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II PRINCIPI GENERALI DEL DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA

II PRINCIPI GENERALI DEL DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA. a cura di Prof.ssa Diana-Urania Galetta. INTRODUZIONE.

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II PRINCIPI GENERALI DEL DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA

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Presentation Transcript


  1. II PRINCIPI GENERALI DEL DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA a cura di Prof.ssa Diana-UraniaGaletta

  2. INTRODUZIONE • L’influenza dei “principi generali non scritti” - come diritto di matrice essenzialmente extra-legislativa - sulla formazione e sullo sviluppo del diritto amministrativo nazionale è stata, assolutamente determinante in ordinamenti come quello francese o italiano. • Il diritto amministrativo risulta appunto non soltanto da norme, ma anche da principi che dottrina e giurisprudenza hanno elaborato e ridotto a unità e dignità di sistema.

  3. La funzione dei principi generali • I principi generali sono innanzitutto chiamati a svolgere la funzione di riempimento delle lacune normative e di criterio orientativo per l’interprete. Così è scritto anche nell’art. 12 delle disposizioni preliminari al Codice civile italiano. • Art. 12 c. 2: “Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i princìpi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato”

  4. Ruolo ed importanza dei principi generali del diritto UE • I “principi generali” del diritto UE, autonomamente elaborati dalla Corte di giustizia pur se con riferimento ai principi e alle tradizioni giuridiche comuni agli ordinamenti degli Stati membri, sono penetrati tra le fonti dei diritti nazionali, affievolendo la specificità tradizionale dei diritti amministrativi di quegli Stati • I “principi generali di diritto amministrativo” elaborati dalla giurisprudenza UE tendono a formare un sistema comune all’amministrazione UE come alle amministrazioni nazionali, poiché il rispetto dei principi generali del diritto UE si impone ad ogni autorità nazionale che debba applicare il diritto UE.

  5. Fonte e rango dei principi generali del diritto UE • Alcuni principi hanno trovato espressa ricezione nei Trattati (ad es. il principio di proporzionalità). • Altri sono invece contenuti in norme di diritto derivato e, talora, con portata solo settoriale (ad. es. il principio di precauzione). • Altri ancora, invece, sono rinvenibili solamente nelle enunciazioni della giurisprudenza della Corte di giustizia UE (ad es. il principio di tutela del legittimo affidamento) • La maggior parte di essi sono nati nella giurisprudenza della CGUE, che li ha elaborati attraverso il metodo c.d. della valutazione comparativa, e sono poi stati scritti in norme (ad es. il principio di proporzionalità o quei principi inclusi nel diritto ad una buona amministrazione)

  6. I PRINCIPI GENERALI ATTINENTI ALL’ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA: 1) il principio di autonomia istituzionale • L’ordinamento UE non interferisce, in linea di massima, con l’organizzazione istituzionale interna degli Stati e in particolare con la potestà di questi ultimi di definire l'assetto delle amministrazioni pubbliche operanti nel proprio ambito. • Compete, pertanto, agli ordinamenti degli Stati nazionali determinare la nozione di pubblica amministrazione che diventa rilevante per l'ordinamento UE: in quanto apparato affidatario delle incombenze relative all'esecuzione del diritto UE e quindi all'adempimento degli obblighi che agli Stati derivano dalla partecipazione alla Comunità (V. fra le tante Corte giust. sent. 12.06.1990, in causa 8/88, Germania c. Commissione, in Raccolta 1990, I-2321)

  7. Segue: l’art. 4 c. 2 TUE • “L'Unione rispetta l'uguaglianza degli Stati membri davanti ai trattati e la loro identità nazionale insita nella loro struttura fondamentale, politica e costituzionale, compreso il sistema delle autonomie locali e regionali. Rispetta le funzioni essenziali dello Stato, in particolare le funzioni di salvaguardia dell'integrità territoriale, di mantenimento dell'ordine pubblico e di tutela della sicurezza nazionale. In particolare, la sicurezza nazionale resta di esclusiva competenza di ciascuno Stato membro”

  8. Segue: La nozione di pubblica amministrazione e il diritto UE • il diritto UE appare seguire un canone di (relativa) indeterminatezza della nozione di amministrazione pubblica. L’approccio è sostanzialmente funzionale e finalizzato a garantire il massimo effetto utile al diritto UE. Infatti: • A) a volte le qualificazioni soggettive a cui la giurisprudenza UE fa ricorso hanno esiti restrittivi della nozione di PA: ad es. laddove si tratti di ridurre al minimo le deroghe alla libertà fondamentale di prestazione dei servizi o di circolazione delle persone (ad es. in materia di pubblico impiego).

  9. Segue • B) al contrario, le qualificazioni soggettive hanno a volte esiti ampliativi: laddove si tratti, ad es., di favorire al massimo assetti economici effettivamente concorrenziali, prevenendo il rischio di decisioni nazionali con effetti perturbativi (ad es. in materia di aiuti di stato o di disciplina degli appalti pubblici). • C) Non mancano peraltro anche disposizioni UE relative a specifici ambiti materiali, che prevedono l’istituzione di organi appositi o particolari attinenti alla loro struttura organizzativa (ad es. per il sistema delle reti e le funzioni dei garanti)

  10. A) I PRINCIPI GENERALI ATTINENTI ALL’ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA: • 2) Il principio di sussidiarietà: rinvio • 3) Il principio di proporzionalità: rinvio

  11. B) I PRINCIPI GENERALI ATTINENTI ALL’ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA: 1) Il principio di legalità • Va inteso come necessario rispetto, da parte degli atti comunitari, dell'ordinamento UE, che ne costituisce il necessario fondamento e che comprende, appunto gli stessi principi generali “non scritti”. • E’ nella sentenza Granaria del 1979, che viene sancito che “il rispetto del principio di legalità è una delle caratteristiche fondamentali del Trattato” (fermo restando che i ”provvedimenti mantengono piena efficacia finché non sono stati dichiarati invalidi dalla corte competente”). • Ancora, più specificamente, è nella sentenza Hoechst del 1989, in materia di concorrenza, che il tradizionale principio della necessità del fondamento legale degli interventi di “puissance publique” nella sfera dell’attività privata di ogni persona, fisica o giuridica, trova più sicura evidenziazione • Mentre nella sentenza CIF del 2003 è affermato che il principio della necessaria copertura della legge si impone (insieme al principio della certezza del diritto) per decidere l’esclusione dell’esercizio legittimo di un potere sanzionatorio, nell’ambito della disciplina della concorrenza, nei confronti di comportamenti delle imprese consentiti o addirittura imposti da una normativa nazionale anti-concorrenziale, fino alla data di disapplicazione di tale normativa da parte dell’autorità nazionale competente

  12. B) I PRINCIPI GENERALI ATTINENTI ALL’ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA: 2) Il principio di certezza del diritto • La stabilità dei rapporti giuridici, intesa essenzialmente come “prevedibilità delle situazioni e dei rapporti giuridici rientranti nella sfera del diritto UE” (sentenza Duff del 1996) e accompagnata dal corollario della insostenibilità della posizione dell’autorità UE volta a ritardare indefinitamente l’esercizio dei suoi poteri di controllo o sanzionatori (sentenza Falck e Acciaierie di Bolzano del 2002). • Questo principio nella giurisprudenza UE occupa una posizione tale da costringere ad un necessario bilanciamento rispetto al pur fondamentale principio di legalità. • Nella sentenza Parlamento c. Ripa di Meana e a. del 2004 la Corte di giustizia UE ha sancito che “il principio della certezza del diritto ...esige che ogni atto dell’amministrazione che produca effetti giuridici sia chiaro, preciso e portato a conoscenza dell’interessato in modo tale che questi possegga la certezza del momento a decorrere dal quale l’atto stesso esiste ed è produttivo di effetti giuridici, segnatamente in riferimento all’esperibilità dei mezzi di impugnazione apprestati dalle norme”

  13. B) I PRINCIPI GENERALI ATTINENTI ALL’ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA: 3) Il principio di non retroattività • L'atto UE non può avere un’efficacia nel tempo che faccia capo ad una data anteriore "al momento in cui è stato preso o alla data della sua notificazione o pubblicazione" (v. sentenza Germania c. Alta Autorità Ceca del 1960) • Esso deve altresì essere interpretato nel quadro risultante dalla sola disciplina vigente al momento della sua applicazione(sentenza Henck del 1971), con possibilità di deroga solo per casi eccezionali, qualora lo esiga lo scopo da raggiungere con l’atto stesso (soprattutto in materia di organizzazione comune dei mercati), ma sempre preservando il legittimo affidamento del privato (sentenza Racke del 1979) • Questo principio opera soprattutto su due versanti: • 1) da un lato nei procedimenti amministrativi che possono portare all'irrogazione di sanzioni in applicazione delle regole di concorrenza del Trattato • 2) Dall’altro su quello del rispetto dei diritti acquisiti • Diversa è la questione della applicabilità di una nuova regolazione agli effetti futuri di situazioni sorte in vigenza della regolazione antecedente:

  14. B) I PRINCIPI GENERALI ATTINENTI ALL’ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA: • 4) Il principio di proporzionalità • 5) Il principio di tutela del legittimo affidamento

  15. C) I PRINCIPI CHE ATTENGONO ALLA FORMAZIONE DELLA DECISIONE DELL’AMMINISTRAZIONE: IL DIRITTO AD UNA BUONA AMMINISTRAZIONE ED I SUOI COROLLARI • Il trattamento imparziale • Il trattamento equo • Il trattamento entro un termine ragionevole • il diritto di essere ascoltati • Il diritto d’accesso al proprio fascicolo • L’obbligo di motivazione delle decisioni • Il risarcimento dei danni • L’utilizzo della propria lingua

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