    15. Treves-Negrelli 15 John LOCKE 4) Lo stesso diritto, o mezzo, di appropriazione vale per la terra, oltre che per i suoi frutti: “But the chief matter of property being now not the fruits of the earth and the beasts that subsist on it, but the earth itself, as that which takes in and carries with it all the rest. I think it is plain that property in that too is acquired as the former. As much land as a man tills, plants, improves, cultivates, and can use the product of, so much is his property. He by his labour does, as it were, enclose it from the common” (ST, sez. 32).

    16. Treves-Negrelli 16 John LOCKE 5) L’introduzione della moneta elimina i limiti naturali precedenti: A) il limite del deperimento “Men have agreed to disproportionate and unequal possession of the earth, they having by a tacit and voluntary consent found out a way, how a man may fairly possess more land than he himself can use the product of, by receiving in exchange for the overplus, gold and silver, which may be hoarded up without injury to any one, these metals not spoiling or decayuing in the hands of possessor” (ST, sez. 50).

    17. Treves-Negrelli 17 John LOCKE B) il limite della sufficienza: L’introduzione della moneta consente lo sviluppo di un’economia commerciale, con la creazione di mercati per i prodotti della terra, prima senza valore. L’appropriazione individuale della terra anche quando non ne resta abbastanza e altrettanto buona per gli altri č giustificata dalla produttivitŕ maggiore della terra appropriata in eccesso: “a king of a large and fruitful territory there [in America] feeds, lodges, and is clad worse than a day labourer in England” (ST, sez. 41).

    18. Treves-Negrelli 18 John LOCKE C) il limite del lavoro: Se il lavoro č una proprietŕ personale, č alienabile (a differenza perň della persona): “Thus, the grass my horse has bit, the turfs my servant has cut, and the ore I have digged in any place, where I have a right to them in common with others, become my property without the assignation or consent of anybody. The labour that was mine, removing them out of that common state they were in, hath fixed my property in them” (ST, sez. 28).

    19. Treves-Negrelli 19 John LOCKE I tre stadi della societŕ: Stato di natura 1: origine della proprietŕ comune della terra e dei suoi frutti. Stato di natura 2: primo livello di consenso tra uomini liberi, uguali e ragionevoli riguardo al denaro e al possesso disuguale. Societŕ civile: secondo livello di consenso per rimettere tutto il potere alla maggioranza (classe dei possidenti, con diritti politici e con vita pienamente razionale derivante dalla appropriazione), per le difficoltŕ di imporre le istituzioni di proprietŕ, pur giŕ moralmente valide, nello stato di natura.

    20. Treves-Negrelli 20 I PRECURSORI MAESTRI DEL GIUSNATURALISMO Dallo stato di natura allo stato civile (nascita del diritto nella societŕ): Jean-Jacques ROUSSEAU il diritto ha la funzione di costituire un’associazione che “difenda e protegga con tutta la forza comune la persona e i beni di ogni associato e per via della quale ciascuno, nell’unirsi a tutti, non ubbidisca pertanto che a se stesso e resti libero come prima” (Du contrat social, ou principes du droit politique, 1762).

    21. Treves-Negrelli 21 ROUSSEAU contratto sociale (pactum unionis): contratto tra singoli individui che si obbligano reciprocamente con norme precise; contratto politico (pactum subjectionis): contratto tra coloro che si sottomettono a colui o a coloro ai quali viene deferito il potere.

    22. Treves-Negrelli 22 I PRECURSORI MAESTRI DELLA STORIA DEL DIRITTO NATURALE Gianbattista VICO Il diritto naturale “nato coi comuni costumi” delle genti, spontaneo assetto di ogni consociazione umana, diverso dall’astratto diritto “ragionato della setta dei morali filosofi”. Tre epoche e tre specie di natura (dči, eroi, uomini) alle quali corrispondono tre specie di diritto naturale (divino primitivo, eroico della forza e della religione, umano della ragione) e tre specie di governi (teocratici, aristocratici, fondati sull’uguaglianza) (La scienza nuova, 1725-44).

    23. Treves-Negrelli 23 I PRECURSORI MAESTRI DELLA STORIA DEL DIRITTO NATURALE Charles de Secondat barone di MONTESQUIEU Le leggi devono aderire allo spirito, alle condizioni reali dei paesi a cui si applicano. Considerare le leggi politiche e civili in rapporto “col carattere fisico del paese, col clima gelato, ardente o temperato, con la qualitŕ del terreno, con la sua situazione, con la sua estensione, con il genere di vita dei popoli che vi abitano, siano essi coltivatori, cacciatori o pastori”; armonia delle leggi “col grado di libertŕ che la costituzione č in grado di sopportare, con la religione degli abitanti, le loro disposizioni, la loro ricchezza, il loro numero, i loro commerci, costumi e maniere”; relazioni reciproche delle leggi “con la loro origine, col fine del legislatore, con l’ordine delle cose sulle quali esse sono state costituite” (L’esprit des lois, 1748).

    24. Treves-Negrelli 24 I PRECURSORI DIRITTO E SOCIETA’ NELLE CONCEZIONI DELLA SCUOLA STORICA E DELLA SCUOLA NON STORICA DELL’OTTOCENTO Friederich Karl von SAVIGNY Il diritto come un sistema dipendente rispetto alla societŕ, un complesso di regole che sorgono spontaneamente dalla societŕ (come la lingua, i costumi, la costituzione) e non sono in alcun modo imposte ad essa dall’arbitrio di un legislatore. “Duplice principio di vitalitŕ” del diritto: “da un lato, vive come parte integrante di tutta la vita del popolo (“elemento politico”) e, dall’altro, pur non cessando di vivere nella vita del popolo, vive anche nell’ambito di una scienza speciale affidata alle mani dei giuristi (“elemento tecnico”)” (1814).

    25. Treves-Negrelli 25 I PRECURSORI DIRITTO E SOCIETA’ NELLE CONCEZIONI DELLA SCUOLA STORICA E DELLA SCUOLA NON STORICA DELL’OTTOCENTO Jeremy BENTHAM Il diritto come un sistema indipendente rispetto al sistema sociale, uno strumento di cui si serve il potere sovrano dello Stato per conservare o trasformare l’assetto sociale esistente. Secondo il “principio di utilitŕ”: scopo della legge č di procurare la massima felicitŕ al maggior numero possibile di individui. Il diritto come comando e non fenomeno di formazione spontanea e naturale. Possibilitŕ di codificazione universale: diritto civile, penale, costituzionale (1811). Panopticon.

    26. Treves-Negrelli 26 LE TEORIE SOCIOLOGICHE POSITIVISTE ED EVOLUZIONISTE (Saint-Simon, Comte, Spencer, ecc.) Henry SUMNER MAINE Ancient Law (1861) “Nell’infanzia dell’umanitŕ non si contempla né si concepisce alcuna specie di legislazione”. “Il movimento della societŕ sarebbe il movimento dallo status al contratto”. Tale passaggio segna anche l’evoluzione del diritto.

    27. Treves-Negrelli 27 Henry SUMNER MAINE STATUS: la condizione delle societŕ primitive nelle quali “tutti i rapporti personali si riducono a rapporti di famiglia”. Gli individui non sono liberi, poiché la loro posizione č definita dalla loro nascita e non puň essere modificata con l’azione volontaria. CONTRATTO: la condizione delle societŕ moderne e complesse nelle quali gli individui indipendenti e staccati dal proprio gruppo entrano a far parte di associazioni volontarie nelle quali possono occupare liberamente la propria posizione e determinare i propri rapporti giuridici.

    28. Treves-Negrelli 28 LE TEORIE SOCIOLOGICHE Ferdinand TONNIES Gemeinschaft und Gesellschaft (1887) Il problema dell’insufficienza dell’individualismo e dell’esigenza della solidarietŕ sociale; ovvero il problema dell’antagonismo “tra le dottrine di tipo individualistico e di tipo sociale”.

    29. Treves-Negrelli 29 Ferdinand TONNIES Soluzione attraverso la distinzione di due diversi tipi di relazioni sociali a cui corrispondono due diversi tipi di diritto; relazioni sociali che danno luogo a: * Comunitŕ (Gemeinschaft) = “vita reale e organica”; * Societŕ (Gesellschaft) = “formazione ideale e meccanica”.

    30. Treves-Negrelli 30 Ferdinand TONNIES La teoria della comunitŕ, “perfetta unitŕ delle volontŕ umane come stato originario o naturale che si č conservato nonostante e attraverso la separazione empirica, atteggiandosi in forme molteplici a seconda della natura necessaria e data dai rapporti tra individui diversamente condizionati” (51): rapporti derivanti da discendenza, sesso, famiglia; comunitŕ di sangue (parentela), di luogo (vicinato) e di spirito (amicizia). Consensus come “modo di sentire comune e reciproco associativo, che costituisce la volontŕ propria di una comunitŕ”.

    31. Treves-Negrelli 31 Ferdinand TONNIES La teoria della societŕ “muove dalla costruzione di una cerchia di uomini che, come nella comunitŕ, vivono e abitano pacificamente uno accanto all’altro, ma che sono non giŕ essenzialmente legati, bensě essenzialmente separati” (83): rapporti di scambio che trovano la loro espressione tipica nel contratto (“pacta sunt servanda”).

    32. Treves-Negrelli 32 Ferdinand TONNIES Cap. 3: “I presupposti sociologici del diritto naturale” “Le connessioni delle forme della vita (sociale) e della volontŕ (individuale) conducono alla loro unitŕ nella specie del diritto. Il diritto non scaturisce da pensieri o da opinioni intorno alla giustizia; č piuttosto la vita che crea a un tempo entrambe queste espressioni della realtŕ, le quali stanno poi spesso tra loro in rapporto di causalitŕ reciproca” (212). La sociologia generale sbocca e si risolve nella sociologia del diritto e questa dipende dalla sociologia generale e si risolve in essa.

    33. Treves-Negrelli 33 Ferdinand TONNIES La distinzione tra comunitŕ e societŕ dŕ luogo a due serie di concetti giuridici opposti: 1) il soggetto individuale, il possesso immobiliare, il suolo, il diritto di famiglia; 2) la persona, il patrimonio, il denaro, il diritto delle obbligazioni. Ad essi corrispondono due diversi ordini di fenomeni e di istituzioni fondati rispettivamente sulla volontŕ essenziale e comune che risponde alle esigenze della vita vegetativa e sulla volontŕ arbitraria comune che tende a realizzare lo scambio di beni e di valori tra i singoli individui.

    34. Treves-Negrelli 34 Ferdinand TONNIES Quindi due diversi ordinamenti sociali fondati rispettivamente sul consenso e sulla convenzione e due diverse forme di diritto naturale: A) il diritto comunitario che, “essendo radicato nella vita familiare e attingendo il suo contenuto piů significativo dai fatti del possesso fondiario, ha le proprie forme determinate essenzialmente dal costume - …e riceve la sua consacrazione e la sua trasfigurazione dalla religione”; B) il diritto societario che “ha i propri presupposti naturali nell’ordinamento convenzionale del commercio” e “diventa valido e regolarmente efficace soltanto in virtů della volontŕ arbitraria sovrana e della potenza dello Stato”.

    35. Treves-Negrelli 35 LE TEORIE SOCIOLOGICHE Emile DURKHEIM La division du travail social (1893) Il diritto come “simbolo visibile” della solidarietŕ sociale: “La vita sociale dovunque ha una esistenza duratura tende inevitabilmente a prendere una forma definita e a organizzarsi: il diritto non č altro che questa medesima organizzazione in ciň che ha di piů stabile e di piů preciso. La vita generale della societŕ non puň estendersi in nessun campo senza che la vita giuridica la segua nel medesimo tempo e nei medesimi rapporti” (86).

    36. Treves-Negrelli 36 Emile DURKHEIM Due tipi di solidarietŕ sociale e due diversi tipi di struttura della societŕ: A) Solidarietŕ meccanica: implica una somiglianza tra gli individui ed č “possibile soltanto nella misura in cui la personalitŕ individuale č assorbita dalla personalitŕ collettiva”; nell’ambito della struttura della societŕ primitiva costituita da “una ripetizione di sentimenti simili e omogenei”.

    37. Treves-Negrelli 37 Emile DURKHEIM B) Solidarietŕ organica: implica una differenza tra gli individui, che deriva dalla divisione del lavoro, ed č “possibile soltanto se ognuno ha un proprio campo di azione e, di conseguenza, una personalitŕ; nell’ambito della struttura delle societŕ evolute fondate sulla divisione del lavoro e costituite da “un sistema di organi differenti ognuno dei quali ha un compito specifico e che sono forniti essi stessi da parti differenti” (143).

    38. Treves-Negrelli 38 Emile DURKHEIM La division du travail social (1893) Due corrispondenti diverse forme del diritto: A) Regole con sanzioni repressive: implicano il biasimo della societŕ nel suo complesso ed esigono quindi l’espiazione.

    39. Treves-Negrelli 39 Emile DURKHEIM Diritto penale: Reato, atto che “offende gli strati forti e definiti della coscienza collettiva”; Pena, “una reazione passionale, di intensitŕ graduale che la societŕ esercita mediante un corpo costituito su quelli dei suoi membri che hanno violato certe regole di condotta” (116).

    40. Treves-Negrelli 40 Emile DURKHEIM B) Regole con sanzioni restitutive: esprimono l’esigenza di ristabilire le cose nella loro condizione originaria ed esigono una semplice riparazione. Diritti riferiti ai rapporti della persona con la cosa: proprietŕ, pegno, ipoteca, servitů, usufrutto. Diritti riferiti ai rapporti tra le persone: “il diritto domestico, il diritto contrattuale, il diritto commerciale, il diritto delle procedure, il diritto amministrativo e costituzionale” (138).

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    43. Treves-Negrelli 43 IL CONTRIBUTO DELLE DOTTRINE GIURIDICHE Julius H. von Kirchmann “La mancanza di valore della giurisprudenza come scienza” (1848): contrasto tra la legge positiva rigida e schematica, oggetto della scienza e il “diritto cosě come vive nel popolo e viene attuato da ciascuno nella propria cerchia”.

    44. Treves-Negrelli 44 IL CONTRIBUTO DELLE DOTTRINE GIURIDICHE Hermann Kantorowicz “La lotta per la scienza del diritto” (1906): il diritto libero come il diritto che vive indipendentemente dal diritto dello Stato ed č anzi il terreno da cui nasce il diritto dello Stato. “Gli stessi tribunali dello Stato si riportano sempre piů alla buona fede, ai buoni costumi, al concetto della vita, all’equitŕ e agli altri surrogati della legge”.

    45. Treves-Negrelli 45 IL CONTRIBUTO DELLE DOTTRINE GIURIDICHE Eugen Ehrlich il diritto vivente “non formulato in proposizioni giuridiche regola tutta la vita sociale”. “Anche nel tempo presente, come in ogni altra epoca, il centro di gravitŕ dello sviluppo del diritto non si trova nella legislazione, né nella scienza giuridica, né nella giurisprudenza, ma nella societŕ stessa”.

    46. Treves-Negrelli 46 IL CONTRIBUTO DELLE DOTTRINE GIURIDICHE Eugen Ehrlich La norma giuridica “č condizionata dalla societŕ. Essa non puň sorgere se giŕ nella societŕ non siano sorti gli istituti ai quali essa si riconnette”…”in tanto e fin tanto applicabile in quanto e fino a che permanga il suo presupposto sociale”. Le “forze motrici” del diritto sono i “fatti giuridici” (norme di organizzazione: consuetudine; dominio dell’uomo sull’uomo; dominio dell’uomo sulla cosa; dichiarazione di volontŕ: contratto e testamento; norme di decisione e di giudizio) e altre regole (morale, religione, costume, moda).

    47. Treves-Negrelli 47 IL CONTRIBUTO DELLE DOTTRINE GIURIDICHE b) Il pensiero giuridico contro il formalismo legale Rivolta contro la scuola dell’esegesi sviluppatasi in Francia dopo la codificazione napoleonica. F. Geny, “Méthode d’interpretation et sources en droit privé positif “ (1899): esigenza della “libera ricerca scientifica”, di svolgere, al di fuori e al di sotto dei testi legislativi “lo studio dei fenomeni sociali considerati in se stessi”, soprattutto quando le fonti formali del diritto positivo, cioč la legge e la consuetudine, risultano insufficienti; per scoprire “gli elementi obbiettivi che determinano tutte le soluzioni richieste dal diritto positivo” (invito alla ricerca sociologica).

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    49. Treves-Negrelli 49 IL CONTRIBUTO DELLE DOTTRINE GIURIDICHE L. Duguit “L’état, le droit positif et la loi positive” (1901): la regola della morale diventa regola del diritto solo quando giunge ad essere “piů nettamente compresa da un piů gran numero di individui” (“socialmente sanzionata”). La regola del diritto č la condizione necessaria per l’esistenza della societŕ ed č allo stesso tempo un prodotto “continuo e spontaneo” della societŕ.

    50. Treves-Negrelli 50

    51. Treves-Negrelli 51 IL CONTRIBUTO DELLE DOTTRINE GIURIDICHE M. Hauriou, “Aux sources du droit: le pouvoir, l’ordre et la liberté” (1933): “il vero elemento oggettivo del sistema giuridico č l’istituzione”; “sono le istituzioni a fare le regole di diritto e non sono tali regole a fare le istituzioni”.

    52. Treves-Negrelli 52 IL CONTRIBUTO DELLE DOTTRINE GIURIDICHE c) Il pensiero giuridico contro il formalismo giurisprudenziale Negli Stati Uniti come rivolta contro il case method (studio del diritto sulla base non dei precedenti, ma di una selezione predisposta di casi particolarmente importanti con un attribuito carattere normativo). O. W. Holmes (1881): la via del diritto non č la logica, ma l’esperienza giurisprudenziale (invito alla economia e alla sociologia).

    53. Treves-Negrelli 53 IL CONTRIBUTO DELLE DOTTRINE GIURIDICHE R. Pound (1923). 6 compiti del lavoro del giurista della nuova generazione: 1. “studio dei concreti effetti sociali degli istituti e delle dottrine giuridiche, 2. studio dei mezzi per rendere effettivamente operanti le norme giuridiche, 3. studio sociologico come attivitŕ preparatoria della legiferazione, 4. studio della metodologia giuridica, 5. elaborazione di una storia sociologica del diritto, 6. riconoscimento dell’importanza della soluzione ragionevole ed equa dei casi singoli mentre la generazione precedente si contentava dell’astratta giustizia delle norme considerate in astratto”.

    54. Treves-Negrelli 54 IL CONTRIBUTO DELLE DOTTRINE GIURIDICHE Il movimento del “realismo giuridico” americano (anni ’30: N. Frank, K. Llewellin): concezione del diritto e della societŕ come processi in continuo movimento, ma la seconda piů veloce del primo.

    55. Treves-Negrelli 55 IL CONTRIBUTO DELLE DOTTRINE GIURIDICHE L’istituzionalismo americano di John R. Commons, “Legal Foundation of Capitalism (1924): * Le transactions: azioni collettive, istituzioni a cui partecipano piů persone e i cui obbiettivi proiettati nel futuro “si esprimono nelle regole di condotta che guidano tutte le transazioni da cui traggono origine i diritti, i doveri, le libertŕ, la proprietŕ privata, gli ordinamenti statali e le varie associazioni” (46):

    56. Treves-Negrelli 56 IL CONTRIBUTO DELLE DOTTRINE GIURIDICHE (Commons) Bargaining transactions: “in cui le parti sono giuridicamente uguali anche se possono essere in posizione diversa dal punto di vista economico”; Managerial transactions: rapporto ordine-obbedienza, tra parti non giuridicamente uguali; Rationing transactions: negoziazioni tra persone giuridicamente ineguali, ma con previsto accordo tra le parti per ripartire carichi o benefici di vario genere.

    57. Treves-Negrelli 57 IL CONTRIBUTO DELLE DOTTRINE GIURIDICHE (Commons) * I going concerns (“organismi in funzione”): strutture organizzate e complesse di gruppi o di individui in cui “si canalizza l’azione collettiva” e in cui si “esprimono attraverso una lenta evoluzione, le norme che ne regolano il funzionamento”; esistono prima del diritto. Di tre tipi, in base al potere (fisico, economico e morale):

    58. Treves-Negrelli 58 IL CONTRIBUTO DELLE DOTTRINE GIURIDICHE (Commons) a. “lo Stato che si fonda sulla paura della coercizione o della violenza fisica; b. le attivitŕ economiche, che sono basate sulla paura delle conseguenze dell’esercizio di qualche tipo di potere economico (ossia la povertŕ); c. infine la grande varietŕ di organizzazioni culturali, religiose, morali del mondo moderno, tutte fondate sulla paura di qualche giudizio negativo senza che a questo si accompagni la minaccia della violenza o della povertŕ” (124).

    59. Treves-Negrelli 59 SOCIOLOGIA DEL DIRITTO OGGETTO: rapporti tra diritto (insieme piů o meno strutturato di regole, principi, decisioni) e societŕ (azioni individuali, di gruppi e di istituzioni, nella sfera di influenza del diritto)

    60. Treves-Negrelli 60 SOCIOLOGIA DEL DIRITTO FONTI TEORICHE ED EMPIRICHE discipline: diritto sociologia aree culturali: paesi di common law paesi del diritto scritto

    61. Treves-Negrelli 61 SOCIOLOGIA DEL DIRITTO INTERESSE COMUNE PER LA “QUESTIONE SOCIALE” (industrializzazione all’origine dello sviluppo del diritto nelle sue diverse forme a metŕ XIX secolo): FRANCIA: Durkheim, Geny, Duguit, Lambert, L’Année sociologique; GERMANIA: Marx, Engels, Lassalle, Menger; STATI UNITI: giudici O. W. Holmes, R. Pound

    62. Treves-Negrelli 62 SOCIOLOGIA DEL DIRITTO DUE STORIE SEPARATE SOCIOLOGI (Weber, Gurvitch): fondare una sociologia del diritto come “ramo della sociologia”; GIURISTI: preoccupati da un lato dell’appiattimento di tutto il diritto a “norma”; dall’altro lato, denuncia di “extérioritč” della visione sociologica del diritto, condannata a vedere del diritto sono l’apparence, mentre solo il giurista puň accedere alla sua conoscenza autentica (J. Charbonnier: “imperialismo giuridico”?).

    63. Treves-Negrelli 63 SOCIOLOGIA DEL DIRITTO DUE APPROCCI DIVERSI Differenze reali nel porre la questione dei rapporti tra diritto e societŕ: sociologia del diritto “giuridica”: problemi dei professionisti del diritto; delle fonti del diritto; della effettivitŕ delle regole; dell’adattamento del diritto ai cambiamenti; sociologia del diritto “sociologica”: problemi relativi al contributo del diritto all’ordine sociale; all’influenza del diritto sull’azione sociale; alle condizioni di produzione delle regole

    64. Treves-Negrelli 64 SOCIOLOGIA DEL DIRITTO DIVERSE DOMINANTI DISCIPLINARI teorie sociologiche del diritto: sono le prime a interrogarsi sui fondamenti sociali del diritto (Ehrlich (1913), Lévy-Bruhl, Jorion); studi giuridici: affrontano piů tardi la sociologia del diritto come disciplina (Charbonnier (1971), Arnaud (1981) in Francia; Luhmann (1972) in Germania; Treves (1995) in Italia; Cotterell (1984) in Gran Bretagna, Perrin (1997) in Svizzera); studi sociologici: Weber (1922) sulla razionalizzazione del diritto; Gurvitch (1940 e 1952) per una teoria dell’ordine sociale.

    65. Treves-Negrelli 65 SOCIOLOGIA DEL DIRITTO CONCEZIONI DIFFERENTI DELLE FONTI DEL DIRITTO DIRITTO ROMANO-GERMANICO: le fonti formali del diritto, la legislazione soprattutto; il diritto come sistema di regole di condotta; DIRITTO DI COMMON LAW: le fonti giurisprudenziali del diritto, della case law (il diritto dei processi); il diritto come insieme di soluzioni relative a conflitti specifici; DIRITTO COMUNITARIO: verso nuove tendenze? Superamento di questa contrapposizione (ipotesi sostenuta soprattutto dai teorici del diritto)?

    66. Treves-Negrelli 66 SOCIOLOGIA DEL DIRITTO Le differenti famiglie del diritto: ROMANO-GERMANICA: la scienza del diritto si č formata sul modello romano; concezione delle regole del diritto come regole di condotta; COMMON LAW: il diritto č forgiato dai giudici per risolvere conflitti particolari; SOCIALISTA: parte preponderante del diritto pubblico; fonte del diritto esclusivamente statale; MISTA (ad esempio paesi scandinavi: Danimarca, Svezia, Norvegia, Finlandia): nella famiglia romano-germanica per la precocitŕ della codificazione (XVII-XVIII secolo); ma anche controllo giudiziario sulla costituzionalitŕ da parte dei tribunali

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